Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012)
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in € 1.552.948.468,31 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico,
comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011.
2. In relazione a quanto disposto dal
comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, la voce 9999 'Fondo iniziale di cassa' è determinata in € 1.552.948.468,31.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è incrementata di € 1.552.948.468,31.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011)
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2011 è determinato in € 1.863.401.185,22. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2011 di € 3.916.264.059,09 di cui all'articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 e l'avvenuta utilizzazione anticipata delle economie di spesa con vincolo di destinazione per complessivi € 5.779.665.244,31 in conseguenza dell'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'
articolo 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), di spese per un importo complessivo di € 5.779.665.244,31, con i decreti del dirigente della Funzione Specialistica Unità Organizzativa Programmazione e gestione finanziaria n. 443 del 26 gennaio 2012, allegato 1; n. 478 del 27 gennaio 2012, allegato 1; n. 620 del 1° febbraio 2012, allegato 1; n. 648 del 1° febbraio 2012; n. 829 del 7 febbraio 2012, allegato 1; n. 1423 del 24 febbraio 2012, allegato 1; n. 1529 del 28 febbraio 2012, allegato 1; n. 1710 del 2 marzo 2012, allegato 1; n. 1812 del 6 marzo 2012, allegato 1; n. 2137 del 15 marzo 2012, allegato 1; n. 2491 del 23 marzo 2012, allegato 1; n. 2775 del 30 marzo 2012, allegato 1; n. 2977 del 5 aprile 2012, allegato 1; n. 3013 del 6 aprile 2012, allegato 1; n. 3049 del 10 aprile 2012, allegato 1; n. 3050 del 10 aprile 2012, allegato 1; n. 3257 del 16 aprile 2012, allegati 1 e 2; n. 3312 del 16 aprile 2012, allegato 1; n. 3411 del 18 aprile 2012, allegato 1; n. 3412 del 18 aprile 2012, allegato 1.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.863.401.185,22 l'indebitamento previsto dall'
articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2011 è rideterminato per l'anno 2012 in € 1.863.401.185,22.
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2012/2014 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 4.3.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari' per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 4.3.6.207 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2011 di cui al
comma 1, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 'Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento' è ridotta di € 786.598.814,78;
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.863.401.185,22;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di € 2.650.000.000,00;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 4.3.0.1.301 'Fondo di riserva di cassa' è ridotta di € 786.598.814,78.
Art. 6
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del
d.lgs. 118/2011 nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 dello stesso decreto)
1. In attuazione dell'
articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'
articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 2, punto 5.4, dello stesso decreto, è iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato, a garanzia della copertura delle obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi a quello di accertamento delle relative risorse finanziarie. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'
articolo 50 della l.r. 34/1978.
2. Per l'utilizzo del fondo pluriennale ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa, si procede tramite variazione di bilancio da effettuare con decreto del dirigente della struttura competente in materia finanziaria, entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Resta ferma la disciplina di cui all'
articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.
3. In applicazione del
comma 1, al bilancio regionale per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:
- STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
| 2012
| 2013
| 2014
|
| Competenza
| Cassa
| Competenza
| Competenza
|
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -RISORSE PER INVESTIMENTI AUTONOMI
| -
| -
| + 162.727,91
| -
|
- STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
| 2012
| 2013
| 2014
|
| Competenza
| Cassa
| Competenza
| Competenza
|
UPB 1.2.3.361 'SISTEMI TURISTICI'
| - 162. 727,91
| - 162. 727,91
| + 162. 727,91
| -
|
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
| + 162. 727,91
| -
| -
| -
|
UPB 4.3.1.301'FONDO DI RISERVA DI CASSA
| -
| + 162.727,91
| -
| -
|
5. Sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'
articolo 50 della l.r. 34/1978.
6. In applicazione del
comma 4, all'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio regionale è autorizzato l'accantonamento rispettivamente di € 21.000.000,00 per l'esercizio 2012, di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2013 e di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2014.
7. In applicazione dell'
articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo, da effettuare secondo le modalità di cui all'
articolo 39, comma 2, della l.r. 34/1978 e riallocabili sui capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del piano dei conti.
8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2012, n. 2962 (Individuazione degli enti regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'
art. 36 del d.lgs. 118/2011) nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni del
d.lgs. 118/2011, anche in deroga ai rispettivi regolamenti. Le variazioni di bilancio finalizzate alla riallocazione delle risorse tra il fondo pluriennale vincolato e i capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente. Sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente anche le variazioni compensative tra i capitoli di entrata o di spesa allocati al medesimo titolo di bilancio e necessarie all'adeguamento al piano dei conti integrato di cui al
d.p.c.m. 28 dicembre 2011, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione laddove presente.
9. I maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo sono rispettivamente per l'anno 2012 di € 21.000.000,00, per gli anni 2013 e 2014 di € 1.000.000,00 di sola competenza e trovano copertura finanziaria come indicato nella allegata tabella 6.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla
legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)
(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 3 dell'articolo 7, le parole: 'assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 10' sono soppresse;
b) il comma 10 dell'articolo 9 è abrogato;
d) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 10 è soppresso;
e) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato.
2. Alla
legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)
(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 dell'articolo 8è sostituito dal seguente:
'1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1,
Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'
articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).';
b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'3 ter. Gli spazi finanziari che dovessero essere destinati a Regione Lombardia, ai sensi dell'
art. 20 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e dell'
art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42), possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'
art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)) secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al precedente comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali e sentita la commissione consiliare competente.'.
4. Alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 bis 3 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
'2 bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1 si provvede con l'UPB 3.4.10 'Introiti diversi' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 ai suddetti introiti si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.'.
5. Alla
legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)
(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Sul fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In deroga alla legge regionale di contabilità si può provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti. Le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'
articolo 50 della l.r. 34/1978'.
6. In forza dell'Accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 dicembre 2011 sul trasporto pubblico locale in base al quale il concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario per l'anno 2012 è pari a € 1.748.000.000,00, Regione Lombardia autorizza l'incremento in entrata e in spesa della somma complessiva di € 56.680.000,00 di cui rispettivamente:
b) € 12.186.200,00 quale quota parte di € 86.000.000,00 da assicurare a seguito della sottoscrizione tra Governo e Regioni del Patto per l'efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale italiano.
7. In relazione al disposto dell'
articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2012 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in uscita, di € 1.135.149,36 da destinare al miglioramento della qualità del servizio ferroviario di interesse regionale.
8. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
Art. 8
1. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'
articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 2.
3. Dall'attuazione del
comma 2 derivano maggiori oneri di parte corrente pari per l'anno 2012 a € 5.190.398,69 di competenza e a € 23.642.311,95 di cassa e minori spese pari ad € 21.082.155,74 per l'anno 2013 e a € 18.724.812,90 per l'anno 2014.
4. Le minori spese in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del
comma 2, sono rispettivamente pari a € 1.633.825,29 di competenza e a € 1.753.825,29 di cassa per l'anno 2012, a € 49.311.204,29 per l'anno 2013 e a € 58.765.565,09 per l'anno 2014.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del
comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 16.621.184,71 di competenza e a € 14.966.607,29 di cassa, a € 11.733.292,00 per l'anno 2013 e a € 8.837.134,74 per l'anno 2014.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del
comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 67.768.532,58 di competenza e di € 41.594.434,16 di cassa, a € 109.853.574,01 per l'anno 2013 e a € 92.052.761,24 per l'anno 2014.
8. Lo stanziamento dei mutui di competenza e di cassa è ridotto di € 78.027.437,71 per l'anno 2012.
9. La contrazione dei mutui di cui al
comma 8è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'
articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Sono previste per il triennio 2012/2014 variazioni delle entrate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 5 - Parte I.
11. Dall'attuazione del
comma 10 derivano per l'anno 2012 maggiori entrate di parte corrente pari a € 16.902.732,99 di competenza e di cassa e minori entrate pari a € 4.068.867,01 per il 2013 e a € 14.068.867,01 per il 2014.
12. Dall'attuazione del
comma 10 derivano per l'anno 2012 minori entrate di parte capitale pari a € 294.718,44 di competenza e di cassa e maggiori entrate pari a € 51.068,80 per il 2013 e a € 65.348,86 per il 2014.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
14. In riferimento a quanto previsto dall'
articolo 2, comma 6, della l.r. 26/2011 e conformemente a quanto disposto dall'
articolo 3, commi da 16 a 21, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') come integrati dall'
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
15. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 78 e 78-bis della
l.r. 34/1978.
16. E' approvato, ai sensi dell'
articolo 8, comma 2bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2012'), il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata tabella C.
Art. 10
(Fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. in Finlombarda s.p.a. - Modifica dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, della
l.r. 30/2006)
1. È autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec s.p.a. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde in Finlombarda s.p.a., al fine di razionalizzare l'esercizio delle funzioni che la Regione svolge attraverso le due società. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all'
articolo 1, commi 1 ter e 1 quater, della
legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'
articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), ove necessari ad assicurare il rispetto della disciplina statale in materia di attività bancaria.
(8)
2. Dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2504 e 2504 bis,
comma 2, del
codice civile:
b) i riferimenti a Cestec s.p.a. contenuti in disposizioni legislative regionali e nei relativi provvedimenti attuativi devono ritenersi relativi a Finlombarda s.p.a. o a Infrastrutture Lombarde s.p.a., secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale recante
(10)‘Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali’;
(11) c) è soppressa la lettera a) dell'Allegato A1, Sezione I, Società partecipate in modo totalitario, della
l.r. 30/2006(12).
3. Alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(13), è apportata la seguente modifica:
a) al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 25 le parole 'delle società regionali di cui alla' sono sostituite dalle seguenti:
'dei soggetti di cui all'Allegato A1, Sezione I, della'.
Art. 12
(Norme transitorie e di prima applicazione)
1. La Giunta regionale compie gli atti necessari a rendere effettivo il passaggio dell'esercizio di funzioni amministrative da Lombardia Informatica s.p.a. all'Agenzia regionale centrale acquisti, definendone la decorrenza. La Giunta regionale compie, altresì, gli atti necessari ad assicurare la costituzione dell'Agenzia regionale centrale acquisti (di seguito denominata Agenzia) e determina il regime transitorio per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge presso Lombardia Informatica s.p.a. e per il subentro della stessa Agenzia nei rapporti giuridici attivi e passivi. Le operazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono realizzate valorizzando gli strumenti diretti a razionalizzare l'esercizio delle funzioni e delle attività regionali attraverso il sistema regionale di cui alla
l.r. 30/2006 e senza oneri aggiuntivi.
(15)
3. L'Agenzia subentra nella titolarità dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione in essere riferibili all'attività della Centrale regionale acquisti.
[4. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Lombardia Informatica s.p.a. che operano per la Centrale regionale acquisti alla data del 1° gennaio 2012 e i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Cestec s.p.a. preposti, alla data del 1° gennaio 2012, allo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'
articolo 10, comma 1, sono inquadrati rispettivamente nei ruoli dell'Agenzia regionale centrale acquisti e nei ruoli di ARPA Lombardia a seguito di esito positivo della procedura selettiva che è espletata nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013).]
(17)
6. La Giunta regionale ovvero gli organi competenti degli enti di cui all'allegato A1 della
l.r. 30/2006 adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari ad attuare quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d).
Art. 13
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure di rinnovo delle piccole derivazioni d'acqua pubblica sotterranea di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47582/1999 scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2012)
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative semplificate per il procedimento di rinnovo delle concessioni di derivazione di cui al
comma 1, in deroga all'
articolo 30 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'
articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).
3. La deliberazione di cui al
comma 2 definisce gli elementi e i contenuti minimi delle domande di rinnovo, i tempi e le fasi di pubblicità delle domande, presentabili anche in via telematica, nonché la possibilità per le province di procedere ad istruttorie cumulative sulla base dell'uso dell'acqua effettuato o dei territori comunali interessati.
4. Per le utenze di cui al
comma 1, in pendenza del procedimento di rinnovo della concessione, l'utilizzazione può proseguire oltre i termini della scadenza indicata nell'atto di concessione, entro i limiti di uso e portata stabiliti nella concessione scaduta e fermo restando l'obbligo del pagamento del relativo canone demaniale, purché risulti presentata la domanda entro il termine di cui al
comma 1.
5. Le concessioni rinnovate in applicazione delle procedure semplificate di cui al presente articolo sono assentite nel limite di durata massima di dieci anni per le utenze a uso industriale, di trenta anni per le utenze ad uso irrigazione e di venti anni per i restanti usi.
Art. 16
(Dilazione della restituzione di somme relative a finanziamenti per i soggetti beneficiari aventi sede o residenti nei territori dei comuni danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012)
1. In deroga a quanto disposto dall'
art. 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, i soggetti beneficiari dei contributi a rimborso di cui alla
legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della
l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)), aventi sede o residenti nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 della presente legge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere la sospensione del pagamento della quota annuale di rimborso riferita all'anno 2012 e la relativa restituzione dilazionata nei successivi cinque anni nella misura di un quinto per ciascun anno.
2. I comuni beneficiari dei finanziamenti di cui all'
articolo 9 bis della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) e all'
articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale) ricompresi nell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 della presente legge, danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono richiedere la sospensione del pagamento di somme dovute nell'anno 2012 e la relativa restituzione dilazionata nei successivi cinque anni, senza che per questo periodo sia calcolata la maggiorazione degli interessi legali.