Legge Regionale 27 febbraio 2024 , n. 4

Disposizioni sull'attuazione della disciplina regionale finalizzata alla riduzione del consumo del suolo. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 10 bis della l.r. 12/2005

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-02-27;4

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge persegue la finalità di ridefinire i termini per l'attuazione, a livello comunale, della normativa regionale per la riduzione del consumo di suolo, evitando le rilevanti conseguenze, di natura urbanistica ed economica, derivanti dalla contestuale cessazione di validità del documento di piano dei PGT di diversi comuni situati nei territori delle province e della Città metropolitana di Milano, nelle quali l'adeguamento della rispettiva pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) risulta già efficace alla data del 31 dicembre 2022.
Art. 2
1. Ai fini di cui all'articolo 1, alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5.2 dell'articolo 5 le parole 'è estesa di ulteriori dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'è estesa di ulteriori ventisette mesi';
b) al terzo periodo del comma 5 bis dell'articolo 5 le parole 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi'.
Art. 3
1. Ai fini di cui all'articolo 1, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(2)è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 9 bis dell'articolo 10 bis le parole 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori dodici mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi'.
Art. 4
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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