Legge Regionale 23 ottobre 2024 , n. 16

Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007

(BURL n. 43 suppl. del 25 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-10-23;16

Art. 1
(Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta)
1. I confini del Parco regionale della Valle del Lambro sono ampliati nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. I confini del Parco regionale di cui al comma 1 sono individuati nella planimetria 'Parco Valle del Lambro', costituita da quattro fogli in scala 1:10.000 e allegata alla presente legge, che sostituisce le precedenti planimetrie. I confini del Parco naturale della Valle del Lambro restano individuati nella planimetria in scala 1:25.000, denominata 'Parco naturale Valle del Lambro', di cui all'articolo 79, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi).
Art. 2
(Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro. Modifiche e integrazioni alla l.r.16/2007)
1. Alla l.r. 16/2007(1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 75, dopo le parole 'Cesana Brianza,' è inserita la seguente: 'Concorezzo,';
b) dopo l'articolo 75 ter è inserito il seguente:
'Art. 75 quater
(Disposizioni relative ad un ulteriore ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007'.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta si applica quanto previsto all'articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.';
c) all'Allegato A in corrispondenza dei riferimenti al Parco regionale della Valle del Lambro, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modificà, l'indicazione 'Ampliamento dei confini del Parco regionale della Valle del Lambro nei comuni di Arcore, Concorezzo, Macherio e Villasanta, ai sensi dell'articolo 16 bis della l.r. 86/1983 e conseguenti modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007', unitamente agli estremi della legge stessa.
Art. 3
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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