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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
13 dicembre 2022
, n. 28
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022
(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28
Titolo I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012)
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Il rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi.';
c) il secondo periodo del comma 1 quinquies dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis.'.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 77 bis della l.r. 34/1978)
1. L'articolo 77 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2)è sostituito dal seguente:
'Art. 77 bis
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva e trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, anche al fine di fornire elementi conoscitivi utili all'approvazione della risoluzione consiliare sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR).'.
(Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva e trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo, anche al fine di fornire elementi conoscitivi utili all'approvazione della risoluzione consiliare sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR).'.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 7 quinquies, 7 sexies, 9 bis e 9 ter della l.r. 29/2006 e introduzione dell’articolo 7 sexies 1 nella l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 7 quinquies è sostituito dal seguente:
'3. L'esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.';
b) al comma 2 dell'articolo 7 sexies, le parole 'ne riporta gli esiti' sono sostituite dalle seguenti: 'il raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, e di non rientrare nel divieto di ripresentazione della richiesta di cui all'articolo 7 sexies 1, riporta gli esiti della consultazione referendaria';
c) dopo l'articolo 7 sexies è inserito il seguente:
'Art. 7 sexies 1
(Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)
1. La richiesta di iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, già attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, che abbia avuto esito negativo non può essere ripresentata dagli stessi comuni per un periodo di sette anni dalla data di svolgimento del referendum consultivo di cui agli articoli 7 quater o 9 ter.';
(Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)
1. La richiesta di iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, già attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, che abbia avuto esito negativo non può essere ripresentata dagli stessi comuni per un periodo di sette anni dalla data di svolgimento del referendum consultivo di cui agli articoli 7 quater o 9 ter.';
d) il comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituito dai seguenti:
'2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7 quater sono, altresì, rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e alle condizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ove ricorra uno dei seguenti casi:
2 bis. Il rimborso delle spese referendarie di cui al comma 2 è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:
2 ter. L'attestazione di cui al comma 2 bis:
2 quater. L'esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali, di cui al comma 2 bis, è pubblicato nel BURL.
2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale.';
a) l'esito della consultazione referendaria comunale di cui al presente comma non sia favorevole secondo i criteri di valutazione dei risultati di cui all'articolo 9 ter, commi 5 e 6;
b) il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio di cui all'articolo 7 sexies, ai sensi dell'articolo 7 septies, comma 1.
2 bis. Il rimborso delle spese referendarie di cui al comma 2 è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:
a) presentata dai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del referendum consultivo comunale, nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
b) contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui all'articolo 7 sexies, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.
2 ter. L'attestazione di cui al comma 2 bis:
b) attesta la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, e l'effettuazione del referendum di cui al comma 2 secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies, commi 1 e 2, e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
c) riporta gli esiti della consultazione e indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione, con allegazione dei verbali di proclamazione degli stessi risultati.
2 quater. L'esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali, di cui al comma 2 bis, è pubblicato nel BURL.
2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale.';
e) il comma 6 dell'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
'6. L'esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.'.
2. Le disposizioni della l.r. 29/2006, come modificata dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle richieste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già state deliberate dai consigli comunali interessati ai sensi dell'articolo 7 sexies della stessa l.r. 29/2006. Il rimborso delle spese referendarie riferite alle richieste di cui al precedente periodo resta regolato ai sensi dell'articolo 9 bis della l.r. 29/2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente comma.
Art. 4
(Modifica all’articolo 53 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 11 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
'11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta, i soggetti interessati presentano, con cadenza annuale, apposita autocertificazione entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.'.
Art. 5
(Modifica all’articolo 67 della l.r. 20/2008)
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 13 dell'articolo 67 le parole 'e alla determinazione della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), fermo restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno' sono soppresse.
Titolo II
Ambito economico
Art. 6
(Modifiche agli articoli 4 ter, 59 e 139 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 4 ter è inserito il seguente:
'2 quinquies 1. Al fine di rendere più efficiente lo svolgimento delle attività di controllo, la Regione può promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa e la costituzione di specifici tavoli di coordinamento con i soggetti interessati.';
b) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole 'Le strade agro-silvo-pastorali' sono inserite le seguenti: ', le mulattiere e i sentieri';
2) al comma 3, dopo le parole 'Sulle strade agro-silvo-pastorali' sono inserite le seguenti: ', sulle mulattiere e sui sentieri';
c) il comma 4 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di cui ai commi 2 e 3 in deroga ai criteri stabiliti rispettivamente dal piano ittico regionale, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera a), punto 8, e dal piano ittico della stessa provincia.'.
Art. 7
(Modifica all’articolo 38 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(7)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui alla presente legge, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina il CIR con propria deliberazione.'.
Art. 8
(Modifica all’articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2009)
1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(8)è apportata la seguente modifica:
Titolo III
Ambito territoriale
Art. 9
(Modifiche agli articoli 23, 25, 31 e 32 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le parole: 'e, in particolare, dei nuclei familiari soggetti a procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione';
b) dopo il comma 6 dell'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. Se, concluse le attività di cui ai commi 5 e 6, residuano unità abitative non assegnate, le stesse possono essere assegnate in deroga ai valori minimi e massimi di superficie utile residenziale stabiliti dalla tabella di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), nei seguenti termini:
6 ter. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'assegnazione si verifica una variazione dei componenti del nucleo familiare per nascita o morte o provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'ente gestore può procedere all'assegnazione di un'unità abitativa, ove disponibile, corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare, compreso il nascituro.';
6 ter. Se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'assegnazione si verifica una variazione dei componenti del nucleo familiare per nascita o morte o provvedimento dell'Autorità giudiziaria, l'ente gestore può procedere all'assegnazione di un'unità abitativa, ove disponibile, corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare, compreso il nascituro.';
c) al comma 12 dell'articolo 23 la parola 'solo' è soppressa e il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'In caso di decesso o di uscita volontaria dal nucleo familiare dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che siano presenti nel nucleo familiare all'atto dell'assegnazione o l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso o l'uscita volontaria e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.';
d) dopo il comma 12 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'12 bis. Con riferimento ai casi nei quali il subentro non è stato consentito per difetto del requisito della convivenza continuativa con l'assegnatario o dell'autorizzazione all'ampliamento da almeno dodici mesi, gli enti proprietari procedono, su istanza di parte da presentarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023, al riesame della posizione dei componenti del nucleo familiare dell'assegnatario, deceduto o uscito volontariamente dall'unità abitativa, che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022', risiedono in tale unità dalla data in cui l'ente proprietario ne ha verificato l'utilizzo come abitazione principale in luogo dell'assegnatario. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, gli enti proprietari verificano esclusivamente il possesso dei requisiti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici e l'esigibilità, anche parziale, del debito maturato in ragione della situazione economica del nucleo familiare accertata nel corso dell'anagrafe dell'utenza da effettuarsi nel corso del 2023.';
e) al comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Comuni e ALER concorrono anche con le modalità definite nel regolamento regionale di cui ai commi 2 e 3.';
f) al comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale può stabilire una durata complessiva di uso alternativo pari a venticinque anni, non prorogabili, in presenza di una comprovata esigenza derivante dal piano economico finanziario di gestione o dal rispetto di un vincolo di destinazione necessario per fruire di un finanziamento pubblico.';
g) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente: 'Con regolamento regionale sono definiti i requisiti di accesso dei beneficiari dei servizi abitativi sociali, i criteri generali di assegnazione e gestione dei medesimi servizi, nonché di determinazione del relativo canone di locazione.'.
Art. 10
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 bis, 6, 8 e 15 bis e all’allegato B della l.r. 5/2010 e introduzione dell’articolo 6 bis nella l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ogni richiamo alle province contenuto nella presente legge si intende riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.';
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);';
c) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'i) relativi alle opere di cui all'articolo 15 bis.';
d) al comma 1 dell'articolo 3 le parole 'nonché all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché all'articolo 5, comma 1, all'articolo 5 bis, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 6 bis, comma 1';
e) alla lettera d ter) del comma 3 dell'articolo 3 le parole 'supporto ai fini della' sono soppresse e le parole 'ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006';
f) al comma 4 dell'articolo 3 le parole 'elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'elencate alle lettere a), b) e d) del comma 3';
g) la lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l'espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 bis della presente legge.';
h) il comma 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 5 bis della presente legge, con l'autorità competente di cui al comma 5, lettera c), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare.';
i) il comma 1 dell'articolo 4è sostituito dal seguente:
'1. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi degli articoli 23 e 27 bis del d.lgs. 152/2006, allegando un elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, nonché la documentazione tecnica e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per la conseguente pubblicazione della documentazione, a cura dell'autorità competente, sul proprio sito web e per la contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 152/2006. Le pubblicazioni di cui all'articolo 24 e all'articolo 27 bis, comma 4, del d.lgs. 152/2006, sono integrate con un esplicito riferimento alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, ivi comprese la richiesta di variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e all'articolo 97 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché la procedura di valutazione ambientale strategica, ove necessarie alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto.';
j) il primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'La conferenza di servizi è convocata, ai sensi del comma 3, per l'esame del progetto e per l'eventuale richiesta di integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio.';
k) al secondo periodo del comma 3 bis dell'articolo 4 le parole 'secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, comma 7,' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo quanto previsto all'articolo 27 bis, commi 7, 7 bis e 7 ter,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
l) al primo periodo del comma 10 dell'articolo 4 le parole 'da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale)' sono sostituite dalle seguenti: 'da attuarsi mediante strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/2019';
m) l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 5 bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA), della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.';
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA), della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.';
o) dopo l'articolo 6è inserito il seguente:
'Art. 6 bis
(Procedura di valutazione preliminare)
1. La valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente, di cui all'articolo 2 della presente legge, che si è espressa, a livello di valutazione ambientale, sul progetto già autorizzato e oggetto di proposte di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici e varianti progettuali ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006.';
(Procedura di valutazione preliminare)
1. La valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, è svolta dall'autorità competente, di cui all'articolo 2 della presente legge, che si è espressa, a livello di valutazione ambientale, sul progetto già autorizzato e oggetto di proposte di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici e varianti progettuali ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006.';
p) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 le parole ', tenuto conto anche dell'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15' sono soppresse;
r) al comma 2 dell'articolo 15 bis le parole 'si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6 ter, e' sono soppresse;
s) al comma 3 dell'articolo 15 bis le parole 'è effettuata dal' sono sostituite dalle seguenti: 'è effettuata con il supporto della';
t) alla tipologia progettuale di cui all'Allegato B, numero 7 (Progetti di infrastrutture), lettera z.b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno'.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2009)
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1. Gli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali, effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso, sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere, ivi incluse le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).';
b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale.';
c) il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'5. Allo svolgimento delle attività di valorizzazione, conseguenti agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quelle di cui alla normativa nazionale di settore in base alla finalità fruitiva di tali attività.'.
Art. 12
(Rettifica della planimetria che individua i confini del Parco regionale del Mincio e conseguenti modifiche alla l.r. 11/2022 e alla l.r. 16/2007)
1. La tavola 07 della planimetria che individua i confini del Parco regionale del Mincio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 26 maggio 2022, n. 11 (Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell'integrazione delle riserve naturali 'Garzaia di Pomponesco', 'Palude di Ostiglia', 'Isola Boscone', 'Complesso morenico Castellaro Lagusello' e del monumento naturale 'Area umida di San Francesco', in attuazione dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi))(12)è sostituita dalla corrispondente tavola allegata alla presente legge.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1:
a) al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2022(12), dopo le parole 'allegata alla presente legge' sono inserite le seguenti: 'e successivamente rettificata dall'articolo 12 della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022'';
b) all'ALLEGATO A della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(13), in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale del Mincio, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022', unitamente agli estremi della legge stessa.'.
Titolo IV
Ambito sociale
Art. 13
(Modifica all’articolo 10 della l.r. 25/2017)
1. Alla legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria)(14)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 10 la parola 'nonché' è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché un rappresentante designato dagli enti di formazione accreditati iscritti nella sezione A dell'Albo di cui all'articolo 25 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia