Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
15 gennaio 2018
, n. 1
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione
(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche.(1)
Art. 2
(Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi stabiliscono, l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.(2)
1 bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di: (3)
Art. 3
(Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)
1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attuazione della presente legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate.(5)
3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l’entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente dall'art. 30, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente dall'art. 30, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
5. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 , dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e dall'art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia