Regolamento Regionale 31 maggio 2024 , n. 3

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 'Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'

(BURL n. 23, suppl. del 04 Giugno 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-05-31;3

Art. 1
(Modifiche al r.r. n. 5/2020)
1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 'Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 2, dopo le parole: 'comma 5,' sono inserite le seguenti: 'lettera a),';
b) al comma 5 bis dell'articolo 2, le parole: 'venerdì, sabato e domenica' sono sostituite dalle seguenti: 'venerdì, sabato, domenica e festivi';
c) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'6. Le giornate di cui al comma 5 e al comma 5 bis sono comunicate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attività agrituristica con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili. Solo in caso di esigenze impreviste, quali, ad esempio, prenotazioni last-minute o arrivi di ospiti in numero superiore alle prenotazioni, la comunicazione relativa alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b) e al comma 5 bis può avvenire nelle quarantotto ore successive.';
d) alla lettera e) del comma 12 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'aventi la denominazione di centri privati di pesca (CPP) secondo le disposizioni del regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 (Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale).';
e) il comma 4 bis dell'articolo 6 è abrogato;
f) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: 'I documenti fiscali devono riportare l'indicazione puntuale della natura, della qualità e della quantità dei prodotti trasferiti e del relativo importo, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia fiscale.';
g) alla rubrica dell'articolo 8, la parola: 'alloggio' è sostituita dalla seguente: 'ospitalità';
h) al comma 1 dell'articolo 8, la parola: 'alloggio' è sostituita dalle seguenti: 'ospitalità in alloggi o in spazi aperti';
i) al comma 4 dell'articolo 10, le parole: 'comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2';
j) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: '(Attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico)';
k) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'1. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) deve essere assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività di pesca quantificata secondo i parametri definiti con il decreto dirigenziale recante le modalità di calcolo delle unità di lavoro annuo.';
l) al numero 1 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 la parola: 'svolte' è sostituita dalle seguenti: 'riportate nel certificato di connessione';
m) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 18 è soppressa.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 24 luglio 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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