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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
10 gennaio 1989
, N. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione(1)
(BURL n. 2, 2º suppl. ord. del 11 Gennaio 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-01-10;2
Art. 2.
1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell’integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.
Art. 3.
1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli o in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, picozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
Art. 4.
Art. 5.
1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicati in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del dirigente competente, anche su proposta dei comuni, delle comunità montane o degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, relativamente al territorio di propria competenza. (2)
Art. 6.
1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche, possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistano giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
Art. 7.
1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui all’articolo 3, con l’esclusione comunque dell’impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dall’articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal dirigente competente, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.(3)
Art. 8.
1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105 .
Art. 9.
1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l’irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
b) per l’uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell’articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell’ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione. Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.
Art. 10.
1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia