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REGOLAMENTO REGIONALE
30 aprile 1990
, N. 1
Regolamento dei criteri ed indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l’inserimento ambientale dei centri commerciali all’ingrosso non alimentari in attuazione dell’art. 4 della L.R. 29 agosto 1988, n. 45 "Promozione e disciplina dei centri integrati all’ingrosso non alimentari"(1)
(BURL n. 18, 2º suppl. ord. del 05 Maggio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-30;1
Art. 1.
Definizione.
1. Ai fini della L.R. 29 agosto 1988, n. 45 concernente "Promozione e disciplina dei centri integrati all’ingrosso non alimentari" ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 15 luglio 1987, n. 316 concernente "Caratteristiche dei centri commerciali all’ingrosso e di quelli al dettaglio" è definito centro commerciale all’ingrosso non alimentare un "complesso" di almeno cinque esercizi concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società (o consorzio) dotato comunque di adeguate infrastrutture per la raccolta, il deposito e lo smistamento delle merci, avente in linea di massima le seguenti caratteristiche:
Art. 2.
Localizzazione.
1. La localizzazione dei centri commerciali deve avvenire su aree esterne ai centri edificati, così come previsto dall’art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 , concernente "Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".
2. L’area interessata alla localizzazione del centro deve essere situata a distanza non superiore a km 3 da strade classificate di grande comunicazione o da un’uscita di casello autostradale.
3. Fermo restando la localizzazione dell’area all’esterno del perimetro del centro edificato, la destinazione urbanistica della stessa deve essere classificata dallo strumento urbanistico comunale quale zona produttiva - commerciale o direzionale.
4. La realizzazione di centri commerciali all’ingrosso non alimentari in aree con destinazione diversa da quelle di cui al precedente terzo comma, oppure in aree soggette a pianificazione attuativa, è soggetta alle norme di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 12 marzo 1984, n. 14 , concernente "Norme per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi".
Art. 3.
Distribuzione territoriale.
1. I centri commerciali all’ingrosso non alimentari devono indicativamente distare tra loro:
a) km 50 in linea d’aria per i centri con superficie coperta destinata all’attività commerciale di almeno mq 60.000;
Art. 4.
Inserimento ambientale.
1. Ai fini di un miglior inserimento ambientale, nella redazione dei progetti di intervento occorre motivare le scelte tipologico-funzionali ed i caratteri architettonico-espressivi in relazione al contesto circostante ed in particolare deve essere curata la progettazione di:
NOTE:
1. La legge 29 agosto 1988, n. 45è stata abrogata dall'art. 155, comma 1, lett. b) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia