Regolamento Regionale 22 novembre 2016 , n. 9

Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica (art. 11, comma 2, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27)

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-11-22;9

Art. 1
(Denominazione e caratteristiche delle strutture di informazione ed accoglienza turistica)
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. n. 27/2015 le strutture di accoglienza e promozione turistica sono denominate 'Infopoint'. Le tipologie degli Infopoint sono:
a) standard, strutture permanenti localizzate presso i comuni capoluoghi di provincia e le località turistiche;
b) gate, strutture localizzate negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e presso le infrastrutture stradali e autostradali che intercettano i principali flussi turistici;
c) flagship, strutture emblematiche localizzate nelle destinazioni caratterizzate dai principali flussi turistici;
d) diffusi, strutture che integrano la rete delle strutture di cui alle precedenti lettere al fine di garantire la massima copertura territoriale del servizio turistico e aventi carattere permanente o temporaneo.
2. La direzione generale competente per materia può individuare altre eventuali tipologie di Infopoint e ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla d.g.r. recante 'Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività'.
3. I soggetti che possono chiedere il riconoscimento per l'istituzione di una struttura Infopoint di cui al comma 1 del presente Regolamento alla direzione generale competente sono i soggetti pubblici, i soggetti privati e i partenariati pubblico-privati.
4. Le strutture Infopoint operano in raccordo fra di loro sotto il coordinamento di Regione Lombardia e fanno parte di una rete regionale che offre informazioni e servizi turistici in coordinamento con altri soggetti quali le imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria, associazioni, consorzi o altre strutture con finalità turistiche. La direzione generale competente definisce le modalità di gestione e coordinamento della rete.
5. Le strutture Infopoint devono essere facilmente riconoscibili dai turisti e esporre in modo visibile al loro esterno: le informazioni principali del servizio scritte almeno in lingua italiana ed inglese, il logo, gli orari del servizio, i riferimenti utili per l'accesso alle informazioni turistiche negli orari e nei giorni di chiusura, nonché le modalità per usufruire del wi-fi gratuito.
6. Gli infopoint devono essere accessibili per le persone con disabilità.
Art. 2
(Logo)
1. Il logo distintivo delle strutture Infopoint è costituito da un cerchio di colore verde all'interno del quale è inserita la lettera 'i' minuscola nel font Gotham Rounded di colore bianco, alla quale è stata modificata la geometria dell'asta con l'aggiunta delle grazie al piede. ll logotipo, nella sua versione estesa, presenta la scritta INFOPOINT sulla prima riga realizzata con una famiglia di caratteri (Gotham Rounded Bold) prevalentemente nella serie del maiuscolo, esclusa la lettera 'i', modificandone inizialmente la geometria dell'asta e portando l'altezza della lettera pari all'altezza delle maiuscole. Il logotipo presenta sulla seconda riga l'inclusione del brand inLOMBARDIA nella sua versione integrale comprensiva del logo 'wow' per coerenza di comunicazione e immagine coordinata del brand di promozione turistica della Regione. Il logo e il logotipo hanno le caratteristiche di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Il logo deve essere utilizzato anche per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne, per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso le strutture e per tutte le forme di comunicazione e di servizio, anche online, forniti dalle strutture.
Art. 3
(Immagine coordinata)
1. Gli Infopoint devono avere una immagine omogenea e coordinata al fine di risultare riconoscibili come rete organizzata sull'intero territorio regionale.
2. La direzione generale competente individua le caratteristiche dell'immagine coordinata, anche in relazione alle diverse tipologie di Infopoint, declinata modularmente sia per gli arredi interni che per la struttura esterna.
Art. 4
(Abrogazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 9 novembre 2005, n. 6 'Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia). Criteri per la costituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (IAT)'(1).
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 9 novembre 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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