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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
8 luglio 2002
, N. 4
Procedure di concessione delle autostrade regionali
(BURL n. 28, 1º suppl. ord. del 12 Luglio 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-07-08;4
Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni.
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle Commissioni aggiudicatrici e le relative modalità di funzionamento e gli altri elementi atti a garantire la correttezza, trasparenza e piena funzionalità delle procedure di aggiudicazione delle autostrade regionali della Lombardia, in attuazione dell’art. 8 della Legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 "Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale" , di seguito denominata Legge.
2. Nell’ambito del presente Regolamento si intendono per:
a. Autostrade regionali: le infrastrutture a carattere autostradale, con almeno due corsie per senso di marcia, corsia laterale di emergenza, carreggiate separate da barriera fisica e svincoli a livelli differenziati interamente ricomprese nel territorio regionale, che assolvano prevalentemente ad esigenze di mobilità di scala regionale, che non siano oggetto di concessione nazionale e previste dalla programmazione regionale e per le quali la Regione stessa promuove procedura di concessione.
b. Autosostenibilità dell’intervento : la possibilità di sostenere finanziariamente l’importo complessivo della concessione mediante gli introiti derivanti dalla gestione. L’autosostenibilità può essere parziale, qualora l’equilibrio tra costi ed introiti possa essere raggiunto solo a fronte di cofinanziamento pubblico, intendendosi per cofinanziamento pubblico la sommatoria delle risorse poste a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali.
c. Studio di Fattibilità di autostrada regionale: la verifica analitica della fattibilità tecnico-economica, ambientale ed istituzionale dell’infrastruttura programmata. Costituisce la base sulla quale si avviano le procedure concessorie, in quanto propedeutico a garantirne la piena efficacia e funzionalità.
d. Procedura con preliminare a cura della Regione : la procedura per la quale il progetto preliminare viene sviluppato direttamente a cura della Regione, che lo pone a base della gara di concessione.
e. Procedura con promotore : la procedura secondo la quale la Regione promuove l’attivazione di soggetto privato che si faccia carico della progettazione preliminare e della eventuale realizzazione dell’intervento. Tale soggetto ha obbligo di costituirsi in società di progetto.
f. Promotore di autostrada regionale : il soggetto che assume l’onere di redigere il progetto preliminare di autostrada regionale nell’osservanza delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità approvato dalla Regione.
g. Bando per l’individuazione di soggetto promotore : l’atto con cui la Regione, sulla scorta dello studio di fattibilità approvato, promuove l’attivazione di soggetto che si faccia promotore dello sviluppo del progetto preliminare dell’opera.
h. Consolidamento del progetto : fase nella quale il progetto preliminare, redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nello studio di fattibilità, viene esaminato dalla Regione e dagli Enti locali e nel corso della quale vengono apportate le modifiche ed integrazioni concordate durante il confronto istituzionale.
Art. 2.
Iniziativa, programmazione, attivazione.
1. L’iniziativa in materia di autostrade regionali è della Regione Lombardia, che ne definisce la programmazione con la collaborazione delle Province interessate e delle Camere di Commercio, nonché avvalendosi di proposte, formulate in coerenza con la programmazione regionale e con le determinazioni della deliberazione della Giunta Regionale di cui al successivo comma 2, da soggetti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell’avvio delle procedure di concessione regionale.
3. I soggetti pubblici e privati che abbiano sviluppato studi di fattibilità di interventi coerenti con la programmazione regionale, nonché con le determinazioni di cui al precedente comma 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione, che li esamina nell’ambito delle procedure di cui al successivo art. 3. Tale facoltà può essere esercitata previo assenso della Regione in ordine alla coerenza della proposta con la programmazione regionale.
Art. 3.
Fattibilità.
1. La Regione sviluppa direttamente, anche avvalendosi di proposte formulate da soggetti pubblici e privati nonché ricorrendo a specifici apporti professionali e con la collaborazione delle Province competenti, lo studio di fattibilità degli interventi programmati.
2. Lo studio di fattibilità definisce analiticamente le caratteristiche e le modalità di realizzazione e gestione dell’intervento ed indaga la fattibilità tecnica, economica, ed istituzionale, nonché la sostenibilità ambientale.
3. Lo studio di fattibilitàè sviluppato con le modalità definite nell’allegato 1 al presente Regolamento.
4. Per il miglior inserimento ambientale ed infrastrutturale dell’opera, lo studio di fattibilità viene sviluppato garantendo la partecipazione degli enti locali interessati.
5. L’esito dello studio di fattibilità si compone degli elaborati indicati nell’allegato 2 al presente Regolamento, che dettagliano le indicazioni necessarie allo sviluppo del progetto preliminare, articolate in vincolanti ed orientative, intendendosi:
6. Lo studio di fattibilità si intende concluso positivamente qualora ad esito delle analisi svolte e delle verifiche operate con gli Enti Locali si confermi:
7. L’approvazione dello studio di fattibilità, ovvero la determinazione di non fattibilità dell’intervento secondo i parametri programmati, sono assunti con Deliberazione della Giunta regionale.
8. Dello studio approvato viene data ampia pubblicità e divulgazione. Sintesi divulgativa dello studio viene resa disponibile al sito Internet della Regione e depositata in ognuno degli Enti locali interessati. La Direzione Generale competente assicura la disponibilità dello studio presso le sedi locali che ne facciano richiesta.
Art. 4.
Opzioni per lo sviluppo del progetto preliminare.
1. All’atto della approvazione dello studio di fattibilità di cui all’art. 3, la Giunta Regionale determina:
a. se provvedere, direttamente o mediante affidamento del relativo incarico, allo sviluppo del progetto preliminare con le modalità di cui al titolo II;
Art. 6.
Caratteristiche del concessionario.
1. Il soggetto che intenda partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di autostrada regionale di cui al Titolo IV deve costituirsi in forma di società di capitali.
3. Nell’ambito di attuazione della concessione, i lavori da eseguire ed i servizi da prestare da parte della società di cui al comma 1 si intendono da essa eseguiti e prestati anche qualora vengano affidati direttamente dalla società ai propri soci, fermo restando che anche questi ultimi devono possedere gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti.
Titolo II
SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA CON PRELIMINARE A CURA DELLA REGIONE
Art. 8.
Sviluppo del progetto.
Art. 9.
Pubblicizzazione del progetto.
1. Entro i 30 giorni successivi alla disponibilità del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne assicura ampia pubblicità e divulgazione attraverso:
a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell’arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;
b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell’intervento presso le amministrazioni interessate;
Art. 10.
Consolidamento del progetto.
1. Decorsi 30 giorni dalla pubblicizzazione di cui all’art. 9 e sulla scorta delle osservazioni raccolte, viene avviata la fase istruttoria della Conferenza di Servizi. Sulla base delle osservazioni formulate e delle determinazioni assunte nella fase istruttoria la competente Direzione Generale dispone, nel termine di 45 giorni, all’adeguamento del progetto preliminare. Successivamente la Giunta regionale indice con propria deliberazione la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7, al fine dell’approvazione del progetto stesso.
Titolo III
SVILUPPO ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PROCEDURA MEDIANTE PROMOTORE
Art. 11.
Procedura.
1. La Giunta Regionale, nel caso in cui intenda ricorrere a procedura mediante soggetto promotore, divulga a livello comunitario specifico "bando per l’individuazione di promotore", il cui schema è riportato nell’allegato 4 al presente regolamento, con il quale:
a. determina le caratteristiche generali dell’opera ed il termine entro il quale il promotore dovrà redigere il relativo progetto preliminare;
c. definisce caratteristiche, oneri e prerogative del promotore, ivi compreso l’importo della cauzione da prestarsi contestualmente alla presentazione della candidatura;
3. Entro 45 giorni dal termine di ricevimento delle candidature la Regione ne effettua la selezione secondo i parametri indicati nel bando di cui al comma 1 ed approva con propria deliberazione la relativa graduatoria, individuando il soggetto che con l’atto acquisisce ruolo di promotore dell’intervento, assumendone gli obblighi.
