LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004 , N. 36

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2005

(BURL n. 52, 1º Suppl. Ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-20;36

Art. 1.
Disposizione di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 le parole “300 milioni di lire” sono sostituite dalle parole “trecentomila euro”;
b) al comma 1 dell’articolo 15 le parole “50 milioni” sono sostituite dalle parole “cinquantamila euro”.
2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 28 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c), della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione).".
3. Per potenziare le attività della finanziaria regionale "Società Finlombarda s.p.a.", la Regione partecipa alla ricapitalizzazione della stessa, mediante la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria e secondo gli obiettivi annuali della Giunta regionale. La legge di bilancio provvederà in ordine ai necessari stanziamenti.
4. La Regione, ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con la società "Lombardia Informatica s.p.a.", è autorizzata ad acquisire ulteriori quote azionarie fino all’acquisizione della totalità del capitale sociale.
Art. 2.(3)
Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente.
3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell’Adda.
4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.
5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell’articolo 55, commi 17 e 17 bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.”;
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 43 è aggiunta la seguente:
“e bis) l’asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.”;
c) dopo il comma 17 bis dell’articolo 55 é inserito il seguente:
“17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l’attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.”.
6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l’abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la Giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del D.Lgs. 372/1999.
7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.”.
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona.
1. Alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”– Collegato 2003)(8)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall’incarico, si provvede alla sua sostituzione.”.
3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’)(10)è apportata la seguente modifica:(11)
a) dopo il comma 107 quinquies dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:
"107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).".
4. Nelle more dell’approvazione della disciplina regionale prevista dall’articolo 48, comma 29, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è unico per tutte le sedi disponibili sull’intero territorio regionale e dà luogo alla graduatoria unica regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per l’assegnazione delle sedi messe a concorso; ogni altro aspetto del concorso e dell’assegnazione resta disciplinato dalla normativa statale e regionale già vigente al 25 novembre 2003. I concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché la relativa assegnazione delle sedi messe a concorso, restano per ogni aspetto disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente alla data di pubblicazione del bando.
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. i) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul Burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis, dell'art. 32 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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