Legge Regionale 3 luglio 2012 , n. 11

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

(BURL n. 27, suppl. del 06 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-03;11

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:
a) pone alla base della azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La Regione, in particolare:
a) favorisce il diffondersi anche presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna, anche perseguendo una politica di contrasto alla violenza;
b) promuove, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
c) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica, nonché politiche di sostegno a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita ai sensi della presente legge;(1)
d) contribuisce a sostenere la donna che subisce atti o minaccia di violenza, al fine di favorire il recupero dell'autonomia e la riconquista della dignità, dell'integrità fisica e della libertà;
e) tutela, senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione, la donna, sola o con minori, vittima di violenza o di minaccia di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
f) riconosce e valorizza, tra gli altri, i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondati sulla solidarietà tra le donne maturata anche nei centri antiviolenza;
g) dà attuazione, per quanto di competenza, al Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.
1 bis. Ai fini della presente legge, per orfani per femminicidio s’intendono gli orfani di donne vittime di omicidio doloso o preterintenzionale per motivi basati sul genere e per orfani per crimini domestici s’intendono gli orfani nel significato di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici).(2)
Art. 3
(Rete regionale antiviolenza)
1. La rete regionale antiviolenza per l'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza è costituita:
a) dall'insieme delle unità di offerta, anche sperimentali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;(3)
c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:(3)
1) enti locali in forma singola o associata;
2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;
3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d’intesa o in forma consorziata.
2. I soggetti che compongono la rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
b) garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;
c) prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
d) svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne, anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 9.
3. La Regione promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza.
4. La Regione può stipulare protocolli di intesa con gli ordini degli avvocati per favorire l'assistenza legale gratuita a favore delle donne vittime di violenza.
5. La Regione può promuovere e favorire la costituzione di nuove strutture che svolgono le attività di cui al comma 2.
6. E’ istituito con deliberazione della Giunta regionale l’albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all’articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’albo.(4)
Art. 4
(Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne)
1. La Regione, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della presente legge, al fine di garantire l'efficacia, l'omogeneità sul territorio e l'attuazione integrata degli interventi, adotta il Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, di seguito denominato Piano quadriennale.
2. Il Piano quadriennale definisce le linee programmatiche di azione e gli obiettivi specifici e individua, nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione e prevenzione, di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime, di formazione e monitoraggio del fenomeno, le priorità e i criteri di realizzazione degli interventi.
3. Il Piano quadriennale è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta e sentito il Tavolo di cui all'articolo 5.
Art. 5
(Coordinamento della rete e Tavolo permanente)
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza ed esercita nei confronti dei soggetti aderenti alla rete di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni di cui all'articolo 11 della l.r. 3/2008 con riferimento, in particolare, alla promozione e al sostegno della sperimentazione di unità d'offerta innovative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera w) della l.r. 3/2008.
2. I comuni concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge esercitando le funzioni di cui all'articolo 13 della l.r. 3/2008 e in particolare favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di unità di offerta sociale, anche innovative, promuovendo, in coerenza con il principio di sussidiarietà, la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 3/2008.
3. Al fine di promuovere l'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie di cui alla presente legge con le politiche dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa, della tutela della sicurezza, è costituito presso la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne quale sede di consultazione e confronto, anche sulla programmazione e pianificazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9.
4. La Regione, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Tavolo. Almeno il 50 per cento dei componenti del Tavolo è individuato tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, lettere b) e c).
Art. 6
(Interventi di sensibilizzazione e prevenzione)
1. La Regione:
a) promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;
b) promuove, all'interno del sistema scolastico e formativo, iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per gli alunni delle diverse fasce scolastiche;
c) individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto della donna;
d) promuove iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.
Art. 7
(Interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime)
1. La Regione promuove interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, attraverso il sostegno a progetti antiviolenza finalizzati all'accoglienza e al superamento delle conseguenze determinate dalla violenza o dal maltrattamento, secondo i criteri individuati nel Piano quadriennale.
2. I progetti antiviolenza possono prevedere:
a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.
Art. 7 bis
(Interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita)(5)
1. La Regione promuove, per finalità di sostegno, interventi anche di carattere finanziario a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici di età non superiore a ventisei anni e dei figli minori vittime di violenza assistita.
Art. 8
(Formazione)
1. La Regione promuove e favorisce:
a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, alla polizia locale e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 3 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.
2. Gli interventi e le iniziative di formazione di cui al presente articolo possono essere organizzati, previo accordo, con gli appartenenti alle forze dell'ordine e con l'autorità giudiziaria.
3. La Regione può sostenere progetti ed iniziative finalizzate alla formazione dei soggetti che operano nelle strutture di cui all'articolo 3.
Art. 9
(Attività di monitoraggio)
1. La Regione svolge attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza contro le donne. L'attività di monitoraggio comprende la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
2. Le attività di monitoraggio si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 10
(Contributi e destinazione di immobili)
1. La Regione può destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse disponibili, definisce, in coerenza con il Piano quadriennale e sulla base dei dati derivanti dall'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti o dei contributi, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione delle domande e gli importi massimi finanziabili.
3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2: (6)
a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all’articolo 4;
b) i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 3, comma 6;
c) le unità d’offerta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
c bis) gli orfani per femminicidio, gli orfani per crimini domestici e i figli minori vittime di violenza assistita.(7)
4. I contributi concessi ai sensi de lla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea, salvo che sia da queste diversamente stabilito.
5. La Regione e gli enti locali possono individuare, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso per le finalità della presente legge.
6. I comuni possono disporre l'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000))'.
Art. 11(8)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e nel sostenerne le vittime. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi a favore delle donne vittime di violenza durante il periodo di riferimento, anche in confronto al biennio precedente;
b) in quale misura i servizi offerti hanno risposto alla domanda espressa e hanno contribuito al benessere delle donne che ne hanno usufruito;
c) quali attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti ne sono stati attuatori e destinatari;
d) come è composta e come si è sviluppata la rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento;
e) quale andamento e quali caratteristiche ha avuto il fenomeno della violenza contro le donne in Lombardia, nelle sue varie manifestazioni e con particolare riferimento alla sua emersione;
f) con quali risorse pubbliche e private sono stati sostenuti gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti di cui all'articolo 3.
2. I soggetti della rete regionale antiviolenza, coinvolti nell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, garantiscono la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1 e forniscono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività svolta.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 12
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale approva il Piano quadriennale di cui all'articolo 4, con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di € 1.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la riduzione di pari importo della dotazione di competenza e di cassa dell'U.P.B. 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti'.
3. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'U.P.B. 2.1.2.91 'Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori' è incrementata di € 1.000.000,00.
4. Per gli esercizi finanziari successivi al 2012 si provvederà con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4 bis. Per gli interventi a favore degli orfani per femminicidio, degli orfani per crimini domestici e dei figli minori vittime di violenza assistita di cui all’articolo 7 bisè autorizzata la spesa di euro 62.214,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 alla missione 12 ‹Diritti sociali, politiche sociali e famiglia›, programma 05 ‹Interventi per le famiglie› - Titolo 1 ‹Spese correnti›. Le spese per gli esercizi successivi al 2022 sono autorizzate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(9)
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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