4. Con la presentazione di progetto preliminare coerente con lo studio di fattibilità predisposto dalla Regione, il promotore è obbligato a partecipare alla gara di concessione ed acquisisce l’ammissione diretta alla fase di negoziazione entro la gara medesima. Assume altresì l’obbligo di adempiere alla concessione qualora alla gara non partecipino altri soggetti, fatto salvo il caso di cui all’art. 16, comma 2.
Art. 12.
Sviluppo del progetto preliminare.
Art. 13.
Presentazione del progetto preliminare.
1. La consegna degli elaborati progettuali deve avvenire per deposito diretto presso il protocollo generale della Regione Lombardia.
2. Il soggetto promotore, contestualmente alla presentazione del progetto, è tenuto a prestare garanzia dell’impegno ad onorare gli obblighi assunti con la presentazione del progetto stesso. La garanzia, che può assumere forma di cauzione assicurativa o di fidejussione bancaria, è fissata nella misura dello 0,5% dell’importo complessivo della concessione definito in sede di approvazione del progetto preliminare e del correlato piano economico-finanziario.
Art. 14.
Esame del progetto.
1. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto preliminare, la Giunta Regionale ne esegue l’esame tecnico verificando il rispetto delle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità e valutando l’efficacia delle soluzioni adottate rispetto alle indicazioni orientative di cui all’art. 3, comma 5, lettera b.
2. Nei successivi 45 giorni, sulla base del progetto ed a fronte dell’esame compiuto, la Giunta Regionale, in accordo con le Province interessate, verifica il consenso dei Comuni e degli Enti Parco territorialmente interessati dall’opera.
3. La competente Direzione Generale, sulla base dell’esame condotto e delle eventuali modifiche che conseguentemente ritenga di apportare alle soluzioni progettuali:
a. determina se il progetto preliminare debba essere integrato o modificato, assegnando per le integrazioni e le modifiche un ulteriore termine non superiore a 45 giorni, attivando altresì le procedure di cui all’art. 16 qualora le modifiche e/o integrazioni comportino maggiorazioni del costo complessivo superiori al 10%;
Art. 15.
Pubblicizzazione del progetto.
1. Entro i 30 giorni successivi al completamento delle procedure di validazione del progetto preliminare di cui all’art. 14, comma 3, la competente Direzione Generale ne assicura ampia divulgazione attraverso:
a. la pubblicazione dei dati sintetici della proposta e del relativo tracciato per non meno di tre edizioni non successive, nell’arco di 10 giorni dei quali uno festivo, di almeno un quotidiano di livello nazionale di ampia diffusione in Lombardia e di un quotidiano di livello locale;
b. la disponibilità di un congruo numero di sintesi divulgative dell’intervento presso le amministrazioni interessate;
Art. 16.
Salvaguardia del piano economico-finanziario.
1. Qualora ad esito dell’esame del progetto preliminare e della Conferenza di Servizi preliminare vengano richieste modifiche tali da comportare differenze del costo dell’intervento superiori al 10% dell’importo definito dallo stesso, è data facoltà al promotore di verificare la persistenza della fattibilità economico-finanziaria della proposta ed eventualmente di aggiornare i parametri non infrastrutturali dell’offerta al fine del recupero della soglia di realizzabilità.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche nel caso che la procedura concessoria si sviluppi per tempi superiori del doppio a quelli stimati dallo studio di fattibilità, con esclusione dei tempi relativi ad adempimenti di competenza del promotore.
3. Il soggetto promotore, nei casi di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di recedere dal ruolo assunto ottenendo restituzione della cauzione di cui all’art. 13 e decadendo dal diritto di accesso automatico alla fase di negoziazione. In tale caso è, comunque, facoltà della Giunta Regionale porre il progetto approvato a base di gara di concessione.
Titolo IV
AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
Art. 18.
Preinformativa di gara.
1. Al fine di assicurare trasparenza ed osservanza delle regole di libera concorrenza, nonché di favorire la partecipazione alle gare di aggiudicazione, la Regione rende note le caratteristiche essenziali delle autostrade regionali di cui promuove la concessione mediante comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea, secondo lo schema allegato 5 al presente regolamento, dandone contestuale comunicazione alla competente Commissione consiliare.
Art. 19.
Procedura di scelta del concessionario.
1. L’affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 7 comma 2 direttiva 93/37/Cee, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato secondo le procedure di cui all’art. 7, corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l’opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.
Art. 20.
Bando di gara.
Art. 21.
Contenuti dell’offerta.
1. In relazione a quanto previsto nel bando, l’offerta deve contenere:
a. proposta in ordine alla metodologia di sviluppo del progetto definitivo, nonché degli approfondimenti che il candidato ritiene di sviluppare ad integrazione di quanto previsto dal bando;
b. conferma, ovvero proposte di variazione, del quadro economico-finanziario assunto a base di gara, con particolare riferimento alla eventuale quota di cofinanziamento pubblico;
f. il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza e gli standard di qualità per la gestione del servizio;
h. le eventuali varianti alla convenzione che regola i rapporti tra concedente e concessionario, il cui schema verrà allegato al bando di gara.(1)
2. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, l’offerente è tenuto a depositare le seguenti cauzioni e polizze assicurative:
Art. 22.
Commissione aggiudicatrice.
1. La commissione aggiudicatrice di concessione regionale è formata da cinque componenti compreso il Segretario che non ha diritto di voto. Il Presidente e il Segretario sono nominati direttamente dalla Regione, gli altri commissari sono scelti pubblicamente mediante sorteggio tra i soggetti aventi i requisiti definiti con il bando di gara. All’atto delle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
2. Ai fini del sorteggio il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali, dalle facoltà universitarie e dalla Regione stessa.
3. Con propria deliberazione la Giunta Regionale nomina i componenti della commissione, ne determina il compenso, le modalità di funzionamento ed il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per giustificati motivi.
Art. 23.
Compensazione del promotore in caso di aggiudicazione ad altro soggetto.
1. Nel caso di procedura con promotore, qualora la concessione venga aggiudicata a soggetto diverso dal promotore stesso, a questi viene riconosciuta a carico dell’aggiudicatario equa compensazione finanziaria per le spese sostenute per lo sviluppo del progetto preliminare.
2. L’entità complessiva della compensazione è determinata nel bando della gara di concessione in ragione della complessità del progetto e non può essere superiore al 2,5% del costo d’investimento.
3. La liquidazione della compensazione rappresenta adempimento vincolante per il rilascio della concessione all’aggiudicatario.
4. La compensazione non è dovuta se il progetto preliminare presentato dal promotore non è conforme alle indicazioni vincolanti contenute nello studio di fattibilità. In tale caso la Regione provvede a riscuotere la cauzione depositata e a rettificare e/o a completare il materiale presentato dal promotore, senza che nulla sia dovuto allo stesso.
Titolo V
ADEMPIMENTI IN VIGENZA DI CONCESSIONE
Art. 24.
Progetto definitivo, esecutivo e realizzazione dell’opera.
Art. 25.
Vigilanza.
Art. 26.
Adempimenti in corso d’esercizio.
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 della Legge, il bilancio d’esercizio del concessionario è oggetto di verifica annuale da parte della Regione.
Titolo VI
DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE
Art. 27.
Programmazione delle autostrade regionali per l’anno 2002.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano sviluppato progetti preliminari di interventi coerenti con la determinazione di cui al comma 2 dell’art. 2, hanno facoltà di presentarli alla Regione per l’attivazione di procedura di concessione regionale.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro 3 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento, previo:
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione verifica la compatibilità della stessa con i propri intendimenti programmatici e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione al proponente il quale, a decorrere dalla comunicazione, assume prerogative ed obblighi di soggetto promotore dell’intervento, ai sensi dell’art. 11, comma 4.
- assenso preliminare della Regione in ordine alla coerenza della proposta con studi o progetti che la stessa stia sviluppando;
- adeguamento della documentazione di progetto alle specifiche di cui all’allegato "3" al presente Regolamento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la Regione verifica la compatibilità della stessa con i propri intendimenti programmatici e, in caso di esito positivo, ne dà comunicazione al proponente il quale, a decorrere dalla comunicazione, assume prerogative ed obblighi di soggetto promotore dell’intervento, ai sensi dell’art. 11, comma 4.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia