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REGOLAMENTO REGIONALE
28 dicembre 2002
, N. 14
Attuazione dell’art. 13 del Reg. CE 1392/2001 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente
(BURL n. 53, 1º suppl. ord. del 31 Dicembre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-28;14
Art. 1.
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento definisce, in attuazione dell’art. 13 del Reg. CE 1392/2001, le modalità operative necessarie all’attuazione del procedimento di revoca della qualifica di primo acquirente.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) Acquirente: è un’impresa o un’associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento/trasformazione o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
b) Albo acquirenti: è l’albo nel quale i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori devono essere iscritti per poter operare, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia. L’iscrizione all’albo regionale del soggetto che intende acquistare latte dai produttori viene effettuata dall’amministrazione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
Art. 3.
Revoca del riconoscimento.
1. In presenza di violazione di obblighi che comporta la revoca del riconoscimento ai sensi dell’art. 13 del Reg. CE 1392/01, la Regione procede alla cancellazione dall’Albo Acquirenti.
Art. 4.
Pubblicità della revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia