Regolamento Regionale 2 novembre 2009 , n. 4

Modifiche al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 'Nuovo sistema tariffario'(1)

(BURL n. 45, 2° suppl. ord. del 13 Novembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-11-02;4

Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2002)
1. Al regolamento regionale 23 luglio 2002, n. 5 'Nuovo sistema tariffario' sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'Art. 11
(Modalità di adeguamento delle tariffe)

1. A partire dall'anno 2010 l'adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale entro il 15 luglio di ogni anno, con decorrenza dal 1º agosto del medesimo anno.

2. L'adeguamento delle tariffe è calcolato in funzione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale, che, tenendo conto dei parametri fondamentali della dinamica dei costi generalizzati e di settore ponderati nonché dell'incremento della quantità e qualità dei servizi misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, è composto da:
a) un parametro α) calcolato applicando una percentuale di adeguamento pari alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell'anno precedente;
b) un parametro β) determinato in relazione al raggiungimento di almeno quattro obiettivi di quantità e qualità, validi per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, individuati dalla Giunta regionale, anche su base pluriannuale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'adeguamento; la Giunta procede alla individuazione degli indicatori funzionali al raggiungimento degli obiettivi, determinandone il periodo di rilevazione, i valori di riferimento ed i corrispondenti valori obiettivo, selezionandoli tra quelli più idonei a valutare i seguenti aspetti.':

1. offerta dei servizi;
2. puntualità;
3. velocità commerciale;
4. regolarità;
5. età media del materiale rotabile;
6. integrazione modale;
7. integrazione tariffaria;
8. soddisfazione dell’utenza;
9. sicurezza.

3. Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di quantità e qualità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, lett. b), i relativi dati dovranno essere forniti dagli enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto autometrofilotranviari e dalle aziende di trasporto ferroviario alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Sono ritenuti accettabili i dati su cui verificare il conseguimento degli obiettivi qualora tali dati corrispondano, complessivamente, al parametro del 95 per cento delle vetture*chilometro effettivamente svolte.

4. L’adeguamento a regime è riconosciuto attraverso l’algoritmo di calcolo di cui all’Allegato A2, in misura compresa tra lo 0 per cento ed il 150 per cento del parametro a) di cui al comma 2, lettera a), in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità prescelti ai sensi del comma 2, lettera b), tenendo conto, in particolare:

a) del valore di riferimento;
b) del valore obiettivo da raggiungere per l’anno successivo.

5. Per l’anno 2009 l’adeguamento delle tariffe è stabilito con provvedimento della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente in merito al modello di adeguamento delle tariffe, con decorrenza dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’adeguamento è determinato sulla base di un algoritmo di calcolo dato dalla sommatoria dei parametri di seguito indicati:

a) il parametro α) determinato applicando la percentuale di adeguamento pari al 75% della variazione dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati come definito dall’ISTAT per il periodo intercorrente tra il mese di aprile di ogni anno ed il corrispondente mese dell’anno precedente;
b) il parametro β) determinato dalla sommatoria delle percentuali di adeguamento di cui al comma 6 per il conseguimento dei seguenti obiettivi di qualità:

1. l’avvio concreto dell’integrazione tariffaria, attraverso la commercializzazione entro il 30 giugno 2009, di titoli integrati nell’area metropolitana milanese servita dalle Linee S nonché la sperimentazione di almeno un altro titolo di viaggio mensile integrato tra i servizi ferroviari e quelli di trasporto pubblico locale urbano dei Comuni capoluogo di provincia, escluso Milano;
2. il miglioramento della qualità, del comfort e delle performance del materiale rotabile, attraverso l’entrata in servizio di nuovi mezzi nel periodo compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
3. il miglioramento e la riduzione delle situazioni di criticità del servizio ferroviario regionale, calcolati attraverso l’analisi degli indicatori di puntualità e regolarità, da verificare con riferimento al primo semestre 2009.

6. Il parametro β) di cui al comma 5, lettera b), è determinato dalla sommatoria delle seguenti percentuali di adeguamento:

a) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 1., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente allo 0,90 per cento per l’area milanese e allo 0,1 per cento per i titoli ferroviari integrati con l’urbano;
b) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 2., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento per l’entrata in servizio di almeno settantacinque nuove vetture ferroviarie e cento nuovi autobus;
2. 0,75 per cento per l’entrata in servizio di almeno cento nuove vetture ferroviarie e centocinquanta nuovi autobus;
3. 1 per cento per l’entrata in servizio di almeno centocinquanta nuove vetture ferroviarie e duecento nuovi autobus;

c) in caso di conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 5, lettera b), punto 3., la percentuale di adeguamento è pari rispettivamente a:

1. 0,5 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 98 per cento;
2. 1 per cento nel caso in cui la percentuale dei treni in arrivo con ritardo entro i 15 minuti sia superiore al 99 per cento.

7. L’adeguamento delle tariffe di cui al presente articolo è determinato applicando la percentuale d’incremento di cui ai commi 2 e 5 ai valori teorici delle tariffe di corsa semplice dei modelli di cui all’art. 8. Gli importi delle tariffe devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:

a) per i titoli di corsa semplice ai cinque centesimi più prossimi;
b) per gli abbonamenti settimanali ai dieci centesimi più prossimi;
c) per gli abbonamenti mensili ai cinquanta centesimi più prossimi.

8. Le tariffe sono da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore.”.
b) l'Allegato A2 è sostituito dal seguente:
'ALLEGATO A2)
DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO DI CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
L'algoritmo di calcolo previsto dall'art. 11, comma 4 è il seguente:
% Adeguamento = α *(½ + β)
α = valore corrispondente alla media aritmetica semplice tra la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati e la variazione dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati per il settore trasporti come definiti dall'ISTAT;
β = Σ¡ indicatore di qualità¡
dove i = 1, 2, 3.


Indicatore di qualità
Parametro inferiore al valore di riferimento
- 0,5/n. obiettivi individuati
Parametro obiettivo sostanzialmente invariato
0
Parametro superiore al valore obiettivo
+ 1/n. obiettivi individuati


Con riferimento al parametro obiettivo sostanzialmente invariato, l'intervallo entro cui un parametro si intende sostanzialmente invariato è individuato nella deliberazione in cui la Giunta regionale procede all'individuazione degli indicatori.'.
Art. 2
(Norma finale)
1. I risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi del presente regolamento, nonché gli atti adottati sulla base delle medesime, permangono e restano validi ed efficaci.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 23 luglio 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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