Regolamento Regionale 24 dicembre 2012 , n. 3

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia (artt. 20 - 21 del d.lgs. n. 196/2003)

(BURL n. 52, suppl. del 27 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2012-12-24;3

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 'Codice in materia di protezione dei dati personali' identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Lombardia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione Lombardia esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.
Art. 2
Disposizione generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del d.lgs. n. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.
Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili
1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede allegate al presente regolamento.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Art. 5
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 18 luglio 2006 n. 9(1).
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 18 luglio 2006, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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