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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
26 luglio 2013
, n. 2
Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')
(BURL n. 31, suppl. del 30 Luglio 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2013-07-26;2
Art. 1
(Modifiche al r.r. n. 10/2004)
1. Al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia')(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 6, la parola: ‘tre’è sostituita dalla seguente: ‘due’;
c) al comma 2 dell’articolo 7, dopo le parole: ‘Sono esonerati’ sono inserite le seguenti: ‘dalla prova attitudinale di cui all’articolo 6, comma 4, e’;
d) al comma 2-bis dell’articolo 7:
e) alla lettera a) e alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo 9, la parola: ‘sette’è sostituita dalla seguente: ‘cinque’;
f) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9:
g) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 9, la parola: ‘nivolgia’è sostituita dalla seguente: ‘nivologia’;
i) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 10:
j) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente: ‘La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l’iscrizione all’albo professionale.’;
k) il comma 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“3. Per i maestri di sci stranieri l’iscrizione all’albo professionale regionale è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).”;
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).”;
l) il comma 4 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
‘4. I maestri di sci cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007.’;
m) il comma 5 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
‘5. I maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare. La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l’avvenuto riconoscimento.’;
q) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 le parole: ‘il direttore della scuola assume la rappresentanza legale a ogni effetto di legge, deve essere in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci e deve essere un maestro di sci abilitato all’insegnamento della disciplina cui la scuola si riferisce’ sono sostituite dalle seguenti: ‘direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a un maestro di sci iscritto all’albo regionale, in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci, abilitato all’insegnamento della disciplina a cui la scuola si riferisce’;
r) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16, le parole: ‘che almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola siano iscritti all’albo come maestri di snowboard’ sono sostituite dalle seguenti: ‘che almeno un maestro di sci appartenente alla scuola sia iscritto all’albo come maestro di snowboard’;
s) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: ‘in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 10, commi 2 e 5 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10, commi 3 o 4’ sono sostituite dalle seguenti: ‘in conformità agli articoli 3 e 10, commi 1 e 3, o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 10, commi 2 e 5 o senza aver ottemperato alle prescrizioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10, comma 3’;
t) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: ‘aumentati della metà ai sensi dell’articolo 5 delle legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione) nel caso in cui vi sia stato silenzio-assenso o denuncia d’inizio attività’ sono soppresse;
u) al punto 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: ‘commi 3 e 4’ sono sostituite dalle seguenti: ‘comma 3’;
w) al comma 3 dell’articolo 17, dopo le parole: ‘commi 5 e 6’ sono inserite le seguenti: ‘della l.r. n. 26/2002’;
x) al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 23, la parola: ‘tre’è sostituita dalla seguente: ‘due’;
aa) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 26:
bb) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente: ‘La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l’iscrizione all’albo professionale.’;
cc) il comma 3 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
“3. Per le guide alpine straniere l’iscrizione all’albo professionale regionale è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al d.lgs. n. 206/2007 dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).”;
a) al riconoscimento di cui al d.lgs. n. 206/2007 dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte del collegio nazionale delle guide alpine, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).”;
dd) il comma 4 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
‘4. Le guide alpine con la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007.’;
ee) il comma 5 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
‘5. Le guide alpine straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare. La comunicazione è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 con la quale si attesti l’avvenuto riconoscimento.’;
hh) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 è sostituita dalla seguente:
‘c) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata ad una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo regionale;’;
ii) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 32, le parole: ‘in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 26, commi 2 e 5, o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o 4’ sono sostituite dalle seguenti: ‘in conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 3, o senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 26, commi 2 e 5 o senza aver ottemperato alle prescrizioni dell’articolo 10 del d.lgs. n. 206/2007 o senza aver ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 26, comma 3’;
jj) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 32, le parole: ‘aumentati della metà ai sensi dell’articolo 5 della l.r. n. 15/2002 nel caso vi sia stato silenzio assenso o denuncia d’inizio attività’ sono soppresse;
kk) al punto 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 32, le parole: ‘commi 3 e 4’ sono sostituite dalle seguenti: ‘comma 3’;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia