Regolamento Regionale 14 gennaio 2016 , n. 1

Criteri e modalità per l'accesso al patrocinio a spese di Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura e della legalità)

(BURL n. 2, suppl. del 15 Gennaio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-01-14;1

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di accesso al patrocinio, a spese di Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità).
Art. 2
(Destinatari del patrocinio)
1. Sono destinatari del patrocinio di cui all'articolo 1 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la residenza o il domicilio nel territorio regionale, al momento dei fatti oggetto del procedimento penale, in relazione al quale si chiede il patrocinio;
b) essere vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona;
c) essere in una delle seguenti condizioni:
1) essere accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, con esercizio a loro carico dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., a decorrere dal 1° gennaio 2015;
2) essere stati accusati di aver commesso un delitto, con esercizio a loro carico dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 405 c.p.p., a decorrere dal 1° gennaio 2015, per il quale sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa;
d) non aver riportato, prima dei fatti oggetto di procedimento penale, una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale é stata applicata una pena detentiva, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
e) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
f) non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
g) non essere già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 74 e seguenti del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 3
(Misura del patrocinio)
1. Il patrocinio di cui all'articolo 1, è corrisposto, relativamente al singolo procedimento penale, a rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per la difesa legale, nel rispetto del limite massimo complessivo di euro 30.000,00.
2. Il patrocinio può essere richiesto, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, relativamente alle spese e agli onorari sostenuti per la difesa legale in ogni fase e grado del procedimento penale.
3. La concessione del patrocinio di cui al comma 1è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, tenuto conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo regionale delle domande.
Art. 4
(Domanda di patrocinio)
1. La domanda di patrocinio è presentata alla competente struttura regionale dai soggetti indicati all'articolo 2 ovvero da chi ne ha la tutela legale.
2. Le modalità di presentazione della domanda di patrocinio, la relativa modulistica e la documentazione da allegare, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
3. Alla domanda devono essere allegate le parcelle analitiche quietanzate, sottoscritte dal legale che ha curato la difesa e munite del visto di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
4. E' altresì necessaria la presentazione di una dichiarazione con cui il richiedente attesti di non aver percepito rimborsi per le suddette spese e onorari da parte di imprese assicurative o altri soggetti.
5. Il patrocinio può essere richiesto anche a conclusione di ogni singolo grado di giudizio.
Art. 5
(Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni)
1. Qualora nel corso dell'attività istruttoria a cura della competente struttura regionale la domanda e la relativa documentazione risultino incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 17/2015 e dal presente regolamento, la stessa struttura ne dà comunicazione al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.
2. Il soggetto richiedente può, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la domanda non è accolta.
Art. 6
(Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del patrocinio)
1. La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda e adotta il provvedimento finale entro 45 giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale, con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.
2. Nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento finale si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine di cui allo stesso art. 5, comma 2.
Art. 7
(Modalità di liquidazione del patrocinio)
1. Il patrocinio viene liquidato entro 15 giorni successivi al provvedimento di concessione di cui all'art. 6, comma 1.
Art. 8
(Verifiche e revoche )
1. La competente struttura regionale effettua verifiche d'ufficio sulla veridicità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, disponendo, qualora ne accerti la non veridicità, la decadenza del patrocinio, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate.
2. Se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 2 comma 1 lett. g) del presente regolamento avviene in data successiva al riconoscimento del patrocinio regionale, la Regione provvede al recupero delle somme eventualmente liquidate.
3. Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di condanna definitiva, per reato diverso dal delitto per eccesso colposo in legittima difesa, la Regione ripeterà all'interessato le somme già corrisposte, a titolo di patrocinio.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali/giudiziari forniti nella domanda di patrocinio formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza.
2. I dati personali/giudiziari saranno raccolti in archivi, anche informatici, presso la Direzione Generale competente in materia di polizia locale, da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17.
3. L'autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatoria ai fini dell'accesso al patrocinio regionale di cui allo stesso art. 21, comma 2, della l.r. 17/2015. La mancata autorizzazione determinerà l'impossibilità di ammettere la domanda di patrocinio.
4. L'interessato potrà far valere i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del Codice Privacy. Il trattamento dei dati personali da parte di Regione Lombardia e le modalità di accesso agli stessi sono disciplinati dal decreto S.G. 6 novembre 2014, n. 10312.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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