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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
2 aprile 2021
, n. 4
Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-04-02;4
Art. 1
(Misure di sostegno al tessuto economico lombardo)
1. Al fine di sostenere il tessuto economico lombardo nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Regione destina agli enti locali risorse complessive pari ad euro 101.000.000,00 di cui euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022:
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;
c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono allocate rispettivamente per euro 24.500.000,00 nel 2021 ed euro 76.500.000,00 nel 2022 alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, e sono garantite:
a) per euro 99.636.000,00 di cui euro 23.598.000,00 nel 2021 ed euro 76.038.000,00 nel 2022 a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);
3. Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento le risorse di cui al comma 2 confluiscono nel fondo appositamente istituito alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023, denominato 'Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali' e conferito in gestione a Finlombarda S.p.a. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità di gestione del fondo.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai comuni secondo la classe di popolazione definita sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020, vale a dire per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 30.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 60.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 140.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 280.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 570.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti euro 1.100.000,00 ciascuno.
5. La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri, tempi e modalità per l’assegnazione e l’erogazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea). La Giunta regionale, al fine di assicurare il pieno impegno delle risorse, definisce i termini per i comuni beneficiari per il conseguimento del contributo con riferimento all’affidamento dei lavori, tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dei relativi accordi e intese attuativi raggiunti tra la Regione e lo Stato.(1)
7. Alle risorse destinate all'attuazione delle misure di cui al presente articolo e alle risorse erogate a qualsiasi titolo agli enti locali nel corso del 2021 non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), con esclusione delle risorse erogate a enti che si trovino in situazioni di contenzioso con la Regione. In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali erogati ai sensi del presente articolo possono ammontare sino al cento percento del valore delle opere finanziate.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 145/2018.
Art. 2
(Concessione di anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.a.)
1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione agli enti locali di anticipazioni delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la concessione di un'anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda S.p.a., fino al limite massimo di euro 76.500.000,00 da restituirsi entro un anno dalla concessione. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua condizioni e modalità per l'erogazione delle anticipazioni.
2. In applicazione del comma 1, nell'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente incrementati di euro 76.500.000,00 il Titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' - tipologia 200 'Riscossione crediti di breve termine' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2021-2023 e la missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
Art. 3
(Concessione di ulteriore garanzia nell'ambito dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026)
1. La garanzia di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali) prestata da Regione Lombardia nell'ambito degli impegni assunti in funzione dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano - Cortina 2026 è incrementata di euro 10.000.000,00 con validità dal 2021 al 2026. L'incremento del valore della garanzia trova adeguata copertura finanziaria nel 2021 nelle risorse proprie stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2013)
1. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014)(3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, Regione Lombardia rinuncia al credito di cui al comma 4 a condizione che ALER Milano in luogo della restituzione del finanziamento si impegni a investire le suddette risorse nella ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. Con provvedimento della Giunta regionale sono fissate le modalità di definizione dell'impegno di ALER Milano, di individuazione degli interventi e di rendicontazione dell'attività svolta. Al mancato introito pari a euro 3.000.000,00 annui si provvede con corrispondente riduzione di spesa rispettivamente di euro 2.000.000,00 del Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di euro 1.000.000,00 del Titolo 1 'Spese correnti' della missione 20 'Fondi e altri accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di approvazione di bilancio nell'ambito degli equilibri dei singoli esercizi finanziari.'.
Art. 5
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021, la Regione, in qualità di committente, non applica al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale, anche laddove negozialmente previste, misure di efficientamento dei costi e decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate sulla rete di propria competenza, per cause non imputabili al gestore stesso, rispetto a quanto preventivato a inizio di ogni anno.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Art. 6
(Rimodulazione del contributo a Fondazione Stelline)
1. Il contributo a Fondazione Stelline, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), è rimodulato, al fine di garantire la coerenza del finanziamento con il cronoprogramma degli investimenti, rispettivamente in euro 350.000,00 nel 2021, in euro 350.000,00 nel 2022 e in euro 3.300.000,00 nel 2023. A tal fine, allo stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 sono autorizzate le seguenti variazioni:
a) per gli anni 2021 e 2022 la missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è diminuita di euro 1.650.000,00 annui con corrispondente incremento della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale';
b) per l'anno 2023 la missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è incrementata di euro 3.300.000,00 con corrispondente diminuzione della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 12 'Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la concessione del contributo di cui al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 18/2020, come rimodulato dal comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.
Art. 7
(Autorizzazione all'acquisizione di azioni di società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.)
1. Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), Regione Lombardia è autorizzata all'acquisizione delle azioni possedute da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalla sua controllata UBI S.p.A. in società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., al loro valore nominale pari a euro 62.329.000,00, per il perseguimento delle finalità istituzionali inerenti e correlate all'esercizio delle funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, oltreché di coordinamento della viabilità e dei trasporti di rilevanza regionale. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua le modalità di acquisizione delle suddette azioni.
2. In attuazione del comma 1, è autorizzato nel 2021 l'incremento di euro 62.329.000,00 della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' e la corrispondente diminuzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
Art. 8
(Modifica all'articolo 28 della l.r. 18/2020)
1. Alla legge regionale 7 agosto 2020, n.18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali)(4)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 28 le parole 'sono prorogate fino al 30 aprile 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'sono prorogate fino al 31 dicembre 2021'.(5)
Art. 9
(Deroga al limite percentuale dell'art. 28 sexies, comma 2, della l.r. 34/78)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978 e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore, i contributi regionali assegnati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica possono ammontare sino al cento per cento del valore delle opere finanziate.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia