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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
12 ottobre 2015
, n. 33
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;33
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 2
(Trasferimento di funzioni)
1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le medesime funzioni sono esercitate dalla Regione.
3. Per le opere di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dalla forma associativa, se dotata di personalità giuridica, o secondo quanto previsto dalla convenzione con i comuni interessati.
3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.(1)
3 ter. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi previsti al comma 3 bis, in funzione delle necessità organizzative e di supporto specialistico in materia sismica delle strutture tecniche comunali.(1)
Art. 3
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell’interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.(2)
Art. 4
(Struttura organizzativa e attività istruttoria)
1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a svolgere le funzioni di cui alla presente legge ivi comprese le attività di coordinamento e supporto ai comuni per l'esercizio delle rispettive funzioni e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura a evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso.
Art. 5
(Ambito di applicazione)
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.(4)
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell’articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.(4)
Art. 6
(Deposito del progetto)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 del d.p.r. 380/2001:
a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico mediante i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali;(5)
b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 8.
2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui all’articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1.(6)
3. La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa trasmissione all'ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo 65.
Art. 7
(Attestazione di deposito e responsabilità)
1. All'atto del deposito della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.
3. Il direttore dei lavori, il collaudatore strutturale in corso d'opera e l'impresa esecutrice hanno l'obbligo, ciascuno per quanto di propria competenza, di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.
Art. 8
(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio.
1 bis. L’autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici tiene luogo della certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Laddove non sia prevista l’autorizzazione di cui al presente articolo, per gli interventi di sopraelevazione continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.(7)
2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fermi restando i tempi necessari per l'acquisizione del parere di cui al comma 4. Per gli interventi di sopraelevazione degli edifici di cui al primo periodo del comma 1 bis, il provvedimento di autorizzazione o di diniego dà evidenza di quanto indicato dall’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001.(8)
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere,'per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, un parere tecnico alla Regione, da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1.(9)
6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui l'opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001.
Art. 9
(Collaudi)
1. I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del d.p.r. 380/2001.
Art. 10
(Controlli)
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.
Art. 11
(Repressione delle violazioni)
1. I processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 sono trasmessi al comune per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi in forma associata, i processi verbali sono trasmessi alla Regione per l'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 12
(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)
1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL). Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, per la pubblicazione all'albo per almeno quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
3. Il comune esercita le competenze di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 104.
4. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione.
5. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001, da parte degli enti di cui ai commi 3 e 4, dell'idoneità statica delle costruzioni, in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico.
6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di accertamento di cui al comma 5.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, i cui progetti delle strutture sono depositati dopo la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione, sia le opere pubbliche di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima pubblicazione.
8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, in riferimento alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono:
a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 7, comma 1, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1;
b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), definisce:
a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008.
Art. 14
(Norma finanziaria)
01. Alle spese di cui all’articolo 2, comma 3 bis, quantificate in € 160.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e in € 350.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 “Soccorso Civile”, programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali” - Titolo 1 “Spese correnti”. Dalle successive annualità si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(15)
1. Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, quantificate in 60.000,00 euro annui per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
2. Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate in 249.501,00 euro annui, allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 10 'Risorse umane', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, previste nel limite massimo di 78.000,00 euro annui, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
Art. 15
(Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)
1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali)(16). La l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della presente legge.
2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”(17).
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r.10 agosto 2017, n. 22 e successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1 lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
3. Il comma, aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, è stato abrogato dall'art. 11 comma 2, della l.r. 10 agosto 2017, n.22.
5. La lettera è stata modificata dall'art. 25, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
12. Il comma, aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. f) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
13. Il comma, aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. g) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15, è stato abrogato dall'art. 11, comma 2, della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia