LEGGE REGIONALE 20 agosto 1994 , N. 22

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell’Adda Sud

(BURL n. 34, 1º suppl. ord. del 23 Agosto 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-08-20;22

Art. 1.
Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell’Adda Sud.
1. Ai sensi dell’art 6 della l.r. 16 settembre 1983, n. 81 "Istituzione del Parco Naturale Adda Sud" modificata dalla l.r. 19 aprile 1986, n. 9 , dell’art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale", dell’art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni", e dell’art. 1 bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", è approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell’Adda Sud, costituito dai seguenti elementi:
a) tavole di piano relative a:
- modifica dei confini, scala 1:10.000 (allegato A1-A18);
- azzonamento di piano, scala 1:10.000 (allegato B1-B18);
- proposta modifica vincolo idrogeologico, scala 1:25.000 (allegato C1-C9);
b) norme tecniche di attuazione con allegati A (elenchi delle Riserve naturali orientate, Riserve naturali parziali botaniche, Riserve naturali parziali zoologiche, Riserve naturali parziali biologiche), B (edifici storico-monumentali) e C (indirizzi alla pianificazione comunale: schede relative ai singoli Comuni).
Art. 2.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Allegati

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo I
NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

A rt. 1. – Ambito e contenuti del piano territoriale. –

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco naturale regionale dell’Adda Sud ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli artt. 4 e 7, legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, ed è approvato ai sensi e con i contenuti delle leggi regionali 16 settembre 1983, n. 81 e 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni.
2. Il piano assume anche i contenuti di piano territoriale paesistico, ai sensi della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, come modificata dalla legge 12 settembre 1986, n. 54.
3. Il piano delimita il territorio del parco individuandone il perimetro, con le modifiche, rispetto al perimetro approvato con legge regionale 16 settembre 1983, n. 81, necessarie per il miglior assetto del parco.

Art. 2. – Elaborati del piano territoriale. –
1. Il piano territoriale si compone dei seguenti elaborati:
a) norme tecniche di attuazione e in allegato schede (art. 6 NTA);
b) tavole
A) Modifiche dei confini;
B) Planimetria di piano;
C) Proposta di modifica del vincolo idrogeologico;
c) studi preliminari, depositati presso il consorzio del parco.

Art. 3. – Effetti del piano territoriale. –
1. I rapporti tra il P.T.C. e gli strumenti di pianificazione territoriale comprensoriale, ove formati, sono regolati dall’art. 18, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
2. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 4. – Adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali. –
1. I comuni consorziati devono apportare, relativamente alle aree comprese nel perimetro del parco, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente P.T.C., con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del P.T.C., inserendo nelle norme tecniche di attuazione il rinvio alle presenti norme.
2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall’entrata in vigore del presente P.T.C., provvedere, con apposita variante, all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal P.T.C..

Art. 5. – Standards urbanistici dei piani comunali. –
1. Le aree comprese nel territorio del parco sono computabili ai sensi dell’art. 4, quinto comma, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fatta comunque salva l’applicazione della L.R. 7 giugno 1985, n. 73, per i comuni obbligati a prevedere nel proprio strumento urbanistico le zone F.
2. Sono altresì computabili tra gli standards comunali le aree comprese nella zona riservata alla pianificazione locale, aventi tale destinazione negli strumenti urbanistici locali.
3. Al fine del calcolo dello standard per verde, gioco e sport previsto dall’art. 22, primo comma, lett. c), della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, i comuni consorziati possono individuare le relative aree nell’ambito delle zone ad attrezzature per il pubblico, fino ad un massimo di 5 mq/ab. L’esercizio di tale facoltàè subordinato all’approvazione, su proposta del Consorzio, da parte della Giunta regionale, di un piano di settore volto a verificare la specifica idoneità di tali aree alla loro concreta utilizzazione quali standard di livello comunale.
4. Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria che i comuni, i quali si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente, devono corrispondere al Consorzio, onde assicurare l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 22, secondo comma, lett. c), della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nonché degli interventi di cui al quinto comma dell’art. 4 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono determinate dall’assemblea consortile, nel rispetto delle quote minime indicate con deliberazione del Consiglio regionale, in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione, previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1977, n. II/557.

Art. 6. – Indirizzi alla pianificazione comunale per le aree esterne al Parco. –
1. In sede di variante di adeguamento ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio è compreso nel parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne al perimetro del parco.
2. I criteri e gli indirizzi, come integrati dalle schede relative ai singoli comuni interessati, sono i seguenti:
a) le aree marginali al perimetro del parco devono preferibilmente essere destinate all’esercizio dell’agricoltura, secondo le norme della L.R. 7 giugno 1980, n. 93, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport;
b) per le aree destinate ad espansione residenziale, marginali al parco, lo strumento urbanistico detta disposizioni per l’inserimento ambientale e paesistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;
c) le zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste, né nocive, debbono essere collocate a congrua distanza dai confini del parco e debbono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate prevalentemente costituite da essenze autoctone;
d) deve essere evitato l’insediamento di nuove industrie insalubri in aree o costruzioni limitrofe al parco;
e) sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, zone umide, cave dismesse con evidente processo di naturalizzazione in atto, rete irrigua storica;
f) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio, quali mulini, fornaci, filande, cappellette devozionali, oratori di campagna, grandi manufatti storici idraulici;
g) sono censite le cascine, in attività e dismesse, definendo per l’edificato di interesse storico-ambientale le modalità di intervento ed il livello di tutela finalizzato alla conservazione dei principali elementi architettonici o storici emergenti e, all’occorrenza, le direttrici spaziali per eventuali nuove edificazioni;
h) il piano locale tutela le strade soggette a pubblico transito che nei tratti compresi nel perimetro del parco sono protette nei loro tracciati: in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità storica è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione.

Art. 7. – Strumenti e provvedimenti di attuazione del piano. –
1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del piano territoriale:
a) i piani di settore;
b) il piano di gestione;
c) i regolamenti d’esecuzione;
d) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Consorzio e degli enti consorziati;
e) gli interventi esecutivi convenzionati;
f) i pareri obbligatori;
g) le autorizzazioni, le concessioni, le denunce al Consorzio.
2. Il piano territoriale è attuato dal Consorzio. Collaborano all’attuazione del piano, con propri atti e progetti, l’Amministrazione provinciale di Cremona, il Consorzio del Lodigiano, i comuni consorziati, gli enti pubblici, i privati singoli e associati. Il Consorzio promuove la concessione di incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia dell’ambiente, nei modi e casi previsti dalle leggi regionali e dalle presenti norme.

Art. 8. – Piani di settore. –
1. Il Consorzio predispone piani di attuazione per settori funzionali, con particolare riguardo ai settori di cui al Titolo IV. Il Consorzio può approvare piani anche per settori diversi o più vasti o limitati, rispetto a quelli indicati.
2. Il piano di settore è adottato dall’Assemblea, quindi pubblicato per trenta giorni mediante deposito presso la segreteria del Consorzio, la quale ne trasmette copia agli enti consorziati e ne dà avviso al pubblico. L’avviso di deposito è dato mediante pubblicazione all’Albo del Consorzio e degli enti consorziati. Nei trenta giorni successivi al deposito, gli enti e i privati possono presentare le proprie osservazioni.
3. Il piano è approvato dall’assemblea, con le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento di osservazioni. In mancanza di osservazioni il piano è approvato definitivamente dal Consiglio Direttivo.
4. Il piano diventa esecutivo dopo la ripubblicazione per quindici giorni all’albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione ed è trasmesso in copia entro venti giorni alla Giunta regionale.
5. Dalla data della prima deliberazione assembleare si applicano al piano le misure di salvaguardia fino alla data di intervenuta esecutività del piano stesso e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di decorrenza della salvaguardia.
6. I piani di settore sono i seguenti:
a) salvaguardia storico-monumentale (art.18);
b) fiume e fasce fluviali (art. 26 e 32);
c) riserve naturali (art. 31);
d) conservazione e ricostruzione della vegetazione (art. 33, 34, 35, 38, 40, 43);
e) agricoltura e allevamenti zootecnici (art. 41, 42);
f) fruizione pubblica (art. 5, 28, 46);
g) tutela e gestione del patrimonio faunistico (art. 51, 51 bis);
h) tutela del paesaggio agrario (art. 39, 44).
7. Per i settori non individuati dal presente articolo, il Consorzio può adottare, ai sensi del precedente secondo comma, un piano di settore da trasmettere per l’approvazione alla Giunta regionale. Anche per tali piani si applicano i disposti di cui al precedente quinto comma.
8. I piani di settore di cui al precedente sesto comma, lett. e) ed f), sono adottati dal Consorzio e trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione secondo le procedure di cui al settimo comma del presente articolo.

Art. 9. – Piano di gestione. –
1. Per l’attuazione delle previsioni del piano territoriale e, se adottati, dei piani di settore, il Consorzio propone con deliberazione dell’assemblea alla Giunta regionale un piano di gestione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. Il piano ha validità triennale, è articolato in piani attuativi annuali e può essere sottoposto a revisione annuale.
2. Il piano di gestione e le sue revisioni annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
c) descrizione o documentazione cartografica degli interventi;
d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico del Consorzio, degli enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento.

Art. 10. – Regolamenti d’uso. –
1. I regolamenti d’uso del territorio e dei beni ed i regolamenti per la gestione dei servizi, sono approvati dall’assemblea.
2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione, per quindici giorni, da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell’organo regionale, all’Albo del Consorzio. I regolamenti sono altresì pubblicati agli Albi pretori dei comuni consorziati.
3. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla Giunta regionale.

Art. 11. – Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati. –
1. Gli interventi esecutivi del Consorzio sono approvati dal Consiglio Direttivo. Ove gli interventi esecutivi comportino l’espropriazione o l’occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
2. Il Consorzio, previa diffida con assegnazione di termine non inferiore a novanta giorni ai proprietari ed agli eventuali affittuari, può provvedere all’esecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo di intervento, anche mediante occupazione temporanea, quando le aree interessate non debbano essere acquisite al patrimonio pubblico.
3. Gli interventi esecutivi degli enti consorziati, all’interno del territorio del parco, sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio Direttivo del Consorzio, il quale potrà imporre modificazioni o prescrizioni esecutive vincolanti.
4. L’intervento esecutivo convenzionato con proprietari o operatori privati è approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. – Pareri obbligatori. –
1. Sono sottoposti a parere obbligatorio dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo del Consorzio, secondo le competenze stabilite dallo Statuto:
a) il piano territoriale comprensoriale del Lodigiano e sue varianti;
b) gli strumenti urbanistici generali dei comuni consorziati e loro varianti;
c) i progetti di costruzione o ristrutturazione, di cui alle lettere d), e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernenti immobili ubicati all’interno del perimetro del parco; in tali casi il parere avrà ad oggetto la conformità dell’intervento alle norme del presente piano;
d) i programmi, i piani e progetti delle opere di bonifica, di miglioramento e di riordino fondiario della Regione e dei Consorzi di Bonifica, ai sensi dell’art. 10, quinto comma, della L.R. 26 novembre 1984, n. 59;
e) atti e provvedimenti. per i quali le leggi, le norme di piano, i piani di settore, i regolamenti, prevedano il parere del Consorzio.
2. Per i piani attuativi che riguardino terreni compresi nel perimetro del parco si applica la disposizione dell’art. 7, primo comma, della L.R. 12 marzo 1984, n. 14.
3. Il parere del Consorzio di cui al precedente primo comma, lett. c) non è richiesto relativamente ad immobili inclusi nella zona riservata alla pianificazione locale, salvo che gli immobili stessi siano compresi entro il perimetro del centro storico, di cui all’art. 30, primo comma, lett. b), o definiti di interesse storico-architettonico-culturale e ambientale ai sensi del successivo art. 18. Il parere resta obbligatorio per interventi con destinazione produttiva.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, terzo comma del D.P.R. 616/77, la regione ai fini dell’intesa di cui al citato articolo di legge deve sentire preventivamente oltre ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi, anche il consorzio che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte della regione.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente primo comma, lettera c) e quarto comma, per l’emanazione di pareri previsti dalla presente norma si applicano i disposti di cui all’articolo 21, sesto comma, legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
6. Nel caso di cui al precedente primo comma, lettera c), il Consorzio esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento del progetto; a tal fine i progetti devono essere inviati contestualmente al Consorzio del parco ed al Sindaco competente per territorio. Qualora entro il termine sopraindicato il Consorzio non provveda ad esprimersi, il parere si intende favorevole.

Art. 13. – Autorizzazioni, concessioni, denunce al Consorzio. –
1. Le autorizzazioni di competenza del Consorzio, previste dalla vigente legislazione, sono emesse entro novanta giorni dal Presidente, secondo le procedure statutarie, con le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie a garanzia della tutela ambientale.
2. Il Consorzio può attuare le previsioni di piano, mediante concessioni d’uso e di gestione, anche previo trasferimento del diritto di superficie. Nelle concessioni di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l’uso pubblico e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte del consorzio dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell’eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione al Consorzio delle attrezzature alla scadenza della concessione.
3. Nei casi di interventi soggetti a denuncia al consorzio, previsti dalle presenti norme, la denuncia consiste in una comunicazione dettagliata esplicativa dell’intervento, delle sue modalità e tempi di esecuzione e, in quanto possibile, dei tipi e quantità degli elementi naturalistici, soggetti all’intervento; la comunicazione è integrata dalla indicazione delle migliorie ambientali o colturali derivanti dall’intervento. Entro sessanta giorni dalla denuncia, il Presidente, acquisiti i pareri eventualmente necessari, può vietare totalmente o parzialmente l’intervento, qualora contrasti con le norme di tutela o possa comunque recare grave compromissione o alterazione ambientale, ovvero può subordinarlo al rispetto di condizioni esecutive, o al ripristino o recupero ambientale; le opere denunziate non possono essere iniziate prima della scadenza del termine suddetto.
4. Il Consorzio, con proprio regolamento, stabilisce, in relazione alla natura e rilevanza degli interventi, quale documentazione illustrativa e tecnica debba essere presentata in allegato alle domande di autorizzazione e alle denunce al Consorzio. Art.

14. – Garanzie. –
1. In caso di intervento convenzionato, autorizzato, in concessione o soggetto a denunzia, il provvedimento del Consorzio può imporre la presentazione di idonee garanzie, rilasciate da primari istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesistico e in genere alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti del Consorzio.

Art. 15. – Dichiarazione di compatibilità ambientale. –
1. In tutte le zone del parco sono soggetti a DCA i seguenti interventi se ed in quanto ammessi dalle presenti norme:
a) i progetti di bonifica agricola o di idraulica agricola superiori a 50 ettari;
b) i movimenti di terra su superfici non inferiori a 50 ettari;
c) opere di canalizzazione e regolazione dei corsi di acque pubbliche;
d) realizzazione di insediamenti industriali artigianali, ristrutturazione di quelli esistenti o loro ampliamenti in misura superiore al 20% della superficie utile;
e) realizzazione di nuove strade statali provinciali, oleodotti, gasdotti, elettrodotti e gli interventi di cui al successivo articolo 56;
f) impianti per la produzione industriale di energia, dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in maniera durevole, di altezza inferiore a 10 metri e/o di capacità inferiore a 100.000 mc.
2. La DCA è redatta sulla base di studio interdisciplinare di professionisti iscritti ai relativi albi, che, sotto la loro personale responsabilità:
a) garantiscano il rispetto di ogni norma di salvaguardia dell’ambiente e di ogni disposizione del piano territoriale, nonché di piano di settore e di regolamenti del parco;
b) indichino i dati necessari per individuare e valutare gli effetti negativi, diretti ed indiretti, che l’intervento può avere sull’ambiente, inteso nei seguenti fattori e nell’interazione tra i fattori stessi: l’uomo, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale;
c) descrivano le misure scelte per evitare, o annullare, o ridurre al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull’ambiente;
d) riassumano in una sintesi non tecnica le indicazioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Gli elementi essenziali della valutazione e delle soluzioni tecniche adottate sono trasfusi in convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con il Consorzio, nella quale è altresì determinato l’indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L’inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della convenzione.
3. Alla delibera del Consiglio direttivo che, previo parere del Comitato Scientifico, approva la convenzione, si applicano procedure di approvazione e forme di pubblicità previste per i piani di settore di cui al precedente art. 8, comma secondo e terzo. Lo studio interdisciplinare è depositato, in libera visione, unitamente alla deliberazione, presso la segreteria del Consorzio.
4. In relazione alla speciale natura dell’opera ed agli interessi ambientali coinvolti, il Consorzio, prima della deliberazione o durante il periodo di pubblicazione, può sollecitare il contributo degli enti e associazioni di cui al Titolo IV dello Statuto consortile, nonché dell’U.S.S.L. competente per territorio.
5. Il Consorzio del parco nell’esprimere alla Regione il parere previsto dall’art. 81, terzo comma, D.P.R. 616/1977, relativamente alle opere previste dal precedente primo comma, deve riferirsi ai contenuti della DCA.

Titolo II
NORME GENERALI DI TUTELA

Art. 16. – Norme generali di salvaguardia ambientale. –

1. La tutela ambientale per ciascun settore di interesse pubblico è disciplinata dalle norme del Titolo IV, in conformità alle leggi regionali 27 gennaio 1977, n. 9, 27 luglio 1977, n. 33 e alle altre norme di settore, con le integrazioni, precisazioni ed eccezioni indispensabili alle particolari caratteristiche ambientali, geografiche e amministrative del parco. Le norme di settore integrano la disciplina giuridica delle norme di zona contenute nel Titolo 3.
2. Salvo diverse prescrizioni di zona, non sono consentiti nel parco interventi edilizi, né la stabile recinzione delle proprietà, ammessa solo con siepe viva, privilegiando le essenze autoctone; per le recinzioni stabili, laddove consentite, è comunque richiesto il provvedimento autorizzativo secondo le normative vigenti.
3. Sugli edifici, strutture o impianti esistenti, incompatibili con la destinazione di zona, sono ammesse soltanto opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ed opere interne, nonché interventi, compresi quelli di demolizione, necessari per adeguare l’immobile o l’area su cui sorge alla destinazione di zona, nonché per garantire lo sviluppo dell’impresa agricola.
4. Sono vietati, con le precisazioni, integrazioni ed eccezioni contenute nelle norme di settore;
a) l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi o depositi, anche se in forma controllata o temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, fatta eccezione per l’ammasso di sostanza organica in attesa di utilizzo per la normale pratica agronomica, zootecnica e forestale;
b) i movimenti di terra (salva autorizzazione del Consorzio e fatta eccezione per le normali pratiche agrarie, ivi compresi i tradizionali e ricorrenti espurghi di canalizzazioni irrigue e di colo), il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti;
c) il danneggiamento. l’asportazione, il commercio dello strato superficiale del suolo, dell’humus e della cotica erbosa; sono fatte salve le normali pratiche colturali e gli interventi di trasformazione o di escavazione di qualsiasi genere, ammessi dalle presenti norme, purché siano state osservate le relative procedure abilitative;
d) la distruzione o l’alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d’acqua salvo quelli d’origine artificiale e la deviazione o occultazione di acque o risorgive;
e) l’alterazione, distruzione o danneggiamento dell’ambiente boschivo e agrario;
f) il transito ed il pascolo libero degli ovini e dei caprini.

Art. 17. – Norme generali di salvaguardia paesistica. –
1. Gli elementi che, insieme con quelli naturalistici, assumono nel parco più rilevante valore paesistico sono individuati con appositi simboli grafici nella planimetria di piano. Ad essi si applicano le norme di tutela contenute nel titolo IV.
2. Le componenti storico-artistiche del paesaggio sono tutelate dalle disposizioni di cui ai successivi artt. 18 e 29.
3. Sono ambiti di recupero paesistico e ambientale le subzone di recupero individuate dal piano ed in particolare la subzona di recupero del paesaggio agrario.
4. Speciale tutela, per la fruizione degli orizzonti paesaggistici e spaziali, è assicurata ai punti di visuale profonda, identificati dal piano quali subzone di rispetto paesistico ambientale o monumentale. È vietata qualsiasi modificazione non autorizzata che occulti o limiti la visuale.
5. È vietata, salvo che nella zona rinviata alla pianificazione locale, l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque ammessa la segnaletica al servizio del parco. degli edifici e delle aziende agricole e quella viaria e turistica.
6. Non è consentita la posa di canaline in cemento a scopo irriguo all’interno della fascia di riserva fluviale (prima fascia); nelle altre fasce è ammessa, previa autorizzazione paesistica, purché le stesse siano seminterrate, salvo diverse esigenze idrauliche.
7. Ai progetti delle opere, consentite in base alle norme del presente piano, da eseguirsi in zona monumentale, nella subzona di rispetto paesistico, ambientale e monumentale, nei centri storici e nuclei di antica formazione, come perimetrati nelle tavole di piano, anche se ricadenti nella zona riservata alla pianificazione locale devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti:
a) la descrizione del paesaggio e dell’ambiente del contesto territoriale interessato;
b) la descrizione del progetto relativo all’intervento proposto;
c) l’evidenziazione dell’entità e della natura delle trasformazioni indotte dell’intervento proposto sul paesaggio e sull’ambiente e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti;
d) le motivazioni dell’ammissibilità dell’intervento in termine di compatibilità paesistica. Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e di verifica dei progetti:
– di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l’assetto paesistico;
– di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
– di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi;
– di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
– di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
– di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
– di mitigazione, se del caso, dell’impatto visuale tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

Art. 18. – Norme generali di salvaguardia storico - monumentale. –
1. Il piano identifica gli edifici vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché i centri, i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il parco; per gli interventi relativi a detti immobili si applicano i disposti di cui al precedente art. 17, settimo comma, nonché quelli del successivo art. 29, terzo comma. Sono altresì identificate le subzone di rispetto paesistico monumentale.
2. Il Consorzio del parco e gli enti consorziati collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l’accessibilità pubblica. Il piano di settore contiene anche le norme integrative della presente disciplina per il perseguimento delle finalità suddette.
3. Il Consorzio collabora con gli enti locali per l’inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, dei centri storici, dell’edificato rurale di interesse storico-ambientale. Gli strumenti urbanistici comunali debbono individuare i nuclei urbani ed edilizi di antica formazione, i centri storici e gli immobili di interesse storico-culturale, integrando all’occorrenza la perimetrazione e i vincoli previsti dal piano, secondo valutazioni di livello locale.

Titolo III
ZONIZZAZIONE


Art. 19. – Fasce e zone territoriali. –
1. Il territorio del parco, ai fini della disciplina, è oggetto di duplice ordine di suddivisione, in fasce e zone territoriali; sono individuate altresì riserve naturali a diverso grado di tutela.
2. Le fasce territoriali sono le seguenti:
– di tutela fluviale (prima fascia);
– di tutela paesistica (seconda fascia);
– di rispetto (terza fascia).
3. Il territorio del parco è suddiviso nei seguenti ambiti di tutela e zone territoriali:
– riserve naturali orientate (art. 23);
– riserve naturali parziali botaniche, zoologiche, biologiche (art. 24);
– zona ambienti naturali (art. 25);
– zona golenale agricolo forestale (art. 26);
– zona agricola del parco (art. 27); – zone ad attrezzature per il pubblico (art. 28);
– zona di interesse storico-monumentale (art. 29);
– zona riservata alla pianificazione locale (art. 30).
4. Nelle zone o porzioni di esse sono individuate subzone, in cui concorrono particolari interessi pubblici e precisamente:
– subzona Gera d’Adda (artt. 26 e 27);
– subzona di rispetto paesistico ambientale (art. 27);
– subzona di rispetto paesistico monumentale (artt. 26 e 27);
– subzona di riqualificazione del paesaggio agrario (art. 27);
– subzone di recupero (art. 25, 27 e 28);
– subzona naturalistica in zone ad attrezzature (art. 28);
– subzona per standards a verde, gioco e sport (art. 30).
5. Il piano identifica, altresì, con apposito perimetro, gli ambiti delle riserve naturali di maggiore rilevanza del parco, per i quali, ferma restando la zonizzazione di piano, risulta necessaria una disciplina di coordinamento delle diverse articolazioni, ai fini della tutela e gestione, in prospettazione unitaria e complessiva. Le riserve naturali, che il piano sottopone con i rispettivi ambiti naturalistici e di rispetto a tale disciplina di coordinamento, sono individuate come segue:
– Boschi e Lanca di Comazzo;
– Mortone;
– Lanca di Soltarico;
– La Zerbaglia;
– Adda Morta di Bertonico;
– Adda Morta Lanca della Rotta;
– Bosco Valentino;
– Adda Morta di Pizzighettone. Alle riserve suddette si applicano le singole disposizioni di zona nel quadro di un unitario piano della riserva ai sensi del successivo art. 31.
6. La planimetria di piano individua inoltre con appositi simboli grafici:
– fiume;
– fasce di ricostituzione dell’ecosistema ripariale;
– centri storici e nuclei di antica formazione;
– edifici incompatibili;
– scarpata morfologica;
– elementi costitutivi del paesaggio;
– teste di fontanile;
– marcite di interesse ambientale e paesistico;
– edifici monumentali e manufatti idraulici di particolare interesse storico-ambientale;
– strade;
– ferrovie;
– fascia di rispetto idrovia.

Art. 20. – Fascia di tutela fluviale - prima fascia. –
1. La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata rilevanza ambientale e paesistica del parco; comprende il fiume e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica. In riferimento al vincolo idrogeologico le aree comprese nella fascia coincidono con la modifica proposta del vincolo idrogeologico ai sensi del successivo art. 37.
2. La fascia comprende riserve naturali orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, zona ambienti naturali, zona golenale agricolo forestale, nonché aree ad attrezzature per il pubblico.
3. La fascia di tutela fluviale ha le finalità di:
a) tutelare e ricostituire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume, dell’ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle aree circostanti, sia negli elementi individui caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesistici;
b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza alla sottrazione di aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali, mediante la riqualificazione naturalistica di aree agricole, con priorità per le aree lungo il fiume;
d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici, educativi, ricreativi, anche mediante attrezzature compatibili con l’ambiente ed il paesaggio.
4. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 21. – Fascia di tutela paesistica - seconda fascia. –
1. La fascia comprende le aree interne al piano golenale fluviale di minore fragilità idrogeologica, aventi rilevanza paesistica e funzione di protezione ambientale della fascia di riserva fluviale.
2. La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole e include riserve naturali orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, nonché aree ad attrezzature per il pubblico e insediamenti urbanizzati.
3. La fascia di tutela paesistica ha le finalità di:
a) tutelare e riqualificare il paesaggio e l’ambiente agricolo e naturale;
b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
c) garantire il miglioramento ambientale e paesistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati come storico-ambientali;
d) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto delle esigenze dell’agricoltura e del paesaggio.
4. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 22. – Fascia di rispetto - terza fascia. –
1. La fascia comprende le aree agricole perimetrali del parco, coincidenti con il piano generale terrazzato o i terrazzi secondari, con presenza di insediamenti urbanizzati.
2. La fascia di rispetto ha le finalità di:
a) costituire zona di protezione delle fasce interne del parco di maggior pregio ambientale e paesistico, nonché di rispetto della riserva naturale compresa nella fascia stessa;
b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
c) tutelare gli elementi paesistici e naturalistici individuati dal piano;
d) garantire il complessivo miglioramento ambientale e paesistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati come storico-ambientali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, compatibilmente con le esigenze dell’agricoltura e del paesaggio.
3. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

Art. 23. – Riserve naturali orientate. –
1. Le aree classificate riserve naturali orientate, individuate nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell’allegato a) alle presenti NTA, costituiscono il nucleo di maggior valore naturalistico dell’ambiente naturale della bassa valle dell’Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovaziome spontanea. Gli interventi, tesi ad orientare scientificamente l’evoluzione dell’equilibrio naturale, debbono essere diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide.
2. L’utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore, dal piano di settore di cui all’art. 31 e dai regolamenti d’uso.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di settore, di cui all’art. 31, e compatibili con le caratteristiche delle riserve naturali orientate che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l’attuazione degli scopi del piano, nonché per finalità di tutela e fruizione ambientale, ivi compresi, in particolare gli interventi per la formazione di percorsi ovvero quelli autorizzati ai sensi del sesto comma dell’art. 13 della L.R. n. 86/1983.
5. Fatte salve le norme generali di tutela di cui al Titolo 2, e le norme di settore di cui al Titolo 4, nelle riserve naturali orientate è vietato:
a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di bonifica, tese al mantenimento dell’ambiente naturale delle riserve, previste dal piano di settore di cui all’art. 31 ovvero autorizzati ai sensi del sesto comma, art. 13 della L.R. n. 86/1983;
c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee autorizzate dal Consorzio a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma;
e) impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
f) alterare o danneggiare l’ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;
g) esercitare l’attività venatoria, danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o parti di essi;
h) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota, di disturbo per l’avifauna fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;
i) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;
l) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
m) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all’aperto, allestire attendamenti o campeggi;
n) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;
o) introdurre cani;
p) accendere fuochi all’aperto.
6. Le riserve naturali orientate possono essere computate come superficie di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende faunistiche o di aree faunistiche omogenee a gestione sociale della caccia.
7. Il PTC individua in allegato (scala 1:5000) i confini della riserva orientata Adda Morta-Lanca della Rotta e della relativa area di rispetto; sono conseguentemente modificati i confini e la denominazione della riserva Adda Morta già individuati al n. 33 dell’allegato A - b della L.R. 30 novembre 1983, n. 86. Nella riserva e nella relativa area di rispetto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. III/1845 del 19 dicembre 1984, nonché quelle del piano di gestione approvato con delibera GR n. 40739 del 14 marzo 1989 fino alla revisione dello stesso mediante il piano di settore di cui al successivo art. 31.
8. In una fascia di metri 200 dal perimetro di ciascuna riserva sono vietate attrezzature fisse disturbanti, quali quelle per attività di tiro con arma da fuoco, auto e motocross. Le predette attività disturbanti già insediate nella suddetta fascia debbono cessare dall’approvazione del piano di settore o del progetto di intervento esecutivo.

Art. 24. – Riserve naturali parziali botaniche, zoologiche e biologiche. –
1. Il piano individua nelle tavole di azzonamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell’allegato A alle presenti NTA le riserve naturali parziali a fini di tutela della flora e della fauna, classificate quali:
– riserve naturali parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all’interno del parco o per le caratteristiche ambientali e floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie vegetali rare o minacciate;
– riserve naturali parziali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente ricchi dal punto di vista quali-quantitativo, ed interessanti a livello scientifico per la presenza di specie rare e minacciate, oppure aree necessarie alla sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica del parco;
– riserve naturali parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi, interessanti perché caratteristiche e minacciate di scomparsa o alterazione, tuttora in accettabili condizioni di equilibrio ambientale, anche se di origine artificiale e mantenute dall’intervento periodico dell’uomo.
2. Gli interventi devono mirare alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali, rispettivamente botaniche, zoologiche e biologiche, e delle potenzialità paesaggistiche. nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d’origine antropica, in funzione educativa, culturale.
In particolare, i piani delle riserve, di cui al successivo art. 31, tendono:
– per le riserve naturali parziali botaniche, alla tutela della vegetazione esistente e delle specie rare presenti, con interventi in genere ridotti, mirati al raggiungimento del miglior livello possibile di equilibrio naturale delle popolazioni vegetali;
– per le riserve naturali parziali zoologiche, alla tutela ed incremento della fauna presente, mantenendo e migliorando a questo scopo le caratteristiche degli ambienti che la ospitano, e soprattutto normandone in modo scientificamente corretto il prelievo;
– per le riserve naturali parziali biologiche, al mantenimento e miglioramento della biocenosi, tutelando flora e fauna e normandone il prelievo eventuale, con interventi mirati alla tradizionale gestione (nel caso dei fontanili) ed al raggiungimento di accettabili condizioni di equilibrio ecologico.
3. L’utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
4. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché non disturbante né distruttiva, secondo gli usi e le consuetudini ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d’uso.
5. Sono consentiti comunque tutti gli interventi previsti dal piano di settore di cui all’art. 31 ovvero autorizzati ai sensi del sesto comma dell’art. 13 L.R. n. 86/1983 e che risultano necessari per gli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora o della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.
6. Fatte salve le norme generali di tutela di cui al Titolo 2 e le norme di settore di cui al titolo 4, nelle riserve parziali è vietato:
a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, salvo l’installazione o la posa di manufatti precari o amovibili previsti dal piano di settore di cui all’art. 31;
b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale;
c) erigere recinzioni, salvo, previo parere del Consorzio, quelle temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbono essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;
d) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma, fatto salvo per l’agricoltura in atto;
e) realizzare nuovi impianti di pioppo o di altre colture arboree a rapido accrescimento; il piano della riserva di cui all’art. 31 indica modalità e termini per la progressiva rimozione degli impianti in atto;
f) alterare o danneggiare l’ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea e le aree di rimboschimento;
g) aprire o coltivare cave, attivare discariche;
h) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all’aperto, allestire attendamenti o campeggi;
i) produrre rumore o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili;
l) accendere fuochi all’aperto.
7. Si applicano alle riserve parziali le distanze di rispetto di cui al comma ottavo dell’articolo precedente.

Art. 25. – Zona ambienti naturali. –
1. Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali ed ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi debbono tendere al riequilibrio ecologico dell’asta fluviale, anche per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio.
2. La tutela della vegetazione e delle aree di rinnovazione spontanea e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle norme di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 33, 34 e 35.
3. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa. Previa autorizzazione del Consorzio, è ammessa l’organizzazione di manifestazioni, anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.
4. Sono consentiti comunque tutti gli interventi che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l’attuazione degli scopi del piano, per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.
5. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, coltivazione di cave, attivazione di discariche. L’esercizio dell’agricoltura in qualsiasi forma non è consentito; le aree a pioppeto e altre colture arboree a rapido accrescimento, dopo il taglio a maturazione, sono recuperate a destinazioni compatibili ai sensi del comma successivo. Possono essere realizzate previo parere del Consorzio solo recinzioni temporanee ed aventi finalità di protezione ambientale o di sicurezza pubblica.
6. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Consorzio, sono ammesse anche destinazioni naturalistiche differenti atte ad incrementare la varietà ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno, restando comunque escluso il nuovo impianto; per il reimpianto di colture arboree a rapido accrescimento si osservano le disposizioni di cui al successivo art. 43, primo comma.
7. La subzona di recupero naturalistico costituisce area di prioritario intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di equilibrio naturale.

Art. 26. – Zona golenale agricolo forestale. –
1. La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell’ambiente naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l’esercizio dell’agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.
2. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell’ecosistema ripariale sono effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la conservazione della vegetazione esistente e l’impianto di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in particolare nelle fasce laterali al fiume contrassegnate con apposito simbolo grafico; il consolidamento e la ricostituzione sono effettuati secondo quantità, criteri e modalità stabiliti dal piano di settore di cui all’art. 32, ovvero da convenzioni quadro o aziendali stipulate con il Consorzio. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti attuativi, entro cinque anni dall’approvazione del piano, ciascun proprietario o possessore provvede alla graduale ricostituzione ambientale minima delle fasce contrassegnate nella planimetria di piano con apposito simbolo grafico, con impianti misti arborei ed arbustivi di essenze locali non infestanti, aventi profondità media di almeno 15 metri lungo la sponda del fiume, con esclusione di spiagge e di strade campestri a fiume; in difetto, alla scadenza, provvede in via sostitutiva il Consorzio, previa diffida, a spese degli inadempienti.
3. Si applicano le norme di settore sulla tutela della vegetazione e, in particolare, gli artt. 33 e 34, nelle aree in cui sia comunque presente vegetazione naturale o di rinnovazione spontanea e nelle aree assoggettate a rimboschimento. Nelle aree medesime non è consentito l’esercizio di attività agricola.
4. L’equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. Senza autorizzazione, è vietato alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei o arbustivi: l’autorizzazione consortile è rilasciata a condizione della sostituzione degli elementi eliminati, secondo le disposizioni del successivo art. 34. È vietato altresì alterare elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche o simili, nonché aprire o coltivare cave o attivare discariche, salvo il disposto degli artt. 52 e 57. I livellamenti sono soggetti a denunce al Consorzio.
5. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l’attuazione degli scopi del piano, o per finalità di tutela e fruizione ambientale e paesistica, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.
6. Nell’esercizio dell’agricoltura si osservano le norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. Non sono ammessi nuovi insediamenti ortoflorovivaistici; per gli insediamenti esistenti alla data di adozione del piano, e ammesso l’ampliamento, previa comunicazione al Consorzio, fino al 5% della superficie aziendale e comunque non oltre il raddoppio dell’esistente alla data di adozione del piano: il divieto e le limitazioni suddette non si applicano alla produzione di essenze autoctone arboree ed arbustive, né alle colture orticole a pieno campo che non richiedano serre o coperture anche provvisorie.
7. Non è consentita nuova edificazione. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:
a) recupero dell’esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, ovvero per uso agrituristico;
b) nuova costruzione in aggiunta all’insediamento edificato esistente, con destinazione agricola;
c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui al successivo art. 44. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) la concessione edilizia può essere rilasciata soltanto ai soggetti e secondo le procedure e gli indici di edificabilità, di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, nell’osservanza, altresì, delle norme del successivo art. 44. Gli interventi stessi, ove destinati ad attività ortoflorovivaistiche, allevamenti zootecnici, o lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, sono ammessi nei limiti in cui l’attività stessa è consentita nella zona.
8. Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi dell’art. 2, quarto comma, legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, per l’edificazione in altre fasce territoriali del parco o fuori dai suoi confini.
9. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorovivaistiche. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, ovvero per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
10. Gli interventi nella subzona Gera d’Adda compresa in fascia di riserva fluviale (prima fascia) sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite per la subzona stessa dalle norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43.
11. Gli interventi nella subzona di rispetto paesistico monumentale, sono subordinati alle medesime disposizioni del presente articolo, con le limitazioni ulteriori stabilite al comma nono del successivo art. 27.

Art. 27. – Zona agricola del parco. –
1. La zona è destinata all’esercizio dell’agricoltura. È consentita la conservazione e l’ampliamento delle strutture, attrezzature e impianti extra agricoli esistenti, nonché l’insediamento di nuove strutture in funzione tecnologica, o sportiva o ricreativa.
2. L’equipaggiamento naturale e paesistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 40. La ricostruzione dell’equipaggiamento naturale è sottoposta alle disposizioni di cui al successivo art. 34. È vietato, altresì, alterare elementi orografici e morfologici del terreno ed effettuare, senza parere del Consorzio, sbancamenti, spianamenti bonifiche o simili; i livellamenti sono soggetti a denuncia, per la quale il termine di cui al precedente art. 13, comma terzo, è ridotto a giorni venti.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche della zona, previsti dai piani di settore di cui al precedente articolo 8, sesto comma, lett. e), che il Consorzio e gli enti consorziati, sentito il Consorzio, ritengono necessari per l’attuazione degli scopi del piano, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi con particolare attenzione a non recare pregiudizio all’attività agricola.
4. La disciplina di impianti tecnologici, cimiteri, edificati con destinazioni extra agricole, attrezzature private e pubbliche sportive e per il tempo libero, compresi nella zona, è riservata alla pianificazione comunale, secondo i seguenti criteri:
a) sono ammessi soltanto interventi finalizzati alla manutenzione, all’integrazione, all’ampliamento, che non modifichino sostanzialmente le caratteristiche dell’esistente;
b) ogni intervento deve essere finalizzato al miglioramento dell’inserimento ambientale dell’impianto o costruzione, anche per la parte già esistente, curando in particolare l’arredo a verde degli spazi aperti pertinenziali. Fino all’approvazione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico di cui all’art. 4, negli insediamenti disciplinati dal presente comma sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli edifici e impianti pubblici, integrazioni e ampliamenti, mediante progetti di intervento esecutivo, formati in osservanza dei suddetti criteri dall’ente competente, sentito il Consorzio.
5. Nell’esercizio dell’agricoltura, si osservano le norme di settore, di cui ai successivi artt. 41, 42 e 43. L’edificazione al servizio dell’agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 93, nell’osservanza delle norme del successivo art. 44. È ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo le disposizioni e le procedure di cui all’articolo stesso.
6. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e impianti e relative pertinenze, nonché per le attività ortoflorovivaistiche e di allevamento. Recinzioni temporanee sono ammesse per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.
7. Il piano di settore di cui all’art. 8, sesto comma, lett. e) individua anche le aree in cui i comuni possono prevedere impianti tecnologici pubblici ed attrezzature sportive per il tempo libero, fatti salvi, comunque, i criteri di cui all’art. 1, secondo comma, L.R. 7 giugno 1980, n. 93.
8. L’esercizio dell’agricoltura e ogni altro intervento nella subzona Gera d’Adda sono subordinati alle disposizioni del presente articolo, con esclusione del comma precedente e con le ulteriori limitazioni espressamente previste dalle norme di settore, artt. 41, 42 e 43.
9. Nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:
a) non è consentita alcuna nuova edificazione anche con destinazione agricola; la superficie è comunque computabile ai sensi dell’art. 2, quarto comma, della L.R. 7 giugno 1980, n. 93;
b) non è consentita l’attività ortoflorovivaistica e, comunque, è vietata la posa di serre o coperture, anche se provvisorie;
c) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno, e in particolare la rete irrigua e il relativo equipaggiamento arboreo;
d) non è ammesso l’allargamento, né l’asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d’uso pubblico;
e) ogni modificazione ammessa, fatte salve le normali pratiche agricole, anche se meramente estetica, è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7, L. 29 giugno 1939, n. 1497;
f) in dette subzone è comunque ammesso l’ampliamento di impianti sportivi pubblici purché non prevedano alcuna nuova edificazione e a condizione che il progetto sia approvato dal consorzio. Nella subzona di rispetto paesistico monumentale è vietato altresì l’impianto di pioppeti ed altre colture arboree a rapido accrescimento, nonché qualsiasi modificazione ai coni visuali dei monumenti protetti.
10. La subzona di recupero è soggetta a intervento convenzionato o d’iniziativa pubblica, da attuarsi quest’ultimo mediante occupazione temporanea, diretto al ripristino dell’uso agricolo o forestale del suolo degradato, nel rispetto delle esigenze paesistiche e ambientali del parco. Per la subzona di riqualificazione del paesaggio agrario si osservano le disposizioni del successivo art. 40.

Art. 28. – Zone ad attrezzature per il pubblico. –
1. Le zone ad attrezzature per il pubblico si distinguono in estensiva ed intensiva in riferimento agli indici di edificabilità e agli standards urbanistici. Sono destinate al verde attrezzato, pubblico o privato di interesse pubblico di livello consortile, in funzione ricreativa, educativa e sociale. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l’educazione, la cultura, lo spettacolo all’aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre destinazioni, attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi, i quali ultimi debbono avere i requisiti di cui all’art. 48. È consentito, fino all’attuazione del piano, l’esercizio dell’agricoltura, secondo le disposizioni del Titolo 4, comunque con esclusione di qualsiasi nuova edificazione.
2. Le attività di autocross, motocross, tiro al piattello sono vietate; zone di addestramento cani con abbattimento di selvaggina sono ammesse solo in aree comprese nella zona, eventualmente individuate a tal fine dal piano di settore. Le attrezzature esistenti, sono mantenute fino all’approvazione del piano di settore.
3. Nella zona estensiva gli interventi ammessi devono essere effettuati nel rispetto dei seguenti indici di edificabilità:
– St (superficie territoriale): pari all’area di intervento;
– Sf (superficie fondiaria massima utilizzabile per attrezzature, edifici e impianti): 50% St;
– Sc (superficie massima per attrezzature, edifici o impianti coperti in forma permanente): 10% Sf;
– H (altezza massima degli edifici): 2 piani e comunque non oltre m 8 fuori terra.
Sono garantiti inoltre, i seguenti standards naturalistici, tra loro in tutto o in parte cumulabili:
– VP (superficie minima a verde permeabile o specchi d’acqua): 60% St;
– VB (superficie minima non attrezzata a verde boscato od a vegetazione acquatica emergente): 20% St.
Nella zona intensiva si applicano i medesimi indici e standards con le seguenti modificazioni:
– quanto agli indici, il valore Sf è uguale a St;
– quanto agli standards, il valore VP è diminuito al 30% e VB al 10%.
4. I suddetti indici standards si intendono osservati anche nel caso in cui gli standards naturalistici siano in tutto o in parte ceduti, in base a convenzione, al Consorzio, che ne assume la manutenzione.
5. La progettazione degli interventi, salvo diversa disposizione del piano di settore, deve essere estesa all’intero comparto di piano. Gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali autonomi, aventi superficie minima non inferiore a mq 10.000, salvo minore dimensione dell’intero comparto di piano. Ove non sia diversamente previsto dal piano di settore, l’intervento è soggetto a convenzione con il Consorzio; alla convenzione è allegato il progetto dell’intervento.
6. Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si osservano le seguenti prescrizioni:
a) i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all’art. 34; l’abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l’impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea ed arbustiva;
b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell’art. 33; per gli specchi d’acqua artificiali di cui è ammessa l’attrezzatura ad uso del pubblico, salvo diverse disposizioni di piano di settore:
– il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente: è consentita l’apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;
– una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l’asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni del successivo art. 33;
– le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, debbono essere piantumate con vegetazione autoctona;
–è comunque vietata la navigazione a motore.
c) è ammessa la recinzione dell’intero dello spazio attrezzato, comprese le pertinenze e gli standards naturalistici;
d) i regolamenti d’uso disciplinano l’accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell’ambiente.
7. Nella subzona naturalistica non sono ammessi interventi comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, alle quali si applicano le norme di settore e in particolare gli artt. 33, 34 e 35. Non sono ammesse opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, apertura di cave o discariche, esercizio dell’agricoltura in qualsiasi forma. È consentita la formazione di percorsi attrezzati, nel rispetto della vegetazione delle zone umide, nei limiti stabiliti dal progetto. Le aree comprese nella subzona sono computabili come standards naturalistici ai sensi del precedente terzo comma.
8. La subzona di recupero indica aree di intervento prioritario, ai sensi dei commi precedenti.

Art. 29. – Zona di interesse monumentale ed edifici monumentali. –
1. La zona comprende e sottopone a speciale tutela storico-ambientale gli edifici vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili, le aree, il verde di particolare interesse architettonico, storico e ambientale per il parco, individuati nelle planimetrie di piano e nelle schede allegate alle presenti norme. Compatibilmente con le esigenze di tutela, gli immobili e le aree sono valorizzati in funzione sociale ed è favorita l’accessibilità pubblica. Per gli immobili vincolati restano ferme le concorrenti competenze degli organi dello Stato.
2. Gli immobili di cui al comma precedente debbono essere mantenuti dal proprietario o possessore nel miglior stato di conservazione. Il Consorzio ha facoltà di concedere contributi per promuovere la conservazione stessa, fatti salvi i poteri delle altre pubbliche autorità competenti in materia.
3. I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili ubicati nella presente zona hanno l’obbligo di sottoporre al parere del Consorzio i progetti delle opere che intendono eseguire. Restano ferme, per gli immobili vincolati ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, le competenze degli organi dello Stato.
4. Salvo quanto previsto al terzo comma, è riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d’uso compatibili, secondo i seguenti criteri:
a) devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell’immobile;
b) è consentita la ristrutturazione edilizia, sottoponendola ove ritenuto opportuno a piano di recupero;
c) è comunque vietata l’integrale demolizione; l’aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all’integrità storico-ambientale dell’immobile;
d) nella determinazione degli usi compatibili debbono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l’integrità dell’immobile. Fino all’approvazione della variante di adeguamento della pianificazione comunale, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra indicati e nel rispetto del comma successivo, previo parere favorevole del Consorzio.
5. Nella esecuzione degli interventi si osservano, altresì, le seguenti norme di tutela, comunque prevalenti sulla pianificazione comunale:
a) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle essenze; per la tutela della vegetazione si osservano le norme del successivo art. 34;
c) non è consentito l’uso degli spazi aperti per deposito di materiale, ove comporti degrado ambientale; può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono;
d) agli interventi sugli immobili di carattere rurale, compresi nella zona, si applicano altresì le norme di tutela paesistica, stabilite al successivo art. 44, quinto comma.
6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli edifici monumentali e manufatti idraulici di particolare interesse storico ambientale, individuate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano.

Art. 30. – Zona riservata alla pianificazione locale. –
1. Gli strumenti urbanistici comunali si adeguano ai seguenti criteri:
a) l’espansione dell’edificato è contenuta all’interno della zona, nel rispetto della capacità insediativa definita, destinando le residue aree della zona all’uso agricolo;
b) deve essere osservata la perimetrazione dei centri storici individuati dal piano, fatta salva la facoltà di integrare la perimetrazione stessa al fine di garantire la conservazione del tessuto storico perimetrato nelle carte IGM alla fine del secolo scorso secondo le autonome valutazioni di livello locale, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei centri storici stessi;
c) tutti gli interventi, consentiti nella presente zona, ricadenti nei centri storici di cui alla precedente lett. b) sono sottoposti alle disposizioni del precedente art. 17, settimo comma;
d) salvo che per attività artigianali non nocive né moleste, è limitata l’espansione e il nuovo insediamento di attività produttive, secondo i seguenti criteri:
–è vietato l’insediamento di nuove attività produttive classificate industrie insalubri di prima classe e si promuove il mutamento di destinazione d’uso di quelle esistenti; l’insediamento di attività produttive in genere e in particolare di quelle classificate di seconda classe è ammesso solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi, ovvero per i comuni il cui territorio urbanizzato sia interamente compreso entro il perimetro del parco;
– qualora ammessi, i nuovi insediamenti produttivi dovranno mantenere una distanza di rispetto all’interno dei confini della presente zona non inferiore a m 50, o alla minore distanza stabilita dallo strumento urbanistico locale in relazione ad esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi: la fascia di rispetto è destinata a verde agricolo o a standards comunali per il verde, il gioco e lo sport;
e) le aree libere confinanti con il perimetro della zona, con esclusione dei lotti di completamento, sono prioritariamente da destinarsi a verde agricolo o ad attrezzature di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, gioco e sport: per le aree stesse, destinate ad altre utilizzazioni, deve prevedersi la sistemazione a verde, con piantumazioni e cortine alberate, di congrua fascia di rispetto;
f) nelle zone marginali e nelle zone di nuovo insediamento deve essere garantito che ogni intervento sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell’ambiente del parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti.
2. È prescritto il mantenimento o la destinazione delle aree ad attrezzature pubbliche per verde, gioco e sport, contrassegnate con apposito simbolo grafico nella planimetria di piano. Per le attrezzature stesse la edificazione deve essere mantenuta entro i limiti strettamente necessari per la loro funzionalità. Ogni intervento che ne comporti modificazione è sottoposto al parere del Consorzio ai sensi del precedente art. 12.
3. Per le zone, i complessi edificati ed i singoli edifici contrassegnati da simbolo di incompatibilità, lo strumento urbanistico deve prevederne, occorrendo anche mediante acquisizione al patrimonio pubblico, la conversione a destinazione o assetto compatibile con il parco al fine di migliorarne l’inserimento ambientale. Fino all’approvazione della variante di adeguamento allo strumento urbanistico, sugli immobili stessi sono ammessi solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Titolo IV
NORME DI SETTORE

Art. 31. – Riserve naturali. –

1. Il Consorzio approva uno o più piani di settore delle riserve naturali, che nel rispetto delle disposizioni del presente PTC e dell’art. 14 della legge regionale n. 86/1983:
a) determinano le misure necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino dell’ambiente, nonché le modalità e forme di intervento;
b) stabiliscono le modalità e i tempi per la cessazione di eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità o con l’intervenuta evoluzione dell’ambiente naturale;
c) integrano la disciplina di piano relativamente alle attività antropiche compatibili e incompatibili;
d) individuano le aree eventualmente da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva.
2. Per le riserve naturali comprese entro il perimetro di pianificazione unitaria, di cui all’art. 19, comma quinto, il piano è esteso all’intero perimetro e assume i contenuti di cui al precedente comma, per la tutela e gestione unitaria e complessiva dell’ambito naturalistico protetto, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) tutelare e migliorare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area, in funzione delle sue qualità ambientali e della classificazione delle riserve e delle altre zone in cui si articola;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità naturalistiche, secondo le norme di zona e di settore e in particolare relativamente alla fruizione agricola delle aree in cui essa è consentita;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente in rapporto con il fiume, nei tratti di esso compresi o confinanti con l’area;
d) promuovere, disciplinare e controllare la fruizione dell’area ai fini scientifici, educativi e ricreativi, compatibili con l’articolazione delle riserve e con la salvaguardia dell’ambiente agrario di protezione nonché con le disposizioni del regolamento regionale 31 luglio 1989, n. 2;
e) definire le distanze di rispetto delle riserve ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 23 e settimo comma dell’art. 24, in relazione alle particolari esigenze di tutela delle riserve medesime, anche ai fini di riconnettere tra loro le diverse riserve e di introdurre limitazioni più restrittive alle attività antropiche. Il piano di settore è trasmesso alla Giunta regionale affinché gli venga attribuita l’efficacia di cui all’art. 14 della legge regionale n. 86/1983 limitatamente alle aree di riserva individuate ai sensi dei precedenti artt. 23 e 24.
3. Il piano di cui al comma precedente può, inoltre, dettare disposizioni specificative e integrative in tutte le materie oggetto di piani di settore anche apportando modifiche, di efficacia limitata all’area pianificata, rispetto alle previsioni generali di piani di settore già adottati.
4. Per le riserve naturali interessate dalla nidificazione di Ardeidae gregari, il piano è redatto in conformità ai criteri stabiliti dal “modello di gestione delle riserve naturali della regione Lombardia, sedi di garzaie”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/11027 del 9 luglio 1991.

Art. 32. – Fiume, opere idrauliche e spiagge. –
1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree golenali.
2. La planimetria di piano individua il fiume nel suo attuale corso e nel suo limite medio di piena; il simbolo grafico comprende anche le isole. Alle penisole e alle spiagge, di regola comprese nella zona ambienti naturali, restano applicabili, oltre alle norme di zona, le presenti norme di settore. Per quanto non previsto dalla presente disposizione e dalle altre norme di settore, alle isole si applicano le disposizioni di tutela delle riserve naturali parziali biologiche.
3. Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:
a) tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell’ambiente naturale fluviale e dell’ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
b) le opere di sistemazione e regimazione fluviale debbono essere eseguite nel rispetto della naturale divagazione fluviale o delle zone umide, restando la stessa subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti rurali civili o industriali o di opere infrastrutturali, ovvero a imprescindibili necessità di sistemazione del bacino interregionale;
c) tutti gli interventi debbono rispondere all’obiettivo di riqualificazione naturalistica ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali acquisiti alle attività agricole, individuati con apposito simbolo grafico di recupero nella planimetria di piano (fasce di ricostituzione dell’ecosistema ripariale);
d) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesistico debbono prevedere l’impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti e di quelle eventualmente formatesi per taglio o salto di meandro.
Restano ferme le disposizioni del Titolo 3 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33; la Provincia esercita le relative competenze sentito il Consorzio.
4. Il piano di settore, nel rispetto della legislazione e delle presenti norme, precisa in particolare:
a) i criteri di progettazione ed esecuzione delle opere di difesa spondale e di regimazione fluviale;
b) i criteri, le modalità e i vincoli di utilizzazione delle acque per usi agricoli o industriali;
c) i criteri, le modalità e i vincoli di utilizzazione delle acque per finalità ricreative e sportive;
d) i criteri, le modalità, gli obblighi e i vincoli per promuovere e realizzare interventi di rimboschimento e rinsaldamento dei terreni di cui al precedente art. 26, secondo comma.
5. Fino all’approvazione del piano di settore, si osservano le seguenti disposizioni:
a) le opere di difesa spondale, di regimazione o di sistemazione del fiume sono ammesse solo se destinate ad indispensabile difesa di importanti insediamenti industriali o civili, o di ferrovie, strade, infrastrutture di grande interesse pubblico;
b) il Consorzio esprime parere ai fini del rilascio della concessione edilizia e dell’autorizzazione paesaggistica concernenti la realizzazione delle arginature di cui all’art. 915 Codice Civile;
c) in quanto ammessi, tutti gli interventi debbono, ove possibile, essere eseguiti mediante opere di bioingegneria forestale, o in difetto mediante materiali reperiti sul posto, ovvero d’uso tradizionale; dovrà comunque essere curato l’inserimento ambientale mediante protezioni erbose e piantumazioni;
d) in caso di taglio o salto di meandro, l’arginatura del vecchio corso del fiume non è consentita, salvo nell’ipotesi in cui l’arginatura risulti indispensabile ai fini di difesa di cui alla precedente lett. a) e dovrà comunque garantire la sufficiente alimentazione idrica e il mantenimento dell’ambiente naturale del vecchio corso;
e) le norme della precedente lett. d) si applicano altresì ai recenti tagli o salti di meandro, individuati dal piano con lo stesso simbolo grafico del corso fluviale;
f) la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde, o delle arginature è soggetta a denuncia al Consorzio che entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa può impartire prescrizioni per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell’ambiente naturale e del paesaggio;
g) in quanto possibile, anche gli interventi di cui alla precedente lett. f) debbono tendere alla graduale sostituzione o integrazione delle opere esistenti con opere di bioingegneria forestale;
h) qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
i) le escavazioni in alveo sono consentite solo a scopo di regimazione fluviale, qualora ammessa ai sensi della precedente lett. h).
7. Nelle acque fluviali è vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore superiore a 25 HP o con velocità comunque superiore a 10 km/h. Il piano di settore e il regolamento esecutivo possono, per certi tratti del fiume di particolare interesse ambientale, escludere la navigazione da diporto o limitarla a natanti con potenza minore a 10 HP, nonché porre ulteriori limitazioni alla velocità. È vietata l’effettuazione di gare o competizioni di natanti a motore, anche di carattere non agonistico.
8. Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:
a) l’accesso con mezzi motorizzati, al di fuori di eventuali percorsi;
b) il campeggio, l’attendamento, il bivacco;
c) la piantumazione, salvo che per le finalità di bioingegneria forestale di cui ai commi precedenti;
d) le coltivazioni agricole od orticole e il pascolo;
e) l’allestimento di qualsiasi manufatto anche provvisorio;
f) l’escavazione o l’asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione ai sensi dei commi precedenti;
g) l’abbandono di rifiuti di qualsiasi specie o il getto di rifiuti nelle acque del fiume.
9. La installazione di pontili, barconi e altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume è soggetta, fatte salve le competenze di altre pubbliche autorità previste dalle vigenti disposizioni di legge, a parere del Consorzio previa verifica dei seguenti elementi, da valutarsi anche in relazione alla zonizzazione dei tratti di riva prospicienti:
– l’accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate;
– le attività svolte non siano disturbanti, in relazione all’ambiente circostante.
10. Le ordinanze che impongono divieto di balneazione sono comunicate al Consorzio. La relativa segnaletica è apposta dai comuni secondo indicazioni di massima fornite in via generale dal Consorzio, in riferimento all’aspetto estetico dei cartelli e alla distribuzione di essi lungo le rive.

Art. 33. – Zone umide. –
1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del parco il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività di svago, in quanto compatibili.
2. Le zone umide debbono essere attivamente conservate dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, impedendone all’occorrenza lo spontaneo riempimento. In particolare, deve essere mantenuta, ricostituita e migliorata l’alimentazione idrica superficiale e di falda, ivi compreso lo spurgo delle teste di fontanile; devono essere, inoltre, eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
3. Il piano di settore di cui all’art. 34 disciplina anche gli interventi di cui al comma precedente e dispone, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal piano di gestione, incentivi e contributi in favore dei proprietari o possessori per l’esecuzione degli interventi previsti.
4. Gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo sono ammessi con le seguenti modalità e cautele:
a) sono soggette a denuncia al Consorzio le opere effettuate per il mantenimento, la ricostituzione e il miglioramento dell’alimentazione idrica, la risagomatura del fondo, la captazione di acque;
b) è soggetto a denuncia al Consorzio l’intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la denuncia indica anche le modalità di asportazione delle parti recise.
5. In caso di inadempienza del proprietario o possessore agli obblighi di conservazione attiva di cui al primo comma, il Consorzio provvede, previa diffida, alla esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
6. Fatti salvi gli interventi di cui al secondo e quarto comma, nelle zone umide è vietato:
a) bonificare, riempire, alterare le zone stesse;
b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
c) navigare a motore ed esercitare la balneazione;
d) esercitare l’agricoltura in qualsiasi forma, impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
e) usare antiparassitari ed erbicidi;
f) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.
7. È fatto obbligo di rimuovere per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ciascun anno, le griglie di cui all’art. 19, L.R. 26 maggio 1982, n. 25, relativamente alle bocche di presa di derivazioni di acque pubbliche principali che alimentino zone umide disciplinate dal presente articolo.
8. In tutto il parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Consorzio. Per tali zone si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione del divieto di cui al sesto comma, lett. d).
9. Nei confronti delle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della riserva naturale orientata o parziale, ove coincida con il margine di zone umide:
a) una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

Art. 34. – Complessi boscati e vegetazionali. –
1. I complessi boscati, le macchie arboree, i filari arborei e arbustivi e le aree di rinnovazione spontanea devono essere mantenuti a cura dei proprietari o possessori o detentori nel miglior stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d’alto fusto.
2. Il piano di settore per la conservazione e la ricostruzione della vegetazione recepisce i piani pluriennali di assestamento ed utilizzazione dei beni silvo-pastorali, previsti dall’art. 19, L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dall’art. 15 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80, secondo le modalità di cui al Titolo 5 della legge citata, i quali comprendono anche le aree di proprietà privata incluse nella fascia di riserva fluviale (prima fascia) e nelle riserve naturali, con oneri a carico dell’ente promotore. Il piano di settore disciplina altresì i turni minimi e le modalità del taglio di diradamento e del taglio del ceduo.
3. Fino all’approvazione del piano di settore, gli interventi debbono osservare le seguenti prescrizioni:
a) tutti gli interventi consentiti devono comunque essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione ed il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati;
b) ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d’arte, come definito dal regolamento forestale del Consorzio; fino all’approvazione del regolamento si applicano in tutto il territorio del parco le prescrizioni di massima e di polizia forestale della Camera del Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano, approvate con delibera 27 giugno 1968, n. 593;
c) il taglio del ceduo per legna da ardere è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni; il taglio di piante per legname da opera è vietato, salvo che per limitati tagli di diradamento, da verificarsi di volta in volta in relazione alla consistenza del bosco e alla salvaguardia dei valori naturalistici;
d) per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è indicato il ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell’albero e il contesto ambientale ne giustifichino il costo; in difetto, è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali;
e) per i filari arborei l’utilizzazione deve prevedere il mantenimento degli individui migliori ogni cinque/otto metri; la capitozzatura è consentita secondo gli usi locali; è in ogni caso ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperienti con esemplari della medesima specie; per le essenze infestanti la sostituzione deve essere eseguita con piante autoctone; deve essere comunque mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti comunque salvi gli interventi manutentivi indispensabili per la coltura del filare stesso;
f) gli interventi sono ammessi in quanto in generale altresì tendano:
– alla progressiva eliminazione di specie esotiche (robinia, ailanto, acero negundo, ecc.) e alla graduale loro sostituzione con potenziamento delle latifoglie locali;
– al mantenimento di un numero di matricine doppio rispetto a quello prescritto dalle normali pratiche forestali;
– al reimpianto di alberi o arbusti, nel caso di ammesso taglio di alberi di alto fusto a causa di malattia o pericolosità.
4. Sono comunque vietati i tagli a raso e la sostituzione colturale a pioppicoltura o ad arboricoltura a rapido accrescimento.
5. La manutenzione delle fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto è consentita mediante il taglio degli individui arborei con la salvaguardia della vegetazione arbustiva di sottobosco o, in alternativa, mediante taglio a raso, in deroga al disposto del precedente quarto comma, a condizione che venga effettuata la ripiantumazione di vegetazione arbustiva autoctona; il progetto di ripiantumazione è allegato, in tal caso, alla denuncia di cui al successivo sesto comma.
6. Le utilizzazioni consentite sono soggette alle seguenti modalità di intervento:
a) senza autorizzazione né denuncia al Consorzio, sono ammessi:
– la rimozione di piante secche e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti nei filari, nonché la raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti;
– gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le normali pratiche colturali su alberi capitozzati;
b) sono soggetti a preventiva denuncia al Consorzio:
– il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati e pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;
– il taglio di fasce boscate gravate da servitù di elettrodotto eseguite dal gestore dell’elettrodotto o da altro soggetto obbligato;
– l’intervento di pulizia del sottobosco e dei rampicanti, ammesso solo per fini colturali;
– il taglio di esemplari malati o pericolanti del bosco, ammesso solo per evitare il diffondersi di epidemie o solo per evitare pericolo alla sicurezza dei percorsi;
– il taglio del ceduo e gli altri interventi di cui al precedente terzo comma, lett. a), b), c) ed e);
– l’utilizzazione dei filari arborei e arbustivi.
c) è soggetto ad autorizzazione del Consorzio:
– il taglio di conversione, restandone comunque esclusi gli interventi di cui al precedente quarto comma, secondo le disposizioni dell’art. 6, L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.
7. Il Consorzio del parco, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 9/1977 e dell’art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 80/1989, concede contributi a chi intende provvedere, secondo le indicazioni del piano territoriale e dei piani di settore, al rimboschimento con specie arboree tipiche locali purché non infestanti; alla ricostruzione di boschi degradati, diradati o incendiati; alla riconversione dei cedui in boschi d’alto fusto; ai diradamenti opportuni, alle opere manutentorie (cure colturali) alla eliminazione delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante.
8. Il Presidente del Consorzio può impartire, su conforme parere dello SPAFA, in coerenza con il piano di settore, ove adottato, ed uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la migliore conservazione colturale dei complessi boscati e vegetazionali. In caso di inottemperanza; il Consorzio provvede previa diffida, alla esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
9. Per la pioppicoltura e le altre colture arboree a rapido accrescimento, anche in filari, si applicano le disposizioni del successivo art. 43.

Art. 35. – Flora spontanea. –
1. Il parco persegue l’obiettivo della tutela e del potenziamento della flora autoctona, nonché della conservazione delle specie esotiche non infestanti già inserite validamente nel paesaggio e negli equilibri ecologici esistenti.
2. La raccolta di flora spontanea è disciplinata dalla L.R. 27 luglio 1977, n. 33 e L.R. 12 agosto 1989, n. 31. Il piano di settore per la conservazione e ricostruzione della vegetazione può stabilire aree di divieto, di raccolta di flora spontanea e di funghi. Il regolamento esecutivo può introdurre disposizioni più restrittive, rispetto alle norme della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 e L.R. 12 agosto 1989, n. 31, per la tutela di determinate specie non comprese negli elenchi, ovvero di determinati siti delicati.
3. Il piano di settore di cui al precedente comma persegue gli obiettivi di:
– riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della flora spontanea;
– normare la raccolta di flora spontanea in zone di particolare tutela; – eliminare le specie infestanti dannose nei confronti della flora autoctona.
4. Sono vietate le introduzioni di specie non autoctone nelle riserve naturali e nell’intera fascia di tutela fluviale (prima fascia). Nelle altre fasce e zone l’introduzione delle specie suddette è soggetta ad autorizzazione. Il divieto non si applica nella zona riservata alla pianificazione locale e nell’esercizio, dell’agricoltura e della zootecnia, fatte salve. le disposizioni relative, nonché nei parchi e giardini.
5. Sono ammesse le introduzioni effettuate per finalità di lotta biologica o integrata, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione.
6. Sono ammesse reintroduzioni di specie autoctone, originariamente presenti ed eliminate dall’intervento dell’uomo, secondo le disposizioni di piano di settore o previa autorizzazione, purché l’habitat sia preventivamente reso di nuovo idoneo.
7. Anche nelle aree in cui è ammessa l’introduzione di specie non autoctone, il Presidente può ordinare l’eliminazione di individui esotici, qualora sussista pericolo di diffusione al di fuori delle zone stesse.
8. Il Consorzio provvede alla organizzazione di uno o più vivai di flora autoctona.

Art. 36. – Prevenzione incendi. –
1. Il territorio del parco costituisce zona territoriale omogenea, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della L. 1 marzo 1975, n. 47. Per la prevenzione degli incendi, il Consorzio esercita le funzioni attribuite dall’art. 10 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.
2. In ogni tempo è vietato eliminare con il fuoco sterpaglie e ramaglie entro una fascia di cinquanta metri di distanza dalle riserve naturali e dalla zona ambienti naturali. Il regolamento esecutivo stabilisce i casi e le cautele per l’uso colturale del fuoco.
3. Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito, in particolare nelle aree da picnic, deve curarne il totale perfetto spegnimento al termine dell’utilizzazione.
4. Sono delegate al Consorzio le funzioni regionali di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, limitatamente alle aree comprese nel perimetro del parco.

Art. 37. – Vincolo idrogeologico. –
1. Sono individuate con apposito simbolo grafico, nella tavola C, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267. Il piano propone l’estensione del vincolo all’intera fascia di tutela fluviale (prima fascia), ai sensi dell’art. 8, terzo comma, lett. f), L.R. 15 aprile 1975, n. 51, in relazione all’art. 17, quarto comma, lett. e), L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
2. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico si applicano le disposizioni del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, dell’art. 40, L.R. 15 aprile 1975, n. 51, e dell’art. 25, L.R. 5 aprile 1976, n. 8, come modificato dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80, nonché della L.R. 21 giugno 1988, n. 33.
3. L’autorizzazione prevista dall’art. 7, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267è rilasciata dal Presidente del Consorzio per i terreni vincolati compresi nel parco. L’autorizzazione è rilasciata quando sia conforme al presente piano e ai suoi strumenti attuativi e ricorrano i presupposti previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

Art. 38. – Scarpate morfologiche primarie e secondarie. –
1. La planimetria di piano individua con apposito simbolo grafico le scarpate morfologiche primarie e secondarie.
2. Nelle aree costituenti la scarpata è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento, neppure per fini agricoli. È ammessa la sola attività silvocolturale, secondo i seguenti criteri:
a) il taglio del ceduo è consentito in osservanza delle prescrizioni dell’art. 34; in deroga all’articolo stesso è consentito anche il taglio a raso delle essenze alloctone e infestanti, previa autorizzazione del Consorzio, condizionata al reimpianto di essenze arboree ed arbustive autoctone;
b) il piano di settore per la conservazione e ricostruzione della vegetazione o le autorizzazioni dettano disposizioni al fine di evitare il contemporaneo taglio a raso della vegetazione da parte delle aziende agricole insediate nel medesimo ambito territoriale;
c) non è consentito l’esercizio dell’arboricoltura a rapido accrescimento.
3. Sono ammesse, previo parere del Consorzio e fatte salve le competenze autorizzatorie spettanti ad altri enti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge, le opere di difesa contro smottamenti, realizzate mediante interventi di bioingegneria forestale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì alle fasce di rispetto per l’ampiezza di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. Le fasce di rispetto possono essere parzialmente destinate anche a strade campestri o, al piede, a canali di raccolta e drenaggio delle acque.
5. Le scarpate morfologiche, comprese nella zona riservata alla pianificazione locale, debbono essere individuate dallo strumento urbanistico con apposito simbolo grafico, che individui il ciglio e il piede di ciascuna scarpata. La pianificazione comunale detta per tali aree le necessarie norme di conservazione e individua la più conforme utilizzazione non edificatoria; determina, inoltre, le distanze di rispetto dal ciglio e dal piede della scarpata, che debbono essere osservate nella edificazione o riedificazione.

Art. 39. – Elementi costitutivi del paesaggio. Fontanili e marcite. –
1. Il piano individua con apposito simbolo grafico gli elementi principali costitutivi del paesaggio del parco, come segue:
– elementi geo-morfologici, quali declivi, avvallamenti, piccole scarpate e altri movimenti orografici;
– elementi idrologici, quali corsi d’acqua minori, canali, piccole zone umide;
– elementi vegetazionali, quali alberi in gruppo o in filare, siepi e sieponi, fasce miste arboree e arbustive, macchie. Sono, inoltre, identificate con appositi simboli grafici le teste di fontanile e le marcite di principale interesse ambientale e paesistico.
2. Gli elementi di cui al comma precedente sono sottoposti a tutela in funzione paesistica; debbono essere mantenuti nel miglior stato di conservazione a cura del proprietario, possessore o detentore. In difetto, salva l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 61, provvede, previa diffida, il Consorzio, a cura e spese dell’inandempiente.
3. Per la conservazione e la gestione degli elementi stessi si applicano, oltre alle presenti norme: – per gli elementi vegetazionali, gli artt. 34, 35 e 43;
– per le piccole zone umide e le teste di fontanile, l’art. 33;
– per le scarpate, declivi e avvallamenti, l’art. 38.
4. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, individuati col simbolo grafico di cui al primo comma, debbono restare destinati a bosco, o a prato stabile, dove già impiantato; deve essere ricostituita, mediante reimpianto del bosco, la copertura vegetale, qualora sia stata eliminata.
5. I corsi d’acqua minori, individuati col simbolo grafico di cui al primo comma, ivi compresi i fontanili, debbono essere attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati interventi di rettificazione, salvo necessità di riordino irriguo effettuati dal Consorzio di bonifica, sottoposti a preventivo parere del Consorzio o di impermeabilizzazione. La pulizia con asportazione della vegetazione arborea di ripa è subordinata ad autorizzazione del Consorzio, che è rilasciata ove non sia validamente attuabile con altri mezzi e condizionatamente al mantenimento delle ceppaie e delle piante di alto fusto.
6. Le norme di cui al comma precedente si osservano anche per la manutenzione dei canali artificiali, individuati con il simbolo grafico di cui al primo comma, per i quali, altresì:
–è obbligatorio il mantenimento dei caratteri delle strade alzaie;
–è obbligatoria la conservazione dei manufatti idraulici, quali bocche di presa e ponti, di cui al precedente art. 29, ultimo comma. Gli interventi di rettificazione, modificazione, ampliamento sono sottoposti a denuncia al Consorzio e debbono essere progettati in modo da evitare per quanto possibile pregiudizio alla natura e al paesaggio agricolo.
7. Il Consorzio concede contributi sulle spese di manutenzione delle marcite, nel limiti previsti dal piano di gestione. Le marcite esistenti, con esclusione comunque di quelle indicate al primo comma individuate sulla planimetria di piano, possono essere trasformate in prati monofiti o polifiti avvicendati, qualora intervengano:
– abbassamento rilevante e permanente delle falde acquifere;
– contaminazione non occasionale delle acque;
– mutamento d’indirizzo produttivo dell’azienda agricola. Alla relativa domanda di autorizzazione consortile deve essere allegato il piano di coltivazione.
8. Ogni trasformazione di prati stabili è subordinata alla disciplina di cui al precedente settimo comma, salvo il disposto di cui al successivo art. 41, ottavo comma.
9. Il piano di settore di cui al precedente art. 8, sesto comma, lett. h), approfondirà i rapporti strutturali tra le presenze arboree (e culturali) e l’edificato rurale di cui al successivo art. 44, al fine di garantire la conservazione dei rapporti percettivi reciproci infrastrutturali (viabilità storica di connessione) individuando le colture consolidate nella tradizione paesistica da mantenere nel territorio e le aree d’intangibilità dirette a mantenere i rapporti sopra specificati.

Art. 40. – Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna. –
1. Gli elementi vegetazionali di cui all’articolo precedente, escluse le marcite, presenti nel paesaggio agrario, ancorché non individuati con l’apposito simbolo grafico, debbono essere conservati a cura del proprietario, possessore o detentore, in tutte le zone in cui è ammesso l’esercizio dell’agricoltura (zona golenale agricolo forestale e zona agricola del parco). Nelle zone medesime è prescritta la ricostituzione degli elementi vegetazionali di equipaggiamento della campagna, secondo le disposizioni del presente articolo, del piano di settore per la conservazione e ricostruzione della vegetazione o di convenzione quadro o aziendale.
2. Il piano di settore di cui al precedente comma determina tempi, modalità, quantità e qualità di ricostituzione dell’equipaggiamento vegetazionale. garantendone la gradualità nel periodo considerato e le sanzioni a carico dell’inadempiente. La ricostituzione:
a) ha per oggetto prioritariamente l’equipaggiamento vegetazionale dei corsi d’acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate ed altri elementi morfologici del terreno;
b) è realizzata con elementi vegetazionali di specie diverse tra loro, atte ad incrementare la varietà ambientale; a tal fine è comunque preferita la vegetazione autoctona.
3. L’equipaggiamento può essere oggetto di convenzione, la quale, in conformità ai criteri del piano, del presente articolo e del piano di settore impegni il proprietario. possessore o detentore a realizzare un progetto complessivo di equipaggiamento ambientale dell’azienda agricola, da allegarsi alla convenzione stessa. In tal caso, può essere prevista la modifica o sostituzione degli elementi paesistici di cui al precedente primo comma.
4. Entro cinque anni dalla data di adozione del piano, in attesa del piano di settore o di convenzione, di cui ai commi precedenti, ciascun proprietario, possessore o detentore di aree agricole attua interventi di riequipaggiamento vegetazionale, secondo i criteri di cui al secondo comma, al fine di raggiungere le seguenti dotazioni minime:
– nella fascia di riserva fluviale (prima fascia): un elemento virtuale ogni pertica censuaria;
– nella fascia di tutela paesistica (seconda fascia): un elemento virtuale ogni quattro pertiche censuarie;
– nella fascia di rispetto (terza fascia): un elemento virtuale ogni sette pertiche censuarie. Per elemento virtuale si intende una quercia farnia (Quercus robur), cui equivalgono due alberi di tutte le altre specie autoctone non infestanti, ovvero tre pioppi; il siepone misto fitto, costituito da almeno tre specie di arbusti e due di alberi, equivale a cinque elementi virtuali per ogni dieci metri di lunghezza con spessore medio non inferiore a metri due. Le essenze arboree sono considerate ai fini della dotazione minima solo ove siano regolarmente attecchite ed abbiano altezza non inferiore a metri due. Qualora nell’ambito della stessa azienda vi siano terreni appartenenti a fasce diverse è ammesso il trasferimento dell’equipaggiamento preferibilmente verso la fascia di maggior tutela.
5. L’onere di riequipaggiamento della campagna, di cui ai commi precedenti, può essere ridotto o attuato in più lungo arco di tempo, per le aziende agricole già gravate da altri oneri di conservazione ambientale o paesistica, quali zone umide, marcite e prati marcitoi, prati stabili e a rotazione, ed a condizione che tale onere di conservazione sia disciplinato da convenzione quadro o aziendale stipulata con il Consorzio. La dotazione minima, di cui al precedente comma, è comunque ridotta entro le seguenti quote percentuali:
– riduzione del 50% qualora le marcite o i prati marcitoi occupino rispettivamente almeno il 5% o il 10% della superficie agricola aziendale;
– riduzione del 30% o del 20%, qualora almeno il 10% della superficie agricola aziendale sia occupata rispettivamente da prato stabile o da prato a rotazione.
6. Nella subzona di riqualificazione del paesaggio agragrio l’equipaggiamento vegetazionale di cui al precedente quarto comma, è effettuato nella misura prevista per la fascia di riserva fluviale (prima fascia), in base a progetto da formarsi secondo i criteri stabiliti dal secondo comma. Il progetto è presentato entro un anno dall’adozione del piano e deve essere eseguito entro tre anni dall’approvazione del progetto stesso. Il piano di settore determina gli ulteriori adempimenti per la ricostruzione del paesaggio agragrio.
7. In caso di omissione nell’adempimento agli oneri di riequipaggiamento ambientale previsti dal presente articolo, il Consorzio, fatte salve le sanzioni di cui all’art. 61, provvede, previa diffida con assegnazione di termine di novanta giorni, d’ufficio a spese del contravventore.
8. Entro cinque anni dalla data di adozione del piano, i comuni aderenti al parco attuano interventi di equipaggiamento vegetazionale su aree pubbliche, strade, zone incolte, al fine di raggiungere la seguente dotazione minima: un elemento virtuale per ogni residente. Intendendosi per elemento virtuale quanto detto al quarto comma. Tali aree debbono essere reperite nel territorio comunale prioritariamente all’interno del parco.

Art. 41. – Esercizio dell’agricoltura. –
1. Il Consorzio promuove tutte le iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole del parco, in particolare a favore delle aziende comprese in tutto o in parte nella fascia di tutela fluviale (prima fascia), ai sensi dell’art. 3, L.R. 30 novembre 1983, n. 86, nonché di ogni altra legge di finanziamento per l’agricoltura.
I contributi sono prioritariamente da destinarsi, in quanto compatibile con le relative leggi, al rimboschimento e consolidamento idrogeologico delle sponde del fiume e al miglioramento dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura e lotta biologica.
2. Il Consorzio istituisce un comitato per l’agricoltura nel parco, avente lo scopo di studiare, presiedere, disciplinare, attuare la ricerca e la sperimentazione di modalità di esercizio dell’agricoltura compatibili con l’ambiente naturale. Al comitato stesso sono conferite funzioni di consulenza tecnica agli operatori agricoli e agli organi consortili, finalizzata alla divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione predette e alla migliore gestione dell’azienda in rapporto con l’ambiente. È garantita la rappresentanza nel comitato delle associazioni degli agricoltori, d’intesa con le quali il comitato prioritariamente esercita le proprie funzioni di ricerca e sperimentazione. La deliberazione istitutiva del comitato prevede altresì la rappresentanza nel comitato stesso dei consorzi di bonifica e dei dottori agronomi.
3. Il Consorzio, su proposta o previo parere del comitato di cui al comma precedente, propone agli agricoltori singoli e associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nella fascia di riserva fluviale (prima fascia), una convenzione quadro, avente principalmente ad oggetto:
– la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, di cui al secondo comma dell’art. 26, le modalità e i tempi della sua attuazione;
– la ricostituzione e riqualificazione dell’equipaggiamento naturale e paesistico della campagna, con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 39 e 40;
– il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell’esercizio dell’agricoltura;
– gli incentivi, i contributi e le prestazioni assunte a carico del Consorzio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del piano di gestione, per la collaborazione nella tutela e nella ricostituzione ambientale e per l’incentivazione delle attività agrosilvocolturali.
Il contenuto della convenzione quadro può essere adeguato alle singole situazioni aziendali. La stipula della convenzione costituisce titolo di priorità per l’assegnazione dei contributi di cui al primo comma.
4. Il piano di settore di cui al precedente articolo 8, sesto comma, lett. e), ed il regolamento d’uso orientano e disciplinano l’esercizio dell’agricoltura, nel rispetto delle presenti norme e tenendo conto, quando rilevante, del diverso livello di tutela delle fasce territoriali, zone e subzone, in osservanza dei seguenti criteri e finalità:
a) promozione della divulgazione tecnica dei metodi di corretto uso dei fitofarmaci e dei metodi di lotta biologica guidata e integrata;
b) graduale limitazione, compatibilmente con lo sviluppo della ricerca scientifica e di adeguate tecniche di divulgazione, dell’impiego di fitofarmaci, nonché al fine di eliminare gradualmente:
– modalità di applicazione che ne favoriscano la diffusione incontrollata su ampie superfici;
– uso di preparati a largo spettro, anziché di preparati selettivi;
– uso di erbicidi o di altri preparati che possano essere validamente sostituiti da misure tecniche non chimiche;
c) miglioramento qualitativo e riduzione quantitativa dell’uso di fertilizzanti chimici e limitazione o esclusione dell’uso stesso nei momenti ecologicamente più sfavorevoli;
d) introduzione di tipi colturali e tecniche agronomiche atti a migliorare la struttura e composizione del suolo e a diminuirne l’erosione.
5. Anche anteriormente all’approvazione del piano di settore, nel parco è comunque vietato l’uso di atrazina, molinate e bentadone; nella zona golenale agricolo forestale e nella subzona Gera d’Adda è altresì vietato l’impiego di fitofarmaci di prima classe tossicologica, salvo che per insostituibile esigenza d’impiego, certificata da relazione asseverata di professionista tecnico agragrio. Il piano di settore, in riferimento agli obiettivi di cui alle lett. a) e b) del comma precedente, introduce limitazioni nell’uso dei fitofarmaci, in relazione alla persistenza, concentrazione, diluibilità e degradabilità dei prodotti. È vietato detenere nell’azienda fitofarmaci di cui il presente comma o il piano di settore proibisce l’uso, fatti salvi i prodotti per uso veterinario; il regolamento d’uso stabilisce le norme per l’esercizio del controllo da parte degli agenti consortili e delle unità sanitarie locali. È comunque vietato l’impiego di presidi sanitari chimici con mezzi aerei.
6. L’uso di fertilizzanti organici è regolato ai sensi del seguente art. 42. Per i fertilizzanti chimici a rapido assorbimento (nitrati) è vietato l’uso, nelle colture estive, contemporaneamente alla semina o comunque prima della fase di levata.
7. Sono compatibili con l’esercizio dell’agricoltura, la zootecnia, l’arboricoltura da legno e l’agriturismo ai sensi e nei limiti dei successivi artt. 42, 43, 45. Salvo che nella fascia di tutela fluviale (prima fascia), sono altresì compatibili le attività di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, purché siano impiegati in prevalenza prodotti del fondo. In zona golenale agricolo forestale, tale attivitàè ammessa solo nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, ovvero per produzioni aziendali lattiero-casearie.
8. L’esercizio dell’agricoltura e ogni altro intervento nella subzona Gera d’Adda è altresì sottoposto alle seguenti norme di tutela, che possono essere integrate e specificate dal piano di settore:
a) il prato stabile esistente deve essere conservato e non ne è ammessa la trasformazione colturale;
b) per le aziende in cui il prato stabile è già stato in tutto o in parte disimpiantato il piano di settore incentiva e promuove il reimpianto del prato stabile o, per la subzona esterna alla fascia di riserva fluviale (prima fascia), anche del prato a rotazione, su almeno il 50% della superficie agraria aziendale;
c) è obbligatorio il mantenimento della piantata di ripa, la cui coltura è effettuata secondo le norme del successivo art. 43.
9. Il Consorzio esprime parere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, quarto comma, lett. c), L.R. 30 novembre 1983, n. 86, sui piani agricoli di zona.
10. I consorzi di bonifica, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Consorzio del parco nella tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto del piano. Gli interventi dei medesimi consorzi determinati dall’urgenza sono effettuati previa segnalazione al Consorzio del parco.

Art. 42. – Allevamenti zootecnici. –
1. Per allevamenti zootecnici, ai sensi delle presenti norme, si intendono le attività di allevamento dell’imprenditore agricolo, in funzione della produzione del fondo. Ne sono comunque esclusi gli allevamenti di tipo intensivo, caratterizzati dall’assenza di rapporto funzionale con l’attività agricola, costituenti attività non compatibili con il parco, eccezionalmente ammesse solo in zona riservata alla pianificazione comunale, in quanto consentite dallo strumento urbanistico.
2. Nella zona golenale agricolo forestale è vietato l’insediamento di nuovi allevamenti zootecnici, salvo che, negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano, nuovi allevamenti di bovini ed equini, fino ad un carico massimo di venti quintali per ettaro. Nella zona agricola del parco, fatte salve eventuali norme più restrittive dei piani comprensoriali, le attività di allevamento sono ammesse nei limiti di venti quintali per ettaro per i suini e di quaranta quintali per ettaro, per gli altri animali. Nella subzona Gera d’Adda, è ammesso solo l’allevamento zootecnico di bovini ed equini fino ad un carico massimo di quaranta quintali per ettaro, fermi restando i più restrittivi limiti per la zona golenale agricolo forestale. In tutto il parco sono comunque vietati gli allevamenti bradi di ovini e caprini.
3. È sempre ammesso e non compreso nel calcolo del quintalaggio, di cui al comma precedente, l’allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agrituristico, effettuato presso l’insediamento rurale.
4. Gli allevamenti preesistenti, in contrasto con le disposizioni del secondo comma, debbono essere adeguati entro cinque anni dalla data di approvazione del piano. Ove, alla scadenza del quinquennio, il carico non sia ricondotto nei limiti consentiti:
a) per gli allevamenti di bovini ed equini deve essere presentato al Consorzio piano di spandimento delle deiezioni, con indicazione dei terreni non aziendali sui quali è distribuito il maggior carico ed allegazione delle relative convenzioni con i proprietari o conduttori;
b) gli allevamenti di suini debbono essere dotati di idoneo impianto di depurazione o di trattamento, realizzato in base ad un piano di inserimento ambientale complessivo dell’insediamento, approvato dal Consorzio, sentita l’unità socio sanitaria locale competente per territorio, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta; in particolare:
– se il carico supera i quaranta q/ha o i venti q/ha in subzona Gera d’Adda debbono dotarsi di idoneo impianto di depurazione;
– se il carico è inferiore o pari ai quaranta q/ha, in alternativa al trattamento depurativo, debbono presentare piano di spandimento ai sensi della lett. a), ovvero recuperare il rapporto equivalente ai venti q/ha, sottoponendo i liquami a trattamenti specifici in idoneo impianto per ottenere un abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo) nella frazione liquida in misura inferiore al 50% del valore dei suddetti parametri nei liquame tal quale lo stesso piano di spandimento deve essere prodotto dagli allevamenti con carichi inferiori ai venti q/ha già esistenti nella subzona Gera d’Adda;
c) gli allevamenti avicunicoli debbono essere recuperati sotto profilo di inserimento ambientale delle strutture edilizie, in base a progetto approvato dal Consorzio.
In difetto, il sindaco o, in via sostitutiva, il presidente del Consorzio assumono i provvedimenti necessari a ricondurre l’allevamento nei limiti consentiti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al Titolo 5.
5. Il piano di settore detta le prescrizioni per eliminare, o ridurre al minimo, gli eventuali effetti negativi dell’attività zootecnica sull’ambiente del parco e per promuovere forme e modalità di esercizio della zootecnia compatibili con l’ambiente naturale, dettando, all’occorrenza, anche disciplina diversa in relazione alle fasce territoriali, zone e subzone del parco. Il piano di settore, inoltre:
a) disciplina le attività di allevamento particolari, quali l’itticoltura, l’apicoltura, la lombricoltura, l’allevamento di selvaggina o di animali da pelliccia, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e alla loro presenza all’interno del parco;
b) disciplina l’inserimento ambientale di attività zootecniche incompatibili, presenti alla data di adozione del piano, in particolare con riferimento alle previsioni del comma precedente, lett. b) e c);
c) può introdurre disposizioni più restrittive, per determinate aree o comparti, rispetto alla regolamentazione contenuta nel presente articolo;
d) stabilisce, sulla base della rispettiva produzione e qualità delle deiezioni, le equivalenze fra capi di bestiame ai fini dei limiti del quintalaggio;
e) disciplina gli scarichi, gli accumuli di materiale organico, la fertirrigazione, in conformità alle disposizioni del presente piano.
6. Fatte salve le integrazioni anche più restrittive del piano di settore e del regolamento di igiene:
a) è vietato il lagunaggio; il deposito o ammasso di deiezioni da utilizzare per fertirrigazione è ammesso purché conforme alla L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed al regolamento di igiene;
b) nelle ipotesi di cui al quarto comma, lett. a) e b) lo spandimento è effettuato in base ad un piano che individua i terreni, anche non aziendali, nel comune o in comuni confinanti, soggetti a fertirrigazione e indica le modalità, i quantitativi e i tempi presunti di spandimento;
c) lo spandimento è comunque vietato nelle riserve naturali e in una fascia di due metri lungo le sponde di tutti i corsi d’acqua naturali o artificiali nonché, limitatamente alle deiezioni suine nella subzona Gera d’Adda, fatti salvi per tale subzona quelli prodotti dagli allevamenti esistenti.

Art. 43. – Arboricoltura da legno a rapido accrescimento. –
1. Il taglio di pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento è condizionato al reimpianto su superficie di identica consistenza e paesisticamente analoga per collocazione, e in alternativa al rimboschimento con essenze autoctone arboree ed arbustive di superficie agragria o degradata di proprietà, in quantità e secondo modalità previste dal piano di settore o convenzionate con il Consorzio. Nelle riserve naturali e nelle zone ambienti naturali il progressivo rimboschimento delle aree destinate a pioppeto o ad altre colture arboree a rapido accrescimento è prescritto secondo le modalità e i termini previsti dal piano di settore di cui al precedente articolo 31 ovvero per le zone ambienti naturali da quello di cui al precedente articolo 8, sesto comma, lett. d) e in assenza degli stessi è soggetto alle modalità esecutive definite da apposita convenzione con il Consorzio. Il reimpianto dei pioppeti deve avvenire entro il perimetro del parco, in quanto la dimensione dei terreni aziendali lo consenta.
2. Per i filari di ripa, l’utilizzazione è subordinata al completo reimpianto del filare; in ogni caso deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti salvi gli interventi indispensabili per il mantenimento del filare stesso.
3. Salvo che nell’esercizio di attività florovivaistica, è vietato l’impianto o il reimpianto di colture di conifere d’alto fusto e di colture a rapido accrescimento di essenze infestanti. Il taglio di colture in atto di essenze non ammesse dal presente comma è subordinato al reimpianto di colture arboree ammesse, ai sensi del precedente primo comma.
4. Il piano di settore per la conservazione e ricostruzione della vegetazione è esteso anche alla vegetazione disciplinata dal presente articolo e, in particolare, ne stabilisce turni minimi e modalità di taglio, anche al fine di evitare il contemporaneo taglio da parte delle aziende agricole insediate nel medesimo ambito territoriale. Determina, inoltre, in percentuale per ciascuna fascia territoriale, la superficie agragria aziendale massima che può essere destinata ad arboricoltura.
5. Ai nuovi impianti di colture arboree a rapido accrescimento sono concessi i contributi previsti dall’art. 15, terzo comma, L.R. 5 aprile 1976, n. 8 come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. A tal fine sono considerati prioritari i nuovi impianti sulle aree comprese nella zona agricolo-forestale, in cui è ammesso l’esercizio dell’agricoltura, per le quali i contributi sono concessi anche per impianti di superficie inferiore a cinque ettari.
6. Il nuovo impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, è comunque vietato nella subzona Gera d’Adda e nelle subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale.
7. In tutto il territorio del parco ad esclusione delle zone di riserva naturale è consentita, previa convenzione con il Consorzio e limitatamente ai terreni con colture agrarie in atto, la pioppicoltura secondo forme di conduzione semiestensiva secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento d’uso.

Art. 44. – Edificato rurale. –
1. L’edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento e ampliamento per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni non agricole in funzione conservativa.
2. La realizzazione di nuovi edifici a servizio dell’agricoltura è regolata dalle singole disposizioni di zona, in conformità allo strumento urbanistico comunale. È in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi edifici, ove possano essere recuperati spazi e volumi idonei all’interno degli edifici esistenti.
3. Il mutamento di destinazione d’uso di edifici esistenti è ammessa, in conformità allo strumento urbanistico comunale, secondo le seguenti prescrizioni:
a) la ristrutturazione dei volumi esistenti deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell’organismo esistente e del complesso edilizio e non modificarla;
b) è consentito anche il mutamento parziale di destinazione d’uso degli edifici dismessi dall’agricoltura compresi in complessi rurali ancora attivi;
c) il rilascio della concessione edilizia è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del proprietario e del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l’azienda agricola; la rinuncia non è richiesta nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il recupero delle abitazioni dei salariati.
4. Il piano di settore di cui al precedente articolo 8, sesto comma, lettera h):
a) deve individuare gli edifici rurali meritevoli di particolare tutela di carattere conservativo, dei quali non è comunque ammessa la demolizione ed è promossa la valorizzazione;
b) può individuare gli insediamenti rurali in cui non è ammessa la trasformazione ad usi extra-agricoli;
c) deve indicare, relativamente alle trasformazioni d’uso ammesse, le modalità di recupero degli edifici e strutture a ciò destinati.
5. È rinviata alla pianificazione comunale la disciplina attuativa della edificazione prevista dal presente articolo, nell’osservanza dei seguenti criteri:
a) lo strumento urbanistico consente l’edificazione a servizio dell’agricoltura solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate, particolari esigenze produttive;
b) sono determinate le destinazioni ammesse nel caso di trasformazione d’uso, con preferenza verso destinazioni socio-ricreative, turistiche, sportive, culturali, ricettive, laboratori d’arti, mestieri o professioni; sono comunque escluse le destinazioni residenziali stabili, salvo che per le esigenze di custodia o gestione dell’insediamento, le attività produttive industriali, l’artigianato che comporti emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o sul suolo, anche se di modesta entità;
c) deve essere garantito l’uso degli spazi aperti di pertinenza per destinazioni compatibili, nonché, ove necessario, l’inserimento ambientale delle strutture esistenti e la cessazione di attività incompatibili.
6. Nel rilascio di autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, i comuni si attengono ai seguenti criteri, che saranno più specificatamente sviluppati nel piano di settore di cui all’art. 8, sesto comma, lettera h):
– non sono ammessi elementi architettonici non originali, quali: rivestimenti murali plastici (graffiato, strollato, ecc.), colori non tipici, infissi in lega leggera, tapparelle avvolgibili, zoccolature e rivestimenti in marmo levigato ed in ceramica, contorni lapidei alle aperture (spalle e voltini), con eccezione per i davanzali e le soglie, purché non in marmo levigato;
– sono altresì vietate le opere morfologicamente e stilisticamente improprie quali la contro-soffittatura di androni e portici, la chiusura di eventuali spazi coperti ma aperti (portici e logge) anche con soli serramenti, nuovi balconi o altri corpi aggettanti;
– devono essere confermati i caratteri tipo-morfologici di materiali e tecnologie riscontrabili nelle varie tipologie delle cascine esistenti (bergamasca, cremasca, lodigiana, cremonese);
– devono essere conservati gli elementi costitutivi dell’assetto tipologico (androni, portici, scale, logge, ballatoi, volte in muratura, solai in cassettoni di buona fattura, colonne e quant’altro venga riconosciuto meritevole di salvaguardia);
– negli interventi edilizi, l’operatore deve, altresì, correggere o sostituire eventuali parti turbative (compresi stilemi, tinte, ecc.), inserite negli edifici in precedenti manomissioni;
– le pavimentazioni di spazi esterni sono realizzate con i materiali preesistenti tradizionali, quali ciottoli, cotto, pietre naturali, od altri materiali similari e compatibili;
– le copertura devono mantenere le inclinazioni originali con manto di copertura in coppi tradizionali; eventuali aperture nel tetto (lucernari, abbaini) devono essere strettamente indispensabili per garantire la manutenzione ed il funzionamento tecnologico dell’edificio;
– i solai e le coperture di fabbricati che presentino elementi di pregio architettonico non possono subire variazioni delle quote d’imposta; il consolidamento ed il risanamento delle strutture deve mantenere o reiterare le caratteristiche figurative preesistenti;
– le gronde devono rispettare gli aggetti preesistenti e devono essere realizzate con materiali tipici locali (legno, cotto, beola); i canali ed i pluviali in rame o lamiera verniciata;
– possono essere ricavate nuove superfici utili residenziali nei sottotetti purché le altezze medie risultino regolamentari ed i requisiti aeroilluminanti vengano ottenuti attraverso aperture prive di aspetti morfologico-strutturali turbativi;
– gli interventi necessari per il riutilizzo delle strutture produttive agricole (fienili, stalle, porticati strutturalmente autonomi) devono rispettare la struttura originale;
– gli eventuali interventi d’innovazione ed adeguamento tecnologico funzionale devono ottenere un rapporto corretto con i caratteri tipo-morfologici e d’impianto del fabbricato in cui vengono inseriti e devono mantenere o restituire la valorizzazione delle preesistenze.

Art. 45. – Agriturismo. –
1. La zona agricola del parco e la zona golenale agricolo forestale costituiscono nel loro insieme zona di prevalente interesse agrituristico, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle leggi citate, è compatibile con la destinazione d’uso delle zone agricole.
2. Nei limiti consentiti dalle leggi citate, sono ammessi interventi edilizi di recupero sui fabbricati censiti al catasto rurale, per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l’esercizio agrituristico. Nella progettazione ed esecuzione delle opere devono essere conservati l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici che compongono l’edificio, ai sensi dell’articolo precedente.
3. La domanda dell’interessato e l’autorizzazione comunale, ai sensi degli artt. 7 e 8, legge 5 dicembre 1985, n. 730, sono comunicate per conoscenza al Consorzio.

Art. 46. – Fruizione ricreativa e sociale del parco. –
1. La fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, è principale finalità di piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente naturale e di salvaguardia dell’attività agricola. Gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:
a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l’aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;
b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all’interno del territorio del parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa dell’ambiente e con le attività agricole e forestali;
c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico monumentali;
d) preferenza per attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l’uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto dei valori dell’ambiente naturale.
2. Il piano di settore di cui al precedente art. 8, sesto comma, lett. f), che può essere formato anche per ambiti territoriali limitati rispetto all’intero parco:
a) individua le emergenze naturalistiche, paesistiche, storiche, artistiche, costituenti i poli di maggior interesse per la fruizione sociale;
b) definisce, in conformità al piano, la rete dei parcheggi e punti di corrispondenza con i mezzi di trasporto, dei percorsi ciclopedonali ed equestri, delle relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant’altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio;
c) può dettare indicazioni per la individuazione nei piani regolatori comunali di aree da destinarsi ad attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, l’educazione, la cultura entro i limiti definiti dal piano di settore di cui all’art. 8, sesto comma, lett. f), stabilendone indici di edificabilità e standards naturalistici in conformità alle previsioni dell’art. 28;
d) può dettare ogni disposizione per l’attuazione delle previsioni del piano relativamente alle zone ed attrezzature per il pubblico di cui al precedente art. 28.
3. Il piano di settore può altresì consentire, dettandone le norme di tutela, che aree private, aventi destinazioni di piano nelle quali è ammessa la fruizione da parte del pubblico, in funzione ricreativa o educativa, possano essere organizzate, mediante intervento convenzionato, ai fini di fruizione pubblica, anche con ingresso a pagamento, attraverso percorsi attrezzati nel rispetto dell’ambiente, della vegetazione naturale e delle zone umide. La convenzione, in conformità al piano di settore, stabilisce tipo, entità e qualità delle attrezzature, da inserirsi esclusivamente lungo i percorsi, le quali debbono essere comunque compatibili con le destinazioni di zona; le eventuali limitazioni all’afflusso del pubblico; la ricostituzione di ambienti naturali in misura non inferiore agli standards naturalistici previsti all’art. 28, terzo comma; le recinzioni ammesse per le necessità dell’ingresso controllato.
4. I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico sono definiti dal piano di settore sulla base di preventiva conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche e con conseguente pianificazione delle presenze antropiche all’interno degli ambienti stessi.
5. Parcheggi, punti di corrispondenza e punti di sosta sono prioritariamente da individuare in prossimità di strutture rurali dismesse, in funzione anche del riuso a finalità ricettive, ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero delle strutture stesse. I chioschi ed ogni analoga attrezzatura di piccolo commercio sono ammessi solo se non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; nuovi chioschi sono ammessi, previa autorizzazione del Consorzio, solo di carattere precario, nei punti di corrispondenza o nelle aree di sosta o da picnic.
6. Le attività di fruizione pubblica consentite e le modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di esecuzione e da convenzioni con i privati proprietari. Non sono ammesse nel parco destinazioni ad autocross, motocross, competizioni fuori strada e tiro al piattello. Le attrezzature esistenti, salvo che ricadano in fasce di rispetto delle riserve naturali, sono mantenute fino all’approvazione del piano di settore.

Art. 47. – Viabilità minore e accessibilità interna al Parco. –
1. È vietata la soppressione, l’interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali, o simili, senza autorizzazione del Consorzio. L’apertura di nuove strade, percorsi, sentieri o simili è soggetta ad autorizzazione del Consorzio, la quale, occorrendo, prescrive i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità e condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale.
2. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d’acqua costituisce limitazione alla proprietà privata e pubblica delle strade stesse, connaturata alla fruibilità sociale dell’ambiente del parco di cui all’articolo precedente. A tal fine:
a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre sulle strade e percorsi stessi anche privati;
b) entro un anno dall’approvazione del piano debbono essere rimossi sbarramenti, segnalazioni o altri impedimenti al libero transito ciclopedonale ed equestre all’interno del parco, salvo autorizzazione del Consorzio al mantenimento della chiusura, da rilasciarsi secondo i criteri di cui al comma successivo;
c) entro lo stesso termine, il Consorzio approva il regolamento d’uso delle strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell’uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al successivo terzo comma.
3. Il Consorzio può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al precedente secondo comma, nei seguenti casi:
a) aziende faunistiche la cui convenzione ai sensi dell’art. 50 preveda possibilità di visita controllata o guidata, anche a pagamento, dell’azienda da parte del pubblico, a finalità educative e culturali e nei limiti compatibili con la tutela della fauna;
b) fondi chiusi alla data di adozione del piano, a condizione che venga garantita la permeabilità ciclopedonale ed equestre verso il fiume, i corsi d’acqua, le zone umide, gli altri ambienti naturali, mediante convenzione con il Consorzio: l’apertura di tali percorsi non modifica il carattere del fondo in relazione al divieto di caccia; il regolamento esecutivo stabilisce le caratteristiche della segnaletica da apporre a tal fine in corrispondenza degli accessi;
c) viabilità minore a servizio dell’agricoltura qualora si riscontri la assoluta incompatibilità dell’uso pedonale della strada con la sicurezza delle coltivazioni agricole ed a condizione che gli sbarramenti autorizzati non impediscano totalmente, in corrispondenza dell’intera azienda agricola, l’accessibilità al fiume e alle zone di interesse naturalistico e paesistico previste dal piano;
d) viabilità a servizio di corsi d’acqua inidonea al transito pedonale per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.
4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre il Consorzio può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla scadenza dell’autorizzazione. Sono fatte salve, inoltre, le chiusure temporanee per motivi di igiene pubblica veterinaria.
5. Il Consorzio esegue a propria cura e spese la manutenzione delle strade di cui al comma secondo, ritenuta necessaria per l’uso ciclopedonale od equestre, dandone preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario o all’ente di gestione della strada. L’uso pubblico equestre o ciclabile può essere vietato dal Consorzio per determinate strade o percorsi, qualora ne pregiudichi la conservazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alla zona riservata alla pianificazione locale, ovvero interni a insediamenti per i quali le presenti norme consentono la recinzione permanente.

Art. 48. – Parcheggi e punti di corrispondenza. –
1. Il Consorzio e i comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al parco; nelle zone ad attrezzature per il pubblico è fatto obbligo di dotare le infrastrutture di congrui spazi a parcheggio.
2. Ferma restando la priorità di localizzazione di cui al quinto comma del precedente art. 46, i parcheggi di cui al primo comma sono situati di regola in aree esterne alla fascia di riserva fluviale (prima fascia) e comunque a distanza non inferiore a m 100 dalle sponde del fiume.
3. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l’inserimento ambientale nel parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

Art. 49. – Campeggi. –
1. I complessi ricettivi all’aria aperta, ai sensi della L.R. 10 dicembre 1981, n. 71, sono ammessi esclusivamente nelle zone ad attrezzature per il pubblico, nonché, ove previsti dallo strumento urbanistico comunale, nella zona riservata alla pianificazione comunale e, limitatamente alle previsioni del precedente art. 27, commi quarto e settimo, nella zona agricola del parco.
2. I campeggi previsti dall’art. 19, primo comma, lett. a), della richiamata legge regionale, sono altresì ammessi nella zona golenale agricolo forestale e nella zona ambienti naturali. Per i campeggi stessi sono consentiti solo i servizi igienici indispensabili e la posa, in via precaria per la sola durata del campeggio, degli impianti di distribuzione di acqua e di energia elettrica.
3. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità di esercizio dei campeggi di cui al comma precedente e si determinano gli eventuali altri servizi od attrezzature ammissibili in precario, nonché gli adempimenti di pulizia e di ripristino ambientale da osservarsi al termine del campeggio.
4. Per i complessi ricettivi di cui al primo comma si osservano le modalità di attuazione stabilite dalle norme di zona. Gli altri campeggi ammessi fatte salve le competenze comunali ai sensi della richiamata legge regionale, sono soggetti a parere del Consorzio nel quale possono essere indicate modalità e cautele da osservarsi nell’esercizio e al termine del campeggio: il Consorzio potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a quelle prescelte dal soggetto organizzatore del campeggio.

Art. 50. – Tutela della fauna selvatica. –
1. Nel territorio del parco si applicano i disposti di cui all’art. 43, primo comma, lett. b) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26.

Art. 51. – Tutela della fauna ittica. –
1. La tutela e l’incremento della fauna ittica, per la salvaguardia dell’equilibrio ambientale, e l’attività di pesca sono disciplinate nel parco ai sensi della L.R. 26 maggio 1982, n. 25, e successive modificazioni. Il piano persegue gli obiettivi di:
– rispetto e ricostituzione dell’equilibrio naturale e riqualificazione della fauna ittica, al fine di migliorare la potenzialità naturale della fauna stessa e garantire le condizioni ambientali migliori per il suo sviluppo;
– salvaguardia e miglioramento della qualità delle acque, in collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di inquinamento idrico.
2. Con il piano di settore di cui all’articolo precedente il Consorzio stabilisce, nell’osservanza della vigente legislazione e tenuto conto dei piani provinciali pesca e delle relative carte delle vocazioni ittiche, la disciplina per la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nel parco. Il piano di settore in particolare determina:
a) gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, con particolare riguardo a quelli finalizzati a garantire gli spostamenti della fauna ittica;
b) la tutela e valorizzazione della ittiofauna autoctona, nonché gli obiettivi e le modalità operative per eventuali iniziative di reintroduzione, ai sensi del precedente art. 35;
c) i criteri per migliorare le condizioni e le possibilità per l’esercizio della pesca dilettantistica, evitando forme distruttive nell’uso del patrimonio ittico;
d) eventuali restrizioni ai periodi di divieto di catture ed agli orari di pesca nel parco;
e) eventuali limitazioni alle modalità ed ai mezzi ammessi per la pesca nel parco;
f) eventuali limitazioni alla quantità di catture ammesse ed alle misure minime dei pesci catturabili nel parco.
3. L’esercizio della pesca è vietato nelle riserve naturali orientate e nelle riserve naturali parziali biologiche e nei tratti di fiume ad esse contigui. Il piano delle altre riserve naturali e i piani delle riserve soggette a pianificazione unitaria disciplinano l’esercizio della pesca nelle acque in esse comprese e nei tratti di fiume ad esse contigui. L’esercizio della pesca nelle altre acque è disciplinato da regolamento d’uso.
4. I ripopolamenti ittici e qualsiasi introduzione nelle acque interessanti il parco sono effettuati nell’osservanza dei seguenti indirizzi:
– possono di regola introdursi solo esemplari che abbiano superato lo stadio di avannotto;
– sono da evitare i ripopolamenti dal Po e da altri corpi idrici effettuati senza preventiva efficace selezione degli esemplari.
5. Compete al Consorzio, per le acque interne al parco:
a) il parere preventivo sul programma provinciale dei ripopolamenti ittici;
b) il parere ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 18, quinto comma, L.R. 26 maggio 1982, n. 25, per l’immissione di ittiofauna;
c) il parere preventivo e il controllo di immissioni e ripopolamenti eseguiti da concessionari e riservisti di pesca e da chiunque altro autorizzato;
d) il parere per l’organizzazione di gare e manifestazioni di pesca.
6. Il Consorzio esprime altresì parere sulle domande di concessione e relativi capitolati o disciplinari, previste dall’art. 6, primo e quinto comma, della L.R. 26 maggio 1982, n. 25, e sulle domande di proroga o rinnovo delle concessioni stesse, ove concernano acque in tutto o in parte comprese nel parco.
7. Gli indirizzi di cui al quarto comma, relativamente ai ripopolamenti, si osservano altresì nella gestione dei laghetti, cave e specchi d’acqua interni ad aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pubbliche, salvo che le vie di comunicazione siano chiuse a monte e a valle con griglie o altre apparecchiature inamovibili, che impediscano il passaggio del pesce.
8. Per gli allevamenti ittici e per i punti attrezzati di pesca in acque private si osservano, rispettivamente, la disciplina dell’art. 42 e degli artt. 28 e 46.

Art. 51-bis. – Tutela della fauna minore. –
1. La tutela della fauna minore è disciplinata dalla L.R. 27 luglio 1977, n. 33. Il piano di settore tutela e gestione del patrimonio faunistico può introdurre disposizioni più restrittive in merito al prelievo della fauna minore rispetto alle norme della L.R. 27 luglio 1977, n. 33 per la tutela di determinate specie autoctone non elencate dalla legge stessa ovvero di determinati siti delicati.
2. Il piano di settore persegue gli obiettivi di:
– riqualificare gradualmente ambienti idrici per la conservazione ed il potenziamento della fauna minore autoctona;
– normare i prelievi di fauna autoctona in zone di particolare tutela.
3. Si applica alla fauna minore la disciplina degli interventi di introduzione e reintroduzione di cui al precedente art. 35.

Art. 52. – Coltivazione di cave. –
1. Nel territorio del parco è ammessa l’apertura e la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia, laddove consentito dalle disposizioni di zona, in conformità al piano provinciale o consortile delle cave. Sono ammesse le cave di cui all’art. 45, L.R. 30 marzo 1982, n. 18, purché non in contrasto con le disposizioni di zona del presente piano e previo parere del Consorzio del parco. Il Consorzio esprime parere sulle domande di apertura di nuove cave o di rinnovo, prosecuzione, o proroga di quelle esistenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, quarto comma, lettera e), L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
2. Il Consorzio, nell’esprimere il parere di cui all’art. 8, L.R. 30 marzo 1982, n. 18 sul piano provinciale o consortile delle cave, si pronuncia anche sui seguenti oggetti di tutela ambientale:
a) destinazione finale di ciascuna area al termine dell’attività estrattiva;
b) contenuti minimi quantitativi e qualitativi da garantirsi in sede di recupero ambientale;
c) prescrizioni per la tutela e la ricostruzione della vegetazione e degli elementi morfologici, orografici e idrici dell’ambiente e del paesaggio.
3. Per l’apertura o la prosecuzione di coltivazioni di cava, laddove ammesse, il piano di recupero ambientale deve essere formato in osservanza del piano delle cave, delle presenti disposizioni e della destinazione del piano.
4. Per le cave esistenti, comprese nella fascia di tutela fluviale (prima fascia) o in altre zone in cui sia vietato l’esercizio di cava, eventualmente autorizzate alla data di adozione del piano o già previste dal piano delle cave, l’autorizzazione di cava non può essere rinnovata o prorogata oltre le rispettive scadenze e deve esserne eseguito il recupero ambientale entro un anno dalla scadenza dell’autorizzazione o nel più breve termine stabilito dagli atti autorizzativi.
5. Il Consorzio può provvedere ai sensi dell’art. 46 della L.R. 30 marzo 1982, n. 18 al recupero ambientale delle cave cessate, individuate con apposito simbolo nella planimetria di piano. Ove il recupero non comporti l’asportazione di sostanze minerali di cava, è attuato ai sensi delle presenti norme con progetto di intervento esecutivo d’iniziativa pubblica o convenzionato con il proprietario.

Art. 53. – Immobili e servitù di cave. –
1. Le previsioni del piano relative ad immobili del demanio militare divengono efficaci dalla data di cessazione dell’uso ai fini militari e da tale data decorre il termine stabilito dall’art. 4 per l’adozione della variante di adeguamento dello strumento urbanistico locale da parte del comune interessato.
2. La variante di adeguamento, in particolare, determina le disposizioni per il recupero delle strutture a fini civili, per l’inserimento di attrezzature e viabilità di connessione con il tessuto urbano, nel rispetto del patrimonio arboreo esistente.
3. La Regione, qualora intenda consultare il comitato misto paritetico, costituito a norma dell’art. 3, legge 24 dicembre 1976, n. 898, relativamente alle aree comprese nel parco, sente preventivamente il parere del Consorzio.
4. Le previsioni del piano, relative alle aree soggette alle limitazioni costituite ai sensi dell’art. 2, legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono osservate, in quanto compatibili con le limitazioni stesse. Relativamente alle aree medesime, l’amministrazione militare esercita i propri poteri di autotutela, anche in deroga alle disposizioni del presente piano.

Art. 54. – Ferrovia e idrovia. –
1. Nella planimetria di piano sono indicate le linee ferroviarie che interessano l’area del parco; ad esse e alle relative fasce di rispetto si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.
2. Il piano individua la fascia di rispetto per la realizzazione dell’idrovia. Il progetto è sottoposto a parere del Consorzio per la parte in cui attraversa il parco.

Art. 55. – Viabilità e circolazione stradale. –
1. Le strade comprese nel territorio del parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesistico ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale ed agrario e gli insediamenti rurali, con la morfologia e orografia del parco.
2. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte compresa nel parco sono sottoposti a parere del Consorzio, il quale, ove il progetto comporti rilevante modifica dell’inserimento ambientale della strada, richiede dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi del precedente art. 15.
3. Le altre strade pubbliche o gravate di servitù d’uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse consortile per l’accesso e fruizione pubblica dell’ambiente. Gli interventi ammessi sulle strade stesse sono limitati ad allargamento della piattaforma fino al calibro massimo di m 7 e rettifica dell’asse longitudinale nonché ad adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente. I progetti relativi sono sottoposti al parere del Consorzio.
4. La circolazione di veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l’accesso agli edifici, nella zona ad attrezzature per il pubblico e in genere nelle zone urbanizzate. Il Consorzio può richiedere all’ente proprietario l’apposizione di divieti di circolazione su strade pubbliche secondarie interne al parco.
5. In tutte le altre strade e, in particolare, nelle strade e percorsi di cui al secondo comma dell’art. 47, è vietata la circolazione a motore, salvo che per l’accesso da e per la proprietà privata; è altresì vietata la circolazione fuori strada. Sono eccettuati dai divieti i mezzi di servizio dell’agricoltura e silvicoltura e i mezzi per le operazioni idrauliche ammesse; per i mezzi di servizio alle attività estrattive, ove già non sia precisato dall’autorizzazione, i percorsi consentiti sono autorizzati dal Consorzio.
6. I mezzi di servizio o vigilanza pubblica hanno facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi, a qualsiasi regime di proprietà gli stessi appartengano, nonché, occorrendo, fuori strada; è vietato impedire od ostacolare con qualunque mezzo l’accesso a strade o percorsi dei mezzi stessi.
7. Lungo tutte le strade del parco è vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante, al di fuori della zona riservata alla pianificazione locale.
8. Nelle pertinenze e fasce di rispetto stradali il taglio delle alberature stradali è sottoposto ai disposti di cui all’art. 8 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9. Il consolidamento delle scarpate è effettuato con opere di bioingegneria forestale, o, in difetto, previo parere del Consorzio, mediante uso di materiali locali.

Art. 56. – Reti di distribuzione, impianti, infrastrutture. –
1. L’utilizzazione o l’attraversamento di terreni del parco per la posa di elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, e relative centraline e cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti e i nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di fognatura ed altri impianti di distribuzione di livello locale sono ammessi solo nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione o in zona agricola del parco e per gli elettrodotti con le disposizioni di cui alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52, o in zona riservata alla pianificazione locale, purché non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera e previa DCA.
2. Le opere di cui al comma precedente sono ammesse a condizione che non risultino diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel parco. 3. I depuratori e gli altri impianti tecnologici sono realizzabili solo nella zona riservata alla pianificazione comunale o in zona agricola entro i limiti del piano di settore di cui al precedente art. 8, sesto comma, lettera e).

Art. 57. – Discariche. –
1. Nel parco non sono ammesse attività di discarica di rifiuti solidi urbani e assimilabili, o speciali, o tossici e nocivi. È ammessa la discarica di inerti, ai soli fini di recupero ambientale, nel quadro di progetto di recupero, formato in osservanza delle norme di zona e di settore, approvato dal Consorzio e autorizzato ai sensi di legge.
2. Gli impianti di termodistruzione o di trattamento dei rifiuti possono essere attuati solo previa dichiarazione di compatibilità ambientale, che accerti anche l’impossibilità di ubicazione degli impianti stessi al di fuori del parco, e sono localizzati con le modalità di cui al precedente art. 56, terzo comma.

Titolo V
NORME FINALI

Art. 58. – Acquisizione di aree. –

1. Il Consorzio promuove la collaborazione dei privati proprietari, mediante convenzioni, alla conservazione dell’ambiente e della vegetazione, in conformità alle norme del presente piano e degli strumenti o provvedimenti attuativi. La convenzione prevede in favore del privato la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del piano.
2. Le indennità, conseguenti ad espropriazione, sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge. Quando si procede mediante occupazione temporanea, l’indennitàè corrisposta nella misura prevista per l’occupazione d’urgenza, salvo il diritto del Consorzio di rivalersi, anche mediante compensazione, delle spese sostenute o del maggior valore apportato all’immobile dalle opere eseguite.

Art. 59. – Vigilanza. –
1. Nel territorio del parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici ai sensi dell’art. 26, L.R. 30 novembre 1983, n. 86, è esercitata dal Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 60. – Repressione degli interventi abusivi. –
1. Il Presidente del Consorzio ordina la sospensione cautelativa di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti esecutivi.
2. Il Presidente del Consorzio ordina, altresì, con esclusione dei provvedimenti di carattere edilizio, la sospensione cautelativa di ogni intervento, il quale, ai sensi della legge, o per disposizione delle norme di piano territoriale, di piano di settore o di regolamento esecutivo, sia sottoposto a denuncia, autorizzazione, concessione o convenzione, quando risulti che l’esecutore dell’intervento non agisca in base a provvedimento emesso dal Consorzio, ovvero quando risulti che l’esecutore dell’intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento emesso.
3. Gli effetti dell’ordinanza cessano ove entro sessanta giorni dalla notificazione non sia emanato dal Consorzio o dall’Amministrazione competente il provvedimento definitivo di repressione dell’abuso o di remissione in pristino.
4. Salvo che la repressione dell’intervento abusivo spetti ad altra Amministrazione, il Presidente del Consorzio, su conforme parere del Consiglio Direttivo, emette ordinanza di remissione in pristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore. Ove la remissione in pristino non sia possibile, il Presidente ordina al contravventore la esecuzione del recupero ambientale, eventualmente necessario, e lo diffida a desistere per il futuro.
5. Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in pristino o al recupero ambientale, il Presidente del Consorzio, previo parere del Consiglio Direttivo, può ordinare l’esecuzione d’ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.
6. Le ordinanze sono emesse senza pregiudizio delle sanzioni penali o amministrative. Restano ferme, altresì, le competenze in materia edilizia conferite dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 61. – Sanzioni amministrative. –
1. Alla violazione dei divieti o delle prescrizioni contenuti nelle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti esecutivi, si applicano le sanzioni previste dal Titolo 3 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
2. Si applicano le medesime sanzioni, nel caso di interventi sottoposti ai sensi delle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti esecutivi a preventiva autorizzazione o concessione del Consorzio o convenzione con il Consorzio, ove l’agente non l’abbia ottenuta, ovvero abbia operato in difformità, rispetto alla stessa.
3. La sanzione è irrogata, nella misura stabilita agli artt. 28, 29, 30 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, dal Presidente del Consorzio sentito il Consiglio Direttivo. Al Consorzio sono devoluti i relativi proventi. Il Consorzio devolve parte dei proventi da sanzioni per violazioni alla legislazione sulla caccia al fondo di cui all’art. 40, L.R. 31 luglio 1978, n. 47, nella quota stabilita dalla Provincia per i proventi dalla stessa riscossi.

Art. 62. – Poteri di deroga. –
1. Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico, che non possano essere diversamente localizzate.
2. La deroga è assentita con deliberazione dell’Assemblea consortile ed è autorizzata dalla Giunta regionale. La deliberazione assembleare stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché l’indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.
3. Qualora l’opera sia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia il comune è tenuto previamente a recepire la deroga con deliberazione consiliare secondo la procedura del precedente art. 4, primo comma.
4. Relativamente ai progetti delle opere di cui al primo comma si applicano i disposti di cui al precedente art. 15, comma secondo, lett. b), c), d), comma terzo e quarto.
5. Lo studio interdisciplinare di cui al precedente art. 15, secondo comma, lett. b), c), d) deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente alla richiesta di autorizzazione prevista dal secondo comma del presente articolo.
6. La convenzione di cui al terzo comma del precedente art. 15 deve essere redatta successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione prevista dal secondo comma del presente articolo.

ALLEGATO A
Nel parco sono state individuate quattordici riserve naturali orientate:
1. Cantacucca - lembo di bosco costituito da essenze della fascia collinare - basso montana, con interessanti presenze micologiche;
2. Monte della Pianella - tratti boscati ed incolti ripariali, con raccolte d’acqua frequentate da avifauna migratrice durante i passi;
3. Lanca di Comazzo - grande raccolta d’acqua con ripe parzialmente boscate, dove le differenti profondità consentono una discreta varietà ecotonale come vegetazione acquatica e ricche presenze avifaunistiche;
4. Mortone Sud - grande fragmiteto con avifauna ricca e varia, comprendente specie di estremo interesse;
5. Bosco del Mortone Nord - querco-olmeto vegetante su suolo arido e ghiaioso, ricco di fauna e con interessanti presenze di mammiferi;
6. Lanca di Saltarico Nord - imboccatura di una grande lanca con ricca ittio-fauna ed avifauna;
7. Morta Delizie Ovest - grande morta discretamente vegetata, con avifauna ricca anche di presenze di grande interesse;
8. Morta Zerbaglia Sud - grande morta fittamente vegetata a fragmiteto con fortissime concentrazioni di avifauna acquatica e presenza di fauna ornitica anche rara;
9. Bosco e Morta Ramelli Sud - bosco umido in buone condizioni e grande morta vegetata a fragmiteto e saliceto arbustivo, che ospita la maggior garzaia del parco e con altre presenze faunistiche di estremo interesse;
10. Morta Mezzano Est - morta in gran parte occupata da fragmiteto, con avifauna acquatica ricca e varia;
11. Morta Bertonico Sud - morta con ricca vegetazione acquatica e ripe boscate, con abbondante avifauna acquatica, soprattutto migratoria;
12. Adda Morta - Lanca della Rotta - tratto fortemente impaludato con fragmiteto ed alneto, collegato ad ampia lanca con un bosco umido ripariale, con ricca avifauna e presenze ornitiche anche di grande interesse;
13. Alneto e Adda Morta del Boscone - bosco ben conservato e morta con fragmiteto, ricchi di fauna interessante e varia;
14. Adda Morta di Pizzighettone Sud - grande morta fittamente vegetata e tratto di alneto limitrofo, con ricca avifauna, soprattutto acquatica.

Le riserve naturali parziali botaniche del parco sono quattordici:
1. Bosco Cava de Poli - area boscata, in parte degradata, ricca di essenze collinari e basso-montane, oppure rare altrove in Valpadana;
2. Bosco Pianella - residuo di area boscata più ampia, costituita dalle essenze autoctone originarie;
3. Bosco del Nicedo - querco-olmeto giovane, con grave moria di olmi a causa della grafiosi ed interessante rinnovellamento della specie colpita e conversione in bosco di altro tipo;
4. Lanca e Saliceto del Calandrone - lanca limpida con acqua ricambiata e ricca di vegetazione, e saliceto in via di maturazione;
5. Bosco di Bisnate - bosco in parte degradato, in via di modificazione a causa dell’abbassamento della falda idrica superficiale;
6. Bosco del Mortone Sud - querco-olmeto su substrato ghiaioso, assoggettato di recente a tagli, in via di interessante evoluzione;
7. Bosco Gilli - saliceto dominato in parte da una specie montana e collinare, in corso di trasformazione per l’abbassamento del letto del fiume;
8. Bosco della Colonna Caccialanza - tratto boscato con ampie zone degradate ed in parte colonizzate da giovani essenze erbose, con piccoli ambienti umidi ed interessante naturalizzazione di aree di pioppeto razionale;
9. Bosco del Costino - alneto con ambienti umidi di differente profondità e ricchi di specie anche non comuni in Valpadana;
10. Morta di Soltarico - ampia area acquitrinosa con specie di estremo interesse botanico;
11. Bosco dei ginepri - tratto boscato di età non elevata con specie di estremo interesse botanico;
12. Bosco di Mezzo - Bosco del Tram - boschi con esemplari anche maturi e grande ricchezza di specie dominate, arbustive, rampicanti e minori;
13. Bosco Ripariale al Boscone - saliceto di ripa, con piccole zone umide temporanee e ricchezza di specie minori;
14. Adda Morta del Bosco Gerola - tratto impaludato riccamente vegetato, con abbondante e varia flora acquatica e fauna di discreto interesse.

Le riserve naturali parziali zoologiche del parco sono quindici:
1. Lanca del Moione - raccolta d’acqua limpida, ricca di ittiofauna e di avifauna, soprattutto migratoria;
2. Bosco Fornace - tratto boscato, residuo di un’area più ampia, con abbondante fauna, ricca anche di specie interessanti;
3. Mortone Nord - ampio fragmiteto, estremamente interessante per presenze avifaunistiche abbondanti ed anche rare;
4. Lanca di Soltarico Sud - ampia lanca, ricca di avifauna soprattutto migratoria;
5. Bosco e Morta Delizie Nord - grande morta con discreta vegetazione acquatica, con avifauna ricca ed abbondante, ed interessante tratto boscato;
6. Morta Delizie Sud - grande morta discretamente vegetata, con avifauna di notevole interesse quali-quantitativo;
7. Bosco e Morta Zerbaglia - tratto boscato con interessante fauna caratteristica e grande morta con fitta vegetazione emergente, ricca di avifauna, soprattutto migratoria;
8. Bosco e Morta Ramelli Nord - bosco umido e grande morta riccamente vegetata, con fauna ricca e varia, e presenza di specie di estremo interesse;
9. Bosco Mezzano Ovest - morta occupata quasi per intero da fragmiteto, ricca di avifauna acquatica, soprattutto migratoria;
10. Morta Bertonico Est-Ovest - morta riccamente vegetata, principalmente a fragmiteto, a ripe boscate, ricca di avifauna acquatica;
11. Adda Morta del Boscone - morta occupata quasi per intero dal fragmiteto, con abbondante avifauna acquatica, soprattutto migratoria;
12. Adda Morta di Pizzighettone Nord - morta fortemente impaludata con fauna acquatica, anche minore, di grande interesse;
13. Palude Caselle - cava dismessa costituita da bacini di ridotta profondità, ricchi di vegetazione anche pregiata e con abbondante avifauna acquatica;
14. Palude del Ca del Bis - cava abbandonata costituita da bacini di profondità differenti, con avifauna ricca e presenza di specie anche non consuete;
15. Garzaia di Cascina del Pioppo - bosco igrofilo a prevalenza di ontano nero, sede di una importante colonia nidificante di Nitticora, garzetta e Airone cenerino.

Le riserve naturali parziali biologiche sono dodici:
1. Fontanile Merlò Giovane - grande testa di fontanile con flora e fauna minori ricche di specie caratteristiche e discreta presenza di fauna superiore;
2. Lanca delle Due Acque e Bosco Belgiardino - ambiente umido limpido e molto ricco di flora sommersa, collegato quasi permanentemente al fiume tramite uno stretto canale, e tratto boscato con varie essenze interessanti, con ricchi e vari popolamenti ittici e ornitici;
3. Morta di Abbadia Cerreto - Morta fortemente impaludata ed occupata quasi per intero da fragmiteto, con interessante avifauna acquatica, soprattutto migratoria;
4. Morta di Cavenago - grande morta fortemente impaludata e vegetata a fragmiteto, con alcune presenze di discreto interesse botanico, e notevole ricchezza di avifauna, soprattutto migratoria;
5. Colombare - zone umide temporanee ed alimentate anche artificialmente, ricche di avifauna migratoria, e lembi boscati, uno dei quali è costituito da un plataneto razionale abbandonato;
6. Boccaserio-Giardino - raccolta d’acqua con abbondante avifauna, principalmente migratoria, e tratto boscato dominato dalla robinia ma con presenze floro-faunistiche di discreto interesse;
7. Bosco della Vinzaschina - tratto boscato, parzialmente degradato ricco di essenze interessanti e con fauna discretamente abbondante e varia;
8. Saliceto al Rimello - tratto di saliceto ripariale complessivamente in discrete condizioni, con fauna interessante;
9. Bosco Geron del Maestron - bosco ripariale, con tratti degradati, ricco di essenze minori e fauna interessante;
10. Torbiera del Pra Marzi - cava di torba dismessa, con vegetazione acquatica ricca e varia e discrete presenze faunistiche;
11. Bosco del Chiavicone - bosco ripariale in parte degradato, discretamente ricco di flora e fauna interessanti;
12. Ripa Fluviale a Maccastorna - tratto di sponda fluviale incolto, solo in parte cespugliato ed alberato, ricco di fauna anche interessante.

ALLEGATO B
Cartografie omesse.

ALLEGATO C
Indirizzi alla pianificazione comunale; schede relative ai singoli comuni (art. 6, secondo comma N.T.A. del P.T.C. del parco)

ABBADIA CERRETO
Sono da tutelare:
– il paleoalveo a confine con i comuni di Corte Palasio e Casaletto Ceredano, che rappresenta un elemento di particolare valenza paesistica;
– la Cascina S. Cipriano.

BERTONICO
Sono da tutelare:
– il Canale Muzza e la Roggia Bertonica con le relative piantate ed opere idrauliche di rilevante valore storico;
– la chiesa parrocchiale di S. Clemente;
– l’oratorio S. Antonio da Padova in località Cascina Colombina; – la frazione Monticelli con la chiesetta di S. Lorenzo.
Sottoporre a V.I.A. la riconversione e/o il recupero ambientale del complesso industriale della ex raffineria Gulf, ora inattivo.
L’ex complesso industriale Gulf non potrà essere riutilizzato senza una preliminare approfondita V.I.A. tendente ad impedire utilizzi, anche parziali, ecologicamente incompatibili, ed a migliorare l’inserimento paesistico. Sono fatti salvi gli strumenti urbanistici attuativi già approvati.

BOFFALORA D’ADDA
Sono da tutelare:
– il palazzo Trivulzio Belgiososo con parco;
– la chiesa parrocchiale della Natività.
Si raccomanda che le eventuali previsioni di ampliamento dell’edificato esauriscano i lotti interclusi prima di interessare il territorio ad est della S.P. 25.

CAMAIRAGO
Sono da tutelare:
– la chiesa dei SS. Cosma e Damiano;
– l’oratorio di S. Carlo in frazione Mulazzana.
Si raccomanda che le eventuali previsioni di ampliamento dell’edificato esauriscano i lotti interclusi e la zona riservata alla pianificazione comunale prima di interessare il territorio a sud della S.P. 27.

CASALETTO CEREDANO
Sono da tutelare:
– la Roggia Melesa con le relativo piantate ed opere idrauliche di rilevante valore storico;
– la chiesa parrocchiale;
– l’ex chiesa parrocchiale di S. Eurosia. (Cappella del Cimitero);
– la Cascina Colombarone con Oratorio di S. Rocco in località Gere.

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
Sono da tutelare:
– gli spalti, gli argini e il paesaggio fluviale del fiume Po;
– il canale di bonifica e le opere idrauliche di rilavante valore storico;
– il palazzo La Rocca con belvedere;
– il palazzo Stanga;
– le scuderie del palazzo Stanga;
– la casa ex Ferrari ora Antoniazzi in Via Cavour, 14;
– la villa Sacro Cuore in Via XX Settembre, 5;
– la chiesa parrocchiale S. Maria Nascente, con annessa Cappella Stanga;
– l’oratorio S. Stefano in Piazza Vittorio Emanuele;
– la chiesa della Madonna di Campagna in Via Umberto I;
– l’oratorio di S. Antonio Abate in località S. Antonio.

CASTIGLIONE D’ADDA
Sono da tutelare:
– le rogge Morara e Vitaliana con le relative piantate ed opere idrauliche di rilevante valore storico.
Deve essere tutelata in particolare la forra lungo il confine comunale con Terranova de’ Passerini ad ovest della Cascina Grande;
– l’edilizia semirurale in via Cavour;
– l’ex Convento dei Cappuccini in via Dante;
– la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta;
– la chiesa dell’Incoronata;
– la chiesa di S. Bernardino;
– la chiesa dell’Annunciata;
– l’ex Convento delle Orsoline in via Umberto I.

CAVACURTA
Sono da tutelare:
– il palazzo Inzaghi in Vicolo Palazzo, 14;
– l’ex chiesa di S. Rocco in via S. Rocco, 1;
– la Cappella dei SS. Carlo e Francesco in località Reghinera.
Si raccomdanda che le eventuali previsioni di ampliamento dell’edificato esauriscano i lotti interclusi e la zona riservata alla pianifi
cazione comunale prima di interessare il territorio a sud della S.P. 17.

CAVENAGO D’ADDA
Sono da tutelare:
– la casa padronale della Cascina Grande in Caviaga;
– la Cascina Cesarina con portale;
– la villa Gazzola con parco ed ex complesso rurale;
– la villa Greppi con parco;
– la chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo;
– la chiesa di S. Giacomo Maggiore in località Caviaga;
– l’oratorio Madonna del Buon Consiglio in località Muzza Piacentina.

CERVIGNANO D’ADDA
È da tutelare:
– la chiesa di S. Alessandro Martire.

CORNO VECCHIO
Sono da tutelare:
– la scarpata del canale Gandiolo ed il terrazzo relativo che costituiscono un suggestivo affaccio sulla valle del Po;
– la Cascina Grande in via Roma;
– villa Gattoni Cattaneo con parco;
– chiesa parrocchiale della purificazione di Maria.

CORTE PALASIO
Si devono tutelare:
– la roggia Partitore e le relative piantate ed opere idrauliche;
– il palazzo dei Vescovi Barni;
– la chiesa parrocchiale di S. Giorgio Martire in Corte Palasio;
– la chiesa parrocchiale della natività di Maria in Cadilana.

CREDERA RUBBIANO
Sono da tutelare:
– la Cascina S. Carlo con oratorio;
– il complesso rurale ex Visconti;
– proprietà Ottaviani in località Rovereto;
– edifici in via Castello;
– Villa Monticelli;
– chiesa parrocchiale di S. Donnino a Credera;
– oratorio di S. Rocco;
– chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in località Rubbiano;
– chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in località Rovereto.

CROTTA D’ADDA
Sono da tutelare:
– la roggia Riglio e le zone di golena del fiume Po.

FORMIGARA
Sono da tutelare:
– la Cascina S. Eurosia.
Gli interventi nell’edificato devono essere normati in analogia con i criteri dettati dall’art. 44 delle N.T.A. del piano.

GALGAGNANO
Sono da tutelare:
– la Cascina Grande;
– la chiesa di S. Sisigno Martire.

GOMBITO
Sono da tutelare:
– le rogge Rocchello e Pallavicina con le relative piantate ed opere idrauliche;
– la Cascina Trecca con oratorio.

MAIRAGO
Sono da tutelare:
– il Canale Muzza, le rogge Bertonica, Turana, Cotta Baggia e Codogna con le relative piantate ed opere idrauliche;
– la Cascina Belvignate;
– la Cascina Grazzanello;
– casa con cortile in Basiasco;
– la chiesa di S. Marco Evangelista;
– la chiesa di S. Giorgio Martire in località Basiasco.

MALEO
Sono da tutelare:
– l’Arco Trecchi;
– il palazzo ex Trecchi con rustici;
– l’oratorio della Beata Vergine Immacolata in località Case Nuove;
– la chiesetta dei SS. Borromeo e Teodoro in Cascina Moraro Giovane;
– la chiesa parrocchiale dei SS. Gervaso e Protaso;
– la chiesa di S. Maria Annunciata;
– l’oratorio di S. Luigi Gonzaga.

MELETI
Sono da tutelare:
– il Castello Visconti ora Gattoni;
– la Villa Gattoni già Palazzo Figliodoni;
– la chiesa parrocchiale di S. Cristoforo Martire;
– l’oratorio dei SS. Quirico e Giulitta.

MERLINO
È da tutelare:
– la chiesa parrocchiale dei SS. Ambrogio e Stefano.

MONTANASO LOMBARDO
Sono da tutelare:
– il Canale Belgiardino;
– la chiesa di S. Maria Assunta in Arcagna;
– la chiesa parrocchiale di S. Giorgio.

MONTODINE
Sono da tutelare:
– la forra a nord della S.P. 5 lungo il confine con Moscazzano;
– il corso del fiume Serio, anche nel tratto urbano;
– la Villa Benvenuti con torre quadrata;
– la chiesa parrocchiale S. Maria Maddalena;
– la cascina presso il ponte sul Serio in via Roma, 3;
– la chiesa della Madonna del Rosario;
– la chiesa di S. Rocco;
– la chiesa della SS. Trinità;
– la chiesa di S. Zeno.

MOSCAZZANO
Sono da tutelare:
– la forra a nord della S.P. 5 lungo il confine con Montodine;
– la Cascina Leone I, via Roma, 38;
– la Cascina S. Donato;
– la Villa Griffoni;
– il Palazzo Marazzi con parco;
– la Villa Albergoni.

PIZZIGHETTONE
Sono da tutelare:
– le scarpate ed i movimenti orografici presenti sul versante nord del territorio comunale, con particolare riferimento alle località S. Eusebio, Codognole e gli spalti di S. Archelao, il corso del Serio Morto, con le relative lanche e morte, il ponte della Vallata Ponte e le rogge Stanga e Ferrarola;
– la Cascina Palazzo con giardino in Regona;
– i portoni e la casa padronale della Cascina Guarnera;
– l’Eremo di S. Eusebio;
– Santuario della Beata Vergine del Roggione;
– la chiesa parrocchiale di S. Patrizio in Regona.

RIPALTA ARPINA
Sono da tutelare:
– la Cascina Saragozza;
– la chiesa parrocchiale;
– la chiesa di S. Giovanni Battista;
– la Cappella della Motta.

RIVOLTA D’ADDA
Sono da tutelare:
– le rogge Rivoltana, Fontanile, Padella, Legazzo e Merlò Giovane con le relative piantate ed opere idrauliche di rilevante valore storico;
– il Palazzo Stampa;
– il Palazzo Celesia;
– il Palazzo comunale;
– il centro sociale tra via Tregozzi e via Renzi;
– la chiesa dell’Immacolata;
– la chiesa parrocchiale di S. Sigismondo;
– la chiesa di S. Alberto;
– l’oratorio del Cornianello.
Deve essere programmata con particolore attenzione la viabilità, coerenziandola col vicino Parco della Preistoria.

SAN MARTINO IN STRADA
Sono da tutelare:
– la villa in località Cascina Barattiera;
– la chiesa parrocchiale di S. Martino Vescovo;
– l’oratorio dei SS. Filippo e Giacomo in località Cascina Barattiera;
– l’oratorio di S. Daniele in località Ca’ del Conte.

SPINO D’ADDA
Sono da tutelare:
– le rogge Tombino, Villana, Merlò e il Canale Vacchelli con le relative piantate ed opere idrauliche;
– la Cascina Fraccina con parco;
– la Cascina Carlotta;
– la Villa Zineroni Casati;
– gli avanzi del castello incorporati nel giardino della Villa Zineroni Casati;
– il Santuario della Madonna del Bosco;
– la chiesa parrocchiale.

TURANO LODIGIANO
Sono da tutelare:
– il Canale Muzza con le relative piantate ed opere idrauliche;
– il nucleo rurale in località Melegnanello;
– la Cascina Braglia;
– la Cascina Mairaga;
– la chiesa di S. Maria Assunta;
– la chiesa di S. Ilario in Melegnanello;
– l’oratorio di S. Francesco in Melegnanello;
– l’oratorio della Madonna degli Angeli in località Cascina Terenzano.

ZELO BUON PERSICO
Sono da tutelare:
– la roggia Bertonica con le relative piantate ed opere idrauliche;
– la chiesa parrocchiale di S. Andrea;
– la chiesa di S. Pietro Apostolo in Casolate;
– la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo in Mignete;
– la chiesa dei SS. Cosma e Damiano in Muzzano;
– la chiesa della Madonna del Rosario in Muzzano.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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