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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
16 luglio 2019
, n. 13
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona
(BURL n. 29, suppl. del 19 Luglio 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-07-16;13
Art. 2
(Ampliamento dei confini del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone)
Art. 3
(Adeguamento della composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud)
1. A seguito dell'istituzione del comune di Castelgerundo ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2017, n. 29 (Istituzione del comune di Castelgerundo, mediante la fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago, in provincia di Lodi), l'elenco degli enti appartenenti al parco regionale dell'Adda Sud è adeguato secondo quanto previsto all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge.
Art. 4
(Adeguamento della composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud)
1. A seguito dell'istituzione del comune di Piadena Drizzona ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 26 (Istituzione del comune di Piadena Drizzona mediante fusione dei comuni di Piadena e Drizzona, in provincia di Cremona), l'elenco degli enti appartenenti al parco regionale Oglio Sud è adeguato secondo quanto previsto all'articolo 107 della l.r. 16/2007, come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge.
Art. 5
(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di parchi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 38 bis è inserito il seguente:
'Art. 38 bis 1
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nei comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Missaglia si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
b) al comma 1 dell'articolo 69 le parole 'Camairago,' e 'Cavacurta,' sono soppresse e dopo le parole 'Casaletto Ceredano,' è aggiunta la seguente: 'Castelgerundo';
c) dopo l'articolo 89 ter è inserito il seguente:
'Art. 89 quater
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago e Luvinate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
(Disposizioni relative all'ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago e Luvinate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
d) al comma 1 dell'articolo 107 le parole 'Drizzona, Piadena' sono sostituite dalle seguenti: 'Piadena Drizzona';
e) all'ALLEGATO A, in corrispondenza dei riferimenti al parco Campo dei Fiori, al parco di Montevecchia e della Valle del Curone, al parco dell'Adda Sud e al parco Oglio Sud è aggiunta, nella colonna "Leggi di modifica", l'indicazione 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell'ente gestore del parco regionale dell'Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell'ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona', unitamente agli estremi della legge stessa.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia