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LEGGE REGIONALE
31 dicembre 1976
, N. 54
Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali
(BURL n. 52, 2º suppl. del 31 Dicembre 1976 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-12-31;54
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia