REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003 , N. 12

Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale, svolta da enti regionali ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-15;12

Art. 1.
Oggetto e finalità.
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge regionale 23 novembre 2001 n. 22 gli Enti analoghi a quelli previsti dall’art. 1 della legge e che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a minori, adolescenti e giovani possono partecipare e concorrere alla costituzione del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi a favore dell’area giovanile.
Art. 2.
Requisiti.
1. La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale agli Enti che abbiano i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità socio educativa rivolta a giovani, adolescenti e minori inserita nello statuto;
c) una organizzazione territoriale con organismi rappresentativi o di coordinamento a livello provinciale e regionale;
d) presenza operativa sul territorio lombardo in almeno quattro delle sue province, con iniziative ed interventi avviati da almeno due anni dalla presentazione delle richieste;
e) comprovate risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività;
f) elaborino un progetto educativo;
g) garantiscano la continuità dell’intervento a favore dei minori e dei giovani nelle diverse fasi della crescita;
h) abbiano disponibilità di strutture;
i) non siano riconosciuti o finanziati da altre leggi regionali per lo svolgimento delle medesime finalità.
Art. 3.
Riconoscimento.
1. Il riconoscimento avviene, su domanda del legale rappresentante dell’organismo di coordinamento regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa contenente i seguenti elementi:
a) condivisione degli obiettivi afferenti la promozione e la crescita del minore e la prevenzione del disagio e disadattamento giovanile contenuti nei documenti programmatici della Regione Lombardia;
b) impegno dell’Ente a promuovere iniziative finalizzate alla crescita armonica dei ragazzi adolescenti e giovani ed a condividere l’istanza educativa delle famiglie;
c) nessuna discriminazione nei confronti di minori, adolescenti e giovani che intendano accedere ad attività e strutture;
d) individuazione delle strutture operative sul territorio provinciale.
Art. 4.
Effetti del riconoscimento.
1. Il riconoscimento della Regione comporta:
a) la consultazione dell’Ente in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
b) il diritto ad indicare, con gli altri enti, rappresentanti all’interno di commissioni consultive e di organismi regionali afferenti le suddette aree;
c) la connotazione dell’Ente quale soggetto sociale ed educativo delle comunità locali;
d) la possibilità di gestire unità di offerta.
Art. 5.
Sostegno finanziario.
1. La Regione determina annualmente il finanziamento da erogare agli Enti riconosciuti, che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa, in base al numero dei comuni e alla popolazione interessata dalle attività di ogni Ente.
2. Una quota pari al 30% sarà trattenuta dall’organismo regionale dell’ente per attività ed iniziative interprovinciali.
3. L’organismo rappresentativo o di coordinamento regionale presenta annualmente alla Regione una proposta di programma delle attività previsionali ed una relazione di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento regionale e delle attività svolte. L’erogazione del finanziamento avviene a seguito della presentazione del programma.
4. Le somme non utilizzate sono considerate acconto per le attività dell’anno successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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