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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
29 giugno 2009
, n. 10
Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale
(BURL n. 26, 2° suppl. ord. del 30 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-06-29;10
Art. 5
(Disposizioni in materia di demanio idrico)
1. Le funzioni di ispezione, accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Stato alla Regione o stabilite da legge regionale, sono svolte dai dirigenti e dal personale delle strutture della Giunta regionale alle quali sono attribuite, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), le funzioni di autorità idraulica previste in base alla vigente normativa e, per quanto di competenza, dalle strutture delle autorità idrauliche diverse dalla Regione individuate in base alla rispettiva disciplina organizzativa.(2)
2. L'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa da € 700,00 a € 7.000,00 qualora venga ostacolato ovvero possa essere ostacolato il regolare deflusso idrico, e da € 200,00 a € 2.000,00 negli altri casi.(3)
3. Le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da € 2 mila a € 20.000,00; la Regione e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, inoltre, possono disporre la riduzione in pristino, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori. Nei casi di urgenza nonché nei casi di inadempienza all'ordinanza di ripristino, la Regione e i comuni provvedono d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.(4)
4. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).(5)
4 bis. La Giunta regionale con successivo provvedimento definisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 in tema di accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative.(6)
Art. 6
(Disposizioni in materia di canoni di concessione sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, di cui al r.d. 1775/1933)(7)
1. I canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono dovuti per anno solare.(8)
2. I canoni di cui al comma 1 sono versati anticipatamente, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, fatti salvi i termini di corresponsione del canone dovuto per le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, di cui all’articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79‘Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica’, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135‘Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione’ convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).(9)
2 bis. Gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011”.(10)
3. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
3.1. In caso di subentro nella concessione di polizia idraulica per l’utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, al nuovo titolare sono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, compreso l’onere di corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti, che il concessionario subentrante è tenuto a pagare contestualmente al primo versamento utile dei canoni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, ai fini della corresponsione dei canoni rimasti eventualmente insoluti in relazione a subentri successivi all’entrata in vigore del presente comma, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020›.(11)
3 bis. L’importo dei canoni di cui al comma 1 non può essere inferiore al canone minimo stabilito, anno per anno, per ciascuna tipologia d’uso dell’acqua secondo quanto previsto ai commi 5 e 6. Tale disposizione si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011”.(12)
3 ter. A partire dall’annualità 2012, l’importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, è determinato come segue:(13)
a) per le grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico è fissato in 30,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua;
b) per le derivazioni d’acqua con portata superiore a trenta moduli (3.000 l/s) impiegate ad uso industriale è fissato in 34.000,00 euro per modulo d’acqua;(14)
c) per le derivazioni riferite agli usi delle acque di cui all’articolo 3 e alle fattispecie di cui all’articolo 34, comma 10, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26), non rientranti nella casistica prevista dalle lettere a) e b), i canoni unitari vigenti nel 2011 sono incrementati dell’1,5 per cento.
3 ter 01. A decorrere dall’annualità 2021, l'importo unitario del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua eccedente il limite di 3.000 chilowatt (kW) è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 20 della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79“Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, come modificato dall’articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La previsione di cui al presente comma si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di stabilità 2021-2023”.(15)
3 ter 02. A decorrere dall’annualità 2023 per le utenze di acqua pubblica superficiali a prevalente uso irriguo nelle quali, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è praticato in via subordinata all’uso irriguo anche l’uso per produzione di forza motrice con una potenza nominale media annua complessiva eccedente i 3.000 chilowatt (kW), l'importo unitario del canone annuo, dovuto alla Regione, per tale uso è fissato in 35,00 euro per ogni kW di potenza nominale media annua. La previsione di cui al presente comma si applica anche alle utenze in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di stabilità 2023-2025”.(16)
3 ter 1. A decorrere dall’anno 2015 per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica superficiale destinate al raffreddamento di impianti termoelettrici l’importo unitario del canone annuo è fissato in 12.000,00 euro per modulo d’acqua e l’ammontare da corrispondere all’amministrazione regionale è determinato come segue: (17)
a) una quota fissa annua ed anticipata da versare entro la scadenza di cui al comma 2 pari ad 1/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli;
a) una quota variabile, da versare in aggiunta a quanto corrisposto ai sensi della lettera a) entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e pari a 2/3 dell’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario del canone per il valore massimo della portata di concessione o della domanda di concessione espresso in moduli moltiplicato per la percentuale di effettivo utilizzo, nell’anno solare di riferimento, rispetto alla portata massima di concessione o della domanda di concessione.
3 ter 2. La disposizione di cui al comma 3 ter 1 si applica a decorrere dall’annualità 2015 anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone dovuto nella misura corrispondente.(17)
3 ter 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei commi 3 ter 1 e 3 ter 2, al fine di beneficiare dell’applicazione della modalità di determinazione del canone ivi disciplinata, i soggetti titolari delle derivazioni e delle utenze interessate presentano agli uffici regionali competenti il progetto di adeguamento delle modalità per la misurazione, la registrazione e la trasmissione delle portate e dei volumi d’acqua effettivamente derivati ed utilizzati nell’anno solare.(17)
3 ter 4. Per le derivazioni e utilizzazioni d’acqua pubblica, di cui ai commi 3 ter 1 e 3 ter 2, assoggettate al canone ad uso industriale e per le quali non sono state corrisposte alla Regione, in tutto o in parte, le somme previste a titolo di canone demaniale o di indennizzo per l’uso delle acque demaniali effettuato in pendenza del rilascio del titolo concessorio, è consentita la regolarizzazione della relativa posizione debitoria senza interessi di mora né sanzioni, a condizione che i soggetti interessati comunichino all’amministrazione regionale, entro il 30 settembre 2014, l’intenzione di corrispondere per il periodo 2003-2014, in relazione alle derivazioni di proprio interesse, una somma pari ad almeno il 90 per cento degli importi determinati secondo i seguenti criteri, tenuto altresì conto delle sentenze intervenute nel relativo contenzioso:(17)
a) applicazione del canone per le derivazioni ad uso industriale, dimezzato per gli anni dal 2003 al 2006 incluso, compresa l’addizionale regionale;
3 ter 5. I soggetti interessati dichiarano, nella comunicazione di cui al comma 3 ter 4, di impegnarsi a corrispondere le somme dovute entro il 30 ottobre 2014, anche mediante parziale compensazione con crediti relativi a indennizzi o contributi per l’emergenza idrica relativa agli anni 2003, 2005, 2006.(17)
3 ter 6. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter 4 sono iscritte al Titolo 3 “Entrate extra tributarie”– Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014.(17)
3 ter 7. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 3 ter 1, stimati rispettivamente in 40.000.000,00 euro per l’annualità 2015 e 35.000.000,00 euro per l’annualità 2016, si fa fronte nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio effettuate con la manovra di assestamento.(17)
3 quater. L’incremento degli importi di cui al comma 3-ter si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, inclusi i casi di prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 53-bis, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente.(18)
3 quinquies. A partire dall’annualità 2013:(19)
a) la Regione trasferisce alle province, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell’anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tra le province tenendo conto delle particolari situazioni territoriali, da adottarsi, sentite le province, entro il 31 ottobre 2012;
b) l'utilizzo da parte delle province, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita ai sensi delle lettera a) può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche.
3 sexies. A decorrere dal 2016 l’intero importo disponibile derivante dall’incremento dei canoni disposto dal comma 3 ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.(20)
3 septies. Al trasferimento delle quote di canoni spettanti alle province, previsto ai commi 3-quinquies e 3-sexies, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.1.2.137 “Fonti Energetiche”, all’UPB 3.1.3.138 “Fonti energetiche”, all’UPB 3.2.2.147 “Reti e servizi di pubblica utilità” e all’UPB 3.2.3.151 “Reti e servizi di pubblica utilità” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e successivi.(21)
4. Il rilascio dell'atto di concessione comporta, per il primo anno, il pagamento anticipato del canone relativo alla frazione di annualità, ivi compresi gli importi per l'uso dell'acqua eventualmente effettuato in pendenza del rilascio della concessione.
4 bis. Le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in atto in assenza di concessione per le quali sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 96, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), possono proseguire, fermo restando l’obbligo del pagamento anticipato del canone demaniale calcolato in ragione dei quantitativi d’acqua e dell’uso indicati nella domanda presentata. Resta salvo il potere dell’autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione in atto, qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici derivati e dell’equilibrio del bilancio idrico ovvero qualora non venga corrisposto il canone demaniale. L’avviso di pagamento del canone inviato dalla Regione non costituisce titolo per l’utilizzazione praticata in pendenza della concessione. La concessione può essere rilasciata, fermo restando l’obbligo della corresponsione del canone per l’uso effettuato, come sopra determinato, a far data dalla domanda presentata o dalla data di effettivo inizio dell’utilizzazione, se anteriore.(22)
5. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni di cui al comma 1è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Dalla medesima decorrenza i canoni stabiliti negli atti concessori sono automaticamente adeguati alla nuova misura. Ai fini dell'applicazione e della determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica, si intendono per enti pubblici esclusivamente quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
6. Qualora la Giunta regionale non provveda nel termine stabilito al comma 5, si intende prorogata la misura dei canoni vigente, automaticamente aggiornata, con cadenza annuale, al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. Dell’aggiornamento è data notizia con decreto emanato dal direttore generale competente, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell’anno in corso.(23)
7. La vigente riclassificazione regionale degli usi delle acque pubbliche si applica anche ai rapporti concessori in essere e alle utenze in atto, determinando l'automatico adeguamento del canone nella misura corrispondente, con effetto dall'annualità successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il contributo di cui all'articolo 7, comma 3, del r.d. 1775/1933è riscosso e introitato dalla Regione.
9. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione o autorizzazione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche hanno un importo minimo di € 250,00. Ferma restando la disciplina delle garanzie finanziarie di cui al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)) le cauzioni prestate a garanzia delle concessioni di uso delle aree del demanio idrico sono dovute nei soli casi in cui il canone annuo e la relativa imposta regionale risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro; la cauzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57 bis della l.r. 34/1978, è pari ad un'annualità di canone a cui si aggiunge l'imposta regionale, ove dovuta. Gli enti pubblici e gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) sono esentati dal deposito cauzionale di cui al precedente periodo, fatto salvo quanto previsto dal r.r. 9/2015.(24)
10. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dallo spirare della copertura del canone. L'accertamento di tale decadenza è comunicato dall'autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere della derivazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
11. In caso di decadenza dalla concessione nei termini di cui al comma 10, la cauzione di cui al comma 9è introitata dall'autorità concedente.
11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 10, alle somme dovute alla Regione, per ciascun anno di riferimento, a titolo di canoni relativi a utenze di acqua pubblica di cui al comma 1, si applicano gli interessi moratori, nella misura semestrale del 2 per cento, per i pagamenti effettuati oltre il termine di versamento previsto al comma 2.(25)
11 ter. Gli interessi di cui al comma 11 bis si computano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento previsto al comma 2. Il computo è effettuato per l'intera misura prevista al comma 11 bis per ogni semestre, a prescindere dal giorno di effettuazione del pagamento nel periodo semestrale successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2.(25)
12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore della direzione regionale competente in materia di finanze e bilancio.
12 bis. La Regione, a decorrere dal 2018, può sottoscrivere convenzioni con singoli consorzi di bonifica di cui all’articolo 79, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), finalizzate alla realizzazione, da parte del consorzio interessato e nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica e irrigazione, di misure e interventi per la riqualificazione, il miglioramento ambientale e fruitivo, il presidio, la manutenzione e la difesa idraulica del reticolo principale e dei canali e corsi d’acqua demaniali, già compresi nel reticolo idrico principale e trasferiti dalla Regione in gestione ai consorzi di bonifica, nonché per l’attuazione delle pertinenti misure del programma di tutela e uso delle acque di cui all’articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); le convenzioni hanno durata massima triennale e sono rinnovabili, fino a un massimo di tre anni per ciascun rinnovo, con le medesime procedure previste per la relativa stipula. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, effettua una ricognizione dei canali e dei corsi d’acqua demaniali, di cui al precedente periodo, dalla stessa trasferiti in gestione ai consorzi di bonifica, con verifica e aggiornamento, di norma annuale, dell’elenco, in caso di sopravvenute modifiche nella titolarità della gestione dei canali e corsi d’acqua demaniali. (26)
12 ter. L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie regionali disponibili per le convenzioni stipulate ai sensi del comma 12 bis, comprese le risorse previste dalla convenzione in essere, di cui al comma 12 octies, e fatti salvi gli equilibri di bilancio, determinati con legge di approvazione del bilancio, non può superare un importo annuale pari a 10.000.000,00 euro, derivante dai proventi dei canoni per l’uso delle acque pubbliche dovuti alla Regione nell’anno in corso e riferiti al complesso dei comprensori di bonifica e irrigazione lombardi, da trasferire agli stessi consorzi con atto deliberativo.(27)
12 quater. L'utilizzo, da parte dei consorzi di bonifica interessati, delle risorse finanziarie determinate dalle singole convenzioni, nel rispetto del limite complessivo di cui al comma 12 ter, è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle misure e degli interventi di cui al comma 12 bis, da realizzare secondo il programma approvato ai sensi del comma 12 quinquies. (27)
12 quinquies. Il singolo consorzio di bonifica trasmette, su richiesta della Regione attivata in base a necessità o priorità dalla stessa individuate, una proposta di programma degli interventi da realizzare nei modi e nei tempi indicati nella relativa convenzione; il programma è approvato da un comitato tecnico regionale previsto dalla convenzione e senza oneri a carico della finanza pubblica. Il consorzio di bonifica convenzionato trasmette annualmente al comitato tecnico di cui al precedente periodo una relazione a consuntivo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle risorse finanziarie utilizzate per l’attuazione del programma, con reimpiego delle eventuali economie sul nuovo programma di interventi. In caso di convenzioni di durata pari o inferiore a un anno, la relazione di cui al precedente periodo è trasmessa almeno trenta giorni prima della scadenza della convenzione. (28)
12 sexies. La Giunta regionale definisce:(27)
a) le modalità di costituzione, composizione e funzionamento dei comitati tecnici regionali di cui al comma 12 quinquies;
12 septies. La Regione resta autorità idraulica rispetto alle porzioni di reticolo idrico principale oggetto delle convenzioni di cui al comma 12 bis, conservando a tal fine le relative funzioni consultive, di autorizzazione, concessione e vigilanza, di riscossione e introito dei canoni di polizia idraulica e dei canoni per l'uso delle acque pubbliche, nonché il potere di rilascio di altri atti di assenso, riguardanti le aree oggetto delle convenzioni, comunque denominati.(27)
12 octies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla convenzione in essere, con finalità corrispondenti alle previsioni di cui al comma 12 bis, tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).(27)
12 nonies. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il triennio 2018-2020, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente comma, una nuova convenzione con il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, secondo la disciplina dei commi da 12 bis a 12 septies, con le risorse finanziarie di cui al comma 12 ter e all’articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018). (27)
12 decies. Alla data di sottoscrizione della nuova convenzione, di cui al comma 12 novies, cessa l’efficacia della convenzione in essere tra la Regione e il consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, di cui al comma 12 octies, ferma restando, anche nelle more della stessa sottoscrizione, l’applicazione alla convenzione in essere di quanto previsto al comma 12 ter e all’articolo 23, comma 2, della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018).(27)
13. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica)(29);
b) l'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)(30).
Art. 6 bis
(Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Milano n. 957/2017)(31)
1. E' riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il valore complessivo di € 9.756,00 derivante dalla sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Milano n. 957 del 7 marzo 2017 che ha accolto il ricorso presentato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. avverso Regione Lombardia per l'esenzione del pagamento dei canoni di occupazione e attraversamento con opere ferroviarie di tratti di aree facenti parte del demanio idrico e per il conseguente rimborso delle somme già versate a titolo di canone demaniale ed accessori, maggiorato degli interessi legali. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in € 9.756,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella missione 08 'assetto del territorio ed edilizia abitativa' programma 01 'Urbanistica ed assetto del territorio' - Titolo 01 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019 - 2021.
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi')
1. Alla l.r. 16/2007(32) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 8 le parole 'e la provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: ', la provincia di Milano e la provincia di Monza e della Brianza';
b) al comma 2 dell'articolo 23, dopo le parole 'Il consorzio parco Nord Milano', sono aggiunte le parole ', costituito fra i comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano,';
c) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
'Art. 24 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).';
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).';
d) al comma 1 dell'articolo 75, la parola 'Milano' è sostituita dalle seguenti: 'Monza e della Brianza';
e) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco Nord Milano ed ai Colli di Bergamo, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'L.r. Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale', unitamente agli estremi della legge stessa.
(Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle aree protette e di Rete Natura 2000)
1. Al fine di consentire il completamento delle opere di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dell'ambiente naturale delle aree protette e di Rete Natura 2000, i termini di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), riferiti ai benefici finanziari, assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), con scadenza entro l'anno 2009, sono prorogati di ulteriori 18 mesi. In tali casi non si applica la procedura di proroga di cui all'articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1978.
Art. 14
(Norma Finanziaria)
3. Alle spese derivanti dall'articolo 21, comma 8, della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.4.2.3.145 'Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale' del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
4. Le entrate derivanti dall'articolo 5, commi 2 e 3 e quelle derivanti dall'articolo 6, sono introitate sull'UPB 3.1.7 'Fitti e canoni' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 e successivi.(35)
Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 27, commi 1 bis, 3 bis e da 17 bis a 17 septies, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 24, comma 3 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), si applica decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La sanzione di cui all'articolo 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera k), è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dalla sua applicazione.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. 24/2006, come sostituito all'articolo 2, comma 1, lettera c).
4. Il decreto di determinazione dei criteri e delle famiglie tipologiche, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003 dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di cui al precedente periodo.
5. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e):
6. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), e adotta i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), si applicano anche alle procedure e agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le deliberazioni previste dall'articolo 33 bis, comma 3 ter, della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), sono adottate dalla Giunta regionale: relativamente ai contenuti di cui alla lettera a), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai contenuti di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[9. Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. 5448/2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.](37)
10. I confini del parco regionale Nord Milano, di cui all'articolo 7, comma 1 , lettere b) e c), sono individuati nella planimetria in scala 1:6.000, denominata 'Parco regionale Nord Milano', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.
11. I confini del parco regionale Colli di Bergamo, di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2007, sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata 'Parco dei C olli di Bergamo', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.
NOTE:
1. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 26) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 3 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente dall'art. 12, comma 3, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
20. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 7 della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 , dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19e successivamente dall'art. 12, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
25. Il comma è stato aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Vedi anche art. 51, comma 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Vedi anche art. 17, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
28. Il comma è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Vedi anche art. 17, comma 2, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia