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REGOLAMENTO REGIONALE
15 luglio 2003
, N. 12
Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale, svolta da enti regionali ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-15;12
Art. 1.
Oggetto e finalità.
1. Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge regionale 23 novembre 2001 n. 22 gli Enti analoghi a quelli previsti dall’art. 1 della legge e che svolgono funzioni educative e sociali rivolte a minori, adolescenti e giovani possono partecipare e concorrere alla costituzione del sistema integrato regionale dei servizi ed interventi a favore dell’area giovanile.
Art. 2.
Requisiti.
1. La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale agli Enti che abbiano i seguenti requisiti:
c) una organizzazione territoriale con organismi rappresentativi o di coordinamento a livello provinciale e regionale;
d) presenza operativa sul territorio lombardo in almeno quattro delle sue province, con iniziative ed interventi avviati da almeno due anni dalla presentazione delle richieste;
Art. 3.
Riconoscimento.
1. Il riconoscimento avviene, su domanda del legale rappresentante dell’organismo di coordinamento regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa contenente i seguenti elementi:
a) condivisione degli obiettivi afferenti la promozione e la crescita del minore e la prevenzione del disagio e disadattamento giovanile contenuti nei documenti programmatici della Regione Lombardia;
b) impegno dell’Ente a promuovere iniziative finalizzate alla crescita armonica dei ragazzi adolescenti e giovani ed a condividere l’istanza educativa delle famiglie;
Art. 4.
Effetti del riconoscimento.
1. Il riconoscimento della Regione comporta:
a) la consultazione dell’Ente in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
Art. 5.
Sostegno finanziario.
1. La Regione determina annualmente il finanziamento da erogare agli Enti riconosciuti, che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa, in base al numero dei comuni e alla popolazione interessata dalle attività di ogni Ente.
2. Una quota pari al 30% sarà trattenuta dall’organismo regionale dell’ente per attività ed iniziative interprovinciali.
3. L’organismo rappresentativo o di coordinamento regionale presenta annualmente alla Regione una proposta di programma delle attività previsionali ed una relazione di rendicontazione unitaria della spesa, dell’utilizzo del finanziamento regionale e delle attività svolte. L’erogazione del finanziamento avviene a seguito della presentazione del programma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia