Regolamento Regionale 2 dicembre 2005 , N. 7

Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali)

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 09 Dicembre 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-12-02;7

Art. 1
(Procedure di rilascio dell’autorizzazione regionale –Articolo 5, l.r. 4/2004)
1. L’autorizzazione regionale prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale del 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) viene rilasciata dalla struttura della direzione generale agricoltura competente per il servizio fitosanitario regionale, di seguito denominato SFR.
2. Con atto del dirigente competente della direzione generale agricoltura sono stabiliti, conformemente alle normative comunitarie e nazionali, i requisiti di professionalità e la dotazione di impianti ed attrezzature necessarie in funzione delle diverse tipologie produttive. I requisiti di professionalità sono dimostrati dal possesso di una adeguata formazione scolastica o professionale, di durata non inferiore a due anni, congruente con il settore di attività per il quale viene chiesta l’autorizzazione.
3. La domanda è presentata per mezzo del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL).
4. Il possesso dei requisiti di professionalità, degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 2 può essere attestato contestualmente alla presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le dichiarazioni sono verificate dal SFR durante i controlli periodici previsti dall’articolo 7.
5. L’autorizzazione regionale è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione motivata dei termini.
6. Qualora sia necessario acquisire pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni, l’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione – Abrogazione di leggi e regolamenti regionali – Legge di semplificazione 2004). Qualora le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si esprimano entro il termine di cui al comma 5, il loro assenso si considera acquisito, salvi i casi nei quali ciò non sia consentito per espressa disposizione di legge, e l’amministrazione procedente adotta il provvedimento finale.
7. Nell’autorizzazione regionale vengono specificate la tipologia produttiva, le specie vegetali o i prodotti vegetali oggetto dell’autorizzazione, il luogo di produzione, di immagazzinamento e di vendita dei vegetali, le prescrizioni normative settoriali e quelle finalizzate ad una corretta gestione dell’attività sotto il profilo fitosanitario.
8. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata per esigenze di tutela fitosanitaria in presenza di fitopatie o epidemie ascrivibili a patogeni o parassiti da quarantena contemplati dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
Art. 2
(Condizioni di esonero dei commercianti al dettaglio –Articolo 5, comma 2, l.r. 4/2004)
1. Ai fini dell’esonero previsto dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 4/2004 l’attività deve consistere esclusivamente nella vendita al dettaglio di fronde e fiori recisi, piante in vaso destinate alla vendita al consumatore finale e sementi confezionate da altri produttori autorizzati.
2. I materiali di cui al comma 1 devono essere idonei alla vendita sotto il profilo fitosanitario e corredati dalla documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di etichettatura e passaporto delle piante.
3. Sui vegetali detenuti per la vendita al dettaglio il SFR può effettuare in ogni momento controlli e prelevare campioni per le analisi; può inoltre disporre il sequestro del materiale privo delle garanzie fitosanitarie previste dalle normative vigenti e la distruzione di quello nel quale si riscontrino patogeni o parassiti da quarantena contemplati dalla dir. 2000/29/CE, qualora gli stessi non possano essere eliminati con un idoneo trattamento di disinfestazione.
4. Le modalità di prelievo sequestro e distruzione, di cui al comma 3 sono stabilite con atto del dirigente competente, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
Art. 3
(Autorizzazioni rilasciate mediante lo sportello unico per le attività produttive –Articolo 5, comma 3, l.r. 4/2004)
1. Nel caso in cui l’autorizzazione regionale venga richiesta contestualmente alla realizzazione di impianti produttivi, è applicabile la procedura dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).
2. In caso di attivazione della procedura, di cui al comma 1 il SFR trasmette l’autorizzazione, con le eventuali prescrizioni relative agli impianti, al responsabile dello sportello unico.
Art. 4
(Validità e sostituzione delle autorizzazioni preesistenti – Articolo 9, commi 1 e 2, l.r. 4/2004)
1. Conservano validità fino alla loro sostituzione:
a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1, della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) per la produzione e la commercializzazione di piante;
b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali) per l’uso del passaporto delle piante;
c ) le autorizzazioni per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di qualità CE rilasciate ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 14 aprile 1997 in materia di piante da frutto, di piante ornamentali e di piantine da ortaggi ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 agosto 2000 in materia di piante ornamentali;
d) i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori emessi dal SFR in applicazione alle normative comunitarie e nazionali;
e) le licenze rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
f ) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina dell’attività sementiera) per la produzione di sementi;
g) le licenze rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) per la produzione e la vendita di materiali di propagazione forestale.
2. Per i soggetti iscritti al registro ufficiale dei produttori e al registro ufficiale dei fornitori, il SFR procede d’ufficio alla sostituzione delle precedenti autorizzazioni.
3. La sostituzione delle autorizzazioni preesistenti con l’autorizzazione regionale viene effettuata, nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, su richiesta del soggetto richiedente.
Art. 5
(Denuncia di inizio attività–Articolo 5, comma 4, l.r. 4/2004)
1. L’autorizzazione regionale è sostituita da una denuncia di inizio attività nei casi previsti dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 4/2004.
2. La direzione generale agricoltura definisce, con atto del dirigente competente, il modello di denuncia di inizio di attività e la documentazione da allegare alla medesima, conformemente alle normative comunitarie e nazionali di settore, indicando i requisiti di professionalità e le attrezzature necessarie in funzione delle diverse tipologie produttive. Tali requisiti possono altresì essere documentati con la presentazione contestuale di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000.
3. La denuncia di inizio attività di cui agli articoli 3 e 5, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione) deve essere presentata per mezzo del SIARL.
4. Il SFR può disporre la sospensione dell’iscrizione al registro regionale fitosanitario e dell’avvio dell’attività, qualora sussistano elementi ostativi di natura amministrativa o tecnica non superabili con la richiesta di integrazioni e prescrizioni.
Art. 6
(Modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario –Articolo 5, comma 5, l.r. 4/2004)
1. I soggetti autorizzati alla gestione di attività di produzione e commercializzazione delle produzioni vegetali o che abbiano denunciato l’inizio di attività vengono iscritti nel registro regionale fitosanitario, di cui all’articolo 5, comma 5 della l.r. 4/2004.
2 . Il registro regionale fitosanitario è articolato in due sezioni distinte per i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2004 e per i soggetti che hanno presentato la denuncia di inizio attività ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
3. Il registro regionale fitosanitario assolve agli obblighi di registrazione dei produttori e dei fornitori previsti per la produzione e commercializzazione di piante, sementi e prodotti vegetali dalle normative nazionali o comunitarie.
4. Dal momento dell’iscrizione il soggetto iscritto è tenuto ad osservare gli adempimenti di cui all’articolo 6, della l.r. 4/2004.
5. Dell’avvenuta iscrizione nel registro regionale fitosanitario viene data pubblicità con la pubblicazione trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei soggetti iscritti nel trimestre.
Art. 7
(Modalità di controllo periodico degli iscritti al registro regionale fitosanitario –Articolo 6, l.r. 4/2004)
1. Il SFR effettua controlli periodici sugli iscritti al registro regionale fitosanitario, mediante un piano dei controlli triennale approvato con decreto del direttore generale della direzione generale agricoltura e definito sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo.
2 . I controlli sugli iscritti sono realizzati dagli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 competenti per territorio, in modo da verificare nella stessa visita ispettiva sia il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sia i requisiti fitosanitari dei vegetali e dei prodotti vegetali allo scopo di consentirne l’impiego per le specifiche destinazioni dichiarate dall’iscritto.
3. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all’anno e nei periodi opportuni, i produttori vivaisti di vegetali destinati alla piantagione potenzialmente ospiti di patogeni da quarantena, sottoposti a decreti di lotta obbligatoria nazionali e comunitari.
4 . Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all’anno e nei periodi opportuni i produttori vivaisti di vegetali e prodotti vegetali che devono essere certificati per l’esportazione verso paesi terzi, in applicazione della Convenzione internazionale relativa alla protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, fatti salvi i controlli e le analisi da condurre in modo specifico sui vegetali e i prodotti vegetali o gli altri prodotti oggetto dell’esportazione, conformemente alle specifiche disposizioni dei paesi importatori.
5. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all’anno e nei periodi opportuni, i produttori vivaisti autorizzati all’emissione del passaporto delle piante.
6. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all’anno, i moltiplicatori di sementi di cui all’allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE e i produttori di sementi destinate all’esportazione verso Paesi importatori, che prevedono il controllo dei campi di pre-moltiplicazione e di moltiplicazione in fase di produzione. Tali controlli possono essere estesi, in collaborazione con gli enti preposti, alla presenza di organismi geneticamente modificati.
7. Sono controllati a mezzo di sondaggio annuale, con estrazione casuale di campioni rappresentativi, i moltiplicatori di sementi di specie e destinazioni diverse da quelle specificate al comma 6.
8. Sono controllati a mezzo di sondaggio annuale, con estrazione casuale di campioni rappresentativi, i produttori di patate che commercializzano la loro produzione all’ingrosso per il consumo o per la trasformazione industriale.
9. Sono sottoposti a controlli, una volta ogni due anni, i produttori vivaisti che producono materiali di moltiplicazione di specie vegetali non soggette a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante e che commercializzano la propria produzione con documento di commercializzazione, fatta salva la possibilità di eseguire controlli e post-controlli a campione sui prodotti commercializzati.
10. Sono soggetti a controlli a campione, con un’estrazione annua nella misura minima del venticinque per cento, i soggetti che effettuano attività di commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali soggetti a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante o di documento di commercializzazione.
11. Sono soggetti a controlli a campione, con un’estrazione annua nella misura minima del dieci per cento, i piccoli produttori esonerati dall’obbligo di iscrizione al registro ufficiale dei produttori e dall’obbligo di iscrizione al registro ufficiale dei fornitori.
12. Sono soggetti a controlli a campione, con un’estrazione annua nella misura minima del cinque per cento, i soggetti che effettuano attività di commercializzazione all’ingrosso di vegetali e prodotti vegetali non soggetti a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante.
13. Nel caso le attività ispettive comportino l’adozione delle misure ufficiali fitosanitarie, le stesse sono disposte con atto del dirigente competente per il SFR, fatta salva la possibilità di adozione delle stesse da parte degli ispettori fitosanitari per motivi di urgenza, con le modalità previste dall’articolo 11.
Art. 8
(Procedure per la vigilanza e l’accertamento delle violazioni –Articolo 5, comma 6, l.r. 4/2004)
1. Con il decreto del direttore generale della direzione generale agricoltura di approvazione del piano annuale di attuazione del piano delle attività fitosanitarie di cui all’articolo 3, della l.r. 4/2004, sono specificate anche le verifiche da condurre in modo sistematico nel corso del controllo periodico sugli iscritti al registro regionale; con lo stesso atto possono essere approvati i relativi modelli di verbali di accertamento.
2. L’attività di vigilanza e l’accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 nella loro veste di agenti accertatori, abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, della l. 689/1981.
3. I verbali di accertamento contengono gli elementi essenziali previsti dalla l.r. 90/1983.
4. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r. 90/1983.
5. Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di conciliazione con il pagamento in misura ridotta, la struttura regionale che ha accertato la violazione inoltra rapporto al dirigente dell’unità organizzativa competente per il SFR, in qualità di autorità amministrativa preposta all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione o all’archiviazione motivata.
6. Il rapporto contiene i seguenti elementi necessari alla decisione:
a) gli elementi di prova raccolti, mediante allegazione del verbale di accertamento e di tutti gli altri atti compilati o acquisiti;
b) la prova dell’avvenuta notifica della violazione e del mancato pagamento in misura ridotta entro i termini di legge;
c) tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione dell’importo sanzionatorio, quali posizione economica, grado di istruzione, recidività del trasgressore.
Art. 9
(Modalità per la definizione e l’applicazione delle tariffe sui controlli all’importazione Articolo 9, comma 5, lettera d), l.r. 4/2004)
1. Per l’esecuzione dei controlli fitosanitari all’importazione presso l’aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale, gli importatori o gli agenti doganali che agiscono per loro conto, sono tenuti a corrispondere un corrispettivo destinato a coprire tutte le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli d’identità e i controlli fitosanitari, in attuazione della dir. 2000/29/CE. Tale corrispettivo non è rimborsabile.
2. La Giunta regionale determina l’importo delle tariffe da corrispondere per i controlli all’importazione, ai sensi dall’articolo 13 quinquies, della dir. 2000/29/CE considerando i seguenti parametri:
a) il costo orario, comprensivo di tutti gli oneri, degli ispettori fitosanitari addetti ai controlli;
b) gli oneri di conduzione degli uffici e dei locali necessari per l’ispezione delle merci e loro messa in quarantena o distruzione, il costo di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature necessarie agli ispettori fitosanitari, ivi inclusi gli automezzi di servizio;
c) i costi relativi al prelievo dei campioni per l’ispezione visiva e per l’esecuzione delle analisi di laboratorio;
d) i costi per le analisi di laboratorio condotte in modo sistematico;
e) i costi dell’attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per il coordinamento e per l’esecuzione efficace dei controlli, comprensiva delle spese di formazione e di aggiornamento degli ispettori fitosanitari sia prima che dopo la loro entrata in servizio.
3. Nel caso in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari per determinati gruppi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi fossero effettuati con frequenza ridotta, ai sensi dell’articolo 13 bis, paragrafo 2, della dir. 2000/29/CE, la Giunta regionale potrà determinare il corrispettivo in modo proporzionale a tale riduzione; la tariffa dovrà essere riscossa da tutte le spedizioni, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno all’ispezione.
4. L’applicazione delle tariffe standard indicate nell’allegato VIII bis della dir. 2000/29/CE, non pregiudica la riscossione di ulteriori corrispettivi destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell’arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall’orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelle condotte in modo sistematico a campione, ai sensi dell’articolo 13, della dir. 2000/29/CE, i costi per confermare le conclusioni desunte dai controlli o i costi connessi alle misure ufficiali fitosanitarie particolari: trattamenti adeguati, spostamenti in aree di quarantena, costi della permanenza in quarantena, distruzione, costi relativi alla traduzione ufficiale dei documenti necessari per i controlli fitosanitari.
5. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle standard indicate nell’allegato VIII bis della dir. 2000/29/CE, gli elementi considerati per il calcolo particolareggiato dovranno essere trasmessi alla Commissione dell’Unione europea tramite il servizio fitosanitario centrale, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 10
(Realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di terzi –Articolo 9, comma 1, lettera e), l.r. 4/2004)
1. Su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, le strutture del SFR possono realizzare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera n), della l.r. 4/2004, attività di controllo e certificazione fitosanitaria nei casi in cui queste esulino dalle attività istituzionali, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti.
2. Le prestazioni possono essere rese solo compatibilmente alla regolare esecuzione delle attività istituzionali e, in assenza di analoghi accertamenti disposti dal SFR, in fase di controllo istituzionale nei confronti del soggetto richiedente.
3. Le attività di controllo e certificazione possono essere svolte con sopralluoghi e mediante analisi fitopatologiche realizzate dai laboratori del SFR di Vertemate con Minoprio e di Pavia e, quando necessario, avvalendosi di laboratori di supporto, individuati dal SFR con le procedure previste dall’articolo 12.
4. Le indagini fitopatologiche possono riguardare: virus e viroidi, funghi, batteri, fitoplasmi, nematodi, acari e insetti.
5. La tariffe per le prestazioni su richiesta sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, specificando le prestazioni tabellari a compenso predeterminato e gli importi unitari da assumere alla base della definizione del compenso per le prestazioni a vacazione non determinabili a priori.
6. Per la definizione dei compensi tabellari dovranno essere considerati i seguenti elementi:
a) il costo del personale impiegato, valutando il tempo necessario alle attività di sopralluogo, analisi e refertazione da moltiplicarsi per il costo orario medio lordo del personale regionale appartenente alla categoria D;
b) il costo unitario del materiale di consumo da moltiplicarsi per le analisi realizzate;
c) i costi fissi di funzionamento da imputarsi a ciascuna prestazione in una percentuale addizionale del dieci per cento sul totale dei costi di cui alle lettere a) e b);
d) i compensi devono essere maggiorati delle spese di missione eventualmente sostenute.
7. Per la definizione delle prestazioni a vacazione, non determinate a tariffa con la tabella di cui al comma 5, il costo è determinato di volta in volta sulla base degli stessi parametri del comma 6.
8. In caso di prestazioni rivolte ai soggetti pubblici, quali pubbliche amministrazioni o enti dalle stesse costituite, o a consorzi o associazioni senza scopo di lucro, i corrispettivi possono essere definiti di volta in volta, sulla base di specifiche convenzioni, da approvarsi dalla Giunta regionale, che tengano conto dei costi di produzione e della pubblica utilità dell’indagine realizzata.
Art. 11
(Applicazione di misure fitosanitarie urgenti da parte degli ispettori fitosanitari –Articolo 4, comma 4, l.r. 4/2004)
1. L’applicazione delle misure ufficiali fitosanitarie viene disposta con atto del dirigente competente per il SFR ad eccezione dei casi contemplati dal presente articolo.
2. Nel caso l’ispettore fitosanitario accerti il rischio imminente di diffusione di organismi nocivi e giudichi che i tempi previsti per l’adozione di una misura ufficiale sono tali da compromettere l’efficacia ai fini del controllo dell’infezione o dell’infestazione, può adottare direttamente una o più delle misure di seguito indicate:
a) messa in quarantena della partita o lotto contaminato dei vegetali o prodotti vegetali presso il luogo stesso dove è avvenuto l’accertamento oppure in altro luogo ritenuto idoneo;
b) imposizione di trattamento adeguato dei vegetali o prodotti vegetali contaminati;
c) distruzione dei vegetali o prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.
3. L’ispettore fitosanitario redige un verbale nel quale vengono indicati la natura del rischio fitosanitario, le misure disposte e i tempi concessi per l’esecuzione delle stesse identificando con esattezza i vegetali o prodotti vegetali oggetto del provvedimento.
4. Il verbale di cui al comma 3, il cui modello è approvato con atto dirigenziale, viene redatto in due copie, una delle quali viene consegnata al proprietario dei vegetali o prodotti vegetali oggetto della misura o ad un suo rappresentante, l’altra viene consegnata al funzionario responsabile individuato dalla direzione generale agricoltura per i provvedimenti di competenza.
Art. 12
(Condizioni per l’avvalimento di soggetti esterni a supporto del servizio fitosanitario – Articolo 4, comma 5 e articolo 9, comma 5, l.r. 4/2004)
1. A supporto delle attività della struttura regionale competente ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, la Regione può avvalersi in regime di convenzione di personale tecnico dipendente da:
a) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, fondazione Centro lombardo per l’incremento della floro-orto frutticoltura – Scuola di Minoprio, Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente;
b) altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria quali università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti generali stabiliti dalla vigente normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale:
a) personalità giuridica di diritto pubblico oppure personalità giuridica di diritto privato, purché, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbiano esclusivamente funzioni di pubblico interesse;
b) presenza di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia.
3. In dipendenza delle specifiche attività realizzate i soggetti di cui al comma 1 devono possedere anche i seguenti requisiti speciali:
a) per le attività di diagnostica fitopatologica, previste dell’articolo 1, comma 3, lettere d) e h), della l.r. 4/2004:
1) accreditamento del laboratorio, ai sensi dell’articolo 10 del d.m. risorse agricole, alimentari e forestali del 14 aprile 1997 e dell’articolo 8 del d.m. politiche agricole e forestali del 9 agosto 2000, per le specifiche analisi realizzate: virus e viroidi, funghi, batteri, fitoplasmi, nematodi, acari e insetti;
2) dotazione organica di almeno tre tecnici analisti abilitati ai sensi della normativa vigente;
3) possesso da parte del laboratorio delle prescritte autorizzazioni relative agli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza del lavoro;
b) per le attività effettuate in campo e sul territorio ai fini della vigilanza fitosanitaria dei vegetali coltivati e spontanei previste dall’articolo 1, comma 3, lettere a) e d), della l.r. 4/2004:
1) dotazione organica di almeno tre tecnici riconosciuti idonei dal SFR per le attività di controllo fitosanitario, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della l.r. 4/2004.
4. Le cause ostative per l’avvalimento dei soggetti esterni, di cui al comma 1, lettera b) sono di seguito indicate:
a) attività economica nello stesso comparto sul quale si esplica l’attività oggetto della convenzione: produzione agricola, settore vivaistico specifico forestale, frutticolo, ornamentale, orticolo o viticolo, commercio all’ingrosso o al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali prodotti da terzi, attività di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali;
b) titolarità attuale da parte del soggetto esterno, dei suoi titolari o amministratori o dei suoi congiunti fino al secondo grado o conviventi, di quote anche minoritarie della proprietà di imprese attive nei settori sopra elencati o attualità in essere di rapporti di affitto o conduzione delle imprese medesime o comunque interessi nelle imprese medesime o cause pendenti con le stesse;
c) dirigenza, a qualsiasi livello, da parte dei titolari o amministratori del soggetto esterno o di loro parenti entro il secondo grado o conviventi, di organizzazioni professionali agricole o associazioni di categoria di agricoltori, vivaisti e spedizionieri;
d) attività di consulenza anche gratuita nei confronti di imprese sottoposte a controllo da parte del SFR, svolte nell’ultimo quinquennio o in essere del soggetto o dei suoi titolari o amministratori; e) esistenza di liti pendenti in materia fitosanitaria con la Regione.
5. Le convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti contenuti minimi:
a) circostanze per cui si rende necessario il ricorso all’avvalimento, con esplicitazione dei motivi per i quali non è sufficiente il solo personale delle strutture regionali;
b) attività specifiche per le quali viene fornito il supporto;
c) indicazione del o dei comparti cui si rivolge l’attività;
d) durata;
e) modalità di svolgimento dell’attività di supporto, con indicazione della sede e dell’orario di lavoro, numero e nominativo dei dipendenti messi a disposizione da parte del soggetto esterno;
f) condizioni di risoluzione del contratto, fra cui inadempienza della convenzione da parte del soggetto esterno o insorgenza di una delle cause ostative di cui al comma 4;
g) condizioni di pagamento e relativi vincoli.
6. La Regione Lombardia è responsabile delle attività realizzate dai soggetti terzi nei limiti stabiliti dalle convenzioni. Il controllo sul rispetto dei contenuti delle convenzioni è assunto dal dirigente competente per il SFR.
7. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), saranno individuati entro 90 giorni e pubblicati in apposito elenco allegato al regolamento da aggiornarsi periodicamente da parte della struttura competente.
Art. 13
(Riconoscimento di idoneità e cause di incompatibilità del personale incaricato di attività di supporto al SFR –Articolo 4, comma 5, l.r. 4/2004)
1. Il riconoscimento di idoneità del personale tecnico messo a disposizione dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della l.r. 4/2004è effettuato con decreto del direttore generale, previa verifica da parte del SFR della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. I requisiti di professionalità del personale adibito ad attività di supporto al SFR devono essere dimostrati con la presentazione per ogni tecnico incaricato, di:
a) copia conforme all’originale del titolo di studio;
b) copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza a specifici corsi di addestramento e specializzazione in campo fitosanitario di durata non inferiore a tre mesi presso un servizio fitosanitario regionale;
c) copia conforme all’originale dell’attestato di partecipazione a stage di durata non inferiore a tre mesi presso un servizio fitosanitario regionale.
3. Sono cause ostative all’assunzione dei singoli incarichi da parte del personale tecnico le seguenti situazioni in atto:
a) rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione o di consulenza con aziende dei seguenti settori: agricolo, vivaistico, del commercio all’ingrosso e al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali, di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali;
b) titolarità da parte del tecnico o di suoi parenti entro il secondo grado o coniuge o convivente, di quote anche minoritarie di imprese attive nei settori agricolo, vivaistico, del commercio all’ingrosso e al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali, di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali o di imprese iscritte nel registro regionale fitosanitario o comunque di interessi nelle imprese medesime o cause pendenti con le stesse;
c) dirigenza di organizzazioni, associazioni, comitati, società o enti operanti nei settori sopra elencati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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