LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997 , N. 38

Integrazioni e modifiche alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32

(BURL n. 43, 1º suppl. ord. del 20 Ottobre 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-10-17;38

Art. 1.
2. Sino all’entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento di cui all’art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 , le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157 , coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 1996, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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