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LEGGE REGIONALE
21 febbraio 2000
, N. 9
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 novembre 1981, n. 66 "Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive"(1)
(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 25 Febbraio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-02-21;9
Art. 4.
Disposizioni finali, autorizzazioni e monitoraggio.
1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente, approva, d’intesa con la commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le "Linee guida regionali sulla medicina dello sport e lotta al doping" e le "Linee guida regionali per il funzionamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali".
2. Ogni Azienda sanitaria locale è tenuta a costituire, qualora non già esistente, il Servizio di medicina dello sport previsto dall’art. 2, primo comma, della l.r. 66/1981, così come sostituito dall’art. 1, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di assicurare il monitoraggio dell’attività clinica certificativa svolta dagli studi medici privati di medicina sportiva indicati nel comma 3, i titolari degli studi devono comunicare mensilmente al Servizio di medicina dello sport della ASL competente i flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti, sia per quanto concerne l’attività clinica certificativa che l’attività amministrativa.
NOTE:
2. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 7) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia