LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Titolo I
REFERENDUM POPOLARE PER L’ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI
Capo I
Proposta di referendum
Art. 1.
1. Possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi regionali, ovvero singoli articoli o interi commi di esse.
2. Il referendum abrogativo è indetto quando lo richiedano cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del consiglio regionale della Lombardia, nel numero fissato dall’art. 63 dello statuto regionale, o tre consigli provinciali, o cinquanta consigli comunali, o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione Lombardia.
Art. 2.
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum devono presentare proposta scritta all’ufficio di presidenza del consiglio regionale che ne dà atto con verbale di cui viene rilasciata copia ai promotori.
2. I promotori, muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali, devono essere in numero non inferiore a cento ed almeno il venticinque per cento di essi deve risultare residente in comuni appartenenti a d almeno tre provincie della regione.
3. La proposta deve contenere l’indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende promuovere l’abrogazione.
4. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo.
5. Quando si promuove il referendum per l’abrogazione parziale di una legge, devono essere individuati numericamente gli articoli ed i commi a cui la proposta si riferisce.
6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula "volete che sia abrogato ....." con l’indicazione dell’oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari, e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all’abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.
7. Le disposizioni di cui si promuove l’abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purché attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.
8. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enuncino i motivi della richiesta di abrogazione.
9. L’ufficio di presidenza tempestivamente informa della presentazione della proposta il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale, che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Art. 3.
1. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale si pronuncia sull’ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla sua presentazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello statuto;
b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine da garantire la consapevole scelta degli elettori;
d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto vincolato da norme dello statuto regionale, ovvero da norme statali – anche di attuazione di normative C.E.E. – espressamente dichiarate di principio, nel senso che il nucleo normativo non ne possa venire alterato o privato di efficacia senza che risultino lese le corrispondenti specifiche disposizioni delle norme vincolanti soprarichiamate.
2. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull’ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.
3. Quando l’oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui al precedente punto d), l’ufficio di presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l’ufficio di presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene un’udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.
4. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l’unanimità, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7, quarto comma.
5. L’ufficio di presidenza delibera all’unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, delibera il consiglio regionale entro 20 giorni dalla data della riunione dell’ufficio di presidenza.
6. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.
7. Il consiglio delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l’ufficio di presidenza – subito dopo la chiusura del dibattito – formula i quesiti alternativi motivati da sottoporre al voto dell’assemblea.
8. Le deliberazioni dell’ufficio di presidenza sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia entro dieci giorni della loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.
Capo II
Richiesta di referendum
Art. 4.
1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal dirigente della competente struttura regionale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta di cui al sesto comma del precedente art. 2.(2)
2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori designati ad esercitare le funzioni previste dai successivi articoli 6, 13 e 16.
3. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salva l’ipotesi prevista dal successivo art. 10, primo comma; la raccolta delle firme deve essere comunque ultimata entro cinque mesi dalla data della prima vidimazione.
Art. 5.
1. La richiesta di referendum viene effettuata dall’elettore mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui al precedente art. 4; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale operante nel territorio della regione e appartenente a una delle seguenti categorie:
- un notaio;
- un cancelliere di un ufficio giudiziario;
- un giudice conciliatore;
- un sindaco;
- un segretario comunale o provinciale.
3. L’autenticazione di cui al comma precedente può essere altresì eseguita da altri funzionari del comune o dell’amministrazione provinciale all’uopo incaricati rispettivamente dal sindaco o dal presidente.
4. L’autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.
6. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati anche collettivi, da rilasciarsi dal sindaco del comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l’iscrizione dei medesimi delle relative liste elettorali.
Art. 6.
1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va presentata all’ufficio di presidenza del consiglio regionale da parte di almeno cinque promotori designati ai sensi del precedente art. 4.
2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 7.
1. L’ufficio di presidenza, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti dai precedenti artt. 4, 5 e 6, assumendo la deliberazione conclusiva all’unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al presidente della giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Alla riunione dell’ufficio di presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all’atto della deliberazione; a tal fine copia dell’avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.
3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.
4. Qualora non si raggiunga l’unanimità o decorso il termine di cui al precedente primo comma senza che l’ufficio di presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l’argomento è iscritto di diritto all’ordine del giorno della seduta del consiglio regionale immediatamente successiva, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43, terzo comma, del regolamento interno; la deliberazione consiliare è trasmessa al presidente della giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al precedente primo comma.
5. Qualora la documentazione di cui al precedente art. 5 risulti irregolare, l’ufficio di presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Nel caso previsto dal comma precedente il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell’ufficio di presidenza decorre al giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.
Art. 8.
1. La richiesta di referendum dei consigli provinciali e comunali deve essere formulata ai sensi del precedente articolo 2, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e debitamente motivata in relazione a quanto disposto dall’ottavo comma dello stesso articolo.
2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai presidenti delle amministrazioni provinciali o dai sindaci dei comuni interessati all’ufficio di presidenza del consiglio regionale il quale provvede ai sensi del precedente art. 3.
3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all’ufficio di presidenza la deliberazione dell’amministrazione provinciale o del comune il cui concorso completi il numero degli enti richiesti dal precedente art. 1, secondo comma; si applica a tal fine il disposto del precedente art. 6, secondo comma.
4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale o provinciale che ha approvato per primo la richiesta; tale consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dai successivi articoli 13 e 16.
Capo III
Indizione del referendum
Art. 9.
1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta l’anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di governo e i presidenti delle corti d’appello della Lombardia ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.
2. Il decreto del presidente della giunta è comunicato senza indugio al commissario di governo, ai presidenti delle corti di appello, ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
3. A cura del dirigente della competente struttura regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i sindaci provvedono all’affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.(3)
4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall’ufficio di presidenza e pervenute al presidente della giunta regionale fino al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Non è ammesso, in unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.
6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell’ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all’anno successivo; qualora le richieste siano presentate contemporaneamente dagli stessi promotori, il presidente della giunta regionale sospende la procedura ed invita i promotori a indicare quali siano i referendum cui si debba attribuire la priorità.
7. In caso di indizione di referendum nazionali nel corso dell’anno, il presidente della giunta regionale, previa intesa con il ministro dell’interno, può disporre con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum concernenti leggi nazionali, fissando la relativa data o modificando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dei periodi previsti dal precedente primo comma; in tal caso restano valide le operazioni già eventualmente effettuate dalla regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum.
Art. 10.
1. Ogni attività od operazione relativa al referendum dev’essere interrotta al 31 dicembre dell’anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale da convocarsi entro il 30 novembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all’atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, ha luogo nell’ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all’insediamento del nuovo consiglio, purché tra l’insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell’anno successivo.
Capo IV
Svolgimento del referendum
Art. 11.
1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Art. 12.
1. I certificati d’iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di cui al precedente art. 9, terzo comma.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le elezioni.
Art. 13.
1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettore composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, nonché da un segretario.
2. Per gli uffici di sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2 bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali, qualora le operazioni di voto referendarie non si svolgano presso gli uffici elettorali di sezione costituiti per le consultazioni nazionali, l’ufficio elettorale può non coincidere con ciascuna sezione.(4)
2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell’Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali nessuna spesa, di competenza della Regione, relativa agli adempimenti elettorali può essere messa a carico dei comuni.(5)
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.
Art. 14.
1. Le schede per il referendum sono fornite dalla giunta regionale, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore e devono possedere le caratteristiche di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge; esse contengono il quesito formulato ai sensi del precedente art. 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l’ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l’ordine di priorità delle richieste di referendum.
Art. 15.
1. Ai referendum regionali si applicano le disposizioni dell’art. 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle dell’art. 1, lett. d) e) ed f) del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161,convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240.
2. Qualora il referendum regionale sia richiesto per l’abrogazione di più leggi o atti amministrativi, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun atto oggetto della consultazione.
3. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.
4. Nell’ipotesi prevista dall’art. 9, settimo comma, della presente legge, ferme restando le attribuzioni degli organi regionali in materia d’indizione delle consultazioni, le operazioni elettorali relative a referendum abrogativi regionali che si svolgano contestualmente a referendum abrogativi di legge nazionali sono regolate dalle disposizioni contenute, quanto alle operazioni medesime, nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e, per quanto ivi non disposto dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
5. Le operazioni di scrutinio inerenti ai referendum suddetti hanno inizio senza interruzione dopo che siano state ultimate le analoghe operazioni inerenti ai referendum nazionali; la Regione - fermo restando quanto previsto dall’art. 32, quarto comma della presente legge - corrisponde ai componenti degli uffici elettorali di sezione, per l’attività prestata in ordine ai referendum regionali, la maggiorazione all’onorario fisso forfettario nella misura e secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e sue eventuali modificazioni; analoga maggiorazione all’onorario è corrisposta ai componenti degli uffici provinciali e dell’ufficio centrale per il referendum regionale, nella misura e secondo i criteri dell’art. 3 della legge medesima.(7)
5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, in caso di svolgimento contestuale delle operazioni elettorali relative a referendum regionali e altre consultazioni elettorali.(8)
Art. 16.
1. Presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, è costituito l’ufficio provinciale per il referendum composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l’ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, l’altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’ufficio centrale per il referendum di cui al successivo art. 17 unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.
5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.
Art. 17.
1. Presso la corte d’appello di Milano è costituito l’ufficio centrale per il referendum popolare della Lombardia. Esso è composto da una sezione della corte d’appello, designata dal presidente della corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.
2. L’ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal presidente della corte d’appello all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta di cui al 6º comma del precedente art. 2.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d’appello, designato dal presidente della corte medesima.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale, al presidente del consiglio regionale e al commissario del governo.
5. L’ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 18.
1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici provinciali o all’ufficio centrale per il referendum, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui all’articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.
Art. 19.
1. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all’abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal quarto comma del precedente art. 17, dichiara con proprio decreto l’avvenuta abrogazione delle stesse.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ed ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione.
Art. 20.
1. Qualora i risultati della consultazione siano comunque contrari all’abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell’esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge il divieto di cui al precedente comma non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.
Art. 21.
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l’abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all’emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all’unanimità dell’ufficio di presidenza, o, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
Titolo II
REFERENDUM POPOLARE PER L‘ABROGAZIONE DI REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Art. 22.
1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo i regolamenti regionali e gli atti amministrativi deliberati dal consiglio regionale, esclusi quelli indicati dal successivo art. 23.
Art. 23.
1. Non è ammesso referendum per l’abrogazione di atti amministrativi emanati dal consiglio regionale relativi a:
a) materia tributaria e di bilancio;
b) deliberazioni di assunzione di mutui e di emissione di prestiti;
c) deliberazioni di assunzione e cessione di partecipazioni regionali;
d) nomina degli amministratori di enti ed aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione e in enti e società a partecipazione regionale;
e) formulazione dei pareri formalmente richiesti alla regione dagli organi costituzionali della Repubblica;
f) designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla regione;
g) riesame degli atti amministrativi rinviati alla regione ai sensi dell’art. 125 della Costituzione;
h) designazione, a norma del secondo comma dell’art. 83 della Costituzione, dei delegati della regione per l’elezione del presidente della Repubblica;
i) formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione.
Art. 24.
1. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione del regolamento del consiglio regionale e dei regolamenti interni per il funzionamento degli organi regionali, nonché di norme regolamentari esecutive di norme legislative se la richiesta di referendum non riguarda anche queste ultime.
Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVI
Art. 25.
1. Il Consiglio regionale, prima di procedere all’emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi ai sensi dell’articolo 52 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia.(9)
2. La deliberazione del Consiglio regionale che determina l’effettuazione del referendum consultivo deve indicare il quesito da rivolgere agli elettori, nonché l’ambito territoriale entro il quale viene indetto il referendum.
3. La legge regionale sulle circoscrizioni comunali detta la disciplina concernente il referendum consultivo previsto dall’art. 65, secondo comma, dello Statuto.(10)
3 bis. (11)
5. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare, di cui ai precedenti commi, da parte della presidenza del Consiglio regionale.(13)
6. La data di svolgimento del referendum consultivo è fissata dal Presidente della Giunta regionale, una volta l’anno, in una domenica tra aprile e giugno ovvero tra settembre e novembre. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con decreto da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e i presidenti delle Corti d’appello territorialmente interessate. Le operazioni di voto devono essere svolte entro il termine di durata, stabilito dalla normativa statale, degli organi elettivi regionali della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare che determina l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1. In caso di referendum consultivo sottoposto agli elettori dell’intera Regione, il Presidente della Giunta regionale può individuare, per ragioni di economicità e per favorire la massima partecipazione, ove consentito e fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 10, comma 1, la data di svolgimento del referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali, possibilmente coinvolgenti ampie porzioni di elettorato; a tal fine, il Presidente della Giunta regionale promuove la stipulazione di apposita intesa con il Ministro dell’Interno. Nel caso di cui al precedente periodo la data di svolgimento del referendum può essere fissata anche al di fuori dei periodi indicati al primo periodo del presente comma. Il presente comma non si applica ai referendum consultivi di cui all’articolo 9 e all'articolo 9 bis della l.r. 29/2006.(14)
6 bis. L’ufficio regionale competente in materia di elezioni può stabilire, anche a mezzo di comunicazione elettronica, direttamente a cura dei sindaci la modalità di stampa e la stampa dei manifesti con il decreto di indizione del referendum e con le eventuali modalità di utilizzo del voto elettronico.(15)
Art. 26.
1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni del consiglio regionale.
2. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I della presente legge, con esclusione dell’articolo 10, commi 2 e 3.(16)
3. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna delle consultazioni, sono fornite dalla giunta regionale. In esse sono formulati i quesiti da sottoporre alla consultazione popolare ed è riportato integralmente il testo del provvedimento o della proposta di legge sottoposta a referendum.
4. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque sullo spazio in cui essa è contenuta.
Art. 26 bis(17)
1. Il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell’eguaglianza, della libertà e della segretezza dell’esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l’utilizzo a tutti gli elettori.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all’articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche disciplinate dal presente articolo. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1. Le modalità di voto elettroniche sono utilizzabili previa approvazione del regolamento regionale di cui al comma 7.
3. Per le finalità di cui al comma 1, viene adottato un sistema di voto integrato comprendente l’insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati.
4. Ai fini della definizione e della predisposizione dei dispositivi hardware e software di cui al comma 3, nonché della determinazione delle modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali, riguardanti sia lo svolgimento effettivo sia la proclamazione e la verifica del risultato, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni publiche, in particolare con il Ministero dell’Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese.
5. Per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, in ogni plesso ospitante le sezioni elettorali è presente almeno un apparecchio per il voto elettronico collocato in modo da garantire i requisiti della segretezza e personalità del voto. Le procedure e gli strumenti informatici utilizzati garantiscono la registrazione del voto e il conteggio dello stesso, nonché la protezione dei dati immessi rendendo impossibile l’individuazione della sequenza in cui i voti sono espressi. Al fine di consentire verifiche maggiori circa la regolarità del voto espresso, prima dell’inizio delle votazioni, sono sorteggiate ai sensi del regolamento di cui al comma 7, le sezioni in cui oltre al voto elettronico deve essere affiancata anche la stampa dello stesso. Tali sezioni devono corrispondere almeno al 5 per cento degli elettori aventi diritto al voto. Nelle sezioni sorteggiate l’apparecchio per il voto elettronico è dotato di un meccanismo per la stampa su carta del voto espresso elettronicamente, nonché di un’urna nella quale le schede cartacee sono depositate automaticamente al momento della conclusione di ogni singola operazione di voto.(18)
6. L’apparecchio per il voto elettronico riproduce il riquadro contenente la risposta prescelta conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 26, comma 3. All’elettore deve essere consentito di:
a) visualizzare le opzioni di voto espresse, inclusa l’opzione “scheda bianca”, al fine di verificare la corrispondenza delle sue intenzioni con il voto effettivamente dato;
b) ripetere, per una sola volta, l’intera operazione, in caso di riscontrate difformità rispetto alle intenzioni di voto.
7. La Giunta regionale definisce, sulla base della collaborazione e delle intese stipulate con gli organi e le amministrazioni di cui al comma 4, con apposito regolamento regionale:
a) gli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema di voto, ai quali gli apparecchi per il voto elettronico e ogni altro componente hardware e software del sistema di voto devono risultare conformi;
b) le istruzioni relative all’installazione del sistema di voto nelle singole sezioni elettorali, le operazioni relative allo spoglio del risultato del voto, alla verifica dello stesso, anche tramite tabulati cartacei e controlli a campione, nonché a ogni altra attività utile a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 e ad accertare la regolarità, la verifica delle operazioni di voto e del risultato dello stesso, nonché la corrispondenza tra il numero dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione e il numero effettivo dei votanti;
b bis ) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5;(19)
c) le modalità idonee a garantire l’espressione del voto elettronico a domicilio per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;
d) le modalità della formazione dei componenti delle sezioni in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;
e) le modalità di accesso presso l’ufficio di sezione per il referendum dei tecnici informatici individuati dalla Regione;
e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;(20)
f) le modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche;
g) ogni ulteriore accorgimento volto a garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema di voto, nonché ad assicurare le finalità di cui al comma 1.(21)
8. Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I e III della presente legge. In ogni caso la trasmissione dei risultati della votazione avviene per via informatica o telematica, fatto salvo l’obbligo di conservazione dei verbali in copia cartacea presso gli uffici rispettivamente competenti. Il Presidente della Regione promuove, con i competenti organi dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche interessate, le forme di collaborazione ritenute più idonee per la migliore applicazione del presente articolo.(22)
Art. 27.
1. Il presidente della corte d’appello di Milano, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della corte che assuma le funzioni di "ufficio centrale per il referendum popolare consultivo".
2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all’ufficio centrale per il referendum dagli uffici di sezione dei comuni interessati.
3. L’ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma precedente, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l’esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal presidente della corte d’appello.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della corte d’appello, designato dal presidente della corte stessa.
5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale e al presidente del consiglio regionale.
Art. 28.
1. Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l’ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.
2. L’ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 29.
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all’ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest’ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall’articolo precedente.
Art. 30.
1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall’ufficio centrale per il referendum, ordina la pubblicazione dei risultati del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.(23)
Art. 30 bis(24)
1. Gli articoli 27, 28 e 29 non si applicano qualora il referendum consultivo riguardi la popolazione dell’intera regione. In tal caso delle operazioni dell’ufficio centrale è redatto verbale in tre esemplari uno dei quali è depositato presso la cancelleria della corte d’appello unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi al presidente della giunta ed al presidente del consiglio regionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31.
1. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale, in caso di referendum abrogativo definitivamente ammesso, assume opportune iniziative per l’obiettiva informazione dei cittadini sul contenuto e la portata delle disposizioni sottoposte a referendum, ai fini di una consapevole espressione di voto.
Art. 32.
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352 .
2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell’art. 7 della presente legge, le spese per l’autenticazione delle firme del numero minimo prescritto dall’art. 63 dello statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l’autentica ai segretari comunali sono rimborsati dalla regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percepienti.
3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono farne domanda scritta alla giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.
4. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari, nonché quelle previste dai precedenti secondo e terzo comma fanno carico alla regione.
5. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla regione.
5 bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento di referendum, la regione attiva forme di consultazione delle realtà rappresentative dei comuni a livello regionale. I comuni assicurano la necessaria collaborazione nell’espletamento dei compiti loro spettanti ai sensi della presente legge.(25)
Art. 33.
1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della modifica dell’art. 63 dello statuto, deliberata dal consiglio regionale il 10 marzo 1983.(26)
Art. 34.
1. Le leggi regionali 31 luglio 1973, n. 26(27); 27 gennaio 1977, n. 12(28); 21 febbraio 1981, n. 12(29); 23 marzo 1981, n. 16(30); 27 aprile 1981, n. 18(31), sono abrogate.
Art. 35.
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in attuazione della presente legge, si provvede con stanziamenti annuali da imputarsi ad apposito capitolo del bilancio della regione.

Allegati(32)

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34#ann1

TABELLA A

Scheda di votazione per il referendum abrogativo delle leggi previste dall'art. 63 dello Statuto della Regione Lombardia.



Referendum abrogativi indetti per l'anno 198...
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
(oggetto del quesito)
(oggetto del quesito)
(oggetto del quesito)
(oggetto del quesito)
(oggetto del quesito)
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

TABELLA B

(retro di cui alla tabella A)



Repubblica Italiana
Regione Lombardia
Referendum abrogativi

Indetti per l'anno 198...

.......... (data)

Provincia di ............

Scheda per la votazione

Firma dello scrutatore .........................

TIMBRO

NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 2 della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 2 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 3 della l.r. 7 settembre 1992, n. 28. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 23 febbraio 2015, n. 3. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
20. La lettera è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 8, lett. d) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
24. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6 della l.r. 26 aprile 2001, n. 8. Torna al richiamo nota
26. Le modifiche dello Statuto della Regione Lombardia sono state approvate con la legge 23 ottobre 1985, n. 583. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 31 luglio 1973, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1977, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 21 febbraio 1981, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 23 marzo 1981, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 27 aprile 1981, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Per ragioni grafiche il contenuto è puramente indicativo. Per le corrette tipologie ed impostazioni grafiche confronta Bollettino Ufficiale 29 aprile 1983, n. 17, 1° suppl. ord. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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