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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 1.
1. La presente legge disciplina le attribuzioni riservate alla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell’art. 2-ter, introdotto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 2, la Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all’IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale.
3. E’ acquisita al bilancio della Regione una quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA nei limiti e con le modalità previste dal provvedimento di attuazione dell’art. 2-ter, introdotto dalla l. 189/2008.
Art. 2.
1. L’individuazione dei comuni di cui all’art. 1, comma 2, nonché le modalità di fruizione del beneficio, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, sono stabilite con uno o più provvedimenti della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Con i medesimi provvedimenti la Giunta determina la riduzione da apportare al prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione.(3)
2 bis. La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad € 0,05 per litro.(4)
Art. 3.
Definizioni, autorizzazioni e modalità di erogazione.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:
a) con il termine "beneficiari" le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
2. Al fine di ottenere l’autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3) i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza.
3. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo.
4. L’identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.
5. Il beneficiario è tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l’identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonché lo smarrimento od il furto dell’identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell’evento.
6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3) per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all’art. 1, comma 2, e con le modalità fissate nel provvedimento previsto all’art. 2, comma 1.
7. La Giunta regionale, per le finalità previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l’anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione(3), in accordo con l’amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4.
Delega di funzioni ai comuni.
1. Ai comuni, come individuati dai provvedimenti di cui all’art. 2, comma 1, sono delegate le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi, ivi compresi gli adempimenti relativi all’aggiornamento della banca dati, gli adempimenti relativi ai controlli sui consumi, nonché le funzioni riguardanti le rilevazioni dei medesimi da trasmettersi alla Regione.
2. Con apposito provvedimento della Giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalità operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all’uopo stanziate in bilancio.
3. In caso di accertata, persistente, inattività dei comuni la Giunta regionale attiva i necessari provvedimenti sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.
4. Il comune può convenzionarsi con altri comuni e con le comunità montane per gli adempimenti derivanti dall’attuazione della presente legge.
4 bis. A decorrere dall’anno 2022 il comune invia alla Regione, tramite posta elettronica certificata, di norma entro il mese di gennaio, su apposito modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, una relazione delle attività svolte nel corso dell’anno precedente con specifico riferimento alle verifiche in loco effettuate dagli organi di polizia locale.(5)
4 ter. La quota annuale spettante a ciascun comune, sulla base del riparto delle risorse finanziarie stabilito con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 4 bis.(5)
Art. 5.
Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori.
1. Sono autorizzati alla vendita della benzina e gasolio per autotrazione(3) a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 1.
2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all’art. 3, comma 7.
Art. 6.
Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo.
1. La Regione riconosce ai gestori dei punti vendita di benzina e gasolio per autotrazione(3) le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate.
2. Per l’ottenimento dei rimborsi ai sensi del comma 1 deve essere inoltrata apposita richiesta al servizio regionale competente.
3. Al fine del rimborso è autorizzata la costituzione di un fondo scritto in bilancio tra le contabilità speciali. La Giunta con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, disciplina le modalità del rimborso ivi comprese quelle relative alla gestione contabile del fondo di anticipazione e alla rendicontazione da parte del funzionario delegato ai rimborsi (6) .
3 bis. Le risorse finanziarie destinate ai rimborsi di cui al presente articolo sono determinate in misura corrispondente alla quota aggiuntiva di compartecipazione all’IVA erogata alla Regione ai sensi dell’articolo 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.(7)
Art. 7.
Vigilanza.
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni della presente legge è effettuata dai comuni e dalla Regione.
Art. 8 .
Sanzioni amministrative.
1. Ferme restando le eventuali altre responsabilità civili, amministrative e penali, la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla presente legge comporta l’applicazione da parte delle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" , nonché della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale".
2. Chiunque effettui il rifornimento senza averne titolo ai sensi della presente legge o il beneficiario che effettui il rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo non spettante, mediante utilizzo di identificativo altrui, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre al ritiro immediato dell’identificativo impropriamente utilizzato. (8)
3. Il beneficiario che cede il proprio identificativo ad altri o lo utilizzi per veicoli altrui è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00.(9)
4. Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a € 3.000,00 oltre alla sospensione provvisoria dell’autorizzazione di cui al medesimo articolo 5, comma 1, per un periodo non superiore a trenta giorni. (10)
5. Il gestore dell’impianto che non ottemperi a quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 1.000,00 a € 10.000,00.(11)
5-bis. Nel caso in cui il gestore dell’impianto sia incorso nella medesima violazione per la quale abbia subito la sospensione provvisoria prevista dal comma 4, la Regione procede alla revoca definitiva dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 comma 1. (12)
5 ter. La Regione procede alla revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 nel caso di sentenza di condanna definitiva o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del gestore dell’impianto per uno o più reati connessi alle disposizioni della presente legge.(13)
Art. 8 bis
(Trattamento dei dati personali tramite il sistema per la registrazione delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato)(14)
1. Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio di cui alla presente legge, nonché per rendere più efficiente l’azione di prevenzione delle infrazioni al diritto europeo in materia fiscale, le registrazioni delle operazioni di rifornimento a prezzo scontato vengono acquisite al sistema informatizzato di cui all’articolo 3, comma 7, tramite l’utilizzo di un nuovo applicativo denominato “Mobile APP sconto carburante” e degli altri strumenti telematici connessi, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per l’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 7, comma 3, e per il monitoraggio dell’efficacia delle misure predisposte la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili alla fruizione del beneficio, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall’utilizzo di nuove tecnologie.
Art. 9.
1. I provvedimenti esecutivi della presente legge sono assunti a seguito della emanazione dei decreti attuativi previsti dall’art. 2-ter introdotto dalla l. 189/2008.
2. La Regione assicura il coordinamento dell’attività dei comuni al fine di garantire la piena attuazione della presente legge.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi indicati al comma 1, la Giunta regionale può autorizzare ad operare, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2008 e provvedendo all’adeguamento della misura della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione utilizzata da privati cittadini, in modo da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza del luogo di residenza dei beneficiari dal confine.
4 bis. Ai gestori, già attivi alla data del 28 febbraio 2021, di sospensione del beneficio di cui alla presente legge, che aderiscono alla misura dello sconto carburante mediante l’utilizzo del nuovo applicativo denominato “Mobile APP sconto carburante” e degli altri strumenti telematici connessi di cui all’articolo 8 bisè riconosciuto, una tantum, un rimborso forfettario di euro 100,00 per agevolare la nuova organizzazione, anche in termini di sicurezza, correlata all’utilizzo del nuovo applicativo e degli strumenti telematici connessi. Il rimborso è riconosciuto a seguito della riattivazione della misura di riduzione del prezzo del carburante, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale. L’adesione successiva al novantesimo giorno dalla riattivazione dello sconto non dà diritto al rimborso.(17)
Art. 9 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati conseguiti mediante la riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa di benzina nei comuni confinanti con la Confederazione elvetica. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) ’andamento del numero dei beneficiari e il monitoraggio dei consumi di benzina e gasolio a prezzo agevolato, distinguendo secondo le diverse fasce di distanza dal confine e segnalando eventuali anomalie riscontrate;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività di controllo e valutazione previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 10.
Norma finanziaria.
1. È autorizzato l’accertamento e la riscossione del maggior gettito della quota erariale dell’accisa sulla benzina e gasolio per autotrazione(3) conseguente all’incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe e previsto in L. 46.750.000.000 per l’esercizio finanziario 2000 e in L. 93.500.000.000 per gli esercizi successivi.
2. Per la realizzazione della banca dati informatica e del sistema informatizzato di cui all’art. 3, comma 7, è autorizzata la spesa in capitale di L. 5.000.000.000, di cui L. 2.500.000.000 per l’esercizio finanziario 2000 e 2.500.000.000 per il 2001. Ai sensi dell’art. 25 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
3. Per le spese di cui all’art. 4 conseguenti alla delega di funzioni e compiti ai comuni in materia di rilevazioni, controlli e rilascio di autorizzazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000.
4. Per le finalità di cui all’art. 6è autorizzata per l’esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 65.000.000.000.
5. Alla determinazione delle spese di cui ai commi 3 e 4 per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. All’onere di cui al comma 2, valutato in L. 2.500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all’uopo gli accantonamenti disposti alla voce 1.2.10.2.9771 "Banca informatica dei beneficiari della riduzione del prezzo della benzina e gasolio per autotrazione(3)".
7. All’onere di cui ai commi 3 e 4, valutato in complessive L. 70.000.000.000 per l’esercizio finanziario 2000, si provvede quanto a L. 46.750.000.000 mediante il maggior gettito di cui al comma 1 e quanto a L. 23.250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2000, utilizzando all’uopo l’accantonamento disposto alla voce 1.2.10.1.9026 "Riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3)".
8. Alle variazioni di bilancio si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 49, commi 2-bis e 2-ter, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10 bis
1. Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, si autorizza la spesa per l'anno 2014 di euro 10.000.000,00 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalla disposizioni statali.
2. Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma 1, allocate alla Missione 01 'Organi istituzionali' - Programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali', si fa fronte con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della stessa Missione 01 - Programma 04 e con la riduzione di spesa di euro 5.000.000,00 nell'ambito della Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri Fondi'.
Art. 11.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
3. La parola "benzine" è stata sostituita dalle parole "benzina e gasolio per autotrazione" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
6. Il comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 17, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e successivamente dall'art. 2, comma 14 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 14 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
16. Il comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
18. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 2 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia