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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
30 settembre 2020
, n. 19
Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2020 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;19
Art. 1
(Finalità)
Art. 2
(Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. È istituita la 'Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini', da celebrare il 2 aprile di ogni anno, in ricordo del giorno della benedizione dell'ospedale da campo allestito a Bergamo dall'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) per l'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale.
Art. 3
(Contrasto al bullismo e cultura della solidarietà)
1. La Regione promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, le attività di volontariato delle sezioni territoriali dell'A.N.A. finalizzate al sostegno alle fasce sociali più fragili e al contrasto al bullismo, nonché la partecipazione delle sezioni territoriali dell'A.N.A. alle iniziative previste dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo).
Art. 4
(Azioni a favore della protezione civile e opere di volontariato)
1. La Regione sostiene le attività legate ai campi scuola, alla protezione civile e al soccorso alpino organizzati dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia e per tali finalità incentiva l'organizzazione di corsi di formazione e di addestramento, l'acquisizione della dotazione strumentale necessaria, con particolare attenzione agli interventi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nonché le opere di volontariato a favore della collettività, sensibilizzando altresì gli studenti e la cittadinanza riguardo all'importanza della compartecipazione a tali attività.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio provvedimento criteri e modalità per l'erogazione alle sezioni dell'A.N.A. della Lombardia degli interventi previsti dal presente articolo.(1)
Art. 5
1. Il Consiglio regionale favorisce lo studio della cultura letteraria, storica e musicale legata al Corpo degli Alpini e all’A.N.A.
2. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali volti a:
a) conferire premi a favore di studenti universitari e di giovani neolaureati o ricercatori di età inferiore ai 30 anni, residenti in Lombardia oppure frequentanti sedi universitarie situate nel territorio della regione, autori di tesi, studi, ricerche e saggi, anche attraverso la raccolta di materiali e testimonianze, in ordine alle vicende del Corpo degli Alpini e dell’A.N.A.;
b) organizzare un viaggio di istruzione premio nei luoghi interessati da eventi storico - culturali legati agli alpini, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado presenti sul territorio regionale che producano studi o elaborati inerenti all’attività storica e attuale del Corpo degli Alpini nell’Esercito italiano e dell’A.N.A..
Art. 6
(Esperienze formative e di volontariato presso l'A.N.A.)
1. La Regione favorisce esperienze formative e di volontariato presso le sezioni e i gruppi territoriali dell'A.N.A. della Lombardia. Le sezioni e i gruppi territoriali dell'A.N.A., in possesso dei requisiti previsti dalla legge e previa iscrizione al relativo albo, possono presentare progetti di leva civica ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014).
Art. 7
(Collaborazione istituzionale)
1. Per le iniziative di cui alla presente legge, la Regione promuove la collaborazione, anche tramite apposite intese, con:
f) altri soggetti di volta in volta interessati, con particolare riferimento a quelli previsti dalla l.r. 22 maggio 2004 , n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile) e dall'articolo 2 della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna).
Art. 8
(Valorizzazione del ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione dei rifugi e del territorio montano)
1. La Regione riconosce il ruolo dell'A.N.A. in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, anche secondo quanto disposto dalle leggi regionali 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) e 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).
2. La Regione valorizza in particolare la funzione delle sezioni territoriali dell'A.N.A. nella realizzazione di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica lombarda e dei sentieri, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi. A tal fine, nel rilascio e nel rinnovo delle relative concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'A.N.A. in materia di riqualificazione e miglioramento ambientale, di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico, di valorizzazione e conservazione dei rifugi e bivacchi a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.
Art. 9
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, nonché le sezioni territoriali dell'A.N.A. della Lombardia, predispone il programma delle azioni e degli obiettivi previsti dalla presente legge da perseguirsi a livello territoriale, per una durata non superiore alla legislatura.
Art. 10
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di diffusione dei valori storici e culturali degli Alpini. A tal fine la Giunta regionale predispone una relazione biennale che documenta e descrive:
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 5 della presente legge, stimate in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
2. Alle restanti spese derivanti dalla presente legge, complessivamente stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con l'aumento della disponibilità della missione 01'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 11 'Altri servizi generali'- Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia