LEGGE REGIONALE 7 luglio 1986 , N. 24

Programma di assegnazione di contributi agli enti locali per l’esecuzione di opere finanziate con mutui della Cassa Depositi e Prestiti

(BURL n. 28, 2º suppl. ord. del 10 Luglio 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-07-07;24

Art. 1.
1. La regione concede contributi in capitale a favore degli Enti locali che, usufruendo di mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 11 del D.L. 30 aprile 1986, n. 133, realizzano opere nell’ambito:
a) approvvigionamento idrico;
b) fognatura e depurazione.
Art. 2.
1. I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati nella misura del 5% dell’importo totale dell’investimento agli Enti locali indicati nell’elenco allegato A alla presente Legge e per le opere precisate nello stesso elenco.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all’eventuale revoca dei contributi assegnati, nel caso di mancata concessione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, o di rinuncia da parte dell’Ente interessato.
3. Le somme eventualmente revocate possono essere destinate, con delibera della Giunta Regionale, all’assegnazione di nuovi contributi, ad integrazione dell’elenco Allegato A, per opere incluse negli elenchi dei progetti da finanziare prioritariamente, trasmessi dalle Provincie e dai Consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi ai sensi del punto 2, II della delibera del Consiglio Regionale del 26 marzo 1986, n. 215, allegato B.
Art. 3.
1. La concessione dei singoli contributi è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa documentazione da parte dell’Ente locale dell’avvenuto affidamento del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
2. L’erogazione di contributi è disposta all’atto della presentazione, da parte dell’Ente assegnatario, del verbale di consegna dei lavori.
Art. 4.
1. Per le finalità di cui alla presente Legge è autorizzata per il 1986 la concessione di contributi in capitale di 12.097.950.000 di cui:
- L. 3.502.450.000 per le opere nell’ambito dell’approvvigionamento idrico;
- L. 8.595.500.000 per le opere nell’ambito delle fognatura e depurazione.
2. Al finanziamento dell’onere complessivo di L. 12.097.950.000 previsto per il 1986 dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 11.500 milioni del capitolo 2.5.2.1.2.958 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui" e di L. 597.950.000 del capitolo 2.5.1.5.1.735 "Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l’attuazione di programmi di sviluppo" iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente 1º comma allo stato di previsione per le spese – Parte II – del bilancio per l’esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) all’ambito 4, settore 5, obiettivo 4, progetto 5 è istituito il capitolo 2.4.5.4.5.2163 "Contributi in capitale a favore degli Enti locali per interventi nell’ambito dell’approvvigionamento idrico finanziati da mutui della Cassa Depositi e Prestiti" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.502.450.000;
b) all’ambito 4, settore 5, obiettivo 5, progetto 3 è istituito il capitolo 2.4.5.5.3.2164 "Contributi in capitale a favore degli Enti locali per interventi nell’ambito delle fognature e depurazioni finanziati da mutui della Cassa Depositi e Prestiti" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 8.595.500.000.
Art. 5.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.


Allegati omessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi