Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 36

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34

Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni per l'adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nonché ulteriori misure di razionalizzazione negli ambiti di materia interessati dall'adeguamento di cui al presente articolo.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012 in tema di conferenza di servizi)
1. All'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. La conferenza di servizi, strumento di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della stessa conferenza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e, fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater del presente articolo e all'articolo 14 bis, comma 5, terzo periodo, della legge 241/1990, produce gli effetti di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della stessa legge 241/1990.';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Il rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990è individuato, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14 ter, tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, ed è designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate altresì le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull'individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 2, comma 7 sexies, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
1 ter. Nel caso in cui la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un unico atto di assenso, comunque denominato, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per materia, senza necessità di previa designazione da parte del Segretario generale di cui al comma 1 bis.
[1 quater. Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento.](2)
1 quinquies. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 bis a 1 quater.
1 sexies. Spetta al rappresentante unico della Regione proporre opposizione, previa deliberazione della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 2, della legge 241/1990.
1 septies. In caso di conferenza di servizi riguardante un procedimento di cui al comma 1, soggetto ad autorizzazione unica ambientale, si applicano i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
1 octies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi per i procedimenti di cui al comma 1.';
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze di servizi istruttorie, finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in più procedimenti amministrativi connessi. Tali conferenze, non obbligatorie, si svolgono secondo procedure semplificate, anche per via telematica, stabilite nella prima riunione di ciascuna conferenza.';
e) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
'4. Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e al presente articolo si applicano, fra l'altro, alle conferenze di sevizi relative all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di cui agli articoli 83, 87 e 90 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e agli impianti di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
4 bis. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.'.
Art. 3
1. All'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(3)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 le parole 'a convocare una conferenza di servizi cui partecipa' sono sostituite dalle seguenti: 'a convocare una riunione alla quale è invitato a partecipare'.
Art. 4
1. All'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 3 le parole 'indice una conferenza di servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'convoca una o più riunioni';
b) al secondo periodo del comma 3 le parole 'conferenza di servizi' sono sostituite dalla seguente: 'riunione';
c) all'alinea del comma 4 le parole 'La conferenza di servizi provvede, entro novanta giorni dalla sua costituzione' sono sostituite dalle seguenti: 'La direzione generale della Giunta regionale competente per materia provvede, entro novanta giorni dalla prima riunione di cui al comma 3'.
Art. 5
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programma e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole '14 quater', sono inserite le seguenti: ' e 14 quinquies' e le parole ', in quanto applicabili' sono soppresse;
b) i commi 2, 5, 6, 7 bis e 7 ter sono abrogati;
c) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: 'Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. L'amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell'esito della conferenza di servizi di cui al precedente periodo, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indica, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente; in tal caso il medesimo provvedimento:';
d) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
e) al comma 4 le parole: 'Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla' sono sostituite dalle seguenti: 'Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del comma 3 e fino al momento in cui si perfeziona l'efficacia della' e le parole: 'di concessione edilizia' sono sostituite dalle seguenti: 'del titolo edilizio';
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell'intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all'efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell'organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.'.
Art. 6
1. All'articolo 91 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(6)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dopo le parole 'dal comune ' sono aggiunte le seguenti: 'convocando la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/1990.'.
Art. 7
1. All'articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19 bis e 20 della legge 241/1990, nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. La documentazione, costituita dall'istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del d.p.r. 445/2000. In attuazione dell'articolo 43-bis, comma 3, del d.p.r. 445/2000, l'imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d'impresa e l'amministrazione pubblica non può chiederne neppure l'esibizione.';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Le amministrazioni competenti, verificata la regolarità e la completezza della SCIA, effettuano i controlli anche mediante la consultazione del fascicolo informatico d'impresa. Qualora, all'esito del controllo, sia possibile conformare l'attività, fissano, nell'atto di richiesta di conformazione, un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative prescrizioni. Qualora l'interessato non provveda nel termine assegnato, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al proseguimento dell'attività. Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). In caso di cessazione dell'attività, l'impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell'interoperabilità previsto dall'articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.';
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. La Regione può individuare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), ulteriori livelli di semplificazione dei procedimenti amministrativi cui sono soggette le attività economiche private. L'elenco complessivo dei procedimenti, unitamente al contenuto e all'organizzazione dei dati riportati nella modulistica informatica, è pubblicato sul portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it, sul sito web delle Agenzie per le imprese, sul sito delle Camere di commercio e sul sito di Regione Lombardia.';
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. La comunicazione unica regionale di cui al comma 6 e l'accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il verbale degli esiti dei controlli espletati dalle autorità competenti, nonché il provvedimento di autorizzazione o inibizione, vengono trasmessi a cura del SUAP o del responsabile del procedimento non assoggettato al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del d.p.r. n. 160/2010, con modalità telematica al registro delle imprese per l'inserimento e la conservazione nel fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'art. 43-bis del d.p.r. n. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).';
g) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
'12 bis. Restano salve le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge 241/1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000.'.
Art. 8
1. All'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 6 le parole ', qualora non sia necessario acquisire, esclusivamente in via telematica, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;' sono sostituite dalle seguenti: ', ove non ricorra il caso di cui alla lettera b)';
b) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
'b) indice la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, laddove la conclusione del procedimento sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale.';
c) il comma 7 è abrogato;
d) al primo periodo del comma 10 le parole ', ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui alla lettera b) del comma 6,' sono soppresse;
e) al secondo periodo del comma 10 dopo le parole 'provvedimento conclusivo' sono aggiunte le seguenti: 'di cui al precedente periodo o della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6, lettera b),'.
Art. 9
(Modifiche agli articoli 74, 76 e 77 della l.r. 33/2009)
1. Al Capo III del Titolo VI della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
'2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76 e previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove hanno sede.';
b) il comma 3 dell'articolo 74 è abrogato;
c) al comma 4 dell'articolo 74, le parole 'nella sede autorizzata' sono sostituite dalle seguenti: 'nella sede o nelle sedi indicate nella SCIA';
d) al comma 5 dell'articolo 74, le parole 'L'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo svolgimento';
e) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 76, le parole 'per l'autorizzazione allo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'per lo svolgimento';
f) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 77 è sostituita dalla seguente:
'e) da € 3.000 a € 9.000 per lo svolgimento dell'attività funebre in mancanza dei requisiti richiesti o per la mancata presentazione della SCIA;';
g) dopo il comma 1 dell'articolo 77 è inserito il seguente:
'1 bis. Contestualmente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, lettera e), è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.'.
2. Le procedure di autorizzazione allo svolgimento di attività funebre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'di semplificazione' sono aggiunte le seguenti: ', economicità dell'azione amministrativa';
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica le parole 'ed enti interessati' sono soppresse;
2) dopo il numero 5) della lettera c) del comma 2, è aggiunto il seguente:
'5 bis) porzione lombarda del Parco Nazionale dello Stelvio;';
3) i commi 4 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater sono abrogati;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l'autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l'autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l'altra o le altre province interessate.';
5) il comma 7 ter è abrogato;
6) al comma 7 quater dopo le parole 'necessità di attivare la procedura' sono aggiunte le seguenti: 'di VIA o' e sono aggiunte, in fine, le parole: ', in base a quanto previsto all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006';
7) dopo il comma 7 quater sono aggiunti i seguenti:
'7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.
7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l'indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.';
8) i commi 10 e 11 sono abrogati;
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 dopo le parole 'ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo,' sono aggiunte le seguenti: 'alla disciplina di cui all'articolo 4,' e le parole 'all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 11.' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 11 e all'articolo 14, comma 7 ter.';
2) il secondo periodo del comma 1è soppresso;
3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalle seguenti:
'd) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9;
d bis) verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, se richiesto dall'autorità competente.';
4) all'alinea del comma 5 le parole 'finalizzata all'adozione del provvedimento' sono soppresse e le parole ', entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza,' sono soppresse;
5) alla lettera b) del comma 5 le parole 'sul progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006';
6) alla lettera c) del comma 5 le parole 'sul progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006' e le parole ', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),' sono soppresse;
7) al comma 7 le parole 'all'articolo 5, comma 1, lettera a)' sono sostituite dalle seguenti: 'al comma 5, lettera c)';
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Norme per la semplificazione dei procedimenti';
2) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.';
3) il comma 2è abrogato;
4) il comma 3è sostituito dai seguenti:
'3. Per l'esame degli interessi pubblici e privati coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi e per l'acquisizione dei titoli autorizzatori e approvativi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, l'amministrazione procedente di cui all'articolo 2, comma 7 quinquies, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del d.lgs. 152/2006, e fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi all'intervento in progetto.
3 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni. Ai fini della decisione sulla realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006; l'esito della conferenza è riportato nel verbale ai fini della successiva adozione, da parte dell'amministrazione procedente, della determinazione motivata di conclusione della conferenza, quale provvedimento autorizzatorio unico e conclusivo del procedimento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).';
5) il comma 4è sostituito dal seguente:
'4. Quando l'intervento proposto ricade su aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, è convocata alla conferenza di servizi di cui al comma 3 anche la competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio, ovvero, quando l'intervento interessa il territorio di competenza di più Soprintendenze, il segretariato regionale per la Lombardia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.';
6) il comma 5è sostituito dal seguente:
'5. Quando l'intervento proposto ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è ricompresa nell'ambito della procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA; la valutazione di incidenza, nel caso di progetti od opere assoggettate a VIA di competenza non statale, è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma 3. Le analisi inerenti alla valutazione di incidenza sono effettuate dal settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore.';
7) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
'5 bis. Qualora il progetto sottoposto a VIA di competenza non statale preveda la gestione di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al medesimo articolo è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA; l'autorità competente per la VIA stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA.';
8) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, le amministrazioni e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, verificano, preventivamente all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto e, nel caso, ne danno tempestiva comunicazione all'autorità competente per la VIA, che comunica al proponente gli esiti della procedura di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ne informa le altre amministrazioni interessate dal progetto. L'amministrazione procedente, nel caso l'autorità competente al rilascio degli atti di assenso, comunque denominati, di cui al primo periodo, a seguito delle osservazioni presentate dal proponente ritenga superati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze, indice la conferenza di servizi nel rispetto delle procedure di cui al comma 3; in caso di non accoglimento delle osservazioni, il proponente, in applicazione di quanto disposto all'articolo 29, comma 2 quater, della legge 241/1990, può richiedere la restituzione degli oneri istruttori di cui all'articolo 3, comma 5, con conseguente obbligo di restituzione degli stessi in capo all'autorità competente per la VIA.';
9) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
'6 bis. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano, in base alla normativa vigente, posizioni ritenute non superabili dovute alla sussistenza di motivi ostativi all'approvazione o anche all'autorizzazione necessaria alla realizzazione e all'esercizio del progetto, non rilevati ai sensi del comma 6, il verbale della conferenza produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990.
[6 ter. Qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1 quater, della l.r. 1/2012.';](11)
10) i commi 7 e 8 sono abrogati;
11) al secondo periodo del comma 10, le parole 'il progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA' e le parole 'sentita l'autorità' sono sostituite dalle seguenti: 'acquisito il parere vincolante dell'autorità';
12) al comma 11, dopo le parole 'in sede di VAS' sono aggiunte le parole 'ovvero di verifica di esclusione o assoggettamento a VAS' e le parole 'sentita l'autorità competente' sono sostituite dalle seguenti: 'acquisito il parere vincolante dell'autorità competente';
13) al comma 11, dopo le parole 'la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA' sono aggiunte le seguenti: 'e l'istruttoria sulla relativa istanza', le parole 'è effettuata' sono sostituite dalle seguenti: 'sono effettuate' e le parole 'sulla base di un progetto preliminare' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base di un elaborato progettuale';
14) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
'11 bis. Qualora l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità VIA e l'autorità competente VAS non appartengano alla stessa amministrazione, le integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 possono essere svolte previo accordo tra le stesse autorità. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle integrazioni procedurali di cui ai commi 10 e 11 nei casi in cui la Regione risulti autorità competente in almeno una delle procedure di cui al precedente periodo.';
e) l'articolo 5è sostituito dal seguente:
'Art. 5
(Procedura di VIA)
1. La procedura di VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.
2. Il proponente presenta l'istanza di proroga, di cui al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA almeno novanta giorni prima della scadenza dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA. L'autorità competente per la VIA si pronuncia sulla richiesta entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza e provvede a pubblicare sul sito internet regionale, di cui all'articolo 7, comma 3, l'istanza di proroga, la relativa documentazione presentata dal proponente e le determinazioni in merito alla concessione della proroga. L'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata, indicando il termine entro il quale il proponente è tenuto a provvedere; nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente archivia l'istanza di proroga.
3. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.';
f) l'articolo 6è sostituito dal seguente:
'Art. 6
(Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA)
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall'autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 4.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;
b) alla commissione di cui all'articolo 3, comma 2, i pareri specialistici di competenza;
c) contributi tecnici ad altre strutture dell'amministrazione di appartenenza dell'autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006.';
g) l'articolo 7è sostituito dal seguente:
'Art. 7
(Attività di informazione)
1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite apposito sito internet regionale, dedicato alla VIA, di cui al comma 3.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.';
h) l'alinea del comma 1 dell'articolo 8è sostituito dalla seguente: 'Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:' e alla lettera c) dello stesso comma 1 le parole 'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006' sono sostituite dalle seguenti: 'articolo 28, comma 8, del d.lgs. 152/2006';
i) all'alinea del comma 2 dell'articolo 8 la parola 'contestualmente' è soppressa;
j) il comma 1 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.';
k) il comma 2 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente procede ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006. L'accertamento di cui al presente comma comporta, a carico del trasgressore, la corresponsione all'autorità competente di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.';
l) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento senza la previa sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a quella di VIA o dalla mancata adozione delle eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o in quello di VIA ovvero dalla realizzazione di opere o interventi in difformità rispetto agli stessi provvedimenti e dell'eventuale pregiudizio ambientale conseguente all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.';
m) il comma 4 dell'articolo 9 abrogato;
n) il comma 5 dell'articolo 9è sostituito dal seguente:
'5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, disciplina le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.';
o) dopo il comma 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'6 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall'ente di appartenenza dell'autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.';
p) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 10 della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione' sono abrogate le disposizioni contenute in atti normativi regionali incompatibili con la presente legge, fatto salvo quanto previsto ai restanti articoli della stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.';
q) i commi 2, 3, 5, 8, 8 bis, 9, 10 e 11 dell'articolo 14 sono abrogati;
r) al comma 4 dell'articolo 14 le parole 'e all'articolo 7, comma 3,' sono soppresse;
s) al comma 6 dell'articolo 14 le parole 'presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.';
t) dopo il comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. La Giunta regionale, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione', apporta al regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 (Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 'Norme in materia di valutazione di impatto ambientale'), le modifiche necessarie al relativo adeguamento a seguito delle modifiche alla presente legge introdotte dall'articolo 10 della stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione'.
7 ter. Le disposizioni relative agli oneri istruttori di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8 e 8 bis, continuano ad applicarsi nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 33, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, a seguito dell'approvazione dello stesso decreto ministeriale, le stesse disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili.
7 quater. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione' si applicano le disposizioni della presente legge, come modificata dalla stessa legge regionale recante 'Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza di servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione', fatti salvi il comma 1 del presente articolo e quanto previsto all'articolo 23 del d.lgs. 104/2017.';
u) dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'Art. 15 bis
(Disposizioni per i progetti delle opere successive a EXPO Milano 2015)
1. Quando le opere di riassetto o conversione delle aree già destinate alla manifestazione universale EXPO Milano 2015 sono assoggettate a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza non statale, la determinazione finale circa l'assoggettamento o meno a VIA è assunta con deliberazione della Giunta regionale.
2. Quando le opere di cui al comma 1 sono assoggettate a procedura di VIA di competenza non statale, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6 ter, e il relativo provvedimento è assunto con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istruttoria tecnica dei progetti delle opere di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 2.
4. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce, altresì, espressione del parere della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del d.p.r. 383/1994.';
v) all'alinea dell'allegato A sono soppresse le parole 'Provincia: (1) conferimento di competenze trascorsi 60 giorni, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera a), della presente legge Provincia: (2) conferimento di competenze trascorsi 180 giorni ai sensi dell'articolo 14, comma 8, lettera b), della presente legge' e alla relativa tabella sono apportate le seguenti modifiche:
1) le tipologie progettuali di cui alle lettere c1) e c2) sono soppresse;
2) la tipologia progettuale di cui alla lettera c bis) è sostituita dalla seguente: 'c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006;';
3) le tipologie progettuali di cui alle lettere h), l), z), ab) e al) sono soppresse;
4) alla tipologia progettuale di cui alla lettera u) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fuori dai casi di cui all'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006';
5) la tipologia progettuale di cui alla lettera v) è sostituita dalla seguente: 'Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all'articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee';
6) la tipologia progettuale di cui alla lettera af bis) è sostituita dalla seguente: 'Strade urbane di scorrimento' e la relativa autorità competente è sostituita dalla seguente: 'Provincia';
7) alla 'tipologia progettuale' di cui alla lettera ag) le parole 'superano gli' sono sostituite dalle seguenti: 'sono conformi agli';
8) la tipologia progettuale di cui alla lettera ai) è sostituita dalla seguente: 'Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta inferiore a 10 km (progetti non compresi nell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)';
9) alla tipologia progettuale di cui alla lettera am) le parole 'Interporti (progetti non sottoposti a VIA di competenza statale), piattaforme e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali),' sono sostituite dalle seguenti: 'Piattaforme logistiche (non intermodali),';
w) all'allegato B sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole 'Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell'articolo 2.' sono aggiunte le seguenti: 'Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna 'Tipologia progettuale' deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell'11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 6, lettera d), e all'articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006.';
2) al punto 1.e) la tipologia progettuale è sostituita dalla seguente: 'Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari';
3) il punto 2 è sostituito dal seguente:

Parte II Allegato IV d.lgs. 152/2006
Tipologia progettuale
Autorità competente
2. Industria energetica ed estrattiva
a)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.
Regione
b)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi: - gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento); - gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387); - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale; - gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.
Provincia
c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.
Regione
d)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
Provincia
e)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
Regione
f)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
Provincia
g)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.
Regione
h)
h.1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006, fermo restando quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 5, comma 4, lettera b), della l.r. 19/2015
h.2) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250.
Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
i)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
Provincia

4) i punti 7.e1), 7.f), 7.g), 7.m), 7.q) e 7.z) sono soppressi;
5) al punto 7.e2) dopo le parole 'Piattaforme logistiche' sono inserite le seguenti: 'non intermodali';
6) la tipologia progettuale di cui al punto 7.h) è sostituita dalla seguente:

h)
h.1) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montane e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera h.2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente.
Regione
h.2) Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell'allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria).
Provincia
h.3) Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
Provincia

7) al punto 7.p) le parole 'Aeroporti (progetti non compresi nell'allegato A)' sono soppresse;
x) all'allegato C sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla parte I (Competenze della Regione), in riferimento ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, è inserita la seguente tipologia progettuale 2.c):

2. Industria energetica ed estrattiva

c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.

2) alla parte II (Competenze delle province) la tipologia progettuale z), riferita ai progetti assoggettati a VIA, è soppressa;
3) alla parte II (Competenze delle province) è inserita la seguente tipologia progettuale, riferita ai progetti assoggettati a VIA:

Allegato A
Tipologia progettuale
af bis)
Strade urbane di scorrimento.

4) alla parte II (Competenze delle province) le tipologie progettuali 2.f), 7.e1), 7.m) e 7.z), riferite a progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA, sono soppresse.
2. Ogni richiamo alle province contenuto nella l.r. 5/2010, come modificata dalla presente legge, deve intendersi riferito, per Milano, alla Città Metropolitana.
3. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.
4. Le spese derivanti dal presente articolo per la realizzazione delle necessarie azioni e attività di adeguamento del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) quale supporto alle procedure di VIA e di verifica di VIA, nonché per il supporto tecnico e specialistico per l'espletamento dei procedimenti in capo alla Regione, sono previste in euro 40.000,00 per il 2017 ed euro 100.000,00 per il 2018.
5. Alle spese di cui al comma 4 si provvede nel 2017 con le risorse già stanziate alla missione 9, programma 2, titolo I, per euro 40.000,00; nel 2018 per euro 60.000,00 con le risorse già stanziate alla missione 9, programma 2, titolo I e per euro 40.000,00 con incremento della missione 9, programma 2, titolo I e corrispondente riduzione della missione 20, programma 3, titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019. Dagli esercizi successivi al 2018 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. La corte costituzionale con sentenza n. 9/2019 (e con l'ordinanza 107/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera nella parte in cui introduce il comma 1-quater nell’art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. La Corte costituzionale con sentenza n. 9/2019 ( e con l'ordinanza 107/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell’art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 . Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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