LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982 , N. 61

Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 17 Novembre 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina le occupazioni di spazi ed aree di qualsiasi natura di pertinenza del demanio della regione Lombardia, di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio a favore di detto demanio, di spazi soprastanti o sottostanti le aree demaniali della regione stessa, ivi comprese le occupazioni derivanti da condutture ed impianti adibiti a servizi pubblici di distribuzione di acqua e di sostanze energetiche in regime di concessione amministrativa.
2. Per le occupazioni regolate dalla presente legge sono dovute alla regione i canoni e le tasse delle tabelle A e B ad essa allegate.
Art. 2.
Concessioni e licenze.
1. Sono soggette a concessione regionale le occupazioni elencate nella tabella A allegata alla presente legge, qualunque ne sia la durata, nonché ogni altra occupazione avente durata superiore ad un anno.
2. Le rimanenti occupazioni, elencate nella tabella B, sono assentite a mezzo di licenza.
Art. 3.
Registro dalle concessioni.
1. È istituito, presso il servizio regionale demanio e patrimonio, il registro delle occupazioni assentite in applicazione della presente legge; in esso sono annotati, per ciascuna concessione o licenza;
a) gli estremi del provvedimento;
b) le generalità e il domicilio del titolare;
c) l’oggetto, la durata e la località dell’occupazione.
Titolo II
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
Art. 4.
Domanda.
1. La domanda di concessione è presentata alla giunta regionale, servizio regionale demanio e patrimonio, e deve contenere l’esatta identificazione dell’area oggetto della richiesta, da documentarsi con estratto di mappa catastale od altro mezzo idoneo.
2. Quando per l’esercizio dell’occupazione siano previsti impianti fissi od opere permanenti, ne deve essere prodotto il progetto insieme con un estratto dello strumento urbanistico in vigore comprendente l’area interessata, fermo restando per il richiedente l’obbligo di munirsi di ogni altra concessione, licenza, autorizzazione o permesso necessario a norma di leggi vigenti per l’esercizio delle attività per cui è richiesta l’occupazione.
Art. 5.
Istruttoria.
1. La domanda di concessione viene trasmessa dal servizio regionale demanio e patrimonio ai servizi regionali competenti per materia che, dopo aver proceduto all’istruttoria tecnica e all’accertamento di fatto ritenuti necessari, esprimono il proprio parere in ordine agli aspetti tecnici e finanziari della richiesta e del conseguente provvedimento.
2. Il parere espresso dai servizi competenti ai sensi del comma precedente, è vincolante.
3. Qualora la concessione riguardi aree soggette a vincolo idrogeologico, essa non può venir accordata qualora non sia stata conseguita l’autorizzazione di cui all’art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 .
4. Qualora per l’occupazione di una stessa area vengano presentate più domande, la concessione è rilasciata con le seguenti priorità:
- ad enti pubblici
- per opere e impianti previsti in atti di programmazione regionale o subregionale;
- al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio dell’autorità concedente risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Art. 6.
Cauzione.
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, nonché degli oneri che dall’esercizio di essa dovessero comunque far carico alla regione, deve essere versata, a mezzo di deposito presso la tesoreria regionale, una cauzione d’importo non superiore a L. 10.000.000 e non inferiore a L. 500.000, da determinarsi con il decreto di concessione.
2. Qualora nel corso della concessione venga meno la necessità delle garanzie prestate, l’assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio può disporne lo svincolo, su richiesta del concessionario e su parere favorevole del servizio stesso.
Art. 7.
Atto di concessione.
1. La concessione è assentita con decreto del direttore generale competente.(1)
2. Con disciplinare allegato al decreto sono stabiliti la durata della concessione, le eventuali modalità particolari del suo esercizio, l’ammontare del canone e della tassa dovuti nonché della cauzione di cui al precedente art. 6 , i termini entro i quali debbono essere iniziate ed ultimate le opere eventualmente previste.
3. Qualora le modalità della concessione siano difformi da quelle richieste, l’istante può rinunziarvi con dichiarazione da comunicarsi all’autorità concedente entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto e del disciplinare; trascorso tale termine, quest’ultimo s’intende comunque come accettato in ogni sua parte.
Art. 8.
Effetti della concessione.
1. La concessione s’intende accordata: senza pregiudizio dei diritti di terzi; con l’obbligo di reintegrare i danni arrecati all’amministrazione regionale o a terzi in conseguenza del suo esercizio; con la facoltà della regione di revocarla, modificarla o apporvi nuove prescrizioni o condizioni.
2. Anche in mancanza di specifica previsione nel disciplinare, la manutenzione dei beni e delle opere formanti oggetto di concessione e delle loro pertinenze è a carico del concessionario, che risponde dei danni subiti dall’amministrazione per l’inosservanza dei relativi obblighi.
Art. 9.
Esecuzione di impianti ed opere occorrenti per l’esercizio della concessione.
1. Nel corso dei lavori il concessionario, salvo che non risulti altrimenti disposto nel disciplinare, è tenuto:
a) a collocare segnalazioni luminose ben visibili durante la notte;
b) a non intralciare la viabilità;
c) a non costruire ponti e a non depositare scarichi anche temporanei sulla sede stradale;
d) a non impiegare mine o quant’altro possa costituire pericolo o causare molestia;
e) a non far affluire acqua sulla sede stradale;
f) a mettere in opera ripari atti ad evitare danni a persone o cose.
2. Salvo il caso in cui, a seguito di tempestiva richiesta motivata da causa di forza maggiore, il concessionario ottenga dall’autorità concedente la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori, l’inosservanza dei termini stessi comporta la decadenza della concessione, e l’ulteriore occupazione comporta l’applicazione della soprattassa di cui al successivo art. 15, secondo comma.
3. La domanda di concessione riproposta a seguito della predetta decadenza si considera come nuova ad ogni effetto.
4. Qualora risulti che all’esecuzione dei lavori sia stato dato inizio anteriormente alla comunicazione del decreto e del disciplinare ai sensi del precedente art. 7, ult. co., la concessione è revocata e non può essere ulteriormente assentita, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 15.
Art. 10.
Successione.
1. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione a causa di morte, su richiesta degli aventi diritto.
2. Può essere autorizzato, con decreto, il trasferimento della concessione, per atto tra vivi, qualora la concessione abbia per oggetto accesso a terreni e fabbricati.
3. Può altresì essere disposto, a richiesta, il subentro nella concessione di un ente pubblico a cui favore venga devoluto il patrimonio di altro ente pubblico che ne fosse titolare, e che venga disciolto.
4. Le richieste di cui ai commi precedenti debbono essere presentate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della devoluzione ovvero della denunzia di successione.
Titolo III
DISCIPLINA DELLE LICENZE
Art. 11.
Norme applicabili.
1. Ai fini dell’emanazione e dell’esercizio delle licenze per occupazioni non soggette a concessione a norma dell’art. 2, ult. co., della presente legge si osservano le disposizioni di cui ai precedenti art. 4, primo comma, 5, 8.
Art. 12.
Procedimento.
1. La licenza è accordata con provvedimento dell’assessore preposto al servizio regionale demanio e patrimonio; in essa sono indicate la durata dell’occupazione autorizzata, le prescrizioni e condizioni per il suo esercizio e l’ammontare della tassa dovuta.
Titolo IV
DISCIPLINA DELLA TASSA
Art. 13.(2)
Art. 14.(2)
Art. 15.
Occupazioni senza titolo e altri inadempimenti.
1. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali senza la prescritta concessione o licenza, o perdurante oltre il termine previsto dalla concessione o licenza, comporta il pagamento della tassa dal giorno in cui è iniziata l’occupazione a quello in cui è cessata, con applicazione degli interessi di mora di cui alla L. 26 gennaio 1961, n. 29.
2. L’occupante senza titolo è tenuto inoltre a corrispondere una soprattassa pari al terzo delle tasse complessivamente dovute.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al caso in cui il titolare non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione o licenza, salvo l’esercizio del potere di revoca ai sensi del precedente art. 8.
Art. 16.(2)
Art. 17.
Delega di firma.
1. L’assessore preposto al settore gestione finanziaria e contabile può delegare, a norma dell’art. 31 della L.R. 1 agosto 1979 n. 42, la firma degli atti relativi all’accertamento ed alla riscossione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge.
Art. 18.(2)
Art. 19.
Norma transitoria.
1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la domanda di cui al precedente art. 4 deve essere presentata entro sessanta giorni da tale data, decorsi i quali si considerano senza titolo.
2. Se la concessione e licenza viene rilasciata, per l’occupazione relativa al periodo precedente la tassa non è dovuta.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-11-12;61#ann1

TABELLA (3)



Num.
Oggetto concessione
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
1
Occupazione di suolo con delimitazione dello spazio utilizzato
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
area nuda
15.000
150.000
8,91
89,00
b
area nuda da occupare con strutture portuali
30.000
300.000
17,82
178,00
c
area occupata da strutture portuali
90.000
900.000
53,45
535,00
d
area litoranea per ormeggio unità di navigazione o binario o simile
40.000
400.000
23,76
238,00
e
area da occupare con impianti facilmente rimovibili
25.000
250.000
14,85
148,00
f
area da occupare con impianti fissi o di difficile rimozione
35.000
350.000
20,79
208,00
g
area da occupare con parcheggi o altre pertinenze
18.000
180.000
10,69
107,00
h
passi carrai
10.000
100.000
5,94
59,00
2
Occupazioni temporanee o senza impedimenti al pubblico passaggio di spazio acqueo, soprassuolo o sottosuolo
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
balconi, verande, tende fisse o retrattili, (anche se temporanei e inferiori all'anno)
2.000
40.000
1,19
24,00


giornaliero per mq
canone minimo
giorno per mq
canone minimo
b
altre occupazioni inferiori ai 15 giorni
300
60.000
0,18
36,00
c
altre occupazioni oltre i primi 15 e sino a 60 giorni
200
40.000
0,12
24,00
d
altre occupazioni oltre i primi 60 e sino a 360 giorni
100
20.000
0,06
12,00
3
Occupazioni del suolo o sottosuolo per serbatoi e impianti collegati
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
per ogni serbatoio fisso o sotterraneo fino a 3000 litri
15.000
150.000
8,91
89,00

per ogni serbatoio fisso o sotterraneo ogni 1000 litri ulteriori o frazione di 1000
3.000
30.000
1,78
18,00
b
area dell'impianto con strutture fisse
20.000
200.000
11,88
119,00
c
area dell'impianto libera da strutture
15.000
150.000
8,91
89,00
4
Occupazione del sottosuolo, soprasuolo e suolo mediante
annuo per mq frazione
canone minimo
annuo per mq frazione
canone minimo

condutture di acqua potabile




a
di diametro inferiore a cm. 20
200
100.000
0,12
59,00
b
di diametro uguale o maggiore a cm. 20
600
300.000
0,36
178,00

altre condutture impianti a rete in genere




c
di diametro inferiore a cm. 20
400
200.000
0,24
119,00
d
di diametro uguale o maggiore a cm. 20
900
450.000
0,53
267,00
5
Occupazione mediante condutture aeree
annuo per km o frazione
canone minimo
annuo per km o frazione
canone minimo

linee elettriche con sostegni nel suolo




a
con meno di 5 fili
1.500
30.000
0,89
18,00
b
con 5 fili ed oltre
2.000
40.000
1,19
24,00

linee elettriche senza sostegni nel suolo




c
con meno di 5 fili
1.200
24.000
0,71
14,00
d
con 5 fili ed oltre
1.500
30.000
0,89
18,00

linee telefoniche e telegrafiche




e
con sostegni nel suolo
1.500
30.000
0,89
18,00
f
senza sostegni nel suolo
2.000
40.000
1,19
24,00
g
pali per linee elettriche o telefoniche, infissi entro i limiti della zona di rispetto legale prevista dalle leggi vigenti
4.000
40.000
2,38
24,00
6
Occupazione di spazio acqueo
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo

per ormeggio




a
di unità di navigazione nei porti (anche con pali, boe e simili)
33.000
330.000
19,60
196,00
b
di unità di navigazione con boe in campi boa delimitati
30.000
300.000
17,82
178,00
c
di unità di navigazione con pali, boe e simili fuori dalle zone portuali
45.000
450.000
26,73
267,00

altre occupazioni di spazio acqueo




d
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea sino a 200 mq
30.000
1.500.000
17,82
891,00
e
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea oltre i primi 200 mq o sporgenti rispetto alla linea litoranea
45.000
2.250.000
26,73
1336,00
f
spazio con strutture di ormeggio già costruite
90.000
4.500.000
53,45
2673,00
g
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili sino a mq 2000
800
400.000
0,48
238,00
h
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 2000 e sino a mq 10000
200
200.000
0,12
119,00
i
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 10000
100
100.000
0,06
59,00
7
Altri usi specifici
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo

Pontile destinato all'ormeggio sia temporaneo che stabile di unità di navigazione




a
con appoggio mobile sino a 20 mq
70.000
700.000
41,57
416,00
b
con appoggio mobile oltre i primi 20 mq
100.000
200.000
59,39
119,00
c
con appoggio fisso sino a 20 mq
90.000
900.000
53,45
535,00
d
con appoggio fisso oltre i primi 20 mq
120.000
240.000
71,27
143,00

Cartelli pubblicitari e segna/etici pubblicitari




e
spazio occupato comprensivo di tutta l'area occupata dai contrafforti di sostegno e dalle sporgenze di proiezione
11.000
55.000
6,53
33,00
f
area del pannello con messaggio pubblicitario (ogni 0,1 mq)
11.000
11.000
6,53
7,00
g
aumento per messaggi plurimi con lo stesso pannello
11.000
55.000
6,53
33,00

Posa di boe e/o pali per uso diverso dall'ormeggio




h
Boe e/o pali per segnalazioni di aree ad usi specifici
2.000
20.000
1,19
12,00
i
Boe e/o pali per segnalazioni pubblicitarie oltre al canone del messaggio
11.000
110.000
6,53
65,00

Nota 1
CRITERI DI APPLICAZIONE DEI CANONI
La superficie sottoposta al canone è quella sottratta all'uso pubblico in modo permanente o saltuario.
Il canone totale si calcola moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto per le imbarcazioni e le altre strutture occupanti spazio acqueo.
Il canone annuo totale per ogni concessione viene arrotondato alle 1.000 lire superiori o all'euro superiore.
Non sono dovuti canoni inferiori alle 20.000 annue o 10 euro.
Nel caso di dubbi interpretativi o usi non specificati della presente tabella vale l'interpretazione ufficiale definita con direttive della Direzione generale trasporti e mobilità sulla base dei principi generali fissati nella presente legge e nella legge regionale 61/82 e successive integrazioni e modificazioni.

Nota 2
RIDUZIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE
Sui canoni demaniali sono applicate le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) le imbarcazioni utilizzate dalle forze dell'ordine di pronto intervento per garantire la vigilanza e la sicurezza sulle acque interne sono esenti da canoni di concessione;
b) i comuni o gli altri enti che in virtù della delega di funzioni di cui all'art. 6 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni utilizzino direttamente e senza intermediari le aree demani ali portuali, allorquando l'utilizzazione sia di interesse pubblico e senza scopo di lucro sono esonerati dal pagamento del canone. In tal caso, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture, nonché quelli di gestione dei servizi connessi sono a carico dell'ente utilizzante il quale può fissare, previo consenso della Direzione generale trasporti e mobilità, canoni d'ormeggio tali da coprire i costi di gestione del porto e dei servizi eventuali connessi;
c) al fine di salvaguardare attività e situazioni tradizionali sulle acque interne sono possibili riduzioni del 40% dei canoni in particolare a:
- 40% proprietari di unità da diporto a remi e a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kw,
- 40% ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti ma entro le zone demaniali portuali,
- 40% pescatori professionisti, la cui attività quale costituisce fonte principale di reddito familiare,
- 40% associazioni nautiche che per statuto non perseguano fini di lucro solo per gli spazi e gli ormeggi direttamente utilizzati per i fini sociali,
- 40% concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio,
- 40% idrosuperfici segnalate;
d) per finalità di interesse pubblico sono possibili riduzioni dell'80% dei canoni in particolare per le sottoindicate categorie:
- 80% enti pubblici e comuni per il loro diretto uso e per attività senza finalità lucrative,
- 80% concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea (Gestione navigazione sui laghi),
- 80% unità di navigazione sino ad 8 metri fuori tutto di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda.
Le riduzioni non sono cumulabili, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi