Regolamento Regionale 10 giugno 2013 , n. 1

Attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013): 'Istituzione del Collegio dei revisori dei conti'

(BURL n. 24, suppl. del 12 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2013-06-10;1

Art. 1
(Modalità di costituzione e tenuta dell'elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione)
1. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, è tenuto presso la direzione regionale competente in materia di bilancio e ragioneria ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L'avviso per la presentazione delle candidature è pubblicato sul sito istituzionale e sul bollettino ufficiale della Regione almeno tre mesi prima dello scadere del termine di durata in carica del Collegio.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco degli idonei coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 18/2012 e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 4 dello stesso articolo. Possono altresì richiedere l'iscrizione nell'elenco degli idonei coloro i quali, fermi restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 18/2012 e l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 4 dello stesso articolo:
a) svolgono l'incarico di revisore dei conti presso enti locali ricadenti nel territorio regionale purché dichiarino la disponibilità a rassegnare le dimissioni in caso di estrazione a sorte del proprio nominativo;
b) svolgono l'incarico di revisori dei conti in più di cinque enti locali non ricadenti nel territorio regionale purché dichiarino la disponibilità, in caso di estrazione a sorte del proprio nominativo, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi eccedenti rispetto al limite di cumulabilità fissato dall'articolo 2, comma 12, della l.r. 18/2012.
4. Le domande d'iscrizione, redatte secondo il modello allegato all'avviso di cui al comma 2 sono esaminate, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione indicato nell'avviso, da una commissione composta da tre membri con qualifica dirigenziale, uno per ciascuna delle direzioni regionali rispettivamente competenti in materia giuridica, di bilancio e ragioneria e di controlli. Al termine dell'istruttoria, l'elenco degli idonei è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Per i soggetti già iscritti nell'elenco la verifica del permanere dei requisiti è effettuata entro il primo trimestre di ogni anno, tramite richiesta di presentazione di autocertificazioni, a cura della commissione di cui al comma 4. Il mancato riscontro entro il termine assegnato comporta la cancellazione dall'elenco.
Art. 2
(Modalità di estrazione dall'elenco degli idonei e adempimenti conseguenti)
1. L'estrazione a sorte di tre nominativi dall'elenco degli idonei avviene, da parte del segretario generale della presidenza di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e alla presenza della commissione di cui all'articolo 1, comma 4, in apposita seduta della quale è dato avviso sul sito istituzionale della Regione con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Alla seduta, tenuta presso gli uffici della Presidenza della Giunta regionale, sono ammessi a partecipare tutti i candidati iscritti nell'elenco che si sono accreditati secondo le modalità indicate nell'avviso stesso. Il presidente del Collegio è individuato in base al criterio della maggiore età.
1 bis. L’ultimo periodo del precedente comma si interpreta nel senso che il presidente è individuato in base al criterio della maggiore età nella fase della nomina contestuale di tutti i componenti del collegio, mentre, nel caso di sostituzione di componente non presidente, il presidente in carica mantiene tale ruolo.(1)
2. Nel corso della seduta di cui al comma 1, i nominativi dei candidati e le rispettive date di nascita, riportati con caratteri ben visibili su fogli di uguale formato e spessore da ripiegare in buste anch'esse di uguale formato e spessore, sono inseriti in un apposito contenitore che ne renda invisibile il contenuto.
3. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale a cura della commissione di cui all'articolo 1, comma 4, e data comunicazione a ciascuno dei soggetti i cui nominativi sono stati estratti, con contestuale richiesta di far pervenire, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, una dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico e, nel caso ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, la documentazione comprovante le avvenute dimissioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede ad una estrazione suppletiva con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Al termine delle procedure di estrazione e di eventuale estrazione suppletiva di cui al com ma 3, è data comunicazione del relativo esito al Consiglio regionale da parte del Presidente della Giunta Regionale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione in fase di costituzione del Collegio e in tutti i casi in cui si debba provvedere alla ricostituzione del numero dei componenti.
Art. 3
(Modalità di svolgimento dei lavori del Collegio)
1. Il Collegio, validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti, delibera a maggioranza. A parità di voti, prevale quello del presidente.
2. Il presidente del Collegio provvede alla convocazione delle riunioni almeno trimestralmente. Delle sedute si redigono i relativi verbali. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della seduta, al Presidente della Giunta regionale.
3. Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dai partecipanti, numerato progressivamente e riportato nel libro dei verbali delle riunioni.
4. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive è considerata grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con conseguente revoca dell'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera c), della l.r. 18/2012.
5. Prima della trasmissione al Consiglio regionale, le proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e di rendiconto generale sono inviate al Collegio per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a) e b), della l.r. 18/2012. I pareri sono resi, senza condizioni e previa formale verifica di tutti gli adempimenti previsti dalle norme nazionali e regionali, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento degli atti e allegati alle deliberazioni con cui si dispone la trasmissione al Consiglio regionale degli atti stessi. Contestualmente alla trasmissione, la Giunta regionale dà atto dell'adeguamento ai pareri o espone le motivazioni del mancato adeguamento, in tutto o in parte. Decorso inutilmente il termine per l'espressione dei pareri, se ne prescinde e della mancata espressione è fatta menzione negli atti di trasmissione delle proposte di legge al Consiglio regionale.
6. Il Collegio esprime entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento degli atti ogni parere facoltativo, afferente al ruolo di organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, del quale venga richiesto dalla Giunta regionale.
7. Al collegio è data comunicazione, entro 30 giorni delle variazioni al bilancio che non sono adottate con legge.
8. Il Collegio provvede, con cadenza almeno trimestrale, alle verifiche di cassa. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.
9. In occasione dell'elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale, il Collegio effettua la verifica straordinaria di cassa entro venti giorni dalla proclamazione.
10. Il Collegio presenta, entro il mese di aprile, la relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della l.r. 18/2012.
11. La Giunta regionale assicura al Collegio il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e ne favorisce altresì l'attività istruttoria assicurando l'informazione e la documentazione utile alla formulazione dei pareri.
Art. 4
(Norma transitoria e di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l'avviso per la formazione dell'elenco degli idonei è pubblicato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del r.r. 17 luglio 2015, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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