REGOLAMENTO REGIONALE 8 luglio 2002 , N. 4

Procedure di concessione delle autostrade regionali

(BURL n. 28, 1º suppl. ord. del 12 Luglio 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-08;4

Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle Commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento e gli altri elementi atti a garantire la correttezza, trasparenza e piena funzionalità delle procedure di aggiudicazione delle autostrade regionali della Lombardia, in attuazione dell’art. 8 della Legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale" , di seguito denominata Legge.
2. Nell’ambito del presente Regolamento si intendono per:
a. Autostrade regionali: le infrastrutture a carattere autostradale, con almeno due corsie per senso di marcia, corsia laterale di emergenza, carreggiate separate da barriera fisica e svincoli a livelli differenziati interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale, che non siano oggetto di concessione nazionale e previste dalla programmazione regionale e per le quali la Regione stessa promuove procedura di concessione.
b. Autosostenibilità dell’intervento : la possibilità di sostenere finanziariamente l’importo complessivo della concessione mediante gli introiti derivanti dalla gestione. L’autosostenibilità può essere parziale, qualora l’equilibrio tra costi ed introiti possa essere raggiunto solo a fronte di cofinanziamento pubblico, intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.
c. Studio di Fattibilità di autostrada regionale: la verifica analitica della fattibilità tecnico-economica, ambientale ed istituzionale dell’infrastruttura programmata. Costituisce la base sulla quale si avviano le procedure concessorie, in quanto propedeutico a garantirne la piena efficacia e funzionalità.
d. Procedura con preliminare a cura della Regione : la procedura per la quale il progetto preliminare viene sviluppato direttamente a cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione.
e. Procedura con promotore : la procedura secondo la quale la Regione promuove l’attivazione di soggetto privato che si faccia carico della progettazione preliminare e della eventuale realizzazione dell’intervento. Tale soggetto ha obbligo di costituirsi in società di progetto.
f. Promotore di autostrada regionale : il soggetto che assume l’onere di redigere il progetto preliminare di autostrada regionale nell’osservanza delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità approvato dalla Regione.
g. Bando per l’individuazione di soggetto promotore : l’atto con cui la Regione, sulla scorta dello studio di fattibilità approvato, promuove l’attivazione di soggetto che si faccia promotore dello sviluppo del progetto preliminare dell’opera.
h. Consolidamento del progetto : fase nella quale il progetto preliminare, redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, viene esaminato dalla Regione e dagli Enti locali e nel corso della quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni concordate durante il confronto istituzionale.
i. Importo complessivo della concessione : è determinato dalla somma del costo dell’investimento e dei costi della gestione operativa e rappresenta l’importo da porre a base della gara di concessione.
Art. 2.
Iniziativa, programmazione, attivazione.
1. L’iniziativa in materia di autostrade regionali è della Regione Lombardia, che ne definisce la programmazione con la collaborazione delle Province interessate e delle Camere di Commercio, nonché avvalendosi di proposte, formulate in coerenza con la programmazione regionale e con le determinazioni della deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo comma 2, da soggetti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell’avvio delle procedure di concessione regionale.
3. I soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato studi di fattibilità di interventi coerenti con la programmazione regionale, nonché con le determinazioni di cui al precedente comma 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione, che li esamina nell’ambito delle procedure di cui al successivo art. 3. Tale facoltà può essere esercitata previo assenso della Regione in ordine alla coerenza della proposta con la programmazione regionale.
Art. 3.
Fattibilità.
1. La Regione sviluppa direttamente, anche avvalendosi di proposte formulate da soggetti pubblici e privati nonché ricorrendo a specifici apporti professionali e con la collaborazione delle Province competenti, lo studio di fattibilità degli interventi programmati.
2. Lo studio di fattibilità definisce analiticamente le caratteristiche e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento ed indaga la fattibilità tecnica, economica, ed istituzionale, nonché la sostenibilità ambientale.
3. Lo studio di fattibilitàè sviluppato con le modalità definite nell’allegato 1 al presente Regolamento.
4. Per il miglior inserimento ambientale ed infrastrutturale dell’opera, lo studio di fattibilità viene sviluppato garantendo la partecipazione degli enti locali interessati.
5. L’esito dello studio di fattibilità si compone degli elaborati indicati nell’allegato 2 al presente Regolamento, che dettagliano le indicazioni necessarie allo sviluppo del progetto preliminare, articolate in vincolanti ed orientative, intendendosi:
a. per vincolanti le indicazioni prescrittive delle modalità di realizzazione e gestione dell’infrastruttura, che non potranno essere variate in sede di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva se non per comprovata necessità tecnica;
b. per orientative le indicazioni con le quali si definiscono opzioni alternative ed ambiti di ulteriore sviluppo della proposta, da indagarsi in sede di progettazione preliminare.
6. Lo studio di fattibilità si intende concluso positivamente qualora ad esito delle analisi svolte e delle verifiche operate con gli Enti Locali si confermi:
a. la realizzabilità dell’intervento nel rispetto della funzione trasportistica definita in sede di programmazione;
b. l’autosostenibilità dell’intervento in regime di concessione, eventualmente a fronte di quota di cofinanziamento pubblico entro il limite del 50% dell’onere complessivo d’intervento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 7, comma 5, della Legge.
7. L’approvazione dello studio di fattibilità, ovvero la determinazione di non fattibilità dell’intervento secondo i parametri programmati, sono assunti con Deliberazione della Giunta regionale.
8. Dello studio approvato viene data ampia pubblicità e divulgazione. Sintesi divulgativa dello studio viene resa disponibile al sito Internet della Regione e depositata in ognuno degli Enti locali interessati. La Direzione Generale competente assicura la disponibilità dello studio presso le sedi locali che ne facciano richiesta.
Art. 4.
Opzioni per lo sviluppo del progetto preliminare.
1. All’atto della approvazione dello studio di fattibilità di cui all’art. 3, la Giunta Regionale determina:
a. se provvedere, direttamente o mediante affidamento del relativo incarico, allo sviluppo del progetto preliminare con le modalità di cui al titolo II;
b. se promuovere, sulla base della fattibilità e secondo le disposizioni di cui al titolo III, l’attivazione di soggetto promotore, il quale assicuri lo sviluppo del progetto preliminare secondo le indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità;
c. il termine entro il quale, in ogni caso, deve essere predisposto il progetto preliminare nonché il valore finanziario del progetto stesso.
Art. 5.
Caratteristiche del Promotore.
1. Il soggetto che intenda candidarsi a promotore di autostrada regionale della Lombardia, secondo la procedura di cui al titolo III, deve costituirsi in forma di società di capitali.
Art. 6.
Caratteristiche del concessionario.
1. Il soggetto che intenda partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di autostrada regionale di cui al Titolo IV deve costituirsi in forma di società di capitali.
2. La società deve possedere specifici requisiti che vengono indicati nel bando di gara.
3. Nell’ambito di attuazione della concessione, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della società di cui al comma 1 si intendono da essa eseguiti e prestati anche qualora vengano affidati direttamente dalla società ai propri soci, fermo restando che anche questi ultimi devono possedere gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 7.
Procedure di approvazione.
1. La Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto preliminare e definitivo di autostrada regionale si svolge secondo le procedure definite dall’art. 19 della Legge.
Titolo II
SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA CON PRELIMINARE A CURA DELLA REGIONE
Art. 8.
Sviluppo del progetto.
1. Nel caso di cui all’art. 4, comma 1 lett. a) la Giunta Regionale dispone:
a. la redazione del progetto preliminare, anche mediante ricorso all’acquisizione di specifici apporti tecnici esterni all’Amministrazione;
b. l’affidamento del relativo incarico, ponendo a capitolato di gara la redazione del complesso degli elaborati tecnici e dei documenti indicati nell’allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto dello studio di fattibilità.
2. È facoltà della Regione, in base alla specificità dell’opera proposta, disporre con l’approvazione dello studio di fattibilità modifiche agli elaborati di cui all’allegato 3.
Art. 9.
Pubblicizzazione del progetto.
1. Entro i 30 giorni successivi alla disponibilità del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne assicura ampia pubblicità e divulgazione attraverso:
a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell’arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;
b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell’intervento presso le amministrazioni interessate;
c. la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di 30 giorni consecutivi presso i comuni interessati ovvero presso la sede della relativa Provincia;
d. la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;
e. la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito Internet.
Art. 10.
Consolidamento del progetto.
1. Decorsi 30 giorni dalla pubblicizzazione di cui all’art. 9 e sulla scorta delle osservazioni raccolte, viene avviata la fase istruttoria della Conferenza di Servizi. Sulla base delle osservazioni formulate e delle determinazioni assunte nella fase istruttoria la competente Direzione Generale dispone, nel termine di 45 giorni, all’adeguamento del progetto preliminare. Successivamente la Giunta regionale indice con propria deliberazione la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7, al fine dell’approvazione del progetto stesso.
Titolo III
SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA MEDIANTE PROMOTORE
Art. 11.
Procedura.
1. La Giunta Regionale, nel caso in cui intenda ricorrere a procedura mediante soggetto promotore, divulga a livello comunitario specifico "bando per l’individuazione di promotore", il cui schema è riportato nell’allegato 4 al presente regolamento, con il quale:
a. determina le caratteristiche generali dell’opera ed il termine entro il quale il promotore dovrà redigere il relativo progetto preliminare;
b. indica le modalità di consultazione del relativo studio di fattibilità;
c. definisce caratteristiche, oneri e prerogative del promotore, ivi compreso l’importo della cauzione da prestarsi contestualmente alla presentazione della candidatura;
d. definisce i parametri secondo i quali verrà operata la selezione dei candidati ed il punteggio attribuibile per ciascun parametro;
e. indica il termine e le modalità per la presentazione della candidatura.
2. Tra i parametri di cui al comma 1, lettera d, sono comunque vincolanti:
- l’esperienza nella progettazione e realizzazione di opere autostradali;
- l’esperienza nella gestione di infrastrutture autostradali;
- una consistenza economica adeguata alla dimensione finanziaria dell’opera;
- le modalità con le quali il candidato promotore si impegna ad assicurare lo sviluppo del progetto preliminare, con particolare riferimento alla partecipazione degli Enti locali ed all’inserimento ambientale dell’opera.
3. Entro 45 giorni dal termine di ricevimento delle candidature la Regione ne effettua la selezione secondo i parametri indicati nel bando di cui al comma 1 ed approva con propria deliberazione la relativa graduatoria, individuando il soggetto che con l’atto acquisisce ruolo di promotore dell’intervento, assumendone gli obblighi.
4. Con la presentazione di progetto preliminare coerente con lo studio di fattibilità predisposto dalla Regione, il promotore è obbligato a partecipare alla gara di concessione ed acquisisce l’ammissione diretta alla fase di negoziazione entro la gara medesima. Assume altresì l’obbligo di adempiere alla concessione qualora alla gara non partecipino altri soggetti, fatto salvo il caso di cui all’art. 16, comma 2.
Art. 12.
Sviluppo del progetto preliminare.
1. Il progetto preliminare di autostrada regionale che il promotore è tenuto a presentare:
a. deve essere coerente con le indicazioni e prescrizioni formulate con lo studio di fattibilità;
b. deve essere composto dal complesso degli elaborati tecnici e dei documenti indicati nell’allegato 3 al presente regolamento.
Art. 13.
Presentazione del progetto preliminare.
1. La consegna degli elaborati progettuali deve avvenire per deposito diretto presso il protocollo generale della Regione Lombardia.
2. Il soggetto promotore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a prestare garanzia dell’impegno ad onorare gli obblighi assunti con la presentazione del progetto stesso. La garanzia, che può assumere forma di cauzione assicurativa o di fidejussione bancaria, è fissata nella misura dello 0,5% dell’importo complessivo della concessione definito in sede di approvazione del progetto preliminare e del correlato piano economico-finanziario.
Art. 14.
Esame del progetto.
1. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne esegue l’esame tecnico verificando il rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate rispetto alle indicazioni orientative di cui all’art. 3, comma 5, lettera b.
2. Nei successivi 45 giorni, sulla base del progetto ed a fronte dell’esame compiuto, la Giunta Regionale, in accordo con le Province interessate, verifica il consenso dei Comuni e degli Enti Parco territorialmente interessati dall’opera.
3. La competente Direzione Generale, sulla base dell’esame condotto e delle eventuali modifiche che conseguentemente ritenga di apportare alle soluzioni progettuali:
a. determina se il progetto preliminare debba essere integrato o modificato, assegnando per le integrazioni e le modifiche un ulteriore termine non superiore a 45 giorni, attivando altresì le procedure di cui all’art. 16 qualora le modifiche e/o integrazioni comportino maggiorazioni del costo complessivo superiori al 10%;
b. adempie alla pubblicizzazione del progetto, secondo quanto disposto all’art. 15.
4. A seguito delle procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale indice con propria deliberazione la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7, al fine dell’approvazione del progetto.
Art. 15.
Pubblicizzazione del progetto.
1. Entro i 30 giorni successivi al completamento delle procedure di validazione del progetto preliminare di cui all’art. 14, comma 3, la competente Direzione Generale ne assicura ampia divulgazione attraverso:
a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell’arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;
b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell’intervento presso le amministrazioni interessate;
c. la disponibilità alla consultazione della proposta in forma integrale per non meno di 30 giorni consecutivi presso uno dei Comuni interessati ovvero presso la sede della relativa Provincia, con assistenza alla consultazione;
d. la programmazione di incontri pubblici di presentazione presso i comuni interessati;
e. la consultabilità della sintesi divulgativa al proprio sito Internet.
Art. 16.
Salvaguardia del piano economico-finanziario.
1. Qualora ad esito dell’esame del progetto preliminare e della Conferenza di Servizi preliminare vengano richieste modifiche tali da comportare differenze del costo dell’intervento superiori al 10% dell’importo definito dallo stesso, è data facoltà al promotore di verificare la persistenza della fattibilità economico-finanziaria della proposta ed eventualmente di aggiornare i parametri non infrastrutturali dell’offerta al fine del recupero della soglia di realizzabilità.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche nel caso che la procedura concessoria si sviluppi per tempi superiori del doppio a quelli stimati dallo studio di fattibilità, con esclusione dei tempi relativi ad adempimenti di competenza del promotore.
3. Il soggetto promotore, nei casi di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di recedere dal ruolo assunto ottenendo restituzione della cauzione di cui all’art. 13 e decadendo dal diritto di accesso automatico alla fase di negoziazione. In tale caso è, comunque, facoltà della Giunta Regionale porre il progetto approvato a base di gara di concessione.
Titolo IV
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
Art. 17.
Oggetto della concessione.
1. Sono oggetto della concessione di autostrada regionale: la progettazione definitiva e il relativo studio di impatto ambientale, la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura.
Art. 18.
Preinformativa di gara.
1. Al fine di assicurare trasparenza ed osservanza delle regole di libera concorrenza, nonché di favorire la partecipazione alle gare di aggiudicazione, la Regione rende note le caratteristiche essenziali delle autostrade regionali di cui promuove la concessione mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, secondo lo schema allegato 5 al presente regolamento, dandone contestuale comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 19.
Procedura di scelta del concessionario.
1. L’affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 7 comma 2 direttiva 93/37/Cee, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato secondo le procedure di cui all’art. 7, corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l’opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.
2. I bandi di gara e gli avvisi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, che dà avvio alla procedura di gara individuando il relativo responsabile di procedimento.
Art. 20.
Bando di gara.
1. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi delle concessioni aggiudicate sono redatti secondo lo schema allegato 6 al presente regolamento.
2. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità di svolgimento della gara ed i relativi parametri di aggiudicazione.
Art. 21.
Contenuti dell’offerta.
1. In relazione a quanto previsto nel bando, l’offerta deve contenere:
a. proposta in ordine alla metodologia di sviluppo del progetto definitivo, nonché degli approfondimenti che il candidato ritiene di sviluppare ad integrazione di quanto previsto dal bando;
b. conferma, ovvero proposte di variazione, del quadro economico-finanziario assunto a base di gara, con particolare riferimento alla eventuale quota di cofinanziamento pubblico;
c. il canone da corrispondere alla Regione;
d. i tempi di completamento dei progetti e di esecuzione dei lavori;
e. la durata della concessione;
f. il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza e gli standard di qualità per la gestione del servizio;
g. le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
h. le eventuali varianti alla convenzione che regola i rapporti tra concedente e concessionario, il cui schema verrà allegato al bando di gara.(1)
2. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, l’offerente è tenuto a depositare le seguenti cauzioni e polizze assicurative:
a. cauzione a garanzia della compensazione di cui all’art. 23;
b. polizza fidejussoria a garanzia dell’impegno ad onorare gli obblighi assunti con la concessione, nella misura del 5% dell’importo complessivo della concessione definito con lo studio di fattibilità;
c. polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che garantisca la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo.
Art. 22.
Commissione aggiudicatrice.
1. La commissione aggiudicatrice di concessione regionale è formata da cinque componenti compreso il Segretario che non ha diritto di voto. Il Presidente e il Segretario sono nominati direttamente dalla Regione, gli altri commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra i soggetti aventi i requisiti definiti con il bando di gara. All’atto delle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla Regione stessa.
3. Con propria deliberazione la Giunta Regionale nomina i componenti della commissione, ne determina il compenso, le modalità di funzionamento ed il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
4. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al successivo comma 5.
5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, è tenuto a darne segnalazione e deve essere sostituito.
Art. 23.
Compensazione del promotore in caso di aggiudicazione ad altro soggetto.
1. Nel caso di procedura con promotore, qualora la concessione venga aggiudicata a soggetto diverso dal promotore stesso, a questi viene riconosciuta a carico dell’aggiudicatario equa compensazione finanziaria per le spese sostenute per lo sviluppo del progetto preliminare.
2. L’entità complessiva della compensazione è determinata nel bando della gara di concessione in ragione della complessità del progetto e non può essere superiore al 2,5% del costo d’investimento.
3. La liquidazione della compensazione rappresenta adempimento vincolante per il rilascio della concessione all’aggiudicatario.
4. La compensazione non è dovuta se il progetto preliminare presentato dal promotore non è conforme alle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità. In tale caso la Regione provvede a riscuotere la cauzione depositata e a rettificare e/o a completare il materiale presentato dal promotore, senza che nulla sia dovuto allo stesso.
Titolo V
ADEMPIMENTI IN VIGENZA DI CONCESSIONE
Art. 24.
Progetto definitivo, esecutivo e realizzazione dell’opera.
1. La convenzione di cui all’art. 7, comma 3 della Legge specifica gli elaborati progettuali che compongono il progetto definitivo ed il relativo studio di Impatto Ambientale ed il successivo progetto esecutivo, ne fissa i termini di presentazione e le penali.
2. La convenzione fissa altresì i termini per la realizzazione e l’entrata in esercizio dell’opera, le penali dovute in caso di ritardo e le modalità dell’intervento sostitutivo della Regione.
Art. 25.
Vigilanza.
1. La Regione vigila, tramite la Direzione Generale competente, il rispetto degli obblighi assunti dal concessionario.
2. La convenzione regola l’intervento della Regione nei confronti del concessionario in caso di mancato adempimento.
Art. 26.
Adempimenti in corso d’esercizio.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 della Legge, il bilancio d’esercizio del concessionario è oggetto di verifica annuale da parte della Regione.
2. A decorrere dalla terza annualità d’esercizio, il 50% dell’eventuale saldo attivo nel rapporto tra rientro da tariffa effettivo e rientro da tariffa previsto in sede di piano finanziario viene corrisposto alla Regione.
3. È facoltà della Regione prevedere che il concessionario applichi la suddetta quota alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità integrative della rete afferente la autostrada concessa.
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE
Art. 27.
Programmazione delle autostrade regionali per l’anno 2002.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano sviluppato progetti preliminari di interventi coerenti con la determinazione di cui al comma 2 dell’art. 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione per l’attivazione di procedura di concessione regionale.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro 3 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento, previo:
- assenso preliminare della Regione in ordine alla coerenza della proposta con studi o progetti che la stessa stia sviluppando;
- adeguamento della documentazione di progetto alle specifiche di cui all’allegato "3" al presente Regolamento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione verifica la compatibilità della stessa con i propri intendimenti programmatici e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione al proponente il quale, a decorrere dalla comunicazione, assume prerogative ed obblighi di soggetto promotore dell’intervento, ai sensi dell’art. 11, comma 4.
NOTE:
1. Errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41, 1º Suppl. Ord. dell’11 ottobre 2002. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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