Legge Regionale 23 maggio 2011 , n. 10

Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili

(BURL n. 21, suppl. del 27 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-05-23;10

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio lombardo.
2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.
Art. 2
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, quali confraternite, accademie, magisteri e consimili, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) operino da almeno due anni;
c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
e) abbiano ottenuto l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3.
Art. 3
(Registri provinciali e elenco regionale delle associazioni)
1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio provinciale.
2. La Regione predispone l'elenco regionale delle associazioni registrate sulla base dei dati comunicati dalle province.
3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.
Art. 4
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)
1. La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.
2. Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri provinciali. Le province comunicano alla Regione le eventuali cancellazioni per l'aggiornamento dell'elenco regionale.
5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere provinciale o interprovinciale.
Art. 5
(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico)
1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:
a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;
b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.
Art. 6
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nei registri provinciali, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.
2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. All'autorizzazione delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con legge di approvazione del bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi