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LEGGE REGIONALE
17 ottobre 1997
, N. 38
Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32
(BURL n. 43, 1º suppl. ord. del 20 Ottobre 1997 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-10-17;38
Art. 1.
2. Sino all’entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all’art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157 , coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia