Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
29 dicembre 2022
, n. 35
Bilancio di previsione 2023 - 2025
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-29;35
Art. 1
(Bilancio di previsione 2023-2025)
1. Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 37.871.566.607,34 e di cassa per euro 60.948.019.979,48 e autorizzate spese di competenza per euro 37.871.566.607,34 e di cassa per euro 52.448.019.979,48 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2024 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 33.863.773.980,70 e autorizzate spese di competenza per euro 33.863.773.980,70 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 32.788.121.559,50 e autorizzate spese di competenza per euro 32.788.121.559,50 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento contabile regionale (articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2012, articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 23/2013 e articolo 1, comma 3, della l.r. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio(1):
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (allegato 13);
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 (allegato 14);
o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);
q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);
r) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 18 /2012 (allegato 18).
5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011è autorizzato per l'anno 2023 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2022, determinato in euro 1.800.000.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2023 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2022.
6. Per il finanziamento degli investimenti è autorizzato nel triennio 2023-2025 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 2.009.612.699,32 nel 2023, euro 1.724.409.109,77 nel 2024 ed euro 1.171.485.039,80 nel 2025 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del d.lgs. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.
7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri indebitamenti già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze e opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').
9. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti', per quanto riguarda la quota interessi, e al programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti', per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025 e successivi. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
10. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata a contrarre, in alternativa al mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 7.
12. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
13. All'onere valutato rispettivamente in euro 25.139,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti'.
14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2023 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata e alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01, in spesa.
16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01.
17. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2023 di euro 20.395.687.978,00(2) stanziati alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:
- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- dall’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘Legge finanziaria 2010’), nonché dall’articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- dall’articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- dall’articolo 25, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- dall’articolo 103, comma 24, e dall’articolo 265, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- dall’articolo 1, commi 403, 415, 416, 417, 423, 425, 464, 467, 468, 469, 470 e 496 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
- dall’articolo 1, commi 258, 259 e 260 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
- dall’articolo 18 bis, dall’articolo 20, comma 3, lettera c), e dall’articolo 21 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- dall’articolo 27, dall’articolo 33, commi 1, 2, 3, 4 e 5, dall’articolo 50 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- dall’articolo 31-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che conferma sino all’esercizio 2023 i criteri di determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale all’IVA come disciplinati dal citato decreto legislativo n. 56/2000.
18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2023, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2023 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
19. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 17 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio-sanitario regionale.
NOTE:
1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), k), l), m), o) e p) sono stati modificati dall'art. 19 della l.r. 7 agosto 2023, n. 2.
3. Gli allegati sono stati modificati dall'articolo 19 della l.r. 7 agosto 2023, n. 2 (vedi allegati alla l.r. 7 agosto 2023, n. 2 e anche articoli 17, comma 2, e 18 della medesima legge).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia