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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale, persegue le seguenti finalità:
a) diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia anche attraverso il suo riconoscimento internazionale;(1)
c) promozione della creatività, dell'innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore culturale;
d) promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo;
e) divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della musica popolare, della cultura alimentare tipica e del patrimonio linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia;
f) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi integrati di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione di attività e servizi culturali;
g) promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore per valorizzare i beni culturali, le attività culturali e lo spettacolo mediante il ricorso a figure professionali qualificate;
h) promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati, e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite in ambito culturale;
i) integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;
j) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di beni e attività culturali e spettacolo;
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:
a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, reti delle riserve della biosfera, rete delle città creative, nonché siti inclusi in altri elenchi istituiti nell’ambito dei programmi UNESCO;(2)
f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1. La Regione:
b) attua direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati le iniziative definite dal programma triennale per la cultura di cui all’articolo 9;(5)
d) esercita, nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Milano, funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle biblioteche di enti locali, alla promozione di servizi e attività culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.
Art. 4
(Funzioni delle province)
Art. 5
(Funzioni dei comuni)
Art. 6
(Riconoscimento di istituti e luoghi della cultura)
1. La Regione assegna il proprio riconoscimento a istituti e luoghi della cultura, anche riuniti in sistemi o reti, che posseggano adeguati standard di qualità con particolare riferimento a:
b) obiettivi strategici, programmazione delle attività e disponibilità di risorse adeguati alle dimensioni e caratteristiche dell'istituto;
2. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale e ai livelli di qualità della valorizzazione da essa previsti, stabilisce i criteri per il riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 7
(Attività di rilevanza regionale)
1. La Regione individua, previa procedura di evidenza pubblica, i soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione educativa culturale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 sulla base dei seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto o nell'atto costitutivo della finalità di produzione e promozione dello spettacolo, per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo, o della finalità di promozione educativa culturale, per i soggetti che operano nel settore della promozione culturale;
3. Con i soggetti di cui al comma 1 la Regione, previa procedura di evidenza pubblica, può stipulare apposite convenzioni finalizzate a rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale.
Art. 8
(Enti partecipati)
1. La Regione promuove e sostiene le attività di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l'attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro nazionale e internazionale.
2. La Regione provvede, anche mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni, a favorire e promuovere la diffusione sull'intero territorio regionale delle attività, delle progettualità e delle opportunità culturali offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali.(6)
TITOLO II
Art. 9
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce:
a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art.1;
d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei progetti integrati di cui all'articolo 37;(11)
TITOLO III
BENI E ISTITUTI CULTURALI
Capo I
Beni culturali
Art. 12
(Beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario)
1. La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica.
2. La Regione persegue lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni, dei servizi e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati, favorendo altresì il riutilizzo, con finalità culturali, di immobili, aree e strutture pubbliche dismesse.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.
Art. 13
(Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale)
1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni.
2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata con legge 167/2007, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a:(15)
Capo II
Istituti e luoghi della cultura
Art. 14
(Biblioteche e sistemi bibliotecari)
1. La Regione coordina l'organizzazione delle biblioteche di ogni tipologia, aperte al pubblico, esercitando le funzioni di indirizzo e programmazione e di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, al fine di favorire la promozione della lettura, l'aggiornamento culturale, la formazione permanente, l'avanzamento degli studi e delle ricerche, la conservazione e fruizione del patrimonio culturale.
2. La Regione in particolare:
a) promuove l'attuazione di una rete integrata di biblioteche e di sistemi bibliotecari e la razionalizzazione delle procedure gestionali e informatiche delle singole biblioteche e delle reti territoriali;(16)
b) promuove il coordinamento e l'integrazione dei servizi bibliotecari con gli altri servizi e istituti culturali operanti nel territorio;
c) favorisce l'accesso ai documenti, all'informazione, ai cataloghi e alle reti informative e documentarie nazionali e internazionali anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative;
3. I sistemi bibliotecari:(17)
a) predispongono e gestiscono i servizi comuni, coordinano i programmi delle biblioteche associate e la realizzazione delle attività culturali per la promozione della pubblica lettura e dei servizi culturali;
b) curano la formazione di cataloghi collettivi informatizzati, anche in raccordo con reti regionali o nazionali e adottano sistemi informativi e gestionali coordinati;
4. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi bibliotecari che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla consultazione e alla fruizione del patrimonio librario e documentale e che promuovano servizi culturali di qualità.(18)
Art. 15
(Archivi storici)
1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza e la valorizzazione degli archivi degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico conservato in istituti e luoghi della cultura, in quanto espressione e testimonianza della storia e della cultura delle comunità territoriali.
Art. 16
(Musei e sistemi museali)
1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:
a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza e l'educazione al patrimonio culturale;
b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;
2. I sistemi museali:(19)
a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;
b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.
3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.(20)
Art. 17
(Aree e parchi archeologici)
1. I parchi archeologici sono ambiti territoriali caratterizzati da importanti testimonianze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, culturali e paesaggistico-ambientali, oggetto di valorizzazione sulla base di un progetto scientifico e gestionale.
2. La Regione sostiene la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la valorizzazione e la promozione sul proprio territorio di aree e parchi archeologici anche mediante il contributo alla conservazione e alla riqualificazione dei siti e dei reperti ivi presenti, alla realizzazione di interventi che favoriscano l'accesso ai siti da parte delle diverse tipologie di pubblico, alla realizzazione di punti informativi, progetti di comunicazione, mostre e altre iniziative volte a favorire la loro conoscenza e la loro fruizione da parte del pubblico.
Art. 18
(Siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO)
1. La Regione sostiene e coordina la promozione e la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO mediante:(21)
c) realizzazione di punti informativi, centri di documentazione, mostre temporanee, programmi di comunicazione e altre iniziative volte a favorire la conoscenza dei siti e la loro fruizione da parte del pubblico, nonché prodotti e servizi, anche tecnologici e virtuali, volti alla loro valorizzazione.
Art. 19
(Ecomusei)
1. La Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e il monitoraggio degli ecomusei e ne sostiene l'attività al fine di conservare e rinnovare l'eredità culturale vivente e il patrimonio culturale immateriale di determinati territori e delle popolazioni che li abitano, di favorire processi di sviluppo sostenibile a partire dal patrimonio locale, di salvaguardare i paesaggi tipici lombardi e di valorizzare la diversità culturale dei luoghi e svilupparne e valorizzarne la documentazione. Favorisce lo sviluppo dell'attività in rete e l'utilizzo di risorse della Unione europea, nazionali e private a sostegno degli ecomusei.(22)
2. Ai fini della presente legge, per ecomusei si intendono istituzioni culturali, costituite da enti locali in forma singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano, all'interno di uno ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico locale rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni.
Art. 20
1. La Regione promuove un sistema integrato di offerta culturale, anche attraverso l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali e cammini, con particolare attenzione a quelli legati alle radici cristiane del territorio, nonché attraverso l'integrazione degli istituti e luoghi della cultura, dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, dei percorsi e degli itinerari storicamente documentati, inclusi quelli mappati dal piano paesaggistico regionale, e dei beni culturali di rilevanza storico-architettonica e monumentale.(24)
2. Per itinerari culturali si intendono percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico.
3. Per cammini si intendono percorsi di particolare rilievo, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori interessati.(25)
Capo III
Gestione e valorizzazione dei beni culturali di proprietà regionale
Art. 21
(Patrimonio culturale di proprietà regionale)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale, al fine di promuovere la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguono, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte.
Art. 22
(Archivio di etnografia e storia sociale (AESS))
1. La Regione, attraverso l'Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) e con la partecipazione delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche, di enti e associazioni, promuove la conoscenza l’acquisizione, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti.(26)
2. In particolare l'AESS:
a) garantisce la pubblica fruizione dei fondi, raccolte e collezioni di proprietà regionale o di altri soggetti convenzionati, costituiti da testi, fotografie, supporti audiovisivi, documenti sonori anche attraverso la digitalizzazione e la gestione di banche dati;
b) promuove la conoscenza del patrimonio etnoantropologico attraverso l'acquisizione di fondi documentari storici e contemporanei, lo studio e la ricerca sul campo con ogni supporto tecnico disponibile e la realizzazione di prodotti comunicativi;
Art. 23
(Archivio regionale della produzione editoriale e Centro di documentazione regionale)
TITOLO IV
SALVAGUARDIA DELLA LINGUA LOMBARDA
Art. 24
(Promozione della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali)
1. Ai fini della presente legge, la Regione promuove la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale, attraverso:
2. La Regione valorizza e promuove tutte le forme di espressione artistica del patrimonio storico linguistico quali il teatro tradizionale e moderno in lingua lombarda, la musica popolare lombarda, il teatro di marionette e burattini, la poesia, la prosa letteraria e il cinema.
3. La Regione promuove, anche in collaborazione con le università della Lombardia, gli istituti di ricerca, gli enti del sistema regionale e altri qualificati soggetti culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio linguistico storico della Lombardia, incentivando in particolare:
Art. 25
(Consulte locali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24 i comuni, anche in forma associata, possono costituire consulte locali per la lingua lombarda, formate da esperti in materia. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
2. Le consulte di cui al comma 1:
TITOLO V
ATTIVITA' CULTURALI
Art. 26
(Promozione educativa e culturale)
1. Per promozione educativa e culturale si intendono le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.
2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, gli interventi volti a:
a) recuperare e valorizzare l'arte antica e contemporanea della Lombardia, le identità culturali, le manifestazioni storiche, le tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde;
b) valorizzare la storia sociale, le identità del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali e di celebrazioni di personaggi illustri;
c) partecipare a programmi e scambi culturali interregionali, macroregionali, nazionali e internazionali e a progetti e iniziative per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale lombardo anche in ambito internazionale, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
d) comunicare e divulgare le attività culturali più rilevanti presenti in Lombardia, anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;
e) promuovere la creatività artistica e letteraria, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme di fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
Art. 28
(Integrazione europea)
1. La Regione promuove accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea, nonché con altri Stati interessati da specifiche intese, volti a rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda.
Art. 29
(Imprese culturali e creative)
Art. 30
(Nuove generazioni)
1. La Regione favorisce la più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle scuole.
Art. 31
(Diffusione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)
TITOLO VI
SPETTACOLO
Art. 32
(Spettacolo dal vivo)
1. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti produttivi e distributivi, sia pubblici sia privati, che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.
Art. 33
(Attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene:
a) i festival, le rassegne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d'essai;
b) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;
c) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
Art. 34
(Sale destinate ad attività di spettacolo)
1. La Regione sostiene la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e altre strutture destinate ad attività di spettacolo.
2. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
TITOLO VII
PROCEDIMENTI E STRUMENTI ATTUATIVI DEGLI INTERVENTI
Art. 35
(Modalità del sostegno finanziario regionale)
Art. 36
(Destinatari dei finanziamenti)
1. I destinatari dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
Art. 37
1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i progetti integrati della cultura.(29)
2. I progetti integrati della cultura sono finalizzati ad attuare interventi di promozione del territorio, del patrimonio culturale, di attività ed eventi culturali integrati con le politiche regionali di sviluppo economico, tutela ambientale, attrattività e welfare.(30)
3. Il contenuto dei progetti è definito in base alle priorità stabilite dal programma triennale per la cultura.(31)
Art. 37 bis
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle scuole di musica e di enti pubblici o privati che offrono formazione musicale esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell’elenco confluiscono dati e informazioni sulle strutture raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 38
(Sistemi informativi culturali)
1. La Regione promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione, anche attraverso i social media, del patrimonio culturale presente nel proprio territorio. A tal fine sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.
2. La Regione promuove la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al proprio patrimonio culturale e alle attività, sistemi e servizi culturali presenti sul proprio territorio, promuovendo l'interoperabilità e la cooperazione tra sistemi informativi diversi e contribuendo alla semplificazione della fruibilità e al miglioramento della qualità dei contenuti e delle informazioni, anche in collaborazione con l'osservatorio culturale di cui all'articolo 44.
Art. 39
(Ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale)
1. La Regione sostiene e incentiva la ricerca applicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, in collaborazione con università, istituti di ricerca ed enti del sistema regionale, promuovendo la cooperazione con gli istituti e luoghi della cultura.
2. La Regione sostiene in particolare la ricerca storica, finalizzata alla conoscenza e valorizzazione della propria identità territoriale, anche con la collaborazione delle società storiche locali e delle associazioni a esse assimilabili, favorendone l'aggregazione in reti e sistemi e promuovendone l'attività editoriale, la valorizzazione dei patrimoni librari, archivistici e artistici, anche mediante la costituzione di un apposito registro.
Art. 41
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti in termini di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e sviluppo del settore della cultura. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 44, trasmette al Consiglio regionale ogni due anni, entro il 30 giugno, una relazione che descrive e documenta:(35)
a) lo stato di attuazione del programma triennale e dei progetti integrati della cultura specificando interventi realizzati, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;(36)
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 42
(Fondo per la cultura)
1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge il fondo per la cultura è costituito da:
a) risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali;
b) risorse di parte corrente destinate alla partecipazione della Regione Lombardia alle attività degli enti lombardi partecipati;
c) risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio di valore ambientale, storico, architettonico, artistico, archeologico e agli istituti culturali, siti UNESCO, itinerari e percorsi culturali e a progetti di produzione cinematografica, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo;
d) risorse in conto capitale per il fondo di rotazione per la riqualificazione, il recupero e la conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo, istituito ai sensi della presente legge, in sostituzione dei fondi di rotazione già operanti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) e dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);
e) risorse in conto capitale per il fondo di garanzia istituito ai sensi della presente legge in sostituzione del fondo già operante ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 21/2008 finalizzato a facilitare l'accesso al credito dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo e delle imprese culturali creative.
2. Le modalità di riparto del fondo sono definite negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 9.
3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata.
4. La Regione promuove la diffusione e l'utilizzo di piattaforme informatiche presso le quali i cittadini e le imprese possono sostenere finanziariamente le attività e i progetti regionali, nonché quelli proposti dai soggetti di cui all'articolo 36.
5. La Regione incentiva la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.
6. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'articolo 43.
Art. 43
(Norma finanziaria)
1. Per le spese relative ai beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico archeologico, paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario di cui agli articoli 12, 17, 18, 19, 22 e 23 e all'articolo 42, comma 1, lettera c), della presente legge, quantificate in euro 1.076.914,00 nel 2016, in euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' rispettivamente per euro 334.000,00 al programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 742.914,00 al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Al fine di garantire gli investimenti in campo culturale di cui all'articolo 42, comma 1, lettera c), e per assicurare una maggiore coerenza della spesa di cui al comma 1 con le competenze dei programmi individuati all'interno della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dall'allegato 14/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 'Glossario delle missioni e dei programmi', è autorizzato lo spostamento delle risorse pari a euro 150.000,00 nel 2016 e a euro 40.000,00 rispettivamente per il 2017 e il 2018, dal programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' al programma 1 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
3. Alle spese in conto capitale per gli interventi di riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico, culturale e dello spettacolo di cui agli articoli 12 e 34 della presente legge, per l'anno 2016 valutate in euro 3.700.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo di rotazione per la riqualificazione, recupero e conservazione del patrimonio artistico culturale e dello spettacolo della Lombardia' di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 42, istituito alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
4. Per le spese di natura corrente derivanti dall'attuazione degli articoli dal 13 al 34 della presente legge, quantificate in euro 8.638.468,50 nel 2016, in euro 5.965.250,00 nel 2017 e in euro 5.790.250,00 nel 2018, destinate ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), alla promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi culturali, si provvede rispettivamente:(38)
a) nel 2016 per euro 8.438.468,50 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 200.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;
b) nel 2017 per euro 5.890.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 75.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;
c) nel 2018 per euro 5.740.250,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “'Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 50.000,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
5. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 24 e 25 della presente legge si provvede mediante aumento di euro 50.000,00 per gli anni 2016 ed euro 150.000,00 per gli anni 2017 e 2018, risorse di cui alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' e contestuale riduzione del medesimo importo delle risorse di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 del Bilancio di previsione 2016-2018. Per gli anni successivi al 2018 si provvederà con legge di bilancio alla necessaria copertura.
6. Per le spese di natura corrente per la partecipazione della Regione alle attività degli enti lombardi partecipati, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, quantificate in euro 5.980.191,00 nel 2016, in euro 1.190.010,00 nel 2017 e in euro 1.050.010,00 nel 2018, si provvede rispettivamente:(39)
a) nel 2016 per euro 5.799.791,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 180.400,00 con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;
b) nel 2017 per euro 1.090.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018;
c) nel 2018 per euro 950.010,00 con le risorse regionali di cui alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018 e per euro 100.000,00, con le risorse regionali di cui alla missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2016 per le spese di cui ai commi 4 e 6, allocate rispettivamente alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” - Titolo 1“Spese correnti” e missione 1 “Servizi istituzionali”, programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, è autorizzato lo spostamento alla missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti”; le spese complessivamente indicate dai commi 4 e 6 sono rideterminabili con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.(40)
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
(Osservatorio culturale)
1. Le funzioni dell'osservatorio culturale di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) gestite da Eupolis alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere svolte dallo stesso ente.
Art. 45
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale);(41)
b) legge regionale 13 luglio 1984, n. 37 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica);(42)
c) legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico);(43)
d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 29 (Contributo annuale della Regione Lombardia all'istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione);(44)
e) legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale);(45)
f) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 75 (Interventi per il recupero, per la valorizzazione dei teatri storici e di tradizione e di complessi storici, monumentali e museali in generale);(46)
g) legge regionale 20 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della Regione Lombardia);(47)
h) legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani);(48)
i) legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale);(49)
j) legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);(50)
k) commi da 130 a 148 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');(51)
l) legge regionale 7 febbraio 2000, n. 6 (Interventi regionali per la promozione dell'integrazione europea);(52)
m) legge regionale 12 luglio 2007, n. 13 (Riconoscimento degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici);(53)
o) legge regionale 23 ottobre 2008, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale);(55)
p) legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia);(56)
q) legge regionale 18 gennaio 2010, n. 1 (Sostegno alle attività di studio e memoria sui fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica);(57)
r) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia e valorizzazione del patrimonio storico risorgimentale in Lombardia);(58)
s) articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);(59)
t) legge regionale 31 luglio 2012, n. 16 (Valorizzazione dei reperti mobili e dei cimeli appartenenti a periodi storici diversi dalla prima guerra mondiale);(60)
u) articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1986, n. 52 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Secondo provvedimento);(61)
v) articolo 4, commi 41 e 46, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);(62)
w) articolo 4 e 11, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario);(63)
x) articolo 1, comma 19, della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);(64)
y) articolo 4, commi 11 e 12, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);(65)
z) articolo 7, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(66)
aa) articolo 7, comma 13, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(67)
bb) articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione);(68)
cc) legge regionale 25 febbraio 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 'Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia').(69)
Art. 46
(Norme transitorie)
1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
2. Gli organismi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività secondo le disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.
3. Gli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 9.
NOTE:
22. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 1) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 14, comma 1, lett. u), numero 2) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
28. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. aa) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
36. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. hh) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
61. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia