Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 14

Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14

Art. 1
(Residui attivi e passivi)
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).
Art. 2
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)
1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è quantificato in euro 10.032.698.035,80 di cui euro 9.419.012.858,75 relativo al conto della Gestione sanitaria accentrata (GSA), ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed euro 613.685.177,05 riferiti al conto ordinario.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2023, è quantificato in euro 415.981.328,45. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 972.643.814,82, la quota vincolata a euro 927.945.404,83, la quota destinata agli investimenti a euro 64.048.440,78. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di bilancio al 31/12/2023 è quantificato in euro 1.548.656.331,98 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.548.656.331,98, l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 (Bilancio di previsione 2024-2026), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2023 è rideterminato per l'anno 2024 in euro 1.548.656.331,98 e imputato unicamente a debito autorizzato ma non contratto.
3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2023 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2024-2026 sono apportate le seguenti variazioni:
a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti' -Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di euro 751.343.668,02;
b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di euro 1.548.656.331,98;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di euro 2.300.000.000,00.
4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2024-2026 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)
1. Al fine di incentivare i percorsi formativi nel contesto penitenziario, dal 2024 è disposta l'esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Alla conseguente minore entrata di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026, stimata in euro 35.000,00 annui, si provvede tramite corrispondente diminuzione per gli anni dal 2025 al 2026 della spesa della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 04 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
2. Per gli anni 2024 e 2025 è autorizzata, per singola annualità, la spesa di euro 20.000,00 alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 02 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 da destinarsi alla prosecuzione della sperimentazione, avviata nel 2023, per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia che, vittime di un reato doloso nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta. Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse, nonché la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza sono disposti con la deliberazione di Giunta regionale 12 aprile 2023, n. 137 (Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari, che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea (articolo 2, comma 7, l.r. n. 34/2022 'Legge di stabilità 2023-2025')) e sue eventuali modifiche e aggiornamenti. Il contributo è riconosciuto alle vittime di reato verificatosi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
3. Per la sperimentazione nel 2024 dell'erogazione di dispositivi odontoiatrici implantari e protesici ai pazienti oncologici sottoposti a demolizioni funzionali del cavo orale e ai pazienti sottoposti a interventi maxillo-facciali di ricostruzione ossea mascellare e mandibolare a seguito di traumi del massiccio facciale, per l'esercizio finanziario 2024 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 07 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 è autorizzata la spesa di euro 750.000,00.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 3 e individua le procedure necessarie per la gestione e il monitoraggio della spesa, nonché per la valutazione degli esiti della sperimentazione prevista sino al 31 dicembre 2024.
5. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e per dare seguito alle richieste di cui al punto VI - G3 del Future Host Questionnaire, Regione Lombardia può rilasciare apposita garanzia. A tal fine è autorizzato alla missione 20 'Fondi e Accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 l'accantonamento di euro 1.320.000,00 annui a decorrere dal 2024 e fino al 2028.
6. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di euro 7.500.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2025, euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, euro 2.000.000,00 per l'anno 2027 e fino a euro 3.000.000,00 per l'anno 2028, a valere sulle risorse della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024/2026.
7. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 6 e la sua concessione.
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 2 (Assestamento al bilancio 2023/2025 con modifiche di leggi regionali)(1) la data '2032' è sostituita dalla seguente: '2045'.
9. Il finanziamento indistinto del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio finanziario 2024, autorizzato alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 ai sensi del comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 (Bilancio di previsione 2024 - 2026), è incrementato di euro 500.000.000,00 in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
10. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica, è iscritto nella parte corrente del primo esercizio finanziario del bilancio 2024-2026 un accantonamento pari a euro 61.188.843,00, alla cui copertura finanziaria si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Suddetto accantonamento, sul quale non è possibile imputare impegni, è finanziato da risorse di parte corrente al netto delle spese riguardanti 'Redditi da lavoro dipendente', sanità e trasferimenti agli enti locali.
11. A seguito della deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2024, n. 326 di approvazione dell'ordine del giorno n. 652 con cui il Consiglio regionale, nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto per l'anno 2023, ha destinato la somma di euro 733.013,16 per integrare la quota di risorse proprie negli appostamenti dedicati alle misure per la non autosufficienza, per l'esercizio finanziario 2024 la somma oggetto della suddetta deliberazione è allocata in spesa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 02 'Interventi per la disabilità' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Con proprio successivo atto, la Giunta individua i criteri di assegnazione delle suddette risorse.
12. Al fine di sostenere le istituzioni formative nelle attività di erogazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), garantendo altresì la sostenibilità finanziaria delle stesse tramite flussi di liquidità sufficienti allo svolgimento delle loro funzioni proprie, è istituito il 'Fondo per il contributo in conto interessi a favore delle istituzioni formative del sistema IeFP' con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.000.000,00.
13. La Giunta con proprio provvedimento disciplina criteri e modalità di gestione del Fondo di cui al comma 12, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) e nel rispetto delle norme della Tesoreria Unica.
14. Alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 12, istituito alla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo I 'Spese correnti', suddivisa rispettivamente in euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e in euro 1.500.000,00 per il 2025, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate a valere sulla missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, nell'ambito delle operazioni degli equilibri di bilancio della legge di assestamento 2024-2026, come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
15. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 12 può essere modificata, anche in relazione all'adesione all'iniziativa, con provvedimento di Giunta compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio.
16. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2024-2026 derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3). Alle spese autorizzate dai commi 5 e 6 per gli esercizi successivi al 2026 è assicurata la copertura finanziaria con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
17. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2024-2026 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 'Variazione di entrate' e Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegati 2 e 3).
Art. 5
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio riferiti all'acquisizione di servizi svolti senza preventivo impegno di spesa:
a) per il valore complessivo di euro 11.220,51 riferito all'acquisizione dei servizi di natura legale elencati all'Allegato A della presente legge;
b) per il valore complessivo di euro 40.066,62 dovuto per la realizzazione del progetto 'Settimana europea della Salute e Sicurezza' a favore rispettivamente della RTI INRETE SRL per euro 17.228,64, di AB COMUNICAZIONI SRL per euro 16.827,98 e di ESCLUSIVA SRL per euro 6.010,00.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, quantificati in euro 11.220,51 per l'esercizio finanziario 2024 si fa fronte rispettivamente per euro 3.733,53 con le risorse allocate appositamente con la presente legge alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e per euro 7.486,98 con l'incremento di euro 7.486,98 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera b), del presente articolo, quantificati in euro 40.066,62 per l'esercizio finanziario 2024, si fa fronte con l'incremento di euro 40.066,62 delle risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo 'Accantonamento per debiti fuori bilancio' di cui alla missione 20 'Fondo e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 6
(Modifica all’articolo 2 ter della l.r. 10/2004 e norma di prima applicazione)
1. All'articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono esentati, su istanza di parte, dagli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell'amministrazione competente.'.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a modificare il regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)), in coerenza con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 ter della l.r. 10/2004, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate in euro 5.000,00 annui, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) della presente legge. Dagli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio.
Art. 7
(Modifiche agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020 e trasferimento di risorse derivanti da concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in esito a contenzioso)
1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
'13 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, la Giunta regionale determina annualmente la quota, non inferiore al due per cento e comunque almeno pari a euro 1.500.000,00, dei canoni di cui al presente articolo, introitati dalla Regione nell'anno precedente, da destinare al finanziamento dei servizi di supporto tecnico-specialistico per l'espletamento, da parte della Regione, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica.';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
'3 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, le risorse derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, destinate al trasferimento di cui al comma 3 del presente articolo, sono destinate, nella misura e con le finalità di cui al comma 13 bis dell'articolo 20, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2029.'.
2. In attuazione delle modifiche apportate dal presente articolo agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2026 è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 1.794.426,00 nel 2024 e di euro 1.500.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
3. In deroga alla tempistica di assegnazione annuale dei canoni di cui all'articolo 20, comma 10, della l.r. 5/2020, le risorse riferite a tali canoni e introitate dalla Regione in esito a contenzioso, da riversare alle province e alla Città metropolitana di Milano, a partire dall'esercizio finanziario 2025 sono trasferite ai predetti enti nel triennio successivo all'annualità in cui sono introitate, nella misura da individuarsi con legge annuale di approvazione del bilancio compatibilmente con gli equilibri di bilancio dei singoli esercizi finanziari, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011 e con le regole della governance economica europea. La disciplina in deroga, di cui al precedente periodo, si applica anche alle risorse introitate dalla Regione, in esito a contenzioso, con riferimento ai trasferimenti agli enti locali degli importi ad essi spettanti a titolo di monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020).
Art. 8
1. All'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 le parole 'da 60,00 euro a 180,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'da 75,00 euro a 225,00 euro' e le parole 'di 3.000,00 euro' sono sostituite dalle seguenti: 'di 3.750,00 euro';
b) al secondo periodo del comma 14 le parole 'la Giunta fissa, con proprio provvedimento' sono sostituite dalle seguenti: 'con decreto del dirigente competente sono fissati';
c) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni di cui al primo e secondo periodo, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.'.
Art. 9
1. All'articolo 27 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(5)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4, dopo le parole 'Statuto d'autonomia della Lombardia' sono aggiunte le seguenti: 'e modificabili una sola volta nel corso della legislatura'.
Art. 10
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. È differito al 31 dicembre 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, qualora a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. È differito al 31 dicembre 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale qualora, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2024, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento, alla notifica del verbale di accertamento per il recupero dell'importo del ticket maggiorato della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2025. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2025.
5. I soggetti a cui siano notificati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2024, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2025, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.
6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.
Art. 11
(Provvedimenti eccezionali inerenti all'estinzione di un'IPAB)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari a procedere all'estinzione dell'IPAB denominata 'Scuola professionale di disegno Giuseppe Ronzoni di Cesano Maderno', con sede a Cesano Maderno, a seguito della cessazione dell'attività istituzionale e a devolvere il relativo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni statutarie o, in mancanza, prioritariamente a favore del comune in cui l'ente ha sede legale, con vincolo di destinazione a servizi sociali, sociosanitari o educativi. Tra i provvedimenti di cui al primo periodo è inclusa la nomina di un commissario straordinario al quale spetta un compenso determinato dalla stessa Giunta regionale in misura non superiore al quaranta per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di un'azienda di servizi alla persona (ASP) di I classe.
2. Per l'attuazione del comma 1è autorizzata la spesa prevista nel limite massimo di euro 14.000,00 nel 2024 e di euro 42.000,00 nel 2025 alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, cui si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3).
Art. 12
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione)
1. Alla Tabella A allegata alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 9 (Legge di stabilità 2024-2026)(6) la somma stanziata nel 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, indicata in euro '150.000,00', è sostituita dalla somma euro '250.000,00' (Allegato B alla presente legge).
2. All'allegato 4 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 (Bilancio di previsione 2024 - 2026)(7), pagina 74 l'importo totale della missione 20, programma 02 - Titoli 1 e 2, indicato in euro '107.400.000,00', è sostituito da euro '104.480.000,00' (Allegato C alla presente legge).
Art. 13
1. All'articolo 34 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 8 bis, dopo le parole 'di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della l.r. 26/1993.' è inserito il seguente periodo: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2024-2025 sono esentati dal pagamento della tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio i conduttori di cani da traccia con cane abilitato al recupero degli ungulati feriti.'.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dal comma 1 del presente articolo, stimate in euro 3.000,00 annui per il 2024 e in euro 6.500,00 per il 2025 e 2026, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) della presente legge. Dagli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio per una stima di euro 6.500,00 annui.
Art. 14
1. All'articolo 31 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. La Regione riconosce ai Comitati di Gestione contributi per le attività di programmazione e realizzazione d'interventi di gestione ambientale e faunistica in zone di ripopolamento e cattura. La Regione può riconoscere ai Comitati di Gestione contributi per il perseguimento dei fini istituzionali e sanitari.'.
2. Alle spese di natura corrente di cui al presente articolo, previste in euro 60.000,00 per l'anno 2024, si provvede mediante incremento della missione 16 'Agricoltura, Politiche agroalimentari e Pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo I dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio mediante riduzione di pari importo per il medesimo esercizio finanziario alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo I 'Spese correnti', come riportato nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) della presente legge.
Art. 15
1. L'articolo 11 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(10)è abrogato.
Art. 16
(Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2024 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 330.504.009,75 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 1.759.767.322,04; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di euro 193.914.349,36 e di euro 320.040.576,74 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2024 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 330.504.009,75 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 468.355.334,50; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di euro 193.914.349,36 e di euro 320.040.576,74 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2024-2026 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2024-2026 come da allegata Tabella 2c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2024/2026 di cui alla allegata Tabella 2d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):
a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. A seguito delle disposizioni della presente legge il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della l.r. 11/2023, è variato degli importi riportati alla Tabella 1 'Variazione di entrate' (Allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11).
10. È approvato, in riferimento alle variazioni riportate nelle Tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).
Art. 17
(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2024-2026)
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 11/2023(11) di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), k), l), m), o), p).
2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per Titoli) e delle spese (per Titoli) (Allegato 7);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8);
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9 a-b-c);
d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (Allegato 10);
e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11);
f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (Allegato 12);
g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
h) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal la Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (Allegato 14).
3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:
a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50, comma 3 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 15);
b) in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h) del d.lgs. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 18/2012 (Allegato 16);
c) il prospetto delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011 (Allegato 17).
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2023, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 3 maggio 2004, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 8 aprile 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2023, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2023, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2023, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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