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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
14 dicembre 1991
, N. 33
Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 19 Dicembre 1991 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1991-12-14;33
Capo I
Integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione"(1) e successive modifiche ed integrazioni
Capo II
Fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)
Art. 8.
Istituzione.
1. E' istituito, ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 34/78 il fondo di costituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL) quale strumento finanziario regionale integrato diretto a promuovere e sostenere le iniziative di sviluppo e di ammodernamento delle infrastrutture sociali della Lombardia.
2. L’intervento finanziario del FRISL consiste nell’erogazione di contributi in capitale a rimborso, assegnati ai sensi dell’art. 28 septies della l.r. n. 34/78, da rimborsare in 20 anni senza interessi.(3)
2 bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative “Anziani”, “Anziani-Handicappati” e “Mini alloggi per anziani” concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario). Il rimborso ventennale si applica altresì, per le quote residue da restituire alla Regione, ai contributi relativi alle iniziative “Accoglienza”, “Montagna”, “Territorio montano” ed “Edilizia scolastica, scuole materne”, nonché ai contributi concessi a favore dei piccoli comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).(4)
3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 28 sexies della l.r.. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all’iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell’iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.(5)
4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo.(6)
5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la Giunta regionale definisce in un’apposita scheda i seguenti elementi: (7)
Art. 9.
Iniziative.
1. Nel triennio 1991-93 sono finanziati con il fondo di cui all'art. 8 le seguenti iniziative regionali:
2. I requisiti e le condizioni per il finanziamento dei progetti rientranti in ciascuna iniziativa sono stabiliti, ai sensi dell'art. 8, comma 5, nelle schede allegate, che costituiscono parte integrante della presente legge.
3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell’articolo 10, comma 3, lettera b): (10)
a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla Giunta regionale;
b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.(11)
Art. 10.
Assegnazione contributi.
1. Le domande di finanziamento sono presentate alla struttura organizzativa della Giunta regionale individuata nelle schede di cui all’articolo 8, comma 5.(13)
1 bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata già impegnata la relativa spesa o siano state già perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.(14)
1 ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale.(15)
2. Ove l’ammissibilità delle domande sia subordinata all’espressione del parere sulla priorità dell’intervento da parte della provincia o di altri enti pubblici, e tali pareri non siano stati presentati unitamente alla domanda, essi dovranno pervenire alla regione entro il 20 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse. In mancanza, la domanda verrà esaminata considerando l’intervento non prioritario.
3. Il nucleo, di cui all'art. 11, rassegna al presidente, o all'assessore al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione se delegato, entro 40 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle domande, una relazione motivata per ciascuna iniziativa indicante distintamente i progetti ritenuti:
b) da finanziare prioritariamente con contributo in capitale a rimborso e con l'eventuale contributo straordinario in capitale a fondo perduto nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite per ciascun esercizio finanziario, applicando i criteri di selezione stabiliti per ogni iniziativa dalla relativa scheda e, in caso di parità di punteggio, quelli desunti dagli atti della programmazione regionale;
4. Il dirigente competente della gestione complessiva del Fondo, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ogni iniziativa all’assegnazione dei finanziamenti, per ciascun progetto, in conformità alle determinazioni della Giunta regionale, di cui all’articolo 7, comma 3.(16)
Art. 11.
Nucleo di valutazione e esame domande.
1. La Giunta regionale, per l'attività di cui all'articolo 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio.(20)
2. Il nucleo di valutazione si avvale direttamente della collaborazione dei gruppi di lavoro costituiti per ogni iniziativa, composti da personale delle strutture della Giunta regionale e presieduti dal dirigente della struttura organizzativa individuata nella scheda dell’iniziativa, che provvede all’istruttoria tecnica e amministrativa delle domande necessaria per la relazione di cui all’articolo 10, comma 3.(21)
2 bis. Il nucleo di valutazione elabora proposte in merito agli schemi per la presentazione delle domande e della relativa documentazione nonché agli elementi della scheda di cui all’articolo 8, comma 5.(22)
Art. 12.
1. Ciascun contributo, comprensivo anche dell’eventuale parte a fondo perduto, viene erogato, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione di cui all'art. 28 septies, comma 3 della l.r. 34/78, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983 n. 70, salvo che la scheda di disciplina di ciascuna iniziativa non disponga diversamente.(24)
1 bis. L’erogazione del contributo è subordinata per i soggetti privati alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale. La disposizione si applica anche per i contributi FRISL già assegnati.(25)
3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. La proroga è disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.(27)
4. Il direttore generale della direzione incaricata per l iniziativa, pronuncia con proprio decreto la decadenza del contributo e dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate corrispondenti alle opere o alle parti di opera non ancora realizzate.(28)
5. Le somme corrispondenti ai contributi revocati costituiscono economie di spesa e sono utilizzate ai sensi dell’art. 13, comma 4.
Art. 13.
Contabilità.
1. I finanziamenti relativi a ciascuna iniziativa regionale vengono imputati a due capitoli di spesa collegati ai sensi dell’art. 36, comma 7 quinques della l.r. 34/78 di cui il primo per l’assegnazione dei contributi in capitale a rimborso e il secondo per assegnazione straordinarie di contributi in capitale a fondo perduto ai sensi dell'art. 8, comma 3.
2. Ai sensi degli artt. 25 e 62 della l.r. 34/78, è autorizzata l’assunzione da parte della regione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale dei rispettivi bilanci ridetermina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
3. In deroga a quanto stabilito dall’art. 70, comma 4, della l.r. 34/78, le somme del fondo iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa.
4. In ciascun bilancio annuale sono iscritti in apposito fondo globale somme pari all’entità dei rimborsi sui contributi del fondo riscossi nell’anno precedente, nonché alle economie verificatesi ai sensi del comma 3 e ai sensi dell’art. 12, comma 5.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica quanto disposto dall’art. 43, comma 3, seconda parte, della l.r. 34/78.
Art. 14.
Agevolazioni finanziarie accessorie.
1. L'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di opere in parte finanziate dal FRISL può essere garantito, sia per la quota capitale, che per la quota interessi, da fidejussione regionale.
2. La garanzia fidejussoria è concessa, a richiesta dell'interessato, con la deliberazione di concessione del contributo regionale o con successivo decreto del direttore generale della direzione incaricata per l’iniziativa, sempreché i soggetti richiedenti dimostrino la totale o parziale mancanza di altre garanzie.(29)
Art. 15.
Coordinamento.
1. I direttori generali competenti per le singole iniziative assicurano il coordinamento e la coerenza delle stesse con gli interventi effettuati in base ad altre leggi statali e regionali di spesa nonché con la disciplina dell'attività amministrativa e con l'efficace utilizzo dei fattori produttivi della Regione.(30)
Art. 16.
Monitoraggio e valutazione.
1. Le iniziative finanziate con il fondo sono soggette ai controlli di gestione di cui all’articolo 73 della l.r. 34/1978.(32)
1 bis. Il nucleo di cui all'articolo 11, avvalendosi della competente struttura organizzativa della Giunta regionale preposta alla gestione complessiva del FRISL, predispone, in base ai dati forniti dalle strutture organizzative incaricate per ciascuna iniziativa, una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finanziati e sull'impiego del Fondo per territorio, aree di intervento, tipologia di aiuto e di beneficiari, sui risultati conseguiti e sulle eventuali criticità intervenute. La relazione viene presentata alla Giunta regionale che provvede a trasmetterla annualmente al Consiglio.(33)
2. La giunta regionale è autorizzata ad affidare all'istituto regionale di ricerca, per la durata di validità della presente legge, la realizzazione di un programma di valutazione sistematica dello stato delle infrastrutture e dei servizi pubblici in Lombardia e degli effetti del FRISL.
3. Al termine del terzo anno di attuazione del FRISL il consiglio regionale, sulla base di una relazione presentata dalla giunta in connessione al rapporto di gestione di cui all'art. 77 bis della l.r. 34/78, procede ad un riesame dello strumento finanziario previsto dalla presente legge.
Capo IV
Norme finali
Art. 21.
Norma finanziaria.
1. Per le iniziative regionali di cui all'art. 9 sono autorizzate:
a) la spesa complessiva di L. 90.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1991/93, di cui 50.000.000.000 per l'anno in corso con riferimento alla lett. a);
b) la spesa complessiva di L. 30.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1991/93, di cui 20.000.000.000 per l'anno in corso con riferimento alla lett. b);
c) la spesa complessiva di L. 20.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1991/93, di cui 10.000.000.000 per l'anno in corso con riferimento alla lett. c);
d) la spesa complessiva di L. 150.000.000.000 per gli esercizi finanziari 1991/93, di cui 100.000.000.000 per l'anno in corso con riferimento alla lett. d);
2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78, obbligazioni a carico degli esercizi successivi a quello in corso nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio pluriennale.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, si provvede mediante gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1549 "Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale".
4. Gli oneri per le prestazioni delle garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 5.1.3.1545 "Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative".
5. Alla determinazione della spesa per la finalità di cui all'art. 16, comma 2, si provvederà , a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/78.
6. L'onere relativo alle iniziative di cui al comma 1, pari a L. 490.000.000.000, trova copertura nel bilancio pluriennale 1991/93 al quadro di previsione delle spese di parte II, spese per programmi di sviluppo, obiettivo 5.3.1. "Fondi di riserva", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi".
7. Al finanziamento dell'onere complessivo di Lire 290.000.000.000 per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1991.
8. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
1.5.1.23338 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Anziani" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.000;
1.5.1.23341 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Beni culturali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000;
1.5.1.23344 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Accoglienza" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000;
1.5.1.23347 "Contributo a rimborso decennale per l'iniziativa Ferrovie Nord Milano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 25.000.000.000;
1.5.1.23348 "Contributo straordinario a fondo perduto per l'iniziativa Ferrovie Nord Milano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 75.000.000.000;
1.5.1.23350 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Viabilità " con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.000;
1.5.1.23353 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Montagna" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000;
1.5.1.23356 "Contributi a rimborso decennale per l'iniziativa Trattamento rifiuti" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000.000;
Art. 22.
Clausola d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'a rt. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Schede allegate omesse. (35)(36)
Schede allegate omesse. (35)(36)
NOTE:
2. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2005, n. 19.
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente dall'art. 7, comma 1 della l.r. 5 aprile 2004, n. 11.
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b) della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2.
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 6, lett. c) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e successivamente dall'art. 1, comma 6, lett. d) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 18, lett. a) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2.
27. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 18, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. k) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Successivamente è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia