Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
12 settembre 1983
, N. 70
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
(BURL n. 36, 2º suppl. ord. del )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-09-12;70
Titolo I
OPERE PUBBLICHE D’INTERESSE REGIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI
Art. 1.
Opere pubbliche di interesse regionale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici d’interesse regionale, intendendosi per tali, ai sensi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione e dell’art. 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere ed i lavori pubblici di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale, che si eseguono nel territorio della regione Lombardia e che non siano di competenza dello Stato a norma dell’art. 88 del decreto.
Art. 2.
Opere di competenza della Regione.
1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1 riguardanti:
Art. 3.
Opere di competenza degli enti pubblici.
1. Sono opere di competenza degli enti pubblici le opere ed i lavori pubblici di cui al precedente art. 1, eseguiti da enti locali singoli ed associati o loro consorzi e da enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della regione a norma del precedente art. 2.
Art. 4.
Associazioni volontarie tra enti pubblici.
1. Al fine di favorire il coordinamento tra gli enti pubblici di cui al precedente art. 3 e la massima valorizzazione delle risorse tecniche ed amministrative degli enti stessi, possono essere costituite associazioni volontarie tra enti interessati alla realizzazione delle opere.
2. L’ente promotore convoca gli enti interessati allo scopo di addivenire ad un’intesa sul progetto, sulle modalità di esecuzione e sulla misura del concorso finanziario degli enti partecipanti, nonché sulla costituzione dell’associazione.
Titolo II
NORME TECNICHE
Art. 5.
Normativa tecnica.
1. Le opere ed i lavori pubblici di interesse regionale di cui al precedente art. 1 sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla regione secondo la rispettiva competenza, a norma degli artt. 87 e 88 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 6.
Regolamenti di normativa tecnica.
1. Con regolamenti da emanarsi dal consiglio regionale sono determinati:
a) gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l’esecuzione delle opere, nonché le norme per il controllo in corso d’opera ed il collaudo;
Art. 7.
Programma per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale.
1. La Giunta regionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1986, propone al Consiglio regionale un programma di attività per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui all’articolo precedente, che deve comprendere:(1)
b) l’indicazione delle priorità di formulazione delle norme predette, tenuto conto delle metodologie e norme esistenti a livello nazionale ed estero e con riferimento a singole categorie di opere;
c) l’individuazione degli enti, istituzioni ed esperti idonei a collaborare nei modi previsti dalla legislazione vigente per la elaborazione delle norme stesse, nonchè dei relativi livelli di coordinamento;
2. Per la redazione del programma di attività la giunta regionale può avvalersi di apposite commissioni e/o di studiosi ed esperti.(2)
Titolo III
PROGETTAZIONE DI OPERE DI INTERESSE REGIONALE – REPERTORIO REGIONALE DEI PROGETTI – CATALOGO REGIONALE DEI COMPONENTI EDILIZI
Art. 8.
Progettazione di opere di competenza della Regione.
1. La progettazione e la direzione dei lavori di opere di competenza della Regione ai sensi del precedente art. 2 sono affidate ai servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici competenti per territorio, nonché agli enti locali interessati mediante intese o convenzioni con gli enti stessi.(3)
2. Per opere di particolare rilevanza la Giunta regionale può bandire concorsi o affidare l’incarico di progettazione e di direzione dei lavori a liberi professionisti singoli o associati.
3. Ai fini di cui al comma precedente la giunta regionale provvede, con la collaborazione degli ordini professionali, all’approvazione di un disciplinare-tipo relativo alle modalità di affidamento degli incarichi.
4. Le deliberazioni di conferimento degli incarichi di cui al precedente secondo comma sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della regione.
5. L’approvazione dei progetti è disposta con decreto del direttore generale competente, previa acquisizione dei pareri di competenza degli organi consultivi regionali di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e successive modificazioni.(4)
7. Non è richiesto progetto per l’esecuzione di lavori modificativi e suppletivi, nei limiti di un quinto dell’importo dell’appalto, sempre che le eventuali maggiori spese rientrino nell’ammontare complessivo del progetto mediante l’utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso d’asta e sempre che i lavori modificativi ed aggiuntivi non comportino modifiche sostanziali del progetto principale. In tal caso il direttore generale competente, autorizza l’esecuzione sulla base di una relazione scritta del direttore dei lavori, motivata in termini tecnici ed economici.(4)
8. Per l’aggiornamento dei prezzi di progetto e per l’esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all’art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
9. Per i campi di applicazione di rilevante interesse sociale o per opere attinenti interventi a salvaguardia della pubblica incolumità, ovvero di prevenzione degli eventi che possono incidere negativamente sulla stessa, la giunta regionale è autorizzata a dar corso alla redazione di apposite normative o di capitolati specifici avvalendosi della collaborazione di specifiche commissioni all’uopo nominate e/o di esperti qualificati in materia.(6)
Art. 9.
Progettazione di opere di competenza degli enti pubblici.
1. Salve specifiche e diverse disposizioni di legge, i progetti di massima e quelli esecutivi per la realizzazione di opere o lavori di competenza degli enti di cui al precedente articolo 3 sono soggetti al parere degli organi consultivi regionali competenti, a norma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
2. I progetti sottoposti al parere devono essere trasmessi ai competenti organi consultivi contemporaneamente all’inoltro al comitato regionale di controllo del provvedimento di approvazione del progetto stesso.
3. Per l’aggiornamento dei prezzi di progetto e per l’esecuzione delle opere appaltate si applica il disposto di cui all’art. 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
4. Agli enti che ne facciano richiesta, anche per opere non assistite da contributi regionali, la Regione fornisce l’assistenza tecnica e amministrativa per la elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi a mezzo dei servizi tecnici centrali e periferici del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta regionale.
Art. 10.
Progettazione per interventi programmati.
1. Indipendentemente dall’utilizzazione dei progetti inseriti nel repertorio di cui ai successivi artt. 14 e 15 il soggetto attuatore, qualora intenda realizzare interventi per opere che presentino elevati caratteri di ripetibilità e/o che siano suscettibili di realizzazione mediante procedimenti industrializzati, può, sulla base di apposito programma di intervento ed in collaborazione con la Regione, avvalersi di:
Art. 11.
Concorso per progetti-guida.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione dei progetti-guida destinati all’espletamento delle successive gare di appalto.
3. Il bando di concorso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, deve contenere:
4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente articolo, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
5. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.
7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore sceglie il progetto-guida giudicato più idoneo e sulla base di esso esperisce, secondo le normative vigenti, le ulteriori procedure per l’aggiudicazione dei lavori.
Art. 12.
Concorso per progetti-tipo.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti-tipo che devono essere presentati da imprese singole o associate o riunite in consorzio a norma della legislazione vigente.
2. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato dal precedente art. 11, terzo comma:
3. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
4. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti iscritti nel rispettivo albo e, ove richiesto dal bando, devono indicare le possibilità di aggregazione e di varianti compatibili con il procedimento adottato e con il costo prestabilito.
Art. 13.
Concorso di progettazione per componenti.
1. Il soggetto attuatore, sulla base delle indicazioni del programma di intervento, bandisce concorsi per la selezione di progetti per componenti.
2. Ai concorsi possono partecipare unità di progettazione formate da produttori di componenti industrializzati o relativi consorzi, da progettisti iscritti nei relativi albi e da imprese o loro consorzi. Una delle imprese o il loro consorzio, avente i requisiti per partecipare alle gare di appalto di cui al successivo settimo comma, assume la rappresentanza dell’unità di progettazione.
3. Il bando di concorso deve essere pubblicizzato nelle forme e con le modalità di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e contenere, oltre a quanto indicato negli artt. 11, terzo comma e 12, secondo comma, l’individuazione delle parti dell’opera da realizzarsi mediante sistemi di componenti industrializzati e delle parti dell’opera da realizzarsi extra sistema.
4. Il bando di concorso, unitamente al programma di intervento di cui al precedente art. 10, è sottoposto al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla L.R. 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
5. I progetti accompagnati da offerte vincolanti comprese in fasce di costo prestabilite, sono firmati da uno o più progettisti facenti parte dell’unità di progettazione concorrente e devono indicare le caratteristiche e le possibilità di aggregazione dei componenti industrializzati, nonché le varianti compatibili col procedimento costruttivo adottato e con il costo prestabilito.
6. Il soggetto attuatore sceglie i progetti idonei entro i termini e con le modalità indicate dal bando.
7. Per ciascuna delle opere previste dal programma di intervento ed in funzione delle caratteristiche della localizzazione specifica, il soggetto attuatore indice, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l’aggiudicazione dei lavori fra le stesse imprese od i consorzi che hanno assunto la rappresentanza delle unità di progettazione i cui progetti sono stati prescelti.
Art. 14.
Istituzione del repertorio regionale dei progetti.
1. La regione, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo della progettazione di opere e lavori pubblici di interesse regionale, l’utilizzazione di procedimenti industrializzati, la standardizzazione e l’elevazione qualitativa dei componenti edilizi, nonché al fine del contenimenti dei relativi costi, istituisce il repertorio regionale dei progetti, suddiviso nelle seguenti sezioni:
Art. 15.
Bandi di concorso per la formazione del repertorio regionale dei progetti.
1. Per la formazione del repertorio regionale di cui al precedente articolo la regione bandisce periodicamente concorsi per progetti relativi a ciascuna delle sezioni ivi previste.
2. Ai concorsi possono partecipare gli operatori appartenenti alle seguenti categorie:
a) progettisti, singoli o associati, per la formazione della sezione relativa ai progetti-guida, per l’approfondimento di tematiche e di soluzioni innovative nell’ambito delle tipologie funzionali delle opere e per la formazione di progetti-guida esecutivi per l’appalto di opere pubbliche;
b) imprese, per la formazione della sezione relativa ai progetti-tipo aventi caratteristiche di ripetibilità e di utilizzazione di componenti edilizi e contenenti offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati;
c) produttori di componenti industrializzati, professionisti ed imprese, coordinati in unità di progettazione, per la formazione della sezione relativa ai progetti per componenti aventi notevoli caratteri di ripetibilità e prevalente utilizzazione di sistemi di componenti industrializzati. I progetti conterranno offerte di costo vincolanti entro periodi di tempo determinati.
3. I concorsi sono banditi dalla giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, con l’osservanza dei contenuti, modalità e procedure previsti dalla presente legge.
4. I bandi di concorso devono altresì prevedere:
a) le modalità di utilizzazione dei progetti ed i compensi professionali da erogarsi ai progettisti nei casi di realizzazione delle opere;
Art. 16.
Formazione e gestione del repertorio.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del repertorio che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e gestione del repertorio;
b) un programma di emanazione dei bandi di concorso suddivisi per sezione, con indicazione delle priorità;
c) uno schema di bando-tipo che contenga i principali criteri cui uniformarsi per la selezione dei progetti, nonché le modalità di partecipazione ai concorsi e di svolgimento degli stessi
d) la previsione di premi, anche in forma di rimborso degli oneri derivanti dalla partecipazione al concorso, per i progetti inseriti nel repertorio;
2. Il programma deve essere correlato a quello per la formazione e l’aggiornamento della normativa tecnica regionale di cui al precedente art. 7.
Art. 17.
Istituzione del catalogo dei componenti edilizi.
1. Al fine di promuovere l’utilizzazione dei componenti edilizi, di favorire la standardizzazione dimensionale e prestazionale dei materiali, dei semilavorati e dei componenti, la regione istituisce il catalogo dei componenti edilizi.
2. Sono inseriti nel catalogo di prodotti di imprese che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti dimensionali e prestazionali stabiliti dalla normativa tecnica di cui al precedente art. 5.
Art. 18.
Formazione e gestione del catalogo dei componenti edilizi.
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la giunta regionale propone al consiglio regionale un programma di attività per la formazione e gestione del catalogo di cui all’articolo precedente che deve comprendere:
a) l’individuazione degli strumenti organizzativi ed operativi per l’attuazione del programma, nonché le modalità e gli strumenti per la formazione e la gestione del catalogo;
b) un regolamento per l’ammissione al catalogo e l’esclusione da esso dei componenti, nonché per l’utilizzazione del catalogo stesso da parte degli operatori pubblici e privati;
d) le modalità per l’ammissione al catalogo fino a quando non siano emanati i regolamenti di normativa tecnica di cui al precedente art. 6;
Titolo IV
ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE – PROCEDURE DI APPALTO
Art. 19.
Generalità.
1. L’esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale può essere affidata in concessione ai sensi del successivo art. 20 o aggiudicata mediante le seguenti procedure d’appalto:
Art. 20.
Concessione di sola costruzione.
1. La potestà di eseguire un’opera di interesse regionale di cui all’art. 1 della presente legge e le relative funzioni possono essere trasferite a enti pubblici o privati che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione dell’opera.
2. L’affidamento in concessione può essere disposto con provvedimento unilaterale dell’organo competente a deliberare l’esecuzione dell’opera o mediante convenzione da approvarsi all’organo medesimo.
3. Lo schema del provvedimento o della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall’ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici e programmatici atti a caratterizzare l’intervento, deve essere trasmesso agli organi consultivi regionali che esprimono il loro parere nei limiti di competenza e nei termini previsti dalla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
4. Non è richiesto nuovo parere degli organi consultivi sopra indicati sugli ulteriori atti di progettazione inerenti all’opera oggetto della concessione.
5. Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.
6. Il concessionario può concorrere nella spesa per l’esecuzione delle opere, e non può in alcun caso trarre lucro dalle attività inerenti alla concessione.
7. Gli oneri fiscali sono a carico del concedente salvo che il concessionario concorra nella spesa, nel qual caso gli oneri si ripartiscono in proporzione al concorso stesso.
8. Il provvedimento unilaterale o la convenzione di cui al precedente secondo comma disciplinano i rapporti tra concedente e concessionario e devono in ogni caso prevedere:
b) l’acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini prestabiliti;
d) l’espletamento a cura del concessionario delle gare d’appalto per l’esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni integrative previste dalla presente legge;
e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d’opera e definitivi;
f) le modalità ed i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
Art. 21.
1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici d’interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 22.
Inviti.
1. Alle gare per l’aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto-concorso di importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere invitate non meno di quindici imprese; sono invitate tutte le imprese richiedenti ove queste siano inferiori a quindici.
Art. 23.
Aggiudicazione degli appalti di opere di competenza della regione.
1. Gli appalti di opere di competenza della regione ai sensi del precedente art. 2, d’importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, devono essere aggiudicati, nel caso di licitazione privata, con i sistemi di cui all’art. 24, primo comma, lett. a), della legge predetta e, nel caso di appalto-concorso, secondo le disposizioni di cui al suindicato art. 24, primo comma, lett. b).
Art. 24.
Svolgimento e aggiudicazione delle gare a licitazione privata.
1. Nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti nell’invito, chi presiede la gara apre i plichi ricevuti, contrassegna ed autentica le offerte su ciascun foglio e legge ad alta voce tutte le offerte ammesse.
2. Nel caso in cui si proceda mediante offerta di prezzi unitari, chi presiede la gara, verificati i conteggi presentati dal concorrente che risulta il migliore offerente, aggiudica i lavori al concorrente medesimo previa eventuale rettifica di errori riscontrati nei calcoli, purché la verifica non comporti variazione della graduatoria; qualora, per effetto delle correzioni apportate all’offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l’aggiudicazione viene dichiarata a favore di quest’ultimo, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
3. Nel caso previsto dal comma precedente le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno.
4. Nel caso in cui l’aggiudicazione sia effettuata con il criterio di cui all’art. 24, primo comma, lett, a) della legge 8 agosto 1977, n. 584 , chi presiede la gara apre le offerte in presenza del pubblico, legge ad alta voce i prezzi in esse indicate e aggiudica l’appalto al concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
5. Qualora l’aggiudicazione sia effettuata con i criteri di cui alla lett. b) dello stesso art. 24, primo comma, chi presiede la gara, valutati gli elementi ivi previsti, aggiudica l’appalto al migliore offerente entro quindici giorni dalla data di chiusura della gara.
1. Per l’affidamento di lavori pubblici d’importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo dell’ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d’iscrizione all’ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis).
4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare.
7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta.
8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di sottrarlo all’applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 Euro.
Art. 25.
Annullamento di aggiudicazione ed esclusione delle offerte.
1. Per gli appalti d’importo pari o superiore a quello previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , nonché dai regolamenti CEE in materia, qualora l’offerta risulta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte siano basse in modo anomalo, il soggetto appaltante procede all’annullamento dell’aggiudicazione od all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 24 della legge predetta.
2. Per gli appalti d’importo inferiore a quello previsto dal comma precedente si procede all’annullamento dell’aggiudicazione od all’esclusione delle offerte ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 26.
Svolgimento e aggiudicazione di appalti-concorso.
1. Qualora si ricorra ad esperimento di appalto-concorso, le imprese ammesse a partecipare alla gara presentano il progetto esecutivo con i relativi prezzi nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nell’invito, sulla base di un progetto preliminare o di un capitolato-programma predisposto dall’ente appaltante.
2. Al fine di incentivare la più ampia partecipazione alla gara o quando ricorrano caratteristiche di progettazione di particolare complessità, l’ente appaltante può disporre il totale o parziale rimborso delle spese per la redazione del progetto esecutivo, nella misura e con le modalità da determinarsi nel bando.
3. La valutazione delle offerte, in relazione agli elementi di cui all’art. 24, lett. b) della legge 8 agosto 1977, n. 584 , è affidata ad una commissione nominata di volta in volta dall’ente appaltante, composta da almeno tre esperti.
5. La commissione, entro il termine all’uopo stabilito dal soggetto appaltante, esamina le offerte pervenute e forma la graduatoria di quelle ritenute accoglibili.
6. L’ente appaltante aggiudica l’appalto con provvedimento formale; l’efficacia del provvedimento è comunque subordinata all’acquisizione del parere del competente organo consultivo regionale di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
Art. 27.
Appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati.
1. Il soggetto attuatore, qualora ricorra l’opportunità di utilizzare forniture di componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati dall’appalto principale, può avvalersi delle procedure di appalto di cui al presente articolo.
2. Nell’appalto per componenti, impianti e prestazioni di servizi scorporati, il soggetto attuatore predispone un piano di intervento da affidarsi ad un gruppo di progettazione, coordinamento e direzione dei lavori formato, ove occorra, anche da esperti esterni all’amministrazione.
4. Sulla base di tale piano di intervento il soggetto attuatore bandisce gare di appalto per la stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti di cui al precedente comma.
5. Ove i piani di intervento prevedano l’installazione di impianti o le prestazioni di servizi scorporati, le gare per la stipulazione dei relativi contratti sono indette con le normali procedure d’appalto fra ditte iscritte all’albo nazionale dei costruttori per le rispettive categorie.
6. I bandi di gara, unitamente al piano di intervento di cui al precedente terzo comma, sono sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
7. I contratti di fornitura dei componenti e quelli per l’appalto degli impianti o per le prestazioni di servizi scorporati, possono essere stipulati, ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile, per persona da nominarsi da parte del soggetto attuatore.
8. Entro novanta giorni dall’aggiudicazione dell’ultima gara di appalto di cui al comma precedente, il soggetto attuatore approva il progetto esecutivo redatto sulla base del piano di intervento anzidetto e dell’esito delle gare.
9. Il progetto esecutivo e sottoposto al parere degli organi consultivi regionali competenti di cui alla legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modificazioni.
10. Entro novanta giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il soggetto attuatore bandisce, secondo le normative vigenti, le gare di appalto per l’aggiudicazione dei lavori fra le imprese aventi i requisiti.
11. Nei bandi di gara di cui al comma precedente vengono indicati:
a) i componenti del sistema, gli impianti e le prestazioni di servizi scorporati che dovranno essere acquisiti dalle imprese appaltatrici dei lavori in qualità di terzi obbligati ai sensi degli artt. 1401 e seguenti del codice civile;
12. Il soggetto attuatore nomina, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione degli appalti, i terzi obbligati.
13. Scaduto inutilmente tale termine, e comunque decorsi sei mesi dalla data di stipulazione dei contratti di fornitura dei componenti o degli impianti o delle prestazioni di servizi scorporati, i contratti stessi producono effetti tra le parti contraenti ai sensi dell’art. 1405 del codice civile.
Art. 28.
Trattativa privata.
1. Si può procedere a trattativa privata qualunque sia l’importo dei lavori quando:
a) le gare di cui ai precedenti articoli siano andate deserte o sia stata presentata una sola offerta, ovvero siano state presentate offerte irregolari o non valide, ovvero nel caso di appalto-concorso non aggiudicato, purché le caratteristiche tecniche e prestazionali del bando dell’appalto iniziale non vengano modificate;
b) si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva non può essere affidata che ad un esecutore determinato anche quando si tratti di progetti estratti dal repertorio dei progetti-tipo, dai progetti-guida aventi carattere esecutivo o dei progetti per componenti;
d) vi sia eccezionale urgenza risultante dalla necessità, congruamente motivata, di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili che non consentano l’indugio delle gare;
e) si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto iniziale e nel contratto già concluso che siano resi necessari da circostanze impreviste, purché l’ammontare complessivo dei lavori stessi non superi il cinquanta per cento del costo dell’appalto;
f) si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ;
g) si tratti di prestazioni o forniture relative all’appalto per componenti di cui al precedente art. 27.
2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, si può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata per opere il cui importo non superi i 200 milioni di lire.(9)
Art. 29.
Procedure inerenti alla trattativa privata.
Art. 30.
Revisione dei prezzi contrattuali.
1. Per la revisione dei prezzi contrattuali inerenti alle opere ed ai lavori di cui al precedente art. 1 si osserva la normativa vigente.
2. All’erogazione degli acconti e del saldo del compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 .
3. L’erogazione totale, o quella del saldo del compenso revisionale è subordinata alla presentazione dell’atto di accettazione del compenso stesso.
4. Contro le determinazioni degli enti locali in materia di revisione dei prezzi contrattuali è ammesso ricorso alla giunta regionale ai sensi dell’art. 1, secondo comma del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 .
5. Per i lavori assistiti da contributo regionale in misura superiore al quindici per cento del costo dell’opera o qualora la revisione prezzi comporti ulteriori oneri contributivi a carico della regione, la liquidazione del compenso revisionale viene effettuata dal servizio periferico della giunta regionale competente per territorio.
Titolo VI
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI REGIONALI
Art. 40.
Programmazione degli interventi regionali.
1. Gli atti di programmazione regionale e infraregionali, nonché le relative leggi di attuazione, da adottarsi ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, disciplinano gli interventi della Regione per la realizzazione di opere e di lavori pubblici con il concorso finanziario regionale.
2. A tal fine il programma regionale di sviluppo ed i piani socio-economici infraregionali stabiliscono gli indirizzi ed i criteri generali da osservarsi, rispettivamente, nei progetti di intervento di dimensione regionale che prevedono la realizzazione di opere e lavori pubblici.
3. I progetti di intervento regionali e le relative leggi di attuazione che stabiliscono le diverse forme di finanziamento regionale, dispongono le eventuali autorizzazioni ad assumere gli impegni pluriennali di spesa nell’ambito delle previsioni del bilancio pluriennale e determinano i casi in cui i contributi possono essere revocati.
Art. 41.
Raccolta ed elaborazione dei dati.
1. La Regione provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno individuati sulla base degli obiettivi indicati dal programma regionale di sviluppo e dai progetti di intervento.
2. Al fine di cui al comma 1 le stazioni appaltanti trasmettono all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, anche per via telematica, i programmi e gli elenchi annuali previsti dall’articolo 14 della legge 109/1994, relativi ai lavori pubblici di qualsiasi importo.(12)
Art. 42.
Forme di finanziamento regionale.
1. La regione, secondo le disposizioni delle leggi di cui al precedente art. 40, ultimo comma, e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali, concede contributi in annualità e/o in conto capitale agli enti pubblici per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici previsti nei progetti di intervento.
2. I contributi sono concessi nei limiti di somma previsti dai piani di spesa di cui al successivo art. 44 con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, intendendosi per tale quella risultante dal progetto di massima o esecutivo approvato sotto il profilo della legittimità e congruità degli elementi che la compongono.
3. I contributi in conto capitale, a fondo perduto, ovvero in forma di anticipazione con l’obbligo di rimborso totale o parziale, possono essere concessi fino al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi in annualità sono concessi in misura percentuale costante della spesa ritenuta ammissibile per un numero di anni consecutivi determinato dai piani di spesa di cui al successivo art. 44, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.
Art. 43.
Spese finanziabili con contributi regionali.
1. I contributi di cui al precedente art. 42 sono destinati alla copertura delle spese per la progettazione, l’assolvimento di obblighi fiscali, l’esecuzione di rilievi geognostici, l’acquisizione delle aree, nonché l’esecuzione delle opere ed il loro collaudo.
2. Non sono ammesse a contributo le spese per i progetti eseguiti dagli uffici tecnici dell’ente richiedente; qualora la progettazione sia effettuata da uffici tecnici degli enti con la collaborazione professionale di esperti esterni, agli enti suddetti è riconosciuto, sulla base di idonea documentazione dalla quale risulti la necessità di avvalersi degli esperti predetti, un rimborso fino al due per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile.
Art. 44.
Piani di spesa.
1. La concessione dei contributi è disposta da piani di spesa, approvati dalla Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dei progetti di intervento predisposti ed approvati ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ovvero in conformità ai relativi programmi pluriennali.
2. I piani di spesa determinano per ciascun ente beneficiario:
a) la spesa ritenuta ammissibile per singola opera, ovvero per programma integrato e funzionale di opere;
b) l’entità complessiva dei contributi in capitale per singola opera o per programma integrato e funzionale di opere, nonché la quota da erogare nel primo esercizio finanziario ai sensi del successivo art. 45;
3. Ogni piano di spesa deve comunque prevedere l’accantonamento di una somma non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l’esecuzione delle opere previste dal piano stesso, derivanti da aggiudicazione dei lavori a trattativa privata, ove la gara sia andata deserta, da revisione dei prezzi contrattuali o da maggiori lavori imprevisti indispensabili alla esecuzione delle opere.
4. I maggiori oneri previsti dal precedente comma sono concessi con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e determinata in base alla natura, all’entità percentuale e alla durata del contributo principale stabilite nel piano di spesa; la concessione è disposta con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.(13)
Art. 45.
Erogazione dei contributi.
1. Le somme relative ai contributi concessi per la predisposizione dei progetti o anche per l’acquisizione delle aree sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e sono determinate nelle seguenti quote:(14)
a) cinquanta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
b) saldo all’atto dell’approvazione del progetto o all’atto dell’occupazione dell’area, previa attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese sostenute e ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.
2. Le somme relative ai contributi in capitale concessi per la progettazione e l’esecuzione delle opere sono erogate su richiesta dell’ente beneficiario e determinate nelle seguenti quote: (15)
a) trenta per cento dell’importo iniziale ammesso a contributo all’atto di assegnazione delle risorse o alla sottoscrizione di apposito accordo;
c) trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell’importo contrattuale complessivo come attestato dall’ente beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto dalla Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell’opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite, fatto salvo quanto previsto al comma 2 ter;
d) saldo da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte dell’ente beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia ai sensi del comma 2 ter.
2 bis. La Giunta regionale, tenuto conto della strategicità dell’intervento nell’ambito della programmazione regionale, delle disponibilità del bilancio regionale o anche dei fabbisogni di cassa dell’ente beneficiario, è autorizzata, nell’atto di assegnazione o nell’accordo, a determinare diversamente le quote di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla misura della contribuzione regionale rispetto al quadro economico iniziale dell’intervento: (16)
a) contributi superiori al 75 per cento: variazione delle quote fino al 20 per cento dell’importo ammesso a contributo;
2 ter. Salvo diversa previsione nell’atto di assegnazione o nell’accordo, il contributo è ricalcolato proporzionalmente alla partecipazione della Regione Lombardia al quadro economico iniziale. (16)
2 quater. A seguito dell’ultimazione dei progetti e delle opere e del completamento di tutte le spese ad essi connesse sostenute anche successivamente all’erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l’ente beneficiario trasmette il quadro economico finale dell’intervento. (16)
2 quinquies. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo di cui alle lettere b) del comma 1 e d) del comma 2, l’ente beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo regionale. Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.(16)
3. Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili previsti da specifiche disposizioni può essere autorizzata l’erogazione del contributo mediante apertura di credito, per l’intero ammontare del contributo stesso, a favore dell’ente beneficiario; la tesoreria regionale provvede ai singoli pagamenti su ordini emessi dall'ente interessato; gli interessi maturati sui fondi accreditati sono attribuiti alla Regione.
4. I contributi in annualità possono essere erogati, ove tale modalità sia prevista negli atti di concessione dei mutui per il finanziamento delle opere, direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze delle rate di ammortamento dei mutui medesimi, a scomputo delle rate stesse dovute agli enti mutuatari e per tutta la durata dell’ammortamento; i contributi da erogarsi in anni successivi all’estinzione del mutuo sono corrisposti agli enti beneficiari, ferme restando le scadenze anzidette.
5. La liquidazione e l’erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti è disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.(17)
Art. 46.
Norme particolari connesse ai contratti di mutuo.
1. Quando siano concessi contributi in annualità e sia intervenuto l’affidamento da parte dell’istituto mutuante, gli enti beneficiari possono, senza ulteriore formalità o autorizzazioni, avviare le procedure per l’esecuzione dei lavori, anche in pendenza del perfezionamento del contratto di mutuo.
2. Il pagamento delle rate di mutuo è richiesto dall'ente beneficiario sulla base degli stati di avanzamento vistati dal responsabile dell’ufficio tecnico o, se questo manchi, dal direttore dei lavori; detto pagamento può essere altresì effettuato dall’istituto mutuante direttamente a favore dell’impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall’ente mutuatario.
3. L’ente mutuatario è responsabile dell’impiego delle somme da esso direttamente riscosse in esecuzione del contratto di mutuo con riferimento alla destinazione per la quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di pagamento delle rate di cui alla prima parte del comma precedente.
Art. 47.
Garanzia fidejussoria regionale.
1. Sulla base delle previsioni dei progetti di intervento e delle relative leggi di cui al precedente articolo 40, ultimo comma, l’ammortamento dei mutui contratti da enti pubblici per il finanziamento delle opere e lavori pubblici può essere assistito da fidejussione regionale a garanzia delle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.
2. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente è concessa con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale a richiesta dell’ente interessato.(13)
Art. 48.
Rimborsi.
1. Le somme dovute alla regione dagli enti beneficiari a titolo di rimborso di contributi in capitale concessi in forme di anticipazione a norma del precedente art. 42, terzo comma, devono essere versate direttamente alla tesoreria regionale nei termini previsti dai piani di spesa di cui al precedente art. 44, ed imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci regionali annuali.
Art. 51.
Scelta delle aree.
1. Le aree occorrenti per l’esecuzione delle opere previste dalla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla regione per l’approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti e comunque operanti a norma della legislazione vigente a tutela dei pubblici interessi.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni di aree per la realizzazione di servizi pubblici l’approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle eventuali specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 52.
Sanzioni.
1. I progettisti, direttori dei lavori e collaudatori che, per ritardo od altra causa ad essi imputabile, provochino un danno rilevante alla amministrazione committente sono esclusi da ulteriori incarichi inerenti ad opere e lavori di interesse regionale, su proposta dell’amministrazione interessata.
2. Ove il danno all’amministrazione committente derivi dall’operato di funzionari regionali in servizio, responsabili delle attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo, l’amministrazione interessata provvede a denunciare il fatto alla Corte dei Conti a norma della legislazione vigente in materia; resta ferma l’applicazione, nei confronti di detti funzionari, delle eventuali sanzioni previste nell’ordinamento regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale, adotta i provvedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, previa contestazione degli addebiti all’interessato, con assegnazione di un congruo termine per controdedurre. Il provvedimento di esclusione è notificato all’interessato entro i successivi trenta giorni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.(13)
Art. 54.
Avvisi ai creditori.
1. Per le opere disciplinate dalla presente legge, ferma restando la pubblicazione dell’avviso prescritto dall’art. 360 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, anche nel foglio degli annunzi legali della provincia, tutte le competenze già attribuite al Prefetto dall’art. 93 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sono esercitate dal dirigente del servizio provinciale del genio civile.
Art. 56.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme regionali, anche di carattere speciale, in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia, in quanto applicabile.
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (allegato A).
17. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (allegato A) e successivamente dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15.
18. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. a) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della stessa l.r. 1 febbraio 2012, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia