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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità.
1. Con la presente legge la Regione:
a) disciplina le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, così come definita all’articolo 2, con particolare riferimento alle funzioni amministrative conferite alle regioni ed agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) in materia di viabilità;
2. Nella programmazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge la Regione assicura ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la Consulta della Mobilità e dei Trasporti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia).
Titolo II
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE
Art. 2.
Rete viaria di interesse regionale.
1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all’articolo 3, dalla rete stradale trasferita in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998 e così come identificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.(1)
2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all’articolo 3, la rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, dalle strade regionali di cui al comma 1 e dalle strade classificate di interesse regionale.(2)
2 bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.(3)
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.(4)
2 quater. Al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e all’articolo 2 del D.P.R. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all’articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da trasferire al demanio regionale.(5)
Art. 3.
Classificazione della rete viaria.
1. Ferma restando la classificazione delle strade di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione definisce criteri omogenei per una classificazione funzionale della rete viaria che interessa il territorio regionale, con esclusione della rete di interesse nazionale. I criteri di classificazione della rete sono basati su parametri fisico-tipologici, funzionali e di fruizione degli assi stradali e sono adottati con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, sentite le province e la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi provvedi menti di classificazione devono essere adottati o proposti per l’approvazione entro un anno dalla definizione dei criteri.(6)
1 bis. La Giunta regionale provvede ad adeguare la classificazione funzionale di cui al presente articolo in relazione alle modifiche intervenute nella rete viaria del territorio regionale.(7)
2. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai criteri di classificazione di cui al comma 1 nella predisposizione ed approvazione della classificazione della rete di propria competenza, fatta salva l’approvazione regionale nel caso si proponga la classificazione di uno o più assi al livello amministrativo superiore.
3. La classificazione delle strade provinciali, ivi comprese quelle appartenenti alla rete di interesse regionale, è proposta dalle province competenti in applicazione dei criteri di classificazione di cui al comma 1 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il trasferimento di singole tratte stradali dalle province ai comuni, in seguito alla classificazione della rete viaria, è subordinata al rilascio delle tratte stesse nel rispetto degli standard di cui all’articolo 4, con sottoscrizione di verbale di consegna corredato della documentazione relativa alla gestione dell’asse stradale.
5. Nell’ambito della classificazione della rete viaria di cui al presente articolo, la Regione definisce un programma di priorità di interventi per la riqualificazione della rete viaria di interesse regionale, provinciale e locale. A tali interventi vengono destinate specifiche risorse del bilancio regionale.
Art. 3 bis.
1. La Regione promuove la costituzione del catasto stradale regionale quale strumento di rilevazione, archiviazione, aggiornamento e analisi dei dati informativi relativi alla rete viaria regionale di cui all’articolo 2, comma 2 quater, e la costituzione dell’archivio stradale regionale per consentire un coordinamento anche cartografico, delle principali informazioni ai fini della sicurezza e della percorribilità della rete stradale ricadente nel territorio lombardo.(10)
2. L'archivio stradale regionale è formato da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti proprietari delle strade. Tali enti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati di rispettiva competenza.(11)
2 bis. L'archivio stradale regionale è altresì formato dalle cartografie e dai dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell'articolo 42, comma 6 ter, della l.r. 6/2012.(12)
3. La Regione promuove altresì la costituzione del catasto stradale da parte degli enti proprietari delle strade attraverso opportune forme di incentivazione e finanziamento e proponendo la stipula di specifici accordi tra i vari soggetti interessati.
4. La Giunta regionale definisce gli aspetti tecnici di dettaglio dell'archivio stradale regionale, i parametri omogenei di archiviazione delle informazioni e i protocolli unificati di scambio dei dati tra i vari enti, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l’indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali.(13)
Art. 4.
Manutenzione della rete viaria.
1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d’arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere.
2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria al fine di conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali. (14)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.
4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, così come definita sulla base della classificazione di cui all’articolo 3.
5. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d’arte (15) .
5 bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.(16)
Art. 5.
Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale.
1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all’articolo 9 della l.r. 22/1998.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad aggiornare l’articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l’evoluzione del quadro programmatorio e gestionale.
Art. 5 bis.
1. Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto sono indicate le norme che definiscono le caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari e per l’adeguamento di tronchi viari esistenti, ricadenti nel territorio lombardo, nonché le modalità per la concessione di deroghe alle suddette norme in caso di sussistenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici, archeologici o insediativi che ne limitino il rispetto. In tali casi, contestualmente al rilascio della deroga, devono essere definiti gli interventi e le soluzioni atti a garantire la sicurezza della circolazione (20) .
2. La competenza al rilascio delle deroghe di cui al comma 1è della Regione relativamente alle autostrade regionali, alle tratte stradali che interessino più province ed ai raccordi alla rete autostradale, degli enti proprietari delle strade nei restanti casi.
3. Fino all’entrata in vigore delle norme di cui al comma 1 si applicano, anche al fine del rilascio delle deroghe di cui ai commi 1 e 2, le norme funzionali e geometriche approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).
Titolo III
Art. 6.
Definizione di autostrada regionali.
1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del D.Lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:
a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;
1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.(22)
2. Hanno altresì carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni (23) .
Art. 7.
Concessione di autostrada regionale.
1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali così come disciplinato dal presente titolo.
2. La Giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell’opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.
3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, che:
5. Qualora, nel rapporto tra l’importo dell’investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell’opera con soli investimenti dell’imprenditore, è facoltà della Giunta regionale prevedere, in sede di formulazione del bando di gara, previa accertata disponibilità nel bilancio regionale:
a) una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell’opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell’obbiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50% dell’importo complessivo dell’intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari ed imposte;
b) l’erogazione al concessionario di un contributo per l’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell’opera, soggetto a restituzione senza interessi nell’arco massimo di venti anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di convenzione finanziaria. Tale termine non può essere superiore al termine di realizzazione delle opere così come determinato in concessione;
6. La corresponsione al concessionario del finanziamento di cui al comma 5 può intervenire in soluzione unica ad intervenuto collaudo dell’opera ovvero in più rate correlate all’avanzamento dei lavori.
7. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell’opera e la redditività attesa dalla gestione (24) .
8. Alla scadenza della concessione l’autostrada regionale torna nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di conservazione.
9. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza in relazione alla predisposizione della progettazione, alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione dell’infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate, al rispetto dell’impianto economico-finanziario, all’applicazione delle tariffe e complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni previste in convenzione, comprese le opere di compensazione e di mitigazione ambientale.
Art. 8.
Affidamento della concessione.
1. La Giunta regionale individua il soggetto concessionario mediante gara internazionale con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato delle necessarie specifiche ed analisi atte a definire compiutamente l’opera nel suo complesso e nel suo sviluppo progettuale, realizzativo e gestionale e da una valutazione economico-finanziaria correlata alla durata della concessione ed alla determinazione delle tariffe di pedaggio.
2. Con regolamento, da adottare secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di formulazione degli atti di gara, i parametri per la qualificazione delle offerte, i criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, le relative modalità di funzionamento, nonché ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza, correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione. (25)
Art. 9.
Corrispettivi concessori.
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere. (26)
1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione. (27)
2. Il risultato economico dell’esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d’esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell’ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale contribuzione da questa assicurata all’intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.
3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per l’inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.
Art. 10.
Tariffe di pedaggio.
1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l’adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l’aggiudicazione della concessione ed è altresì definito l’ammontare delle relative risorse.(28)
2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all’articolo 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento.
3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obbiettivi:
4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obbiettivi di cui al comma 3:
f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera c), quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione e dell’incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione;
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può conferire a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9:(31)
a) funzioni relative all’affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell’opera, così come definite nell’ambito della convenzione di cui al comma 2;
c) funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2;
2. La Giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali:
3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a), è stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla Giunta regionale prima dell’esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la società di cui al comma 1 e il soggetto concessionario. (35)
4. La concessione di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata previa acquisizione del parere della Giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti.
5. Qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento correlato alla realizzazione dell’intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale della società di cui al comma 1, non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l’apporto di Infrastrutture lombarde s.p.a., è facoltà della Giunta regionale stabilire l’importo e le modalità di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non può superare il 50% dell’investimento. (36)
6. È facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di cui all’articolo 7, comma 2, qualora il richiedente sia la società di cui al comma 1.(35)
7. Nel caso previsto dal comma 6, la società di cui al comma 1 affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche. (35)
Art. 10 ter
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può affidare, mediante concessione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all’articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d’uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell’articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all’articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico della società di cui al primo periodo ed è altresì definito l'ammontare delle relative risorse.(39)
2. La società di cui al comma 1 può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l’ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell’ente proprietario.(40)
2 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati i casi in cui la società di cui al comma 1, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)(41).
3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, la società di cui al comma 1, in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.(40)
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d’uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.
Titolo IV
FINANZA DI PROGETTO
Art. 11.
Finanza di progetto.
1. La Regione, anche tramite Infrastrutture lombarde s.p.a., promuove la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità, ivi compresa la realizzazione di strade extraurbane e urbane, nonché altre infrastrutture di trasporto e pedaggio, in regime di finanza di progetto. (42)
2. I requisiti infrastrutturali minimi che devono essere assicurati per ogni singola fattispecie sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli interventi in regime di finanza di progetto promossi dalla Regione, dalle province e dai comuni relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.
4. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un’opera infrastrutturale e sono disciplinati da specifici contratti che vincolano committente, progettisti, consulenti, appaltatori e finanziatori dell’opera, definendo le sfere di rispettiva competenza e responsabilità.
5. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di ogni intervento:
d) per il quale sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare, compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell’opera ed in un periodo massimo trentennale, la redditività dell’investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
6. Gli interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto possono essere oggetto di finanziamento pubblico anche nelle forme e con le procedure di cui all’art. 7, comma 5.
Art. 12.
Promozione degli interventi in finanza di progetto.
1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:
a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all’articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell’amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui all’articolo 19.
3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all’amministrazione competente il progetto d’intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l’amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l’eventuale scelta tra quelle presentate. Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell’amministrazione competente, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell’amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente, secondo le procedure di cui all’articolo 19, viene posta a base della gara di aggiudicazione. (43)
Art. 13.
Incentivazione della finanza di progetto.
1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell’operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della relativa concessione.
2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l’intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all’art. 11, comma 5.
Titolo V
SICUREZZA STRADALE
Art. 14.
Azioni in materia di sicurezza stradale.
1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale di cui all’articolo 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale. (44)
2. L’obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:
a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l’esposizione al rischio di incidente stradale, l’adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali;(45)
c) l’installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali e specifiche della circolazione e la sicurezza degli utenti; (46)
d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche, meteoclimatiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall’art. 98, comma 1, lettera c) e lettera i) del D.Lgs. 112/1998 ;
e) l’analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali;
f) l’attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e delle altre disposizioni statali in materia di sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte della Regione e (47)degli enti preposti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano:
a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza;
Art. 15.
Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale.
1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l’iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati, nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
2. La Regione garantisce la diffusione di informazioni sullo stato della rete stradale e della circolazione, con il concorso degli enti locali e degli enti interessati, con particolare riferimento agli Automobile Club.
3. Nell’ambito delle attività del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale di cui all’art. 16(49):
a) viene redatto e presentato il "Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia"(50);
b) vengono realizzate azioni formative in tema di sicurezza stradale per il personale degli uffici tecnici degli enti locali e per quello appartenente alle polizie locali e vengono promossi interventi e iniziative anche formative per la sicurezza stradale, realizzati dagli enti locali e dagli istituti scolastici;(51)
c) può essere prevista la realizzazione di iniziative espositive e/o di dimostrazioni di iniziative, di proposte e di soluzioni tecniche per la sicurezza stradale;
d) si realizzano manifestazioni specificamente indirizzate alla popolazione in età giovanile e a categorie vulnerabili di utenti della strada, quali anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti(52).
Art. 16.
1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito “CMRL”, attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all’articolo 32 della legge 144/1999.(54)
2. Il CMRL svolge funzioni di:(55)
a) acquisizione, elaborazione e analisi dei dati statistici sugli incidenti stradali, sui flussi di traffico e sulla mobilità, ai fini del monitoraggio e della gestione della sicurezza stradale, nonché dei dati relativi alla consistenza, allo stato e all’utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi con soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della sicurezza stradale, della mobilità e dei trasporti, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;(56)
b) individuazione degli assi stradali e delle situazioni infrastrutturali ad alto rischio di incidenti stradali, analisi delle relative cause e definizione degli interventi occorrenti;
c) individuazione delle situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e dei fattori di rischio che le determinano;(57)
d) raccolta ed analisi di proposte ed esperienze atte a migliorare la sicurezza del traffico e della circolazione; (58)
f) elaborazione del “Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia”, che indica lo stato e l’evoluzione della sicurezza stradale, gli interventi programmati e il loro stato di attuazione, i risultati ottenuti e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale, le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello europeo, nazionale e regionale;(59)
g) proposta ed elaborazione di programmi di sensibilizzazione, informazione ed educazione in materia di sicurezza stradale da attuare in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato e associazioni del settore, proprietari o concessionari di infrastrutture stradali, organi preposti alla gestione del traffico;(60)
Art. 17.
Pubblicità stradale.
1. La Regione provvede alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione delle tariffe per le licenze e le concessioni, nonché, nel rispetto di quanto disposto dal Codice della Strada, all’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade costituenti la rete viaria di interesse regionale (62) .
1 bis. I criteri di cui al comma 1 hanno carattere vincolante nei confronti degli enti proprietari di strade e si applicano all’intera rete stradale extraurbana della Lombardia, ivi comprese le tratte stradali a carattere statale o provinciale in attraversamento di centri abitati, ancorché declassificate (63) .
2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla entrata in vigore della presente legge, ogni richiesta di nuova installazione o modifica di cartello stradale deve essere corredata da nota di accreditamento regionale dell’operatore, la cui formulazione è disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.
3. La nota di accreditamento regionale è rilasciata agli operatori che ne facciano richiesta ed è soggetta a rinnovo automatico quadrimestrale. Il rinnovo è sospeso in caso di intervenuta verifica di inadempienze o violazioni commesse dagli operatori e verbalizzate dagli enti competenti ovvero direttamente riscontrate a cura dell’Osservatorio di cui all’art. 16.
4. Modalità e durata della sospensione della nota di accreditamento e correlate procedure sanzionatorie sono definite entro la deliberazione di cui al comma 2.
TITOLO Vbis
Art. 17 bis
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell’accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:
b) modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei comuni aderenti, nonché successivo e costante aggiornamento degli stessi;
c) modalità di interazione degli organi di polizia locale dei comuni aderenti, tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione, limitatamente ai dati contenuti nel registro regionale, al fine di compiere i dovuti accertamenti e conseguentemente non dare corso alle procedure sanzionatorie a carico dei proprietari dei veicoli di cui al comma 1;
4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un’adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.
5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 ‹Servizi istituzionali, generali e di gestione›, programma 08 ‹Statistica e sistemi informativi› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 ‹Fondi e accantonamenti›, programma 03 ‹Altri Fondi› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.
6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 ‹Servizi istituzionali, generali e di gestione›, programma 08 ‹Statistica e sistemi informativi› - Titolo 1 ‹Spese correnti› e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 ‹Fondi e accantonamenti›, programma 03 ‹Altri Fondi› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 18.
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati la lettera b) del comma 115 ed il comma 117 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)(66) .
Art. 19.
Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali.
1. Per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). E’ ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.(67)
1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l’approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7è adottato dal competente organo comunale.(68)
3. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. L’amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell’esito della conferenza di servizi di cui al precedente periodo, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indica, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente; in tal caso il medesimo provvedimento:(70)
4. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del comma 3 e fino al momento in cui si perfeziona l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l’inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l’edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio del titolo edilizio con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.(72)
7. Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all’efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell’organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all’esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.(73)
Art. 19 bis
(Disposizioni acceleratorie per l’approvazione di progetti infrastrutturali relativi al trasporto rapido di massa ad impianti fissi)(75)
1. Al fine di velocizzare l’espletamento delle procedure concernenti il settore del trasporto rapido di massa ad impianti fissi prioritarie per lo sviluppo economico del territorio regionale, nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali, l’approvazione dei relativi progetti infrastrutturali di interesse regionale e provinciale può essere attribuita, previo accordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti, anche al comune capoluogo della Città metropolitana o di una delle province territorialmente interessate dall’intervento, purché l’intervento interessi un sistema di trasporto rapido di massa afferente al comune capoluogo.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il comune capoluogo approva il progetto infrastrutturale secondo le procedure e con gli effetti disciplinati dall’articolo 19. È ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi, prevista dal citato articolo 19, direttamente sul progetto definitivo.
Art. 20.
Norma finanziaria.
1. Per gli interventi in capitale previsti al comma 4 dell’articolo 5 e all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003 (76) .
2. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
3. All’onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.00 0.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.8.1.2.3.119.9640).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente è apportata la seguente variazione:
– alla funzione obiettivo 4.8.1. "Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in Lombardia", spesa in capitale, è istituita l’U.P.B. 4.8.1.2.3.119 "Innalzamento dei livelli di sicurezza nella mobilità di persone e merci" con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003;
4 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 ter sono autorizzate la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 1 “Spese correnti”, nonché la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, - Titolo 2 “Spese in conto capitale”.(77)
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2018 le risorse di cui al comma 4 bis sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).(77)
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 2, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall'art. 18, comma 2, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
30. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 14, lett. a), numero 1) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), numero 2) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
33. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 14, lett. a), numero 3) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
34. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 14, lett. a), numero 4) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
35. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 4 della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 5) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
38. La rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.e successivamente dall'art. 1, comma 14, lett. b), numero 2) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6, nonchè dall'art. 1, comma 14, lett. b), numero 3) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e successivamente dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 , dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.ell'art. 1, comma 14, lett. b), numero 2) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
67. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 3, lett. d) della l.r. 26 maggio 2008, n. 15 e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36 e dall'art. 48, comma 1 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7.
70. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 3, lett. e) della l.r. 26 maggio 2008, n. 15 e successivamente dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
73. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 3, lett. f) della l.r. 26 maggio 2008, n. 15 e successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia