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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 1.
Finalità e oggetto della legge.
1. Ai fini della tutela dell’ambiente ed in attuazione del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la presente legge:
2. Al completamento del riassetto legislativo ai fini della ricomposizione organica in capo alle Province delle funzioni in materia ambientale di cui all’art. 14 della l. 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni, si provvede con apposita legge, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
Istituzione dell’ARPA.
1. È istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Lombardia quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile.
2. L’ARPA opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all’articolo 10 della stessa legge 132/2016, e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.(1)
Art. 3.
Attività dell’ARPA.
1. L’ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell’art. 1 del d.l. 496/1993 convertito dalla l. 61/1994:
a) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge;
2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).(2)
Art. 4.
Attività di supporto tecnico-scientifico.
1. Le attività di supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge consistono:
a) nella formulazione alle autorità amministrative competenti di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e degli agenti inquinanti; gli standard di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; l’uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia; le metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico e sismico; gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell’ambiente e delle aree naturali protette;
b) nella verifica della congruità e dell’efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;
c) nel supporto tecnico alle attività istruttorie e nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richieste dalle leggi vigenti in materia ambientale;
d) nell’attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
e) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;
f) nell’assistenza tecnico-scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale ed agricola, di prevenzione e di protezione civile per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, con particolare attenzione alle implicazioni in termini di costi-benefici;
g) nel supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli enti locali, nell’esercizio delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la promozione dell’azione di risarcimento del danno ambientale;
h) nel supporto tecnico-scientifico alle ASL, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 25, nelle attività di prevenzione collettiva e di sicurezza sul luogo di lavoro;
i) nel supporto tecnico-scientifico nell’attività di prevenzione e controllo agli enti competenti per gli interventi di protezione civile nelle zone a rischio ambientale anche mediante la progressiva acquisizione, ove necessario tramite specifiche convenzioni, dei sistemi di monitoraggio geologico esistenti sul territorio lombardo, gestiti da enti diversi, garantendone l’adeguamento tecnologico e il potenziamento, al fine di sviluppare un’unica rete regionale integrata.(3)
Art. 5.
Attività concernenti il controllo ambientale.
1. Le attività di controllo ambientale consistono:
a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell’ambiente;
b) nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell’analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico;
c) nei controlli ambientali delle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;
Art. 6.
Attività di informazione ambientale.
1. Le attività di informazione ambientale consistono:
a) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale regionale, anche disaggregata per ambiti territoriali specifici;
b) nella realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali e il sistema informativo regionale;
c) nell’acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteoclimatiche e sul loro impatto sull’ambiente e sulle attività agricole, industriali e civili, in coordinamento con gli altri enti ed organismi competenti in materia, al fine di evitare duplicazioni;
d) nel raccordo ed interscambio informativo con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), il Sistema informativo nazionale per l’ambiente (SINA) ed altri sistemi informativi territoriali;
Art. 7.
Attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni.
1. Le attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni consistono:
a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell’ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell’esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CE di qualità ecologica ed all’attività di "audit" in campo ambientale;
Art. 8.
Attività di promozione dell’educazione e della formazione ambientale.
1. Le attività di promozione dell’educazione e della formazione ambientale consistono:
a) nella verifica e promozione di programmi di divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale;
b) nella promozione degli strumenti di "ecoaudit" ed "ecolabel" e nelle relative attività informative rivolte a cittadini, consumatori e imprese;
Art. 9.
Altre attività connesse alla tutela dell’ambiente.
1. Le altre attività collegate alle competenze in materia ambientale consistono:
a) nella cooperazione con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, l’Agenzia europea dell’ambiente, le altre agenzie regionali per l’ambiente, con particolare riferimento alle tematiche di rilevanza interregionale, ed altri enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere, operanti nel settore, nonché con l’istituto statistico delle comunità europee (Eurostat);
Art. 10.
Esercizio dell’attività dell’ARPA.
1. Nell’esercizio delle proprie attività l’ARPA può:
a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell’ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;
c) procedere all’acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l’organizzazione degli stessi, sia attraverso l’accesso a banche dati esterne;
d) favorire l’integrazione ed il coordinamento dei sistemi informativi territoriali, compresi quelli dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dei catasti ambientali regionali e provinciali;
g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in merito ad ogni aspetto inerente l’aria, l’acqua ed il suolo, alla loro tutela e protezione, nonché rispetto ad ogni possibile forma di degrado;
i) sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e delle imprese, anche istituendo un centro di documentazione sulle tematiche ambientali aperto al pubblico;
Art. 10 bis
(Disciplina della possibilità, per l’ARPA, di ricorrere a laboratori esterni per analisi ambientali)(4)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 15 bis, sono individuate le casistiche di urgente necessità, ivi comprese quelle derivanti da motivi di tutela della salute pubblica o dalla tempestiva conclusione dei procedimenti concernenti la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture rientranti in almeno una delle seguenti tipologie:
b) di pubblica utilità riguardanti i progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
c) funzionali, secondo quanto stabilito da apposito provvedimento della Giunta regionale, allo svolgimento sul territorio regionale di grandi eventi di carattere sportivo, turistico, religioso, culturale o a contenuto economico, indentificati come tali dalla normativa statale o regionale;
per le quali l’ARPA può ricorrere a laboratori esterni, anche privati, per l’esecuzione di analisi ambientali, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
2. Con il medesimo provvedimento di cui all’alinea del comma 1, la Giunta regionale individua, altresì, la tipologia delle analisi effettuabili mediante ricorso a laboratori esterni.
3. L’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.), avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede, in qualità di centrale di committenza regionale, alla selezione, mediante le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), dei laboratori privati ai quali è possibile ricorrere ai sensi del presente articolo.
4. I costi derivanti dall’utilizzo, nei casi di urgente necessità ai sensi del comma 1, di laboratori diversi da quelli direttamente gestiti dall’ARPA sono, qualora non in capo al proponente, a carico del bilancio dell’Agenzia nei limiti di disponibilità dello stesso.
Art. 11.
2. Il Presidente è l’amministratore unico dell’ARPA e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(9)
Art. 12.
1. Compete al Presidente:(16)
a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
b) approvare il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, su proposta del Direttore generale;
d) approvare il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, su proposta del Direttore generale, e comunicarlo alla Giunta regionale, fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 132/2016;
e) approvare il programma di lavoro annuale sulla base del piano pluriennale di attività, su proposta del Direttore generale;
g) nominare il Direttore generale a seguito di avviso pubblico e conseguente predisposizione di un elenco di idonei, tra i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 3. L’avviso e l’elenco di idonei sono approvati con deliberazioni della Giunta regionale. Con la deliberazione di approvazione dell’avviso sono specificati i criteri da utilizzare al fine di valutare la comprovata esperienza dirigenziale richiesta ed è definita la composizione della commissione che svolge la selezione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli idonei;(17)
3. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa, si intendono approvati.(20)
Art. 14.
1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l’incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell’Agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull’andamento della gestione riferita al conto consuntivo.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Presidente, al Direttore generale, al Comitato di indirizzo, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.(24)
Art. 15.
1. Il Direttore generale assicura l’attuazione degli indirizzi programmatici regionali e il raccordo con la Giunta regionale; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità; garantisce il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall’ARPA. In particolare spettano al Direttore:(26)
b) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, dei regolamenti di organizzazione e di contabilità;
c) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del piano triennale di attività e del programma di lavoro annuale;
d) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del bilancio di previsione, delle relative variazioni, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione, sentito il Comitato di indirizzo, del tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere e secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 1, della legge 132/2016.(28)
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Presidente; l’incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(29)
Art. 15 bis
1. E' istituito il Comitato di indirizzo con funzione consultiva in materia di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. Il Comitato di indirizzo:
a) propone le linee guida per la predisposizione del piano triennale di attività di ARPA, approvate con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10, della legge 132/2016;
b) esprime parere in merito:
3. al bilancio di previsione, alle relative variazioni, nonché al conto consuntivo e al bilancio di esercizio;
5 bis. all’individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, delle casistiche di urgente necessità e della tipologia delle analisi per le quali l’ARPA può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell’articolo 10 bis.(31)
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità per l’individuazione del rappresentante delle associazioni ambientaliste e del rappresentante delle associazioni delle imprese esercenti attività produttive.
4. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla formazione della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del relativo mandato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Presidente della Giunta regionale.
6. Il Comitato di indirizzo viene convocato dal Presidente del Comitato per adempiere ai compiti di cui al comma 1 e comunque nei seguenti casi, anche a seguito di emergenze ambientali verificatesi nel territorio regionale:
7. Alle sedute del Comitato di indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Direttore generale e, su proposta di almeno due membri del Comitato stesso, possono partecipare, senza diritto di voto:
Art. 16.
Struttura organizzativa dell’ARPA.
1. Il regolamento organizzativo definisce l’articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell’ARPA, le procedure operative dell’Agenzia, sia interne che relative all’interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell’ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione. Per ragioni di economicità e di efficienza nell’impiego delle risorse, le attività e i servizi possono essere articolati su base sovraprovinciale.(32)
3. Il regolamento definisce inoltre:
a) i servizi che l’ARPA assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;
b) le modalità per le prestazioni da parte dell’ARPA di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera a), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;
5. Per l’adempimento delle proprie attività, l’ARPA può avvalersi, d’intesa con i competenti servizi regionali, del sistema informativo e degli uffici regionali.
6. Nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. (35)
6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.(36)
6 bis. In attuazione della vigente normativa in materia di tutela e protezione dell’ambiente e della salute, l’ARPA è tenuta ad adeguare i propri livelli di prestazioni tecnico-scientifiche e, a tal fine, predispone uno o più specifici piani occupazionali, fermo restando il rispetto del patto di stabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l’adeguamento della propria dotazione organica anche avvalendosi di personale già attivo presso la pubblica amministrazione.(37)
Art. 17.
Programmazione delle attività.
1. L’ARPA svolge la propria attività sulla base di piani triennali e di programmi annuali che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all’articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).(38)
2. Il piano triennale fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, necessità di risorse, tempi e risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, che ai dipartimenti. (39)
3. Il programma di lavoro annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’approvazione del piano triennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l’adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del Presidente. Decorsi trenta giorni dall’invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l’ARPA procede all’attuazione del piano.(40)
6. Il Direttore del dipartimento formula la proposta del programma di lavoro annuale relativa al proprio dipartimento, le modalità di verifica della sua attuazione e il bilancio di previsione annuale. Il Direttore generale dell’ARPA predispone il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte dei singoli dipartimenti e del quadro di riferimento complessivo di cui al comma 1.(42)
Art. 19.
Direttori di settore e direttori di dipartimento.
1. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti sono responsabili della gestione delle attività riferite alle specifiche aree settoriali e territoriali di competenza.
2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l’incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’ente di provenienza.(44)
3. Gli incarichi di direttore di settore e di direttore di dipartimento possono essere conferiti anche a persone esterne all’Agenzia, secondo le modalità e i requisiti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).(45)
Art. 20.
Trattamento giuridico ed economico del personale.
1. Il personale assegnato e trasferito all’ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto dell’assegnazione e del trasferimento, fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora entro sei mesi dalla data di costituzione dell’Agenzia non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del d.lgs. 29/1993 , il Presidente dell’ARPA provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo termini e modalità per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell’ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.
3. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell’ARPA, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all’ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.
4. L’ARPA, per accertate esigenze di funzionalità o per carenza delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, nonché di personale, trasferito o in posizione di comando, della Regione, delle ASL o di altre amministrazioni pubbliche; per le stesse finalità l’ARPA può stipulare, altresì, convenzioni con le università ed altri istituti di ricerca o ricorrere a rapporti di consulenza o di fornitura di servizi, da parte di qualificati soggetti, pubblici e privati, in base a criteri di economicità e qualità.
5. Per la copertura delle professionalità vacanti e disponibili delle dotazioni di personale dell’ARPA può anche essere utilizzato l’istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.
6. Il personale dell’ARPA non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento organizzativo dell’ARPA che deve prevedere idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data, inoltre, comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 21.
Soppressione dei PMIP e del CRIAL.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono soppressi i PMIP di cui alle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione" e 30 maggio 1985, n. 67 "Norme per la gestione, l’organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di igiene e prevenzione".
2. Le attività dei PMIP non riconducibili alle competenze dell’ARPA sono svolte, dalla data di avvio dell’ARPA, dalle ASL e dalle Aziende ospedaliere sulla base delle rispettive competenze.
3. Con l’entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Lombardia (CRIAL) di cui alla legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento", e le sue funzioni sono attribuite all’ARPA.
Art. 22.
Norme per il trasferimento di personale e dotazioni strumentali e finanziarie all’ARPA.
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, anche sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito del progetto strategico 521 (Istituzione e attivazione dell’ARPA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 1997, n. 31806, dispone con proprio decreto il trasferimento all’ARPA di beni, personale e risorse di cui ai commi 2 e 4.
2. Sono trasferiti all’ARPA:
a) il personale, i beni mobili e immobili e le attrezzature dei PMIP adibiti alle attività attribuite all’ARPA con la presente legge;
b) il personale, le attrezzature e i beni immobili delle ASL adibiti alle attività attribuite all’ARPA con la presente legge;
3. Le dotazioni dei servizi e dei presidi delle ASL interessate dal trasferimento di funzioni e personale verso l’ARPA sono corrispondentemente ridotte e riorganizzate nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal d.lgs. 5 dicembre 1993, n. 517, in merito al Dipartimento di prevenzione.
4. All’ARPA sono altresì trasferiti:
5. L’ARPA utilizza in comodato gratuito i locali e le attrezzature di proprietà della Regione e delle ASL, non trasferite all’ARPA sulla base della presente legge, presso cui opera personale trasferito all’Agenzia, in attesa dell’organizzazione definitiva delle attività.
6. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti inoltre la quota del fondo sanitario regionale e gli altri capitoli del bilancio regionale da attribuire all’ARPA in base alle funzioni ad essa trasferite.
7. Entro un anno dall’avvio delle attività dell’Agenzia, in corrispondenza dell’approvazione del suo primo programma di lavoro annuale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della ricognizione dell’efficacia operativa dell’ARPA e degli obiettivi di tutela e controllo ambientale, sentiti gli assessori competenti, dispone con proprio decreto il trasferimento all’ARPA di ulteriori risorse e strutture, nell’ambito di quelle indicate ai commi 2 e 4.
Art. 24.
Fonti di finanziamento.
1. Le entrate dell’ARPA sono costituite da:
a) una dotazione finanziaria annua ad essa destinata dalla Regione, comprensiva della quota del fondo sanitario regionale già destinata al finanziamento delle funzioni trasferite all’ARPA;
b) gli eventuali finanziamenti destinati all’ARPA dalle province, dai comuni e dalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all’art. 25;
c) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;
e) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione, di smaltimento di rifiuti solidi urbani, indicate e stabilite con le modalità di cui all’art. 2, comma 4, del d.l. 496/1993 convertito dalla l. 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e di tariffe in campo ambientale;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle ASL;
Art. 25.
Coordinamento obbligatorio tra ARPA e ASL.
1. L’ARPA stipula convenzioni con le Aziende sanitarie, sulla base di una convenzione tipo definita dalla Giunta regionale, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e razionalizzare, per evitare duplicazioni, le attività ispettive e di controllo. A tal fine è fatto obbligo all’ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di istituire adeguate forme di coordinamento a livello regionale, provinciale e territoriale per esercitare in modo integrato le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria e per garantire un completo interscambio dei dati di interesse comune.
2. Le convenzioni che l’ARPA stipula con le Aziende sanitarie ai sensi del comma 1 definiscono l’ente cui spetta la responsabilità primaria del procedimento che si svolge con il concorso dell’altro soggetto, per quanto di propria competenza.
3. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche dell’ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL istituiscono sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
4. È fatto obbligo all’ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di attivare degli sportelli unici diffusi sul territorio che si interfaccino con gli utenti in modo integrato in relazione a tutti i procedimenti relativi all’ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione collettiva; la partecipazione a tali sportelli è aperta agli altri soggetti pubblici che hanno competenze autorizzative e ispettive in materia ambientale e sanitaria; i soggetti partecipanti agli sportelli unici effettuano ispezioni coordinate presso le imprese e rilasciano verbali unici congiunti a seguito delle visite ispettive che interessano più soggetti.
Art. 26.
Rapporti con altri soggetti.
1. Nell’espletamento delle proprie attività l’ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con l’Agenzia nazionale per l’ambiente, l’Agenzia europea dell’ambiente, le altre Agenzie regionali per l’ambiente, le Autorità di bacino, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, Università e centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni industriali, ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, e in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere, ove richiesto dalle relative norme di legge; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente.(49)
4. Alla Regione, agli enti locali e alle ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.
5. Le prestazioni erogate dall’ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge devono essere fornite obbligatoriamente dall’ARPA nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L’ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche norme di legge.(50)
5 bis. L’ARPA redige e, ove necessario, aggiorna l’elenco delle attività di supporto tecnico-scientifico dovute per legge. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARPA.(51)
Art. 27.
Norma finanziaria.
1. Per le funzioni svolte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di l. 6.000.000.000.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2000 alle spese per lo svolgimento dell’attività dell’ARPA si provvederà, sulla base del decreto di cui all’art. 22, comma 6, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. All’onere di l. 6.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per l. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.8.1.4561 "Quota del fondo sanitario destinata alla stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché all’effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie" e per l. 5.500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.4504 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, ospedali classificati, istituti multizonali di riabilitazione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento dei livelli uniformi di assistenza" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
all’ambito 4, settore 3, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:
all’ambito 4, settore 3, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:
5. È autorizzata, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione delle somme a de stinazione finalizzata non impegnate sul capitolo 4.3.1.1.4687 al termine dei singoli esercizi finanziari.
Art. 28.
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 3, comma 7 della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
8. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
15. La rubrica è stata sostituita dall'art. 23, comma 1, lett. d), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. d), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
17. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
18. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
19. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. d), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. d), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
22. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art 1, comma1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
28. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. h) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
29. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. i) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
30. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
33. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. j), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
35. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 10, lett. h) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. k) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14.
36. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. j), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28.
40. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. i) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
42. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 4), lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lett. k), numero 4), lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. c) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 e successivamente dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia