Legge Regionale 23 ottobre 2009 , n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )

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Art. 1
(Oggetto)
1. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia e con riferimento a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.(1)
Art. 2
(Costituzione e composizione del CAL)(2)
1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.
2. Il CAL è composto da:
a) i presidenti di ogni provincia;
b) il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;
c) il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;
d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia (ANCI Lombardia);
e) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale della Lombardia (UNCEM Lombardia);
f) due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;
g) un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a settecentocinquantamila abitanti.
3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:
a) il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;
b) il presidente di Unioncamere Lombardia;
c) un rappresentante espresso dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);
d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.
4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale. I componenti restano in carica sino al giorno antecedente la seduta di insediamento del nuovo CAL.
5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro trenta giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono riconvocate le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 3(3)
Art. 4
(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)(4)
1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti rispettivamente in base alle preferenze espresse dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda, composte come indicato dall'articolo 1, comma 56, della legge 56/2014. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.
2. Risultano eletti i sindaci che nelle rispettive votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il sindaco più giovane di età. I risultati ottenuti dalle singole assemblee sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.
3. I presidenti della province lombarde e il sindaco della Città metropolitana di Milano attuano gli adempimenti necessari per le finalità del presente articolo, entro i termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale.
3 bis. Qualora nei termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale l’assemblea dei sindaci non provveda alle elezioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini il sindaco della Città metropolitana di Milano o il presidente della provincia interessata convoca il rispettivo consiglio per l’elezione dei rappresentanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere f) e g). L’elezione avviene secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, intendendosi sostituite a tal fine le assemblee dei sindaci con i rispettivi consigli provinciali o metropolitano, anche sulla base delle candidature pervenute dai sindaci che ne facciano richiesta al sindaco della Città metropolitana o al presidente della provincia entro i termini fissati con l’atto di convocazione del rispettivo consiglio. Ciascun componente del consiglio provinciale o metropolitano può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.(5)
Art. 5
(Organi del CAL)
1. Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea.
2. L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 6
(Presidente del CAL)
1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a),b), f) e g), è eletto dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento.(6)
2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio.
3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età.
4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo.
Art. 7
(Ufficio di Presidenza del CAL)
1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL.
2. L'ufficio di presidenza è eletto, in un'unica seduta, dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita, ove possibile, la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, e di entrambi i generi, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia.(7)
3. L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2.
5. L'Ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.
5 bis. In casi di particolare urgenza o di comprovata impossibilità a convocare l'assemblea, qualora il CAL debba procedere a designazioni che non prevedano oneri di spesa, può deliberare l'ufficio di presidenza del CAL.(8)
Art. 8
(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)
1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali.
2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza.(9)
7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.
Art. 9
(Regolamento interno del CAL)
1. L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
1 bis. Il regolamento interno prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.(11)
Art. 9 bis
(Rimborso spese)(12)
1. Ai componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell'ufficio di presidenza del CAL, un rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell'ente di appartenenza, nella seguente misura:
a) costo del biglietto, in caso di utilizzo del trasporto pubblico;
b) un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, in caso di utilizzo di mezzi propri.
Art. 10
(Funzioni del CAL)
1. Il CAL:
a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto;
a bis) ai sensi dell’articolo 54, comma 5, dello Statuto, esprime parere obbligatorio sui progetti di legge riguardanti l’assestamento di bilancio, la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria;(13)
b) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare;
c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato;
d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale delle funzioni amministrative agli enti locali;
e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, dello Statuto;
f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL.
3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata.
4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'articolo 54, comma 3, dello Statuto.
5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.
Art. 11
(Esercizio delle funzioni)
1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto.
2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione e dei progetti di legge riguardanti la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria. I pareri su tali provvedimenti sono resi dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 30 novembre.(14)
2 bis. Il parere sul progetto di legge riguardante l’assestamento di bilancio è reso dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 15 luglio.(15)
3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.
4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.
5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.
5 bis. L'articolo 54, comma 4, dello Statuto trova applicazione unicamente per i progetti di legge previsti dall'articolo 54, comma 2, dello Statuto medesimo.(16)
Art. 11 bis
1. Il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'intesa con lo Stato, di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.
3. Il CAL può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell'iniziativa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.
4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono chiesti al CAL dal Presidente del Consiglio regionale e sono espressi nei termini indicati nella richiesta.
5. In caso di decorrenza dei termini si applica l'articolo 54, comma 3, dello Statuto d'autonomia.
Art. 12
(Norma finanziaria)(18)
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, nonché dell'articolo 9 bis, si provvede con le risorse annualmente stanziate dalla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - Programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi (Funzionamento Consiglio regionale).
Art. 13(19)
Art. 14
(Disposizioni finali)
2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL.
Art. 15(21)
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), mumero 2) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 29. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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