Legge Regionale 6 dicembre 2022 , n. 26

Modifiche ai Capi III e IV della l.r. n. 26/2014 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) - Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

(BURL n. 49, suppl. del 09 Dicembre 2022 )

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Art. 1
(Modifiche ai Capi III e IV della l.r. 26/2014– Adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 40/2021)
1. Ai Capi III e IV della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: 'Aree sciabili attrezzate, regole di comportamento e norme a favore degli sciatori con disabilità' ;
b) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate, comprensive di segnaletica, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). L'individuazione avviene, su proposta delle comunità montane, sentiti i gestori, con l'indicazione delle piste di discesa e dei tratti di raccordo aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021, nonché di altre tipologie di piste.';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
'2 bis. La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è svolta dal gestore degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, che svolge, altresì, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. In mancanza di impianti di risalita, tale funzione è svolta dal soggetto che ha l'obbligo di assicurare la gestione e la manutenzione delle piste di fondo.';
d) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'4. Nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica e delle caratteristiche tecniche delle piste definite, per quanto non specificato dal d.lgs. 40/2021, dal regolamento di cui al comma 13, in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Dell'autorizzazione all'apprestamento è data comunicazione alla competente struttura regionale.';
e) il comma 4.2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'4.2. Nell'elenco sono riportati e aggiornati annualmente:
a) le generalità dei gestori delle piste;
b) la classificazione delle piste e le loro caratteristiche;
c) le generalità dei direttori delle piste e i dati relativi all'organizzazione del servizio di primo soccorso;
d) gli infortuni verificatisi sulle piste;
e) il numero e le caratteristiche degli impianti di risalita.';
f) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'5. Le piste, a seconda della classificazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in piste di discesa, piste di fondo, piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve e piste di collegamento secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) e h) del d.lgs. 40/2021.';
g) al comma 6 dell'articolo 13 le parole 'fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 10 del d.lgs. 40/2021';
h) le lettere d) ed e) del comma 7 dell'articolo 13 sono sostituite dalle seguenti:
'd) l'istituzione di un adeguato servizio di primo soccorso;
e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 40/2021;'
i) dopo la lettera f) del comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti:
'f bis) la presenza di defibrillatori semiautomatici in numero adeguato e collocati conformemente a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 40/2021;
f ter) le modalità di collegamento con le sale operative regionali dell'emergenza-urgenza (SOREU) competenti per territorio o con altre strutture equivalenti operanti sul territorio fino all'affidamento degli infortunati agli ordinari servizi di soccorso;
f quater) l'individuazione delle aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso.';
j) il comma 7 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Il gestore della pista cura gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), f bis), f ter) ed f quater) del comma 7. Nel caso di piste di fondo le funzioni di direttore possono essere svolte dai relativi gestori.';
k) il comma 9 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'9. Gli addetti al servizio pista, coordinati dal direttore della pista, svolgono compiti relativi alla manutenzione ordinaria della pista, alla sua delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento di cui al comma 13.';
l) al comma 10 dell'articolo 13 dopo le parole 'Gli addetti al servizio di soccorso' sono inserite le seguenti: ', coordinati dal direttore della pista, ';
m) al comma 12 dell'articolo 13 le parole 'comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il comitato tecnico, oltre a esprimere il parere di cui al comma 2, svolge attività di supporto tecnico attraverso la formulazione di proposte e l'espressione di pareri in tema di aree sciabili attrezzate.';
n) il comma 13 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'13. La Giunta regionale definisce con regolamento:
a) la documentazione da allegare alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;
b) le caratteristiche tecniche delle piste per quanto non già specificato dal d.lgs. 40/2021;
c) la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;
d) la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico di una pista;
e) i requisiti, nonché le modalità di individuazione e formazione dei direttori delle piste;
f) i compiti degli addetti al servizio piste;
g) i requisiti, nonché le modalità di individuazione e formazione degli addetti al servizio di soccorso e le modalità di organizzazione dello stesso servizio;
h) le modalità di utilizzo delle piste da sci per l'esercizio di altri sport anche in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.';
o) il comma 13 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'13 bis. Le modalità tecnico-operative di aggiornamento dell'elenco regionale di cui al comma 4.1, nonché di trasmissione al Ministero della salute dei dati relativi agli infortuni verificatisi sulle piste da sci sono definite con decreto del dirigente competente.';
p) dopo il comma 13 bis dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'13 ter. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni del Capo II del d.lgs. 40/2021.':
q) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'Art. 14
(Regole di comportamento)
1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, sono tenuti a osservare le norme di comportamento di cui al Capo III del d.lgs. 40/2021.';
r) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
'Art. 14 bis
(Norme a favore degli sciatori con disabilità)
1. Per gli sciatori con disabilità si osservano le disposizioni del Capo IV del d.lgs. 40/2021.';
s) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Capo III del d.lgs. 40/2021.';
t) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'4. Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni, fatte salve quelle previste dal d.lgs. 40/2021:
a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 4;
b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall’autorizzazione;
c) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste di cui all’articolo 13, comma 7, lettera c);
d) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore.”;
u) all'alinea del comma 6 dell'articolo 15 le parole 'dalla legge n. 363/2003' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 29 del d.lgs. 40/2021'.
Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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