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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
5 giugno 1989
, N. 20
La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 07 Giugno 1989 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-06-05;20
Titolo I
FINALITÀ E AMBITI
Art. 1.
Finalità.
1. La Regione Lombardia riconosce la pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da realizzarsi nel perseguimento degli obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale e di piena realizzazione dei diritti dell’uomo.
2. La Regione Lombardia si impegna ad attuare, coerentemente con questo principio, nei limiti posti dalle Leggi dello Stato, previa intesa con il governo e nell’ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento relativamente alle materie di propria competenza, le finalità espresse dalla Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo", predisponendo tutti gli strumenti utili per sviluppare le attività di cooperazione nei limiti e secondo le indicazioni di cui all’art. 2 della predetta Legge.
Ar t. 2.
Ambiti.
1. La Regione Lombardia avanza proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 , in ordine alle seguenti attività di cooperazione:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e la attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
2. Inoltre, la Regione Lombardia partecipa, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle iniziative tese a portare soccorsi di prima necessità alle popolazioni colpite da calamità, siccità, carestie e simili, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione dagli enti territoriali della regione.
Titolo II
PROGETTI E STRUTTURE OPERATIVE
Art. 3.
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva secondo linee guida definite dalla Giunta regionale progetti di attività di cooperazione elaborati: (2)
a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di associazioni, fondazioni e di altri soggetti.(3)
Art. 5.
Comitato tecnico-scientifico.
1. La Giunta Regionale, ai fini della presente Legge, può costituire un comitato tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(6)
Titolo III
CULTURA DELLA PACE
Art. 7.
1. La Regione può assegnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pace.(8)
Art. 7 bis
1. E' istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all'attività della Regione negli ambiti d'intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.
2. La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:
3. La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio:
4. Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.
5. Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL).
6. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore.
7. La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.'.
Titolo IV
NORMA FINANZIARIA
Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell’art. 2 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. Per le finalità di cui all’articolo 3 e all’articolo 7, è autorizzata, per l'esercizio 1994, la spesa di L. 1.300.000.000.(11)
2 bis. All’onere di L. 1.300.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al cap. 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994.(12)
2 ter. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 è approvata la seguente variazione:(13)
- all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.3854 "Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione approvati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e da organismi comunitari ed internazionali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000”.
NOTE:
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia