Regolamento Regionale 25 gennaio 2019 , n. 1

Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-01-25;1

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2 ter, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere), aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche alla l.r. 10/2004 - Interventi di sostegno alle vittime del dovere) determina gli importi massimi, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi, a titolo assistenziale, a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, nonché le modalità e le condizioni per la sospensione degli obblighi tributari e le procedure per la gestione operativa del 'Fondo in favore delle vittime del dovere'.
Art. 2
(Beneficiari delle misure di sostegno)
1. Possono beneficiare delle misure previste all'articolo 1 le vittime del dovere, come individuate dall'art. 1, comma 1 bis, della l.r. 10/2004, e i loro familiari. Per familiari si intendono il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle della vittima del dovere.
2. Le misure di sostegno sono concesse a condizione che la vittima del dovere risulti residente o prestante servizio in Regione Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere.
3. Le misure di sostegno sono concesse al familiare a condizione che, al momento dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, risulti anagraficamente convivente con il soggetto vittima del dovere o destinatario di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della medesima vittima. Le suddette misure di sostegno non sono concesse se, alla data di presentazione della domanda, il familiare versi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. In ogni caso, non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
b) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione;
c) sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Art. 3
(Tipologie di spese ammissibili e importi massimi)
1. Ai fini del contributo regionale sono ammissibili:
a) le spese per il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa o del canone di locazione relativo all'abitazione principale;
b) le spese relative all'assistenza sanitaria, psicologica o psichiatrica, esercitata presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate;
c) le spese scolastiche e universitarie;
d) le spese funerarie.
2. Con il decreto dirigenziale previsto all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie di spese di cui alla lettera c) del comma 1 ammissibili al contributo.
3. Le spese, opportunamente motivate e documentate, sono riconosciute, al netto della parte assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche, nel limite massimo complessivo di euro 20.000,00 per ciascuna vittima del dovere, indipendentemente dal numero di istanze presentate.
4. Per i familiari, destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare, il contributo regionale per le tipologie di spesa di cui al comma 1 viene concesso nel limite massimo dell'importo dell'assegno di cui sono beneficiari.
Art. 4
(Domanda di contributo)
1. La domanda di contributo può essere presentata, per spese proprie o anche dei familiari di cui all'art. 2, dalla vittima o, nel caso in cui la vittima sia deceduta, da ciascuno dei familiari.
2. La domanda è presentata alla competente struttura regionale entro un anno dal riconoscimento di vittima del dovere.
3. La modalità di presentazione della domanda, la relativa modulistica e la documentazione da allegare sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Art. 5
(Istruttoria delle domande, rettifiche e integrazioni)
1. Ove, nel corso dell'attività istruttoria, la domanda risulti incompleta o irregolare, la competente struttura regionale ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. d), della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
2. Il soggetto richiedente può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche ed integrazioni.
Art. 6
(Condizioni e termini per l'erogazione del contributo)
1. Il contributo è erogato per spese sostenute entro un anno dall'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, conseguenti e connesse all'evento stesso, secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo regionale.
2. La competente struttura regionale conclude l'istruttoria di ciascuna domanda e adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa al protocollo regionale, con contestuale comunicazione degli esiti al soggetto richiedente.
3. Nel caso di cui all'articolo 5, i termini per l'adozione del provvedimento finale iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine di cui allo stesso articolo 5, comma 2.
Art. 7
(Decadenza dal contributo)
1. In caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione presentata in ordine alle spese sostenute, la competente struttura regionale dispone la decadenza dal contributo, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate.
Art. 8
(Sospensione degli obblighi tributari)
1. Ai soggetti beneficiari individuati all'articolo 2è riconosciuta, su istanza di parte, la sospensione dagli obblighi tributari, limitatamente ai tributi regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), per tre periodi d'imposta, oltre a quello in corso alla data dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere. Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.
2. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede a comunicare agli interessati il riconoscimento della sospensione, in raccordo con l'Agenzia dell'Entrate per quanto riguarda l'addizionale regionale IRPEF e IRAP.
Art. 9
(Fondo vittime del dovere)
1. Le risorse del fondo in favore delle vittime del dovere, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate negli articoli precedenti, sono allocate al capitolo di spesa istituito ai sensi dell'art. 2 quater, comma 1, della legge regionale n. 10/2004.
2. L'entità del fondo è determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio e, per eventuali necessità eccedenti l'importo stabilito, si fa fronte con prelievo dal fondo spese impreviste.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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