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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
REGOLAMENTO REGIONALE
24 settembre 1988
, N. 3
Regolamento di normativa tecnica inerente il collaudo in corso d’opera e finale per lavori di edilizia nel settore delle opere pubbliche di competenza e di interesse regionale
(BURL n. 39, 1º suppl. ord. del 28 Settembre 1988 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-24;3
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto della normativa.
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle opere di edilizia, comunque denominata, non di competenza dello Stato, che vengono eseguite dagli enti pubblici indicati negli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70 .
Art. 2.
Il collaudo delle opere di edilizia.
1. Il collaudo ha per fine l’accertamento della conformità dell’opera eseguita alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell’arte, e cioè da verifica dell’esattezza dell’adempimento obbligatorio in base al quale si controlla ed accerta il compimento del contratto di appalto.
Art. 3.
Scopo del collaudo in edilizia.
1. Mediante il collaudo si deve verificare e certificare:
b) se l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche ed in base al progetto ed alle eventuali varianti regolarmente approvate;
c) se i dati risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;
Art. 4.
Caratteristiche prestazionali ai fini della collaudabilità dell’opera.
Art. 5.
Impianti di fornitura di servizi e di sicurezza.
1. Le unità tecnologiche da assoggettare a particolari verifiche sia nelle visite in corso di opera che in quella finale sono:
Art. 6.
Opere in cemento armato, opere in zone sismiche e opere di fondazione.
1. Il collaudo di un edificio con strutture in cemento armato, anche prefabbricate, o metalliche, è soggetto a tutte le disposizioni della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e del D.M. 27 luglio 1985.
2. Per le costruzioni da realizzare in zona sismica, il collaudo è soggetto alla normativa di cui alla Legge Nazionale 2 febbraio 1974, n. 64 , alla Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46 , nonché alle norme tecniche approvate con il decreto Ministeriale LL.PP. 24 gennaio 1986.
Titolo II
IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
Art. 7.
Le fonti normative.
1. L’Amministrazione appaltante, per eccezionali e giustificati motivi, oppure nel caso si verifichino insolubili contrasti tra la Direzione dei lavori ed appaltatore in ordine a vertenze di natura tecnica, giuridica e di interpretazione di regolamenti e clausole contrattuali, può disporre il collaudo in corso d’opera.
Art. 8.
Necessità del collaudo in corso d’opera.
1. Il collaudo in corso d’opera è necessario quando si debbano effettuare delicati ed efficaci controlli fin dall’inizio dei lavori ed occorra procedere ad accertamenti di fatto e di carattere tecnico e/o amministrativo che in tutto, o in parte, si renderebbero impossibili o meno rispondenti allo scopo, dopo l’ultimazione delle opere.
Art. 9.
Compiti obbligatori.
2. Le operazioni di controllo saltuarie non devono comportare per l’appaltatore oneri maggiori di quelli strettamente necessari per le operazioni di collaudo stesse, né devono causare indebite interferenze nell’attività della Direzione dei lavori.
Art. 10.
La verifica in generale.
1. La verifica durante l’esecuzione deve servire, in ogni caso, a fornire gli elementi per un giudizio sui lavori svolti.
2. Le modalità di esecuzione di ogni verifica parziale varieranno a seconda della natura e della destinazione dell’opera, secondo i patti contrattuali ed in osservanza a quanto prescrivono le norme tecniche e prestazionali o, in mancanza, le "regole dell’arte".
3. Per gli impianti, macchinari ed appalti elettrici, specie per quelli per i quali sono prescritti controlli nell’interesse pubblico e della pubblica incolumità, si eseguiranno prove di funzionamento da parte della Direzione dei lavori prima del collaudo finale fermo restando quanto disposto dall’art. 5 comma 3.
4. Quando l’immediato esame risulti fondamentale ai fini della verifica di una struttura, o di un componente di sistema costruttivo, la stessa può comprendere l’esecuzione di analisi dei materiali e di singole lavorazioni.
5. Se nel corso di verifica si devono constatare manchevolezze esecutive, o difetti costruttivi, le relative operazioni devono essere condotte, per il tramite della direzione dei lavori, in contradditorio con l’appaltatore o con un suo legale rappresentante, o, in assenza di entrambi, con due testimoni estranei all’amministrazione committente.
Art. 11.
Le verifiche particolari.
1. Nei complessi edilizi ospedalieri, scolastici, assistenziali, per uffici ed edifici pubblici la verifica dovrà tendere ad accertare:
Art. 12.
La verifica finale ed i suoi effetti.
1. Ad opera ultimata verranno eseguite verifiche finali, che si protrarranno per il tempo necessario anche in relazione alle prescrizioni e garanzie contrattuali, o all’insegna di eseguire alcuni accertamenti in particolare situazioni stagionali.
2. Lo scopo della visita finale si esaurisce nell’accertamento globale della corrispondenza dell’opera alle pattuazioni contrattuali, alle regole dell’arte ed alle prescrizioni delle normative tecniche vigenti in materia edilizia e nell’accertare altresì la corrispondenza dell’esattezza dei dati risultanti da conti e documenti giustificativi e dei compensi attribuiti.
3. Le verifiche in corso d’opera, anche se favorevoli e senza osservazioni, non possono impedire al collaudatore di sollevare eccezioni in sede di verifica finale e ciò anche nel caso in cui tali verifiche, in base a previsioni contrattuali, abbiano consentito la consegna parziale e/o provvisoria dell’opera.
Art. 13.
Indagini e loro limiti.
1. Le indagini ed i controlli nelle visite di collaudo devono essere eseguite in numero e qualità necessari agli accertamenti tecnici e tali da non arrecare oneri evitabili all’appaltatore.
2. La prova degli impianti e dei macchinari, in particolare, non deve durare più di quanto occorra per verificare la tenuta, l’efficienza, la messa a regime e l’esecuzione a "regola di arte".
3. Se dai primi risultati di qualche saggio, o prova, emerga che l’opera sia stata eseguita con poca diligenza, o se vengono alla luce segni che possano far presumere errori compiuti dal progettista o dal Direttore dei lavori, il collaudatore sospende la collaudazione e riferisce all’amministrazione per i provvedimenti del caso, e ciò in particolare quando tali situazioni possano influire sulla sicurezza ed incolumità delle persone.
Art. 14.
Rapporti con il Direttore dei lavori.
1. Il collaudatore non può, in corso d’opera, ordinare l’esecuzione di lavori, demolizioni o eliminazione di eventuali difetti e di irregolarità esecutive, ma deve promuovere l’intervento del Direttore dei lavori.
2. Il collaudatore deve premunirsi, inoltre, di chiedere al Direttore dei lavori quanto occorre per l’adempimento, nel minor tempo possibile, di indagini, prove, sollecitando, all’occorrenza, anche la redazione di perizie suppletive, o modificare, che non fossero state tempestivamente predisposte.
3. Il collaudatore prende atto degli ordini di servizio del Direttore dei lavori, dei verbali da lui redatti, nonché dei certificati di verifiche parziali, o particolari, eseguite da altri tecnici, delle licenze, delle concessioni e delle autorizzazioni all’esercizio di impianti e di qualsiasi altro documento prescritto dalle norme vigenti o che possa tornare utile al collaudatore.
Art. 15.
Rapporti con la stazione appaltante.
1. Il collaudatore in corso d’opera deve informare la stazione appaltante su eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche.
2. Il collaudatore deve essere tempestivamente informato delle decisioni adottate dall’amministrazione circa il rapporto di appalto, sia precedentemente l’incarico che durante il suo svolgimento, del progetto e di ogni altro documento utile allo svolgimento di compiti di verifica ed alla compilazione di relazioni e verbali.
3. Il collaudatore può richiedere all’Amministrazione la documentazione circa gli adempimenti prescritti dalla Legge 12 ottobre 1982, n. 726 nei riguardi dell’appaltatore e di eventuali sub-appaltatori.
Titolo III
IL COLLAUDATORE E LA COMMISSIONE DI COLLAUDO
Art. 16.
Requisiti dei collaudatori.
1. I collaudatori di opere di edilizia devono essere scelti tra i tecnici iscritti all’albo dei collaudatori di cui all’art. 35 della Legge Regionale 12 settembre 1983 n. 70 , modificata con la Legge Regionale 7 agosto 1986 n. 35 nella categoria B (edilizia e forniture connesse).
2. I tecnici incaricati del collaudo statico devono essere scelti tra gli iscritti alle categorie di cui alla lettera a (strutture complesse) ed s (strutture in cemento armato).
3. I tecnici incaricati del collaudo specialistico degli impianti ai sensi del precedente art. 5 comma 3 ed ai sensi delle disposizioni di Legge devono essere scelti tra gli iscritti alle categorie relative di cui all’albo regionale dei collaudatori.
4. Non può essere nominato collaudatore chi si trova nella condizione di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale comminata dall’ordine professionale di appartenenza o di sospensione comminata dall’ente pubblico di appartenenza; è fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 52 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70 .
Art. 17.
Provvedimento di nomina.
1. L’ente appaltante provvede, alla nomina dei collaudatori ed all’approvazione del certificato di collaudo, ovvero di regolare esecuzione dei lavori.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono assunti dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore preposto al Settore Lavori Pubblici se delegato quando si tratti:
3. Per l’affidamento dell’incarico di collaudo non occorre apposito atto formale, a meno che non vi sia necessità di un contestuale impegno di spesa per far fronte al relativo onorario.
4. Gli incarichi di collaudo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione; a tal fine gli enti locali singoli ed associati o loro consorzi e gli enti pubblici non territoriali, trasmettendo al servizio legale e del contenzioso della Giunta Regionale copia degli atti di incarico.
Art. 18.
Tempo del conferimento dell’incarico.
1. L’affidamento dell’incarico di collaudo deve essere disposto dall’ente appaltante entro 60 giorni dal ricevimento da parte della direzione dei lavori del certificato di ultimazione lavori.
2. Qualora la nomina competa alla regione ai sensi del secondo comma, lettera b) dell’art. 38 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70 , tale termine decorre dalla data in cui il citato certificato perviene all’amministrazione regionale per il termine della stazione appaltante.
Art. 19.
Incompatibilità.
1. Secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 12 settembre 1983 n. 70 art. 38 comma 7, il collaudo non può essere affidato a tecnici, né l’assistenza a funzionari amministrativi che:
Art. 20.
Rinuncia e ricusazione.
1. La rinuncia all’incarico di collaudo deve essere formalmente comunicata per iscritto all’amministrazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di nomina.
2. Il collaudatore può essere ricusato dall’appaltatore o dall’amministrazione interessata al collaudo, nel caso di nomina regionale, solo per incompatibilità di cui al precedente art. 19.
La motivata richiesta di ricusazione deve pervenire all’ente che ha disposto l’affidamento dell’incarico entro 30 giorni dalla data di nomina.
La motivata richiesta di ricusazione deve pervenire all’ente che ha disposto l’affidamento dell’incarico entro 30 giorni dalla data di nomina.
Art. 21.
La commissione collaudatrice.
2. Tutti i componenti devono firmare i verbali di visita, la relazione ed il certificato di collaudo.
L’eventuale difformità di pareri verrà formulata in apposita relazione riservata diretta all’ente nominante, consegnata contestualmente al certificato di collaudo e firmata per presa visione dagli altri componenti la commissione collaudatrice.
L’eventuale difformità di pareri verrà formulata in apposita relazione riservata diretta all’ente nominante, consegnata contestualmente al certificato di collaudo e firmata per presa visione dagli altri componenti la commissione collaudatrice.
3. Il Presidente della commissione collaudatrice, sentiti gli altri componenti della commissione stessa, dispone i saggi, le prove e la scelta dei materiali da sottoporre ai controlli di laboratorio; può altresì delegare uno dei componenti a seguire personalmente le prove, o le misurazioni, tiene inoltre i rapporti con l’amministrazione committente.
Art. 22.
I poteri del collaudatore.
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il collaudatore ha il potere di accedere al cantiere e di eseguire tutte le operazioni, esperimenti, saggi, scandagli e quanto altro necessario per formarsi la convinzione che tutte le parti dell’opera siano pienamente regolari.
2. Il collaudatore può pretendere dall’appaltatore che gli vengano forniti gli operai e i mezzi d’opera occorrenti per eseguire controlli e verifiche, esigendo dall’appaltatore stesso congrua cooperazione.
3. Nel caso che l’appaltatore non ottemperi alle richieste, il collaudatore può disporre l’intervento a cura dell’ente appaltante, deducendo la spesa sostenuta dal residuo credito dell’appaltatore.
4. Il collaudatore può ottenere dal Direttore dei lavori e dal personale di assistenza chiarimenti e notizie sui lavori eseguiti.
5. In caso di discordanze, sotto qualsiasi profilo, fra la contabilità e lo stato di fatto, il collaudatore ha il potere di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
6. Come prescritto dall’art. 102 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 , quando si riscontrino difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori, il collaudatore è autorizzato a sospendere le operazioni di collaudo e a prescrivere specificatamente all’appaltatore lavori di riparazione e di completamento, assegnando congruo termine, oppure a determinare la somma da detrarsi dal credito dell’appaltatore, così come previsto dal successivo art. 42.
7. Il collaudatore può segnalare all’Amministrazione committente l’esecuzione di lavori non contrattualmente stabiliti ma necessari per la funzionalità dell’opera, nel rispetto delle norme vigenti, salva la definitiva determinazione da parte dell’Amministrazione stessa.
Art. 23.
I compiti del collaudatore.
1. Il collaudatore deve:
a) provvedere all’esame degli atti concernenti l’esecuzione dell’opera da collaudare, alla conseguente elaborazione dei dati tecnici ed ai controlli tecnico-contabili;
b) accertare se sono intervenute le necessarie autorizzazioni ed approvazioni, anche per quanto riguarda le modifiche, nonché il rispetto di prescrizioni formulate da organi ed enti componenti in sede di approvazione del progetto;
c) accertare l’avvenuta esecuzione delle prescritte indagini e prove sul terreno di fondazione e l’esistenza del certificato di collaudo statico;
d) effettuare le visite in loco previa comunicazione della data all’appaltatore, alla Direzione lavori ed alla stazione appaltante;
e) verificare la rispondenza al progetto ed alla specifica normativa contrattuale di tutte le opere realizzate in base a contratto;
g) indicare il procedimento tecnico ed i criteri che lo hanno guidato nell’eseguire detrazioni al conto finale;
Titolo IV
L’ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE
Art. 24.
Incombenze durante il collaudo in corso d’opera.
Art. 25.
Gli accertamenti sugli impianti speciali.
1. Per l’impianto di climatizzazione deve essere verificata, ai fini del contenimento dei consumi di cui alle norme in vigore, l’intervenuta omologazione delle apparecchiature.
2. Il collaudatore, in corso d’opera, deve accertare che venga provveduto all’esecuzione delle prove di tenuta delle tubazioni secondo le prescrizioni del Capitolato speciale, controllare per campione le prove di temperatura degli ambienti eseguite a cura della Direzione dei lavori o del collaudatore dell’impianto tecnologico.
3. Per gli impianti con potenza termica al focolare uguale o superiore a 1.000.000 Kcal/h il collaudatore acquisirà gli atti di collaudo degli impianti.
4. Per l’impianto elettrico il collaudatore in corso d’opera deve controllare per campioni la sezione dei cavi elettrici, la corrispondenza al progetto ed alle norme in materia di sicurezza dei circuiti indipendenti dell’impianto. Inoltre acquisirà agli atti i verbali di verifica di messa a terra eseguiti dall’autorità competente e l’autocertificazione dell’installatore dell’impianto di conformità alle norme CEI.
5. Il collaudatore deve accertare, per gli impianti fissi di trasporto, il rilascio del certificato d’uso nonché il libretto di esercizio.
6. Per gli impianti di prevenzione incendi, il collaudatore dovrà acquisire, dove prescritto, il certificato di prevenzione a termini di Legge.
7. Per l’impianto di alimentazione del gas e delle apparecchiature fisse installate i controlli possono limitarsi all’accertamento dell’esistenza di sistemi di canalizzazione e dell’avvenuto rilascio di apposito certificato attestante la rispondenza dell’impianto e delle apparecchiature installate alla Legge vigente UNI.
Art. 26.
Il termine di compimento del collaudo.
1. Se i termini di inizio e di compimento delle operazioni d collaudo non sono fissati dal capitolato speciale, il collaudatore deve concludere il collaudo nel termine di sei mesi come stabilito dall’art. 5 della Legge 10 dicembre 1981 n. 741 .
Art. 27.
Il ritardo del collaudo.
1. Agli effetti della durata del ritardo, per data di collaudo si assume quella del rilascio del certificato.
2. Salvo quanto previsto nel successivo articolo, il ritardo nell’esecuzione del collaudo costituisce inadempimento contrattuale. Non sussiste inadempimento se, emesso tempestivamente il certificato di collaudo, venga nel medesimo inserita riserva di effettuare, per ovvie necessità, la verifica dell’impianto di condizionamento o di semplice riscaldamento.
Art. 28.
Il ritardo giustificato ed ingiustificato.
1. Il ritardo nell’emissione del certificato di collaudo deve ritenersi giustificato se le operazioni di controllo non possono condursi a compimento entro il termine prescritto per cause dipendenti dall’amministrazione appaltante.
2. I termini stabiliti per l’esecuzione del collaudo debbono ritenersi sospesi in pendenza delle trattative che intervengono tra le parti per regolare, mediante apposito atto aggiuntivo, i rapporti derivanti dai lavori non contemplati in contratto.
Art. 29.
Le sanzioni per il ritardo ingiustificato.
1. In caso di ritardo ingiustificato si applicano nei confronti del collaudatore le disposizioni di cui agli articoli 39 e 52 della Legge Regionale 12 settembre 1983 n. 70 .
Titolo V
ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI
Art. 30.
La documentazione contabile e amministrativa.
1. Nell’assolvimento dell’incarico il collaudatore, in corso d’opera, può prendere visione dei documenti di cui al regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e, a lavori ultimati, deve venire in possesso di tutta la documentazione prevista dal sopracitato regolamento.
2. Per le opere eseguite a norma dell’art. 1 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 deve essere acquisito agli atti del collaudo statico di cui all’art. 7 della predetta Legge.
Art. 31.
Pareri di organi consultivi e provvedimenti amministrativi.
1. Il collaudatore deve prendere visione dei pareri dagli organi consultivi, al fine di accertare se siano state osservate prescrizioni, o tenute in debito contro le raccomandazioni inserite nei pareri ove tale parere è previsto dalla legislazione vigente. A tal fine l’amministrazione appaltante deve tempestivamente fornire al collaudatore i relativi pareri.
Art. 32.
Certificati di prove su strutture prefabbricate.
1. Nel caso di strutture prefabbricate, l’acquisizione agli atti del certificato di collaudo deve essere integrato con la copia della relazione predisposta dalle ditte produttrici delle strutture prefabbricate stesse di cui all’art. 9 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.
Art. 33.
Verbale di collaudo provvisorio.
1. Ricorrendo la necessità di utilizzare un’opera prima del collaudo definitivo, l’amministrazione può richiedere al collaudatore un verbale di collaudo provvisorio, sempre che siano state effettuate le verifiche di sicurezza ed in particolare il collaudo statico.
Titolo VI
I DOCUMENTI DEL COLLAUDO
Art. 34.
La documentazione di collaudo - Generalità.
1. La documentazione che il collaudatore deve redigere è costituita da quanto disposto dal regolamento 25 maggio 1895 n. 350. In particolare, dal processo verbale di visita finale, dalle relazioni e dal certificato di collaudo. Il processo verbale di visita sarà preceduto da una premessa contenente richiami sul progetto, contratto, andamento dei lavori, come meglio indicato nell’articolo successivo.
Art. 35.
La visita finale ed il verbale di visita finale.
1. Il collaudatore, direttamente, o per tramite dell’amministrazione committente, deve avvertire il Direttore dei lavori e l’appaltatore della data e dell’ora in cui ha inizio la visita, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; se malgrado la notifica, l’appaltatore non interviene, la verifica avrà ugualmente luogo alla presenza di due testimoni.
2. Se le verifiche sono fatte in giorni diversi, dovrà essere redatto apposito verbale giornaliero, da sottoscriversi da tutti gli intervenuti alla visita. Nel verbale giornaliero si riportano esclusivamente i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma, punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
3. I verbali devono essere riportati in rigoroso ordine cronologico ed in ognuno deve essere annotata la presenza o l’assenza del Direttore dei lavori e dell’appaltatore nonché le modalità con cui ciascuno è stato avvertito. In assenza dell’appaltatore deve essere indicato nome e cognome del suo legale rappresentante e, in caso di assenza di quest’ultimo, o in difetto di regolare mandato, deve essere citato nome e cognome di due testimoni estranei all’amministrazione appaltante, chiamati a presentare alla visita, con spese a carico dell’appaltatore.
4. Il verbale di visita finale di collaudo, nelle premesse deve enunciare:
4.5. il contratto, atti aggiuntivi e verbali nuovi prezzi (data, importo lordo e netto, estremi delle rispettive approvazioni);
4.9. il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori e l’entità della penale prevista per ritardata ultimazione;
4.11. l’indicazione degli estremi degli eventuali verbali di sospensione e ripresa, nonché gli estremi e la durata degli eventuali atti proroga concessa;
4.12. il confronto fra i tempi di esecuzione quelli autorizzati per l’esecuzione dei lavori con l’indicazione del periodo impiegato in più o in meno;
Art. 36.
La relazione di collaudo.
1. Il collaudatore concluse le verifiche ed i controlli, formula in una relazione le sue deduzioni circa il modo con cui furono rispettate le norme tecniche e le prescrizioni contrattuali ed esprime il proprio parere in forma particolareggiata.
3. Nell’atto di cui sopra al comma precedente può essere esposta qualsiasi altra circostanza meritevole di speciale rilievo.
4. Se la relazione si conclude con un dichiarato giudizio di non collaudabilità dell’opera, il certificato di collaudo non viene rilasciato, ma vengono trasmessi all’ente committente, o a chi ha disposto l’affidamento dell’incarico di collaudo, per le ulteriori determinazioni, il processo verbale di visita e la relazione palese con le proposte dei provvedimenti da adottare in conseguenza.
Art. 37.
Il certificato di collaudo.
1. Il certificato di collaudo è atto scritto distinto sia da verbali di visita che dalla relazione palese di cui al precedente articolo, primo comma. La relazione, il verbale di visita ed il certificato di collaudo possono confluire in unico documento. Il certificato di collaudo viene emesso quando l’opera è giudicata collaudabile senza riserva alcuna, ovvero se ritenuta accettabile nel suo complesso, ancorché si debbano introdurre modifiche nel conto finale per carenze o manchevolezze.
2. L’efficacia dell’atto di cui al comma precedente è subordinata all’approvazione dell’amministrazione appaltante.
3. Il certificato di collaudo:
- determina, ove ne sia il caso, le somme da porsi a carico dell’appaltatore per danni da risarcire, per maggiori spese derivanti dall’esecuzione d’ufficio, o per altro titolo, da rimborsare all’amministrazione nonché l’importo delle penalità stabilite dal capitolato speciale;
- dichiara l’importo liquidato all’appaltatore, salvo le rettifiche che potrà apportare l’amministrazione;
4. Il certificato di collaudo deve essere sottoscritto dal collaudatore, dall’impresa e, di norma dal direttore dei lavori.
Art. 38.
La relazione sui rapporti tra ente erogante ed ente appaltante.
Art. 39.
Le relazioni riservate.
1. La relazione riservata e segreta deve fornire all’amministrazione committente il motivato parere del collaudatore sulle domande, o riserve, iscritte regolarmente nel registro di contabilità e confermate nel conto finale.
2. La relazione è atto interno, redatto nell’esclusivo interesse dell’amministrazione committente.
Il carattere di riservatezza deve essere specificato sulla busta che la racchiude.
Il carattere di riservatezza deve essere specificato sulla busta che la racchiude.
4. Per le eventuali osservazioni relative alle operazioni di collaudo e iscritte dall’impresa in calce al certificato, il collaudatore deve integrare la relazione riservata, previe quelle ulteriori informazioni che possono essere assunte e quelle nuove visite che si riterrà di eseguire.
5. In altra relazione riservata e separata il collaudatore deve esprimere il proprio giudizio circa il modo col quale i lavori furono condotti da parte dell’appaltatore ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive modificazioni.
Titolo VII
I RISULTATI DEL COLLAUDO E LE ULTERIORI PROCEDURE
Art. 40.
I risultati del collaudo.
1. Le operazioni di verifica si concludono con una delle seguenti dichiarazioni:
Art. 42.
La collaudabilità condizionata.
1. Nel caso in cui i difetti esecutivi siano stati giudicati di scarsa entità e la loro eliminazione può avvenire in breve tempo, il collaudatore deve prescrivere all’appaltatore i lavori da compiere assegnandogli un terine.
Il certificato di collaudo può essere rilasciato previa dichiarazione del direttore dei lavori che le riparazioni sono state eseguite a regola d’arte. Resta in facoltà del collaudatore accertare direttamente.
Il certificato di collaudo può essere rilasciato previa dichiarazione del direttore dei lavori che le riparazioni sono state eseguite a regola d’arte. Resta in facoltà del collaudatore accertare direttamente.
2. Se i difetti e le manchevolezze possono, a giudizio del collaudatore, sussistere senza apprezzabili inconvenienti, oppure se l’appaltatore non esegua le riparazioni ordinategli, l’emissione del certificato di collaudo è subordinata alla previa detrazione dal conto finale delle somme sufficienti a compensare l’accertamento inadempimento. Nel certificato stesso devono essere indicati i criteri seguiti per determinare la detrazione, per il degrado nel primo caso, o per l’esecuzione delle riparazioni non effettuate dall’impresa nel secondo caso.
Art. 43.
L’incollaudabilità assoluta.
Art. 44.
Modalità, procedimento di rilascio ed inoltro degli atti di collaudo.
1. I verbali di visita in corso d’opera, il verbale di visita finale, la relazione ed il certificato di collaudo, anche se redatti separatamente, devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo.
3. I verbali di visita devono essere sottoscritti dai rappresentanti degli enti interessati ed intervenuti su ogni singolo foglio. L’omissione di firme deve essere fatta rilevare dal collaudatore nella relazione indicandone i motivi.
6. Espletato l’incarico, gli atti di collaudo vengono rimessi all’amministrazione appaltante salvo diversa disposizione contenuta nell’atto di incarico, ultimante a tutta la documentazione tecnico-amministrativa e contabile ricevuta e a quella acquisita dalla data della nomina fino all’esaurimento delle operazioni.
Art. 45.
Provvedimenti dell’amministrazione appaltante.
1. Esaminati il certificato di collaudo e i documenti avuti dalla regione, o dal collaudatore, l’amministrazione appaltante delibera sull’ammissibilità del certificato, sulle eventuali riserve dell’appaltatore, nonché sui risultati degli "avvisi ad opponendum".
Art. 46.
Norme transitorie e finali.
1. I collaudi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinati dalle norme vigenti alla data sotto la quale è stata disposta la nomina del collaudatore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni sul collaudo dei lavori di cui al titolo IV del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 ed altre norme vigenti che contemplino norme sui collaudi e che non siano in contrasto col presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia