Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
26 maggio 2022
, n. 11
Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-26;11
Art. 1
(Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. I confini del Parco regionale del Mincio sono ampliati a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra ai comuni di Pomponesco, Ostiglia, Borgocarbonara e Desenzano del Garda nella gestione, rispettivamente, delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco'. I comuni di cui al precedente periodo concorrono a rendere effettiva la successione dell'ente gestore del Parco nei rapporti giuridici riguardanti le riserve naturali e il monumento naturale di rispettivo riferimento, tenendo conto dei contenuti delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della l.r. 28/2016.
3. La gestione della riserva naturale 'Complesso morenico Castellaro Lagusello', ricadente nei comuni di Monzambano e Cavriana, resta in capo all'ente gestore del Parco regionale del Mincio, in continuità con quanto previsto all'articolo 100 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).
4. I confini del Parco regionale del Mincio sono individuati nella planimetria 'Parco del Mincio', in scala 1:10.000 allegata alla presente legge e successivamente rettificata dall’articolo 12 della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022” che sostituisce le precedenti.(1)
5. L'ente gestore del Parco regionale del Mincio subentra, altresì, ai sensi degli articoli 4 e 12, comma 1, lettera f), della l.r. 28/2016, nella gestione dei seguenti siti di Rete Natura 2000, senza che tale subentro comporti ulteriore ampliamento dei confini del Parco:
Art. 2
(Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007 per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016)
1. Per effetto dell'ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della l.r. 28/2016 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi'), alla l.r. 16/2007(2)sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 1 dell'articolo 97 dopo la parola 'Marmirolo' sono inserite le seguenti: ', Cavriana, Ostiglia, Borgocarbonara, Pomponesco, Desenzano del Garda';
c) la rubrica dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente: 'Riserve naturali e monumento naturale';
d) al comma 1 dell'articolo 100 le parole 'e 'complesso di Castellaro Lagusello', istituite ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 86/1983' sono sostituite dalle seguenti: ', 'Vallazza', 'Complesso morenico di Castellaro Lagusello', 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone' e il monumento naturale 'Area umida di San Francesco', istituiti ai sensi della l.r. 86/1983';
e) dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:
'Art. 100 bis
(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da c) a e), della l.r. 28/2016.';
(Ulteriori disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da c) a e), della l.r. 28/2016.';
f) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco del Mincio, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Ampliamento dei confini del parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)' , unitamente agli estremi della legge stessa.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia