Regolamento Regionale 16 febbraio 2021 , n. 2

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020 n. 5 di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'

(BURL n. 7 suppl. del 17 Febbraio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-02-16;2

Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2020)
1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 'Regolamento di attuazione del Titolo X della l.r. 5 dicembre 2008 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale''(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 è soppressa;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'5 bis. Come previsto dall'articolo 151, comma 5, lettera b), della l.r. 31/2008, è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell'imprenditore agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.';
c) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2, le parole: 'al comma 5, lettere a) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 5, lettera a), e al comma 5 bis', le parole: 'ha sede l'azienda' sono sostituite dalle seguenti: 'si svolge l'attività agrituristica' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'per eventi programmabili';
d) dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 è inserito il seguente: 'Solo in caso di superamento del numero dei pasti per esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute, la comunicazione relativa alla disposizione di cui al comma 5 bis può avvenire nella stessa giornata.';
e) al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, le parole: 'dello stesso comma' sono sostituite dalle seguenti: 'del comma 5';
f) al comma 7 dell'articolo 2, le parole: 'lettere a), b) e c)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a) e b)';
g) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, le parole: 'ha sede' sono sostituite dalle seguenti: 'svolge l'attività';
h) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole: 'i corsi' è inserito l'inciso: ', organizzati anche on-line,';
i) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, il numero: '86' è sostituito dal seguente: '96';
j) dopo il comma 3 dell'articolo 6, è inserito il seguente:
'3 bis. Possono soddisfare il requisito di esistenza da almeno tre anni i fabbricati collabenti, anche se accatastati da un periodo inferiore, dei quali si possa dimostrare l'esistenza.';
k) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:
'4 bis. L'ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialità agrituristica risultante dal certificato di connessione è consentito per una sola volta relativamente al singolo fabbricato interessato.';
l) all'alinea del comma 7 dell'articolo 7, dopo la parola: 'DOCG' sono inserite le seguenti: ', ai prodotti lombardi a denominazione comunale (De.Co.), alle acque minerali di fonti situate in Lombardia';
m) dopo il comma 7 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'7 bis. E' consentito utilizzare i prodotti ittici di provenienza marina, in base alle indicazioni nutrizionali delle ATS, solo nel caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali di cui alla l.r. 35/2017';
n) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
'1. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per accordo fra le parti, l’imprenditore agricolo che subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di tre mesi a partire dall’avvenuta comunicazione al SUAP del comune di tale variazione, fatta salva l’osservanza delle norme igienicosanitarie, a condizione che:
a) entro dieci giorni dal subentro comunichi al SUAP del comune e alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituristica e dimostri, in capo a sé o ad uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), di aver conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione.

2. In caso di variazione della titolarità dell’azienda agrituristica per causa di morte, chi subentra può continuare a svolgere l’attività agrituristica, secondo quanto previsto dal certificato di connessione in corso di validità, per non più di quattordici mesi, a partire dalla data di morte del precedente titolare, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanitarie, a condizione che:
a) entro trenta giorni comunichi al SUAP del comune e alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio l’avvenuto decesso del titolare dell’azienda, la persistenza e l’invarianza dei requisiti oggettivi che hanno consentito l’avvio dell’attività agrituristica e il suo nominativo o di altro soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), che si impegna a conseguire l’attestato di frequenza del corso di formazione entro dodici mesi;
b) non appena il fascicolo aziendale è stato aggiornato o costituito, richieda alle competenti strutture della Regione o della Provincia di Sondrio il nuovo certificato di connessione. '.
o) ai commi 12 e 13 dell'articolo 12, le parole:  e, per conoscenza, alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio  sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il SUAP informa la competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio.';
p) al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole: 'legge 4 giugno 2010, n. 96)' sono inserite le seguenti: 'per la sola attività di somministrazione di alimenti e bevande'.
NOTE:
1. Si rinvia alla r.r. 24 luglio 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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