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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
30 dicembre 2014
, n. 36
Legge di stabilità 2015
(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;36
Art. 1
(Adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 - Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009), in coerenza con la disciplina prevista dallo stesso, Regione Lombardia si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011.
3. Per il triennio 2015/2017 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011).
4. Sono autorizzate per il triennio 2015/2017 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978 e della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011).
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978 e della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011).
6. ARPA concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, anche mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, con un contributo annuo di 1 milione di euro, con risorse proprie e per il triennio 2016/2018.(1)
7. Per la gestione delle opere di interesse regionale di cui alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 (Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione 'EXPO 2015 S.p.A.' e altre disposizioni relative all'evento EXPO), è autorizzato lo stanziamento di 750.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015/2017 nella missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' - programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
8. Per l'anno 2015 è autorizzata a favore di Navigli Lombardi scarl la spesa complessiva di 1.720.000,00 euro stanziata alla missione 07 'Turismo' - programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, di cui 500.000,00 euro previsti a titolo di contributo di esercizio e 1.220.000,00 euro per lo svolgimento delle attività istituzionali.
9. Per l'anno 2015 è autorizzata l'iscrizione, in entrata e in spesa, di 150.000,00 euro ai fini del trasferimento a Finlombarda s.p.a. del compenso per le attività di consulente finanziario, dovuto dalle regioni ammesse alla rinegoziazione del proprio debito di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 luglio 2014 (Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
10. Nell'ambito degli interventi connessi alla diffusione della banda larga e ultra larga di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2010), per l'anno 2015 è autorizzata alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 4 'Reti e altri servizi di pubblica utilità' - Titolo I spese correnti, la spesa di 50.000,00 euro.
11. Per la predisposizione, comprensiva della valutazione ambientale strategica, del piano regionale di bonifica acustica di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) è autorizzata la spesa per l'anno 2015 di 100.000,00 euro, stanziata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 08 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.
12. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 bis dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Qualora l'autorità responsabile degli agglomerati sia la Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare direttamente le spese necessarie alla realizzazione della mappatura acustica e del piano di azione di cui al medesimo d.lgs. 194/2005.';
b) al comma 5 bis dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Agli oneri destinati al finanziamento delle spese necessarie alla realizzazione della mappatura acustica e del piano di azione di cui al d.lgs.194/2005 quantificati in 250.000,00 euro per il 2015 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 08 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' - titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.'.
13. Per l'anno 2015 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) i finanziamenti delle seguenti ulteriori iniziative per i seguenti importi:
DISCIPLINA | EVENTO | DATA | LUOGO | CONTRIBUTO RL |
Rugby | Campionato del Mondo Under 20 | 2015 | Stadi di: Calvisano, Monza, Viadana, Cremona | 200.000 |
Vela | - Campionato del Mondo: Team Race 420 - Campionato del Mondo ed europeo: Hobie Cat MultiWorlds - Campionato europeo: Rs Feva | 2015 | Campione del Garda (BS) | 40.000 |
Ciclismo | Coppa del Mondo Femminile Prof Elite | 2015 | Cittiglio (VA) | 20.000 |
Motociclismo | Prova campionato Mondiale Enduro | 2015 | Rovetta (BG) | 20.000 |
Sci Alpinismo | Coppa del Mondo Senior | 2015 | Passo del Tonale (BS) | 20.000 |
Canottaggio | Coppa del Mondo e Para Rowing | 2015 | Lago di Varese (VA) | 90.000 |
Biliardo | Campionato del Mondo | 2015 | Milano | 20.000 |
Pallanuoto | Coppa del Mondo Maschile (Water Polo World League Super Final) | 2015 | Bergamo | 40.000 |
Pattinaggio Freestyle | Campionato del Mondo | 2015 | Lombardia | 10.000 |
14. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 13, restano confermati i criteri e le modalità già stabiliti con provvedimento della Giunta regionale per le iniziative di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 24/2014.
15. Per ciascun anno del triennio 2015/2017 è autorizzata alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali' - programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo I 'Spese correnti' la spesa di 150.000,00 euro da destinare, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale), alle iniziative di valorizzazione e promozione culturale del Museo Bagatti Valsecchi di Milano.
16. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
'o bis) istituendo presso la Giunta regionale un Comitato denominato 'Rete di Affiancamento alle Imprese in Difficoltà' (RAID), con il fine di garantire il sostegno alle imprese e contribuire al rilancio e alla duratura operatività delle imprese lombarde in situazione di difficoltà salvaguardando al contempo l'occupazione. Per lo svolgimento del servizio la direzione generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione opera in stretto raccordo con il Comitato RAID. Può far parte del Comitato anche personale esterno in possesso di provata esperienza nel settore della ristrutturazione aziendale con rapporto di lavoro autonomo, da utilizzare per un periodo non superiore a cinque anni con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per le medesime finalità. La Giunta regionale provvede a definire le competenze specifiche del Comitato RAID, le modalità con cui reperire le professionalità adeguate, i contenuti dei provvedimenti di incarico tra cui la durata del rapporto, la qualifica e il relativo trattamento economico. Le spese derivanti dalla presente lettera, stimate in 300.000,00 euro annue, trovano copertura a valere sulla missione 14 - programma 1 - titolo 1 'Spese correnti'.'.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 19 bis dell'articolo 44 le parole: 'tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016' sono sostituite dalle seguenti: 'tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017' e le parole 'nell'anno 2014' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2015';
c) ai minori introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 19 bis, come modificato dalla lettera b), stimati in 600.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2015/2017;
d) al comma 1 ter dell'articolo 48 le parole: 'e al limite minimo previsto all'articolo 96, commi 2 e 6, della presente legge' sono soppresse;
e) dopo la lettera c ter) del comma 5 dell'articolo 48, al fine di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti e in attesa del completamento dell'infrastruttura di ricarica elettrica, è aggiunta la seguente:
c quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione.' ;
f) al comma 1 dell'articolo 72, dopo le parole: '31 dicembre 2011,' sono aggiunte le seguenti: 'e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014,';
g) dopo il comma 1 bis dell'articolo 72 è inserito il seguente:
'1 ter. Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, la tabella di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:
Range scaglione di reddito in euro | Aliquota |
Da 0 a 15.000,00 euro | 1,23% |
Da oltre 15.000,00 euro a 28.000,00 euro | 1,58% |
Da oltre 28.000,00 euro a 55.000,00 euro | 1,72% |
Da oltre 55.000,00 euro a 75.000,00 euro | 1,73% |
Oltre 75.000,00 euro | 1,74% |
h) dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 77, sono aggiunti i seguenti:
'6 sexies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) è azzerata ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011.
6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato.';
6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato.';
2. I minori introiti per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui alla lettera c) quater del comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dalla maggiore base imponibile determinata dalla medesima agevolazione.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori/maggiori entrate di cui al comma 2 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
4. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 6 sexies dell'articolo 77 della l.r. 10/2003, introdotto dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, stimati in 5.000.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalla manovra finanziaria regionale 2015/2017.
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'e) la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.';
b) al comma 3 ter dell'articolo 9 bis le parole: 'del rapporto di gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'della relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo';
c) al comma 2 dell'articolo 57 ter, la parola: 'settantadue'è sostituita dalla seguente: 'centoventi';
d) l'articolo 77 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 77 bis
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all'aggiornamento del medesimo piano.
2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al Rapporto di gestione di cui alla presente legge regionale si intende fatto, in quanto compatibile, allla Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.
3. La Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come previstio dal d.lgs. 118/2011.';
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno, la relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all'aggiornamento del medesimo piano.
2. La relazione sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al Rapporto di gestione di cui alla presente legge regionale si intende fatto, in quanto compatibile, allla Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo.
3. La Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come previstio dal d.lgs. 118/2011.';
e) alla rubrica del Titolo IX sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'E BUDGET PREVENTIVI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO';
f) il comma 1 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:
'1. I bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui i bilanci fanno riferimento, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.';
g) il comma 4 dell'articolo 78 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale approva, unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.';
h) dopo l'articolo 78 bis è inserito il seguente:
'Art. 78 ter
(Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario)
1. I budget preventivi costituiti dal conto economico e da una sintetica relazione accompagnatoria, predisposti dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui fanno riferimento.'.
(Budget preventivi delle società partecipate in modo totalitario)
1. I budget preventivi costituiti dal conto economico e da una sintetica relazione accompagnatoria, predisposti dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello cui fanno riferimento.'.
Art. 4
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)
1. Le risorse regionali per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, svolti con tutte le modalità sia ferroviarie sia autometrofilotranviarie, sono individuate nel bilancio regionale 2015-2017 in considerazione delle previsioni in tema di concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica contenute nella legge di stabilità nazionale 2015.
2. Con atto della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare agli enti affidanti in base a quelle disponibili di cui al comma 1. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e contribuire all'equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).
3. Gli enti competenti in materia di programmazione e organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, titolari dei contratti di servizio o comunque affidanti i medesimi servizi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), hanno facoltà di rinegoziare il contenuto degli atti di affidamento, in funzione della suddetta rimodulazione.
4. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del sistema, i soggetti di cui al comma 3 possono altresì procedere attraverso:
a) la razionalizzazione dei servizi di propria competenza, salvaguardando i servizi che garantiscono adeguati livelli di efficienza ed efficacia;
b) l'introduzione di forme innovative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi;
c) la promozione, in accordo con i soggetti gestori, di azioni di efficientamento aziendale del costo di produzione chilometrica del servizio e di politiche commerciali di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale;
d) la determinazione di idonei livelli tariffari, tenendo conto delle misure regolatorie delle tariffe di cui al comma 2;
Art. 5
(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 19/2014)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale)(6), sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni relative alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi alle Camere di Commercio di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le province continuano a provvedere alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale che abroga il precedente regolamento 6 ottobre 2009, n. 3 (Regolamento dell'Albo regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008 'Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso') e comunque entro e non oltre il 15 maggio 2015.
1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis non si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1 quater. Alle spese derivanti dal presente articolo, quantificabili in 20.000,00 euro, si provvede con l'incremento delle risorse di cui alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria PMI e artigianato' tramite prelievo di pari importo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 1 'Fondo di riserva'.'.
1 ter. Fino alla data di cui al comma 1 bis non si applicano le procedure di cui all'articolo 27 della l.r. 1/2008, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
1 quater. Alle spese derivanti dal presente articolo, quantificabili in 20.000,00 euro, si provvede con l'incremento delle risorse di cui alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 1 'Industria PMI e artigianato' tramite prelievo di pari importo dalla missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 1 'Fondo di riserva'.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